CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 17377/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Marina M eloni - Consigliere R.G.N.: 733 0 /20 17 dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA].: dott. [OSCURATO:PERSONA] T ri comi - Consigliere [OSCURATO:PERSONA].: dott. [OSCURATO:PERSONA] -Consigliere rel. C.C.: 20 /4/2023 ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 7330- 20 17 R.G. proposto da: U.B.I. FACTOR – Unione di [OSCURATO:PERSONA] per il [OSCURATO:SOCIETA]. – p . i . v.a. 06195820151 – in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliatain Roma, alla via Sardegna , n. 50 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura speciale margine del ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] I di ROMA – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso la sede dell’avvocatura della medesima azienda, in Roma, al viale del Policlinico, n. 155. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza non definitiva n. 5435/2016 della Corte d’Appello diRoma, udita la relazione nella camera di consiglio del 20 aprile 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], ritenuta opportuna la trattazione in pubblica udienza in considerazione della particolare rilevanza in diritto dei profili sui quali occorre pronunciare; rilevato inveroche – peraltro – --con il primo motivo il ricorrente deduce che, contrariamente all’assunto della Corte di Roma, la disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2002 si applica senz’altro nella specie, siccome destinata a prevalere, per i contratti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore -è incontestabilmente il caso dell’appalto di servizi de quo, stipulato il 29.4.2005 - “su qualsiasi diversa disposizione normativa” (così ricorso, pag. 6)e dunque pur sulla disciplina speciale in tema di contabilità pubblica; che con la clausola di cui all’art. 12 del contratto d’appalto in data 29.4.2005, nella misura in cui le parti hanno validamente portato deroga alle prefigurazioni del d.lgs. n. 231/2002, le parti medesime hanno in tal guisa riconosciuto l’applicabilità ed al contempo la modificabilità, nei termini concordati, delle medesime prefigurazioni (cfr. ricorso, pagg. 8 –9); che le modifiche al d.lgs. n. 231/2002 introdotte dal d.lgs. n. 192/2012 hanno comportato, unicamente, l’estensione della disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2002 agli appalti di lavori pubblici (cfr. ricorso, pag. 7); --con il secondo motivo il ricorrente deduce che, pur a prescindere dalla censura veicolata dal primo motivo, la disciplina in tema di pubblica contabilità si limita “a fissare inderogabilmente il luogo dell’adempimento, identificato con la sede del Tesoriere della p.a., ma nulla dice in ordine al tasso di interesse di mora” (così ricorso, pag. 9);che nulla osta a che il tasso d’interesse fosse pattuito in misura superiore a quella legale (cfr. ricorso, pag. 9), viepiù che l’ “[OSCURATO:PERSONA] I di Roma”, in quanto ente pubblico economico, non è assoggetta alla disciplina in tema di contabilità pubblica; che dunque nella specie trovano senz’altro applicazione e la mora ex re(cfr. ricorso, pag. 11)- viepiù che aveva provveduto a costituire in mora l’ “Azie nda Policlinico” con la notifica, in data 13.12.2006, dell’atto di cessione dei crediti intercorso con la “Siram” -e la libera determinazione negoziale del tasso degli interessi di mora (cfr. ricorso, pag. 11); visto l’art. 375, u.c., cod. proc. civ., P.Q.M. rimette il presente procedimento alla pubblica udienza della prima sezione civile di questa Corte ed all’uopo rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 20aprile 2023. Il preside