CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02488/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza indicata in epigrafe; considerato che le censure proposte dal ricorrente (relative all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. e alla mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva) sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano pagine tre e quattro della sentenza impugnata); rilevato che la richiesta di sostituzione della pena detentiva con quella della detenzione domiciliare era stata formulata in modo del tutto generico, essendosi il ricorrente limitato a richiedere la sostituzione senza illustrarne le ragioni poste a fondamento. La richiesta, in quanto originariamente inammissibile, poteva non essere presa in considerazione dal giudice di merito e non può essere oggetto di ricorso per cassazione (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 - 01; Sez. 3, n. 10709 del 25.11.2014, Botta, Rv. 262700 - 01, sull'inammissibilità dei motivi di impugnazione generici, pur quando il giudice dell'impugnazione non pronunci in concreto la sanzione dell'inammissibilità). considerato che è pervenuta memoria con cui il ricorrente ha reiterato le censure formulate in ricorso e chiesto l'assegnazione ad altra Sezione, ma possono reiterarsi le argomentazioni già innanzi formulate; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dic