CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 2021
Cassazione n. 46507/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Palermo ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale in sede, in data 24 aprile 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro quattrocento di multa, con le circostanze attenuanti generiche riconosciute equivalenti all'aggravante e alla recidiva, con esclusione della continuazione, in relazione al reato di cui agli artt. 81, comma 2, 624, 625 n. 2 cod. pen. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia vizio di motivazione rispetto alle deduzioni difensive contenute nell'atto di appello, circa la riferibilità della condotta all'imputato, non rinvenuto sul posto, né al momento della richiesta di subentro della successiva locatrice nel contratto di fornitura del gas, né al momento della cessazione del contratto per morosità. 2.2.Con il secondo motivo si denuncia erronea applicazione della legge penale con riferimento all'intervenuta prescrizione del reato, commesso il 27 maggio 2011 (termine di prescrizione pari ad anni nove, cioè anni sei a mente dell'art. 157 comma 1 cod. pen., oltre la metà per la recidiva reiterata contestata). 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato o, comunque, in quanto relativo a censure non consentite. 3.1. Si osserva con riferimento al primo motivo che si devolve una censura non consentita in sede di legittimità, in quanto si richiede la rivisitazione di elementi di prova, già valutati dai giudici di merito con le conformi sentenze di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità (Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 6, n. 27429 del 4/7/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Non può, invero, integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 5, n. 39048 del 25/9/2007, Casavola, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Minervini, Rv. 253099). 3.2.11 motivo inerente la prescrizione del reato è manifestamente infondato, posto che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 157 e 161 cod. pen., il termine massimo, tenuto conto dell'intervento di plurime cause di interruzione del corso della prescrizione (sentenza di primo grado del 24 aprile 2018) è pari ad anni dieci (sei anni considerata la pena edittale massima, oltre i due terzi ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod. pen. trattandosi di recidiva reiterata e specifica) ulteriormente aumentato, ex art. 161 cod. pen., dunque, non decorso alla data della sentenza di secondo grado (17 luglio 2020, a fronte della data del fatto : 27 maggio 2011). 4. Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, in ragione dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il