Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1989
ECLI:EU:C:1989:647
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61988C0365 - IT
Avviso legale importante
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61988C0365
Conclusioni dell'avvocato generale Lenz del 13 dicembre 1989. - [OSCURATO:PERSONA] BV. - [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] - ART. 6, PUNTO 2 - [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA 365/88.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-01845
Conclusioni dell avvocato generale
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[OSCURATO:PERSONA] Presidente,
[OSCURATO:PERSONA],
A - Gli antefatti
1 . La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta a questa Corte dallo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden verte sull' interpretazione dell' art . 6, 2°, della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( in prosieguo : la "[OSCURATO:PERSONA]" ( 1 )).
2 . Nel 1984 la ditta [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con sede in Duesseldorf ( in prosieguo : la "[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ") stipulava con la ditta [OSCURATO:PERSONA] BV un contratto avente ad oggetto la prenotazione di stanze d' albergo a l' Aja . [OSCURATO:PERSONA] agiva in nome proprio ma su incarico e per conto della ditta [OSCURATO:PERSONA] eG, con sede in Duesseldorf ( in prosieguo : la "ditta [OSCURATO:PERSONA] "). A seguito dell' annullamento della prenotazione la [OSCURATO:PERSONA] conveniva la [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] dell' Aja al fine di ottenere il risarcimento del danno oltre a interessi per inadempimento contrattuale .
3 . [OSCURATO:PERSONA] sollevava in via incidentale principalmente la questione di competenza del [OSCURATO:PERSONA] chiedendo, in subordine, la chiamata in garanzia della ditta [OSCURATO:PERSONA] in quanto mandante . [OSCURATO:PERSONA] respingeva l' istanza in base al rilievo che esso non era tenuto a conoscere dell' azione di garanzia, atteso che nessuna delle due società interessate aveva sede sul territorio dei [OSCURATO:PERSONA] . Inoltre, considerata la possibile insorgenza nell' azione di garanzia di difficoltà di ordine procedurale non era da escludere una protrazione dei tempi del giudizio quanto alla decisione sul merito, cosa che non poteva essere imposta alla [OSCURATO:PERSONA] .
4 . La decisione del [OSCURATO:PERSONA] veniva confermata in appello dal Gerchtshof dell' Aja il quale precisava anche che l' art . 6 della [OSCURATO:PERSONA] prevede solo la possibilità di esperire l' azione di garanzia, senza fare però obbligo al giudice di ammettere l' azione stessa .
5 . Nel giudizio in cassazione, lo [OSCURATO:PERSONA] sottoponeva alla Corte di giustizia tre questioni pregiudiziali al fine di poter decidere sulla competenza del giudice adito e sull' ammissibilità dell' azione di garanzia .
6 . Nell' ambito della mia analisi richiamerò ove necessario le osservazioni presentate dalle parti, rinviando per il resto al contenuto della relazione d' udienza .
B - Analisi
1 . Sulla questione "A"
7 . La questione A è così formulata :
"Qualora in forza dell' art . 5, 1°, della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] il convenuto, domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, sia citato dinanzi al giudice di un altro Stato contraente, se l' art . 6, 2°, della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] attribuisca a detto giudice la competenza a conoscere dell' azione di garanzia esperita dal convenuto avverso una persona domiciliata nel territorio di uno Stato contraente diverso da quello del giudice ".
8 . In altre parole, il giudice di rinvio chiede se la competenza speciale di cui all' art . 6, 2°, della [OSCURATO:PERSONA] sussista anche qualora la competenza del giudice a conoscere della domanda principale sia di carattere anch' essa speciale ( nella specie, art . 5, 1°, della [OSCURATO:PERSONA] ) ovvero se essa debba intendersi limitata alle ipotesi in cui il giudice sia competente a conoscere della domanda principale in base al criterio generale di competenza ex art . 2 della [OSCURATO:PERSONA] .
9 . Solo la ditta [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto, nel procedimento principale, l' interpretazione restrittiva del criterio di competenza dell' art . 6, 2 °. Tutte le altre parti che hanno presentato osservazioni alla Corte si sono dichiarate favorevoli ad un' interpretazione estensiva in cui resti irrilevante in base a quale norma il giudice sia competente a conoscere della domanda principale .
10 . Nel testo dell' art . 6, 2°, non si rinviene alcun elemento a sostegno di una sua interpretazione restrittiva . L' art . 6, 2°, consente che un convenuto che abbia il domicilio sul territorio di uno Stato contraente sia chiamato in garanzia dinanzi al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale indipendentemente dal fatto che la competenza a conoscere della domanda principale derivi dall' art . 2 ovvero dall' art . 5 della [OSCURATO:PERSONA] . L' art . 6, 2°, fa semplicemente riferimento al "giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale" e non, ad esempio, al "giudice competente ai sensi dell' art . 2", formulazione, invece, necessaria per un' interpretazione restrittiva della disposizione .
11 . Considerato che la finalità del sistema dell' art . 6 è quella di consentire che uno stesso giudice possa conoscere di domande connesse allo scopo di evitare giudicati divergenti, la connessione materiale tra la domanda principale e l' azione di garanzia assume importanza decisiva nell' interpretazione dell' art . 6, 2°, mentre resta irrilevante la questione del fondamento della competenza del giudice in ordine alla domanda principale .
2 . Questione B
12 . La questione B è così formulata :
"Se l' art . 6, 2°, della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] debba essere interpretato nel senso che il giudice è tenuto ad accogliere la domanda di chiamata in garanzia, a meno che non ricorra l' eccezione menzionata in detta disposizione ".
13 . Tale questione verte sul problema se l' ammissibilità di un' azione di garanzia debba essere valutata unicamente alla stregua dell' art . 6, 2°, della [OSCURATO:PERSONA] ovvero se, al di là di tale disposizione, debbano sussistere anche ulteriori condizioni stabilite da norme dell' ordinamento nazionale .
14 . Secondo la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il governo francese nonché il governo della Repubblica federale di Germania, l' ammissibilità dell' azione di garanzia deve essere valutata unicamente ai sensi dell' art . 6, 2°, della [OSCURATO:PERSONA], che dovrebbe essere, dunque, interpretata in maniera autonoma senza rinvio alle norme dell' ordinamento nazionale . Tale tesi sarebbe inoltre avvalorata da motivi di economia processuale e di buona amministrazione della giustizia . Se un' azione di garanzia potesse essere respinta per motivi diversi dall' intento lesivo di cui all' art . 6, 2°, della [OSCURATO:PERSONA], un attore potrebbe vedersi costretto ad adire due giudici in due Stati diversi, il che si tradurrebbe per lui in spese e rischi supplementari nonché in un ulteriore allungamento dei tempi del giudizio . Uno Stato contraente sarebbe tenuto a garantire alle parti una tutela giuridica completa quando competente a conoscere della controversia sia un proprio giudice . Tale tutela non potrebbe essere limitata dall' applicazione di norme processuali nazionali .
15 . [OSCURATO:PERSONA] ha, invece, esposto due tesi alternative in ordine all' interpretazione dell' art . 6, 2°, della [OSCURATO:PERSONA] . Secondo la prima tesi, la questione della giurisdizione non costituisce che una delle condizioni di ammissibilità di un' azione di garanzia . La questione della giurisdizione deve essere innanzitutto decisa ai sensi dell' art . 6, 2°, mentre compete poi anche al giudice nazionale accertare se l' azione soddisfi le condizioni poste dalle norme processuali nazionali .
16 . La seconda tesi prospettata, alternativamente, dalla [OSCURATO:PERSONA] coincide con le argomentazioni svolte dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nonché dai due governi interessati .
17 . Nelle proprie osservazioni scritte la [OSCURATO:PERSONA] ha dato la preferenza alla seconda tesi . Si tratterebbe di una soluzione semplice, in quanto i margini di discrezionalità del giudice nazionale sono chiaramente definiti dalla [OSCURATO:PERSONA] stessa . La seconda tesi offrirebbe, inoltre, le migliori garanzie per un' uniforme applicazione dell' art . 6, 2°, della [OSCURATO:PERSONA] .
18 . Nel corso della fase orale la [OSCURATO:PERSONA] ha però mutato l' orientamento esponendo le ragioni per le quali accordava la preferenza alla prima tesi .
