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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 08510/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Trento, con la pronuncia in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa all'esito di giudizio abbreviato il 30/09/2020 dal Tribunale di Trento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione a plurime condotte continuate in concorso di furto tentato e furto consumato in abitazione, aggravate ai sensi dell'art.625 n.2 cod. pen., commesse in [OSCURATO:PERSONA] di Castrozza - Loc.

Segnarez di Transacqua il 25 novembre 2017 ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo a, furto tentato), [OSCURATO:PERSONA] (capo b, furto consumato) e [OSCURATO:PERSONA] (capo c, furto tentato).

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione con unico atto, censurando la sentenza impugnata per erronea applicazione di legge penale in relazione all'art.606 lett. b) cod. proc. pen.

Secondo i ricorrenti, i giudici di merito hanno erroneamente negato la sussistenza di una precedente pronuncia definitiva per il medesimo fatto, emessa dal Tribunale di Vicenza nel proc. n.7601/2017 RGNR.

I due procedimenti hanno tratto origine dai medesimi fatti, commessi negli identici luoghi (province di Trento e Belluno) e nel medesimo arco temporale, ossia il 25 novembre 2017.

Il rinvenimento di una parte della refurtiva riferibile ai diversi furti avvenuti nelle stesse zone e nell'arco della medesima giornata dimostrerebbe che gli imputati non hanno preso parte alle presunte consumazioni di furti in abitazione ma che, piuttosto, abbiano ricevuto gli oggetti da altri, integrando la condotta descritta al capo b) il diverso delitto di ricettazione già giudicato con sentenza passata in giudicato.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità.

4. I ricorsi sono inammissibili.

4.1. La Corte territoriale ha nuovamente esaminato la doglianza sviluppata con il secondo motivo di appello, già sottoposta al giudizio del Tribunale, in base alla quale il reato contestato al capo b) avrebbe dovuto qualificarsi ai sensi dell'art.648 cod. pen. e ritenersi inerente a condotta già giudicata con sentenza irrevocabile del Tribunale di Vicenza.

4.2. Il giudice di appello ha, in primo luogo, ricordato che il reato di furto è stato accertato sulla base del possesso della refurtiva sottratta a [OSCURATO:PERSONA], delle sommarie informazioni fornite da coloro che avevano riconosciuto negli imputati le persone che si aggiravano il 25 novembre 2017 nei pressi delle abitazioni interessate dai furti contestati, nonché sulla base dei tracciati telefonici delle schede in possesso degli imputati, i quali non avevano giustificato la loro presenza in quei luoghi.

4.3. Con specifico riguardo alla censura qui riproposta, inerente al furto consumato contestato al capo b), la Corte di appello ha escluso l'ipotesi del bis in idem evidenziando che il delitto di ricettazione accertato dal Tribunale di Vicenza riguardava beni provento di furti commessi in un territorio diverso e ai danni di persone offese diverse da [OSCURATO:PERSONA], sebbene i due procedimenti avessero tratto origine dalla medesima informativa di reato.

5. Secondo l'oramai consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, ai fini della configurabilità della preclusione connessa al divieto di un secondo giudizio, è necessaria la corrispondenza tra il fatto storico - considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona - sul quale si è formato il giudicato e quello per cui si procede (Sez.

U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv.23179901; Sez. 1, n. 39746 del 15/03/2016, Bovio, Rv. 26814701).

Principi questi che appaiono sostanzialmente in linea con l'orientamento espresso dalla Corte EDU, sin dalla sentenza Zolotoukhine c.

Russia (Corte EDU 10/02/2009), per giungere alla più recente sentenza [OSCURATO:PERSONA] c.

Italia (Corte EDU [OSCURATO:DATA_NASCITA]), per cui il principio del ne bis in idem impone una valutazione ancorata ai fatti e non alla qualificazione giuridica degli stessi, dal momento che quest'ultima è da ritenersi troppo restrittiva in vista della tutela dei diritti della persona.

In tal senso, come emerge dalla citata sentenza Zolotoukhine (par. 84) e come ribadito dalla più recente decisione emessa nel caso [OSCURATO:PERSONA] c.

Italia (par. 221), la nozione di condotta si traduce nell'insieme delle circostanze fattuali concrete, collocate nel tempo e nello spazio, la cui esistenza deve essere dimostrata ai fini della condanna.

