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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03117/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione alla richiesta di dissequestro con restituzione delle somme ed in relazione alla rimodulazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, non supera la soglia di ammissibilità; invero l'imputato mediante concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. ha rinunciato a tutti i motivi di gravame, ad eccezione di quelli inerenti al "trattamento sanzionatorio" dunque anche a quelli inerenti al dissequestro della somme vincolate con la confisca, misura di sicurezza non riconducibile all'area semantica della sanzione, come confermato in concreto dalla sua sottrazione alla proposta di concordato; che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. solo qualora deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969).

Invero, in conseguenza dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878); considerato che il motivo relativo alla rideterminazione della pena accessoria è del tutto generico, sicché anch'esso non supera la soglia di ammissibilità, rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 5 d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione alla richiesta di dissequestro con restituzione delle somme ed in relazione alla rimodulazione della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, non supera la soglia di ammissibilità; invero l'imputato mediante concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. ha rinunciato a tutti i motivi di gravame, ad eccezione di quelli inerenti al "trattamento sanzionatorio" dunque anche a quelli inerenti al dissequestro della somme vincolate con la confisca, misura di sicurezza non riconducibile all'area semantica della sanzione, come confermato in concreto dalla sua sottrazione alla proposta di concordato; che, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. solo qualora deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). Invero, in conseguenza dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 5, n. 46850 del 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878); considerato che il motivo relativo alla rideterminazione della pena accessoria è del tutto generico, sicché anch'esso non supera la soglia di ammissibilità, rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 5 d
Sentenza Cassazione n. 03117/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris