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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2021

Cassazione n. 42549/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 126) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascritti è manifestamente infondato.

Dalla lettura della sentenza impugnata si evince che il reato di furto per cui si procede attiene alla sottrazione della patente di guida intestata alla sorella (non convivente) del ricorrente, e non alla somma di denaro sottratta alla madre, sicché nella specie non si pone un problema di omessa declaratoria della causa di non punibilità di cui all'art. 649, n. 2), cod. pen.

La questione attinente alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen. è inammissibile in quanto non dedotta in sede di appello.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] 1,,,,, e estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 126) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascritti è manifestamente infondato. Dalla lettura della sentenza impugnata si evince che il reato di furto per cui si procede attiene alla sottrazione della patente di guida intestata alla sorella (non convivente) del ricorrente, e non alla somma di denaro sottratta alla madre, sicché nella specie non si pone un problema di omessa declaratoria della causa di non punibilità di cui all'art. 649, n. 2), cod. pen. La questione attinente alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen. è inammissibile in quanto non dedotta in sede di appello. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] 1,,,,, e estensore [OSCURATO:PERSONA]