Tale approdo giurisprudenziale potrebbe essere letto nel senso che, al di là della qualificazione giuridica utilizzata nei procedimenti, ciò che conta è confrontare le condotte specificamente poste in essere dai medesimi soggetti per verificarne la sovrapponibilità.

La verifica positiva porterebbe alla dichiarazione della sussistenza del ne bis in idem.

Tale conclusione potrebbe essere conforme agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in relazione all'art. 649 cod. pen. (per una sintesi recente degli orientamenti della Suprema Corte in tema di perimetrazione del concetto di 23 «stesso fatto giudicato», da intendersi come idem factum e non come idem legale, si veda Sez. 2, n. 18376 del 21/03/2013, Cuffaro, Rv. 255837, che richiama, tra le altre, Sez.

U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv.231799).

La sentenza Cuffaro afferma che per «medesimo fatto», ai fini dell'applicazione del principio del ne bis in idem di cui all'art. 649 cod. proc. pen., deve intendersi identità degli elementi costitutivi del reato, con riferimento alla condotta, all'evento e al nesso causale, nonché alle circostanze di tempo e di luogo, considerati non solo nella loro dimensione storico - naturalistica ma anche in quella giuridica, potendo una medesima condotta violare contemporaneamente più disposizioni di legge.

Le Sezioni Unite nel 2005, come detto, avevano fissato il principio che l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico - naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona.

Tali orientamenti presuppongono la visione del ne bis in idem come principio generale dell'ordinamento penale alla luce proprio del percorso interpretativo svolto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e in particolare delle Sezioni Unite, le quali hanno ritenuto, negli anni, che il sistema processuale debba essere ricostruito valorizzando il canone interpretativo di massima espansione degli strumenti utili ad evitare la duplicazione del processo.

E la Corte EDU ha stabilito che sussiste violazione dell'art. 4 del Protocollo n. 7, che sancisce il principio del divieto di bis in idem, qualora si tratti della stessa condotta da parte delle stesse persone, alla stessa data.

In ordine alla nozione di «fatto», la Corte costituzionale ha precisato che non vi è motivo di ritenere che quest'ultima, nell'ottica delineata dal citato art. 4, sia da circoscrivere alla sola condotta dell'agente.

Vi sono anzi elementi per includere nel giudizio l'oggetto fisico di quest'ultima nonché l'evento, purché recepito, con rigore, nella sola dimensione materiale.

La Corte costituzionale ha quindi escluso che la giurisprudenza europea abbia attribuito alla nozione di idem factum lineamenti che escludano il nesso causale e l'evento, aggiungendo che la Convenzione impone agli Stati membri di applicare il divieto di bis in idem in base ad una concezione naturalistica del fatto ma non di restringere quest'ultimo nella sfera della sola azione od omissione dell'agente (Corte Cost. n. 200 del j1 maggio 2016, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art.649 cod.proc.pen. nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale con il reato già giudicato con la sentenza divenuta irrevocabile ed il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale).

6. Tali argomentazioni di principio evidenziano la correttezza in diritto della sentenza impugnata, che ha posto l'accento sulla differenza dei fatti storici presi in esame nei due procedimenti, connotati da diversità di evento e di luogo, in coerenza con la giurisprudenza citata.

Giova sottolineare, con specifico riguardo al presente procedimento, che i giudici dei due gradi di merito hanno ritenuto provata la condotta di furto in abitazione, che si concreta nell'impossessamento della cosa mobile altrui mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato a privata dimora; diversamente, il delitto previsto dall'art.648 cod. pen. ha nel furto un reato-presupposto alla cui consumazione il ricettatore non deve aver concorso.

Per sostenere l'asserita violazione di legge, i ricorrenti avrebbero dovuto pertanto, in primo luogo, confrontarsi con tale punto centrale della decisione.

Nel ricorso, tuttavia, si rinviene la sola generica allegazione secondo la quale il rinvenimento di parte della refurtiva riferibile ai fatti qualificati come condotte di ricettazione dal Tribunale di Vicenza unitamente ai beni sottratti a [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto indurre i giudici a ritenere che anche questi ultimi beni fossero stati ricevuti da altri soggetti; si propone, dunque, in questa sede una inammissibile rilettura delle emergenze istruttorie, adeguatamente e compiutamente vagliate nelle fasi di merito.

7. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/01/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Trento, con la pronuncia in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa all'esito di giudizio abbreviato il 30/09/2020 dal Tribunale di Trento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione a plurime condotte continuate in concorso di furto tentato e furto consumato in abitazione, aggravate ai sensi dell'art.625 n.2 cod. pen., commesse in [OSCURATO:PERSONA] di Castrozza - Loc. Segnarez di Transacqua il 25 novembre 2017 ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo a, furto tentato), [OSCURATO:PERSONA] (capo b, furto consumato) e [OSCURATO:PERSONA] (capo c, furto tentato). 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione con unico atto, censurando la sentenza impugnata per erronea applicazione di legge penale in relazione all'art.606 lett. b) cod. proc. pen. Secondo i ricorrenti, i giudici di merito hanno erroneamente negato la sussistenza di una precedente pronuncia definitiva per il medesimo fatto, emessa dal Tribunale di Vicenza nel proc. n.7601/2017 RGNR. I due procedimenti hanno tratto origine dai medesimi fatti, commessi negli identici luoghi (province di Trento e Belluno) e nel medesimo arco temporale, ossia il 25 novembre 2017. Il rinvenimento di una parte della refurtiva riferibile ai diversi furti avvenuti nelle stesse zone e nell'arco della medesima giornata dimostrerebbe che gli imputati non hanno preso parte alle presunte consumazioni di furti in abitazione ma che, piuttosto, abbiano ricevuto gli oggetti da altri, integrando la condotta descritta al capo b) il diverso delitto di ricettazione già giudicato con sentenza passata in giudicato. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità. 4. I ricorsi sono inammissibili. 4.1. La Corte territoriale ha nuovamente esaminato la doglianza sviluppata con il secondo motivo di appello, già sottoposta al giudizio del Tribunale, in base alla quale il reato contestato al capo b) avrebbe dovuto qualificarsi ai sensi dell'art.648 cod. pen. e ritenersi inerente a condotta già giudicata con sentenza irrevocabile del Tribunale di Vicenza. 4.2. Il giudice di appello ha, in primo luogo, ricordato che il reato di furto è stato accertato sulla base del possesso della refurtiva sottratta a [OSCURATO:PERSONA], delle sommarie informazioni fornite da coloro che avevano riconosciuto negli imputati le persone che si aggiravano il 25 novembre 2017 nei pressi delle abitazioni interessate dai furti contestati, nonché sulla base dei tracciati telefonici delle schede in possesso degli imputati, i quali non avevano giustificato la loro presenza in quei luoghi. 4.3. Con specifico riguardo alla censura qui riproposta, inerente al furto consumato contestato al capo b), la Corte di appello ha escluso l'ipotesi del bis in idem evidenziando che il delitto di ricettazione accertato dal Tribunale di Vicenza riguardava beni provento di furti commessi in un territorio diverso e ai danni di persone offese diverse da [OSCURATO:PERSONA], sebbene i due procedimenti avessero tratto origine dalla medesima informativa di reato. 5. Secondo l'oramai consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, ai fini della configurabilità della preclusione connessa al divieto di un secondo giudizio, è necessaria la corrispondenza tra il fatto storico - considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona - sul quale si è formato il giudicato e quello per cui si procede (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv.23179901; Sez. 1, n. 39746 del 15/03/2016, Bovio, Rv. 26814701). Principi questi che appaiono sostanzialmente in linea con l'orientamento espresso dalla Corte EDU, sin dalla sentenza Zolotoukhine c. Russia (Corte EDU 10/02/2009), per giungere alla più recente sentenza [OSCURATO:PERSONA] c. Italia (Corte EDU [OSCURATO:DATA_NASCITA]), per cui il principio del ne bis in idem impone una valutazione ancorata ai fatti e non alla qualificazione giuridica degli stessi, dal momento che quest'ultima è da ritenersi troppo restrittiva in vista della tutela dei diritti della persona. In tal senso, come emerge dalla citata sentenza Zolotoukhine (par. 84) e come ribadito dalla più recente decisione emessa nel caso [OSCURATO:PERSONA] c. Italia (par. 221), la nozione di condotta si traduce nell'insieme delle circostanze fattuali concrete, collocate nel tempo e nello spazio, la cui esistenza deve essere dimostrata ai fini della condanna. Tale approdo giurisprudenziale potrebbe essere letto nel senso che, al di là della qualificazione giuridica utilizzata nei procedimenti, ciò che conta è confrontare le condotte specificamente poste in essere dai medesimi soggetti per verificarne la sovrapponibilità. La verifica positiva porterebbe alla dichiarazione della sussistenza del ne bis in idem. Tale conclusione potrebbe essere conforme agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità in relazione all'art. 649 cod. pen. (per una sintesi recente degli orientamenti della Suprema Corte in tema di perimetrazione del concetto di 23 «stesso fatto giudicato», da intendersi come idem factum e non come idem legale, si veda Sez. 2, n. 18376 del 21/03/2013, Cuffaro, Rv. 255837, che richiama, tra le altre, Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv.231799). La sentenza Cuffaro afferma che per «medesimo fatto», ai fini dell'applicazione del principio del ne bis in idem di cui all'art. 649 cod. proc. pen., deve intendersi identità degli elementi costitutivi del reato, con riferimento alla condotta, all'evento e al nesso causale, nonché alle circostanze di tempo e di luogo, considerati non solo nella loro dimensione storico - naturalistica ma anche in quella giuridica, potendo una medesima condotta violare contemporaneamente più disposizioni di legge. Le Sezioni Unite nel 2005, come detto, avevano fissato il principio che l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico - naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona. Tali orientamenti presuppongono la visione del ne bis in idem come principio generale dell'ordinamento penale alla luce proprio del percorso interpretativo svolto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e in particolare delle Sezioni Unite, le quali hanno ritenuto, negli anni, che il sistema processuale debba essere ricostruito valorizzando il canone interpretativo di massima espansione degli strumenti utili ad evitare la duplicazione del processo. E la Corte EDU ha stabilito che sussiste violazione dell'art. 4 del Protocollo n. 7, che sancisce il principio del divieto di bis in idem, qualora si tratti della stessa condotta da parte delle stesse persone, alla stessa data. In ordine alla nozione di «fatto», la Corte costituzionale ha precisato che non vi è motivo di ritenere che quest'ultima, nell'ottica delineata dal citato art. 4, sia da circoscrivere alla sola condotta dell'agente. Vi sono anzi elementi per includere nel giudizio l'oggetto fisico di quest'ultima nonché l'evento, purché recepito, con rigore, nella sola dimensione materiale. La Corte costituzionale ha quindi escluso che la giurisprudenza europea abbia attribuito alla nozione di idem factum lineamenti che escludano il nesso causale e l'evento, aggiungendo che la Convenzione impone agli Stati membri di applicare il divieto di bis in idem in base ad una concezione naturalistica del fatto ma non di restringere quest'ultimo nella sfera della sola azione od omissione dell'agente (Corte Cost. n. 200 del j1 maggio 2016, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art.649 cod.proc.pen. nella parte in cui esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale con il reato già giudicato con la sentenza divenuta irrevocabile ed il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale). 6. Tali argomentazioni di principio evidenziano la correttezza in diritto della sentenza impugnata, che ha posto l'accento sulla differenza dei fatti storici presi in esame nei due procedimenti, connotati da diversità di evento e di luogo, in coerenza con la giurisprudenza citata. Giova sottolineare, con specifico riguardo al presente procedimento, che i giudici dei due gradi di merito hanno ritenuto provata la condotta di furto in abitazione, che si concreta nell'impossessamento della cosa mobile altrui mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato a privata dimora; diversamente, il delitto previsto dall'art.648 cod. pen. ha nel furto un reato-presupposto alla cui consumazione il ricettatore non deve aver concorso. Per sostenere l'asserita violazione di legge, i ricorrenti avrebbero dovuto pertanto, in primo luogo, confrontarsi con tale punto centrale della decisione. Nel ricorso, tuttavia, si rinviene la sola generica allegazione secondo la quale il rinvenimento di parte della refurtiva riferibile ai fatti qualificati come condotte di ricettazione dal Tribunale di Vicenza unitamente ai beni sottratti a [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto indurre i giudici a ritenere che anche questi ultimi beni fossero stati ricevuti da altri soggetti; si propone, dunque, in questa sede una inammissibile rilettura delle emergenze istruttorie, adeguatamente e compiutamente vagliate nelle fasi di merito. 7. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», i ricorrenti vanno condannati al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
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