19 . In effetti, la seconda tesi della [OSCURATO:PERSONA], che coincide in definitiva con le osservazioni delle altre parti interessate, seduce per la sua semplicità . Il giudice nazionale dovrebbe semplicemente verificare se ricorra la deroga espressamente prevista dall' art . 6, 2°, per poi pronunciarsi sull' ammissibilità dell' azione di garanzia esclusivamente in base alla [OSCURATO:PERSONA] .
20 . Tale tesi non regge, però, ad una più approfondita analisi della questione . Si deve senz' altro ammettere, anzitutto, che il principio della certezza del diritto nell' ambito dell' ordinamento comunitario e le finalità perseguite dalla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell' art . 220 del Trattato - sul quale la [OSCURATO:PERSONA] si basa - esigono che l' uguaglianza e l' uniformità dei diritti e degli obblighi che scaturiscono dalla [OSCURATO:PERSONA] per gli Stati contraenti ed i soggetti interessati debba essere garantita indipendentemente dalle norme in materia degli ordinamenti nazionali di tali Stati . Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] deve prevalere sulle norme nazionali con essa incompatibili ( 2 ).
21 . Tale prevalenza della [OSCURATO:PERSONA] può tuttavia operare, in linea di principio, solamente nei limiti della propria sfera di applicazione oggettiva ovvero di quella delle sue singole disposizioni . Occorre, quindi, anzitutto determinare la sfera di applicazione oggettiva dell' art . 6, 2°, della [OSCURATO:PERSONA] .
22 . L' art . 6, 2°, è contenuto nel titolo II della [OSCURATO:PERSONA] che disciplina la competenza dell' autorità giudiziaria . L' art . 6, 2°, indica il giudice internazionalmente e territorialmente competente a conoscere di un' azione di garanzia . Tuttavia, la competenza internazionale e territoriale di un giudice rappresentano solamente uno degli elementi che possono essere presi in considerazione nell' esame dell' ammissibilità di un' azione, ma che la [OSCURATO:PERSONA] disciplina solo in parte . Rinvio, in tal senso, alla relazione Schlosser ( 3 ) in cui, per quanto attiene alla chiamata di un terzo nel processo ( 4 ), si osserva quanto segue :
"La nozione 'chiamata di un terzo nel processo' che compare all' art . 6, 2°, si rifà ad un istituto comune agli ordinamenti giuridici degli Stati membri originari della Comunità ad eccezione della Repubblica federale di Germania . Tuttavia una disposizione in materia di competenza che si orienti sulla qualità di un' azione definita come 'chiamata di un terzo nel processo' non può venire applicata da sola . Essa richiede necessariamente di venir completata da norme giuridiche che determinino chi possa essere chiamato a intervenire in un procedimento giurisdizionale e precisino quando, con che qualità di parte e a quale scopo ciò possa essere fatto . [OSCURATO:PERSONA] d' esecuzione lascia perciò impregiudicate le norme giuridiche sulla chiamata di un terzo nel processo che già esistono negli ordinamenti giuridici dei nuovi Stati membri o che possono in essi essere elaborate in futuro ".
A ciò aggiungasi che la giurisprudenza della Corte ammette il ricorso a norme processuali nazionali ad integrazione delle disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] ( 5 ).
23 . Anche nel Protocollo allegato alla [OSCURATO:PERSONA], che ai sensi dell' art . 65 fa parte integrante dello stesso, si trova un rinvio a norme processuali nazionali . L' art . V del Protocollo dispone, infatti, che la competenza contemplata all' art . 6, 2°, concernente la domanda in garanzia o la chiamata in causa, non può essere invocata nella Repubblica federale di Germania . In tale Stato, ogni persona domiciliata nel territorio di un altro Stato contraente può essere chiamata a comparire davanti ai giudici in applicazione degli artt . 68 e 72, 73 e 74 del ZPO ( Codice di procedura civile tedesco ) concernente la litis denunciatio .
24 . Il citato art . 73 del codice di procedura civile contiene tuttavia disposizioni relative alla forma della litis denunciatio, laddove dispone che, ai fini della litis denunciatio, la parte deve presentare una memoria in cui ne siano indicati i motivi oltre allo stato della controversia .
25