CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00894/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso iscritto al n. 1 2779 /20 2 2 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]società autotrasporti e commercio carburanti s.r.l. , in persona dellegale rappresentante pro tempore , rappresentat a e difes a in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’ A vvocatura generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); - controricorrent e – avverso la sentenza d ella Commissione tributaria regionale del la Campania n. 8651 / 1 0 /202 1 depositata in data 13 / 12 /2021 , non notificata; Oggetto: iva-operazioni sogg.inesistenti– ires - ded. i nt. 30%ROL– rilevanza interessi attivi Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - la società contribuente ricorreva avverso l'avviso di accertamento notificatole per il recupero di maggiore Ires , maggiore Irap e maggioreiva per il periodo d'imposta 2013; - i recuperi si fondavano, quanto all’ iva , sui controlli relativi ai rapporticommerciali intrattenuti dalla società contribuente con le societàS ervizi I ntegrati s.n.c. e Romagna P etroli s.a.s., a fronte deiquali, secondo l'ufficio, la società contribuente aveva utilizzato fattureper operazioni soggettivamente inesistenti; per quanto di interessein questa sede, riguardo all'I res si contestava l'omessa variazionein aumento di interessi passivi sostenendo l' U fficio che lasocietà aveva effettuato una variazione in aumento del reddito inferiore a quella dovuta per euro 178.096, indebitamente così deducendoanche gli interessi di mora per il ritardato pagamento ele penali; - la società contribuente impugnava l'avviso di accertamento in parola; - la CTP rigettava il ricorso; appellava [OSCURATO:SOCIETA].; - con la pronuncia gravata la CTR ha confermato la sentenza di primogrado ritenendo l'appello infondato; - con riguardo ai rilievi I va il giudice dell'appello ha ritenuto desunta conchiarezza l'inesistenza dei fornitori della società contribuente; entrambiinfatti erano società gestite di fatto dai fratelli Borriello, la S erviz i I ntegrati risultava evasore totale non avendo mai presentatole dichiarazioni ed era priva della minima consistenza aziendale, formalmente intestata a prestanome e non ottemperantesistematicamente a tutti gli obblighi amministrativi efiscali; l a Romagna P etroli risultava società fittizia; - inoltre, secondo la CT R, i documenti di accompagnamento semplificati (c.d. DAS) emessi dai fornitori presentavano Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 incongruenzeche smentivano la provenienza del prodotto o anche ilsolo passaggio attraverso le società sopradette; - quanto alla consapevolezza in capo alla società contribuente della inesistenza soggettiva il giudice dell'appello rilevava il mancato adempimento degli obblighi di diligenza in quanto la novità del rapporto di fornitura con le sopraddette società avrebbe dovuto imporrealla [OSCURATO:SOCIETA]. l'individuazione di elementi di sostegno allapresentazione di un ignoto fornitore in condizioni di assicurare unrapporto prolungato; - la CTR , poi, sottolinea va come ulteriore elemento significativo l'inferioritàdel prezzo di acquisto , ben al di sotto della media di settore; - con riguardo al rilievo I res , la sentenza di appello rit eneva che gli interessiattivi addebitati dalla contribuente, in quanto interessi di mora,non potevano rilevare ai fini della determinazione del limite del30 del ROL (risultato operativo lordo) ; averne tenuto conto, quindi, ha consentito una deduzione dei conseguenti interessi passivi, determinati in forza dell’applicazione di tale limite, non permessadall’art. 96 TUIR; - ricorre a questa Corte la [OSCURATO:SOCIETA]. con atto affidato a tre motivi di impugnazione illustrati da memoria ; resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate; parte ricorrente ha anche depositato istanzadi trattazione della controversia in pubblica udienza . Consideratoche: - la controversia non è suscettibile di decisione in camera di consiglio, risultandoi