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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2023

Cassazione n. 01037/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo a più censure, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 4 ottobre 2022, che ha confermato la condanna inflittale per il delitto di cui agli artt. 582 e 585, comma 2, n. 2, cod. pen. (fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 12 luglio 2015); [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, con il quale la ricorrente si duole della mancata applicazione dell'art.88 cod. pen. ovvero, in subordine, della diminuente prevista dall'art. 89 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che entrambi i giudici di merito hanno ritenuto sussistere al momento del fatto la capacità di intendere e di volere dell'imputata: tanto, sia sulla base delle testimonianze di chi aveva assistito ai fatti, sia sulla base della consulenza medico-legale attestante la piena capacità di intendere e di volere dell'imputata stessa (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata); conclusione, questa, corroborata dagli approdi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, « In tema di imputabilità, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, possono rientrare nel concetto di "infermità" anche i disturbi della personalità o comunque tutte quelle anomalie psichiche non inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere, escludendola o facendola scemare grandemente, e sussista un nesso eziologico tra disturbo mentale e condotta criminosa, mentre nessun rilievo deve riconoscersi ad altre anomalie caratteriali o alterazioni o disarmonie della personalità prive dei caratteri predetti, nonché agli stati emotivi e passionali che non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di infermità.» (Sez. 1, n. 35842 del 16/04/2019, Rv. 276616); - che l'ulteriore censura, volta a contestare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondata oltre che generica, posto che, per il diritto vivente, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), come accaduto nel caso di specie (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha rigettato l'istanza di applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto anche al lume delle risultanze dibattimentali, che davano conto di come l'imputata non fosse affatto nuova a comportamenti come quello oggetto del presente giudizio); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 dicembre 2023 Il consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo a più censure, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 4 ottobre 2022, che ha confermato la condanna inflittale per il delitto di cui agli artt. 582 e 585, comma 2, n. 2, cod. pen. (fatto commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 12 luglio 2015); [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, con il quale la ricorrente si duole della mancata applicazione dell'art.88 cod. pen. ovvero, in subordine, della diminuente prevista dall'art. 89 cod. pen., è manifestamente infondato, posto che entrambi i giudici di merito hanno ritenuto sussistere al momento del fatto la capacità di intendere e di volere dell'imputata: tanto, sia sulla base delle testimonianze di chi aveva assistito ai fatti, sia sulla base della consulenza medico-legale attestante la piena capacità di intendere e di volere dell'imputata stessa (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata); conclusione, questa, corroborata dagli approdi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, « In tema di imputabilità, ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, possono rientrare nel concetto di "infermità" anche i disturbi della personalità o comunque tutte quelle anomalie psichiche non inquadrabili nel ristretto novero delle malattie mentali, purché siano di consistenza, intensità e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di intendere e di volere, escludendola o facendola scemare grandemente, e sussista un nesso eziologico tra disturbo mentale e condotta criminosa, mentre nessun rilievo deve riconoscersi ad altre anomalie caratteriali o alterazioni o disarmonie della personalità prive dei caratteri predetti, nonché agli stati emotivi e passionali che non si inseriscano, eccezionalmente, in un quadro più ampio di infermità.» (Sez. 1, n. 35842 del 16/04/2019, Rv. 276616); - che l'ulteriore censura, volta a contestare il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondata oltre che generica, posto che, per il diritto vivente, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), come accaduto nel caso di specie (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha rigettato l'istanza di applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto anche al lume delle risultanze dibattimentali, che davano conto di come l'imputata non fosse affatto nuova a comportamenti come quello oggetto del presente giudizio); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2023 Il consigliere estens
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