CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17914/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a TARANTO il 15/07/1967 avverso la sentenza del 18/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo privo della purift,i enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti EIM motivazione dell'atto impugnato; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagarrie ,delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa a ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 apre 2026. [OSCURATO:PERSONA] ere estensore [OSCURATO:PERSONA] cione [OSCURATO:PERSONA]: IN C, , 1 9 tAG 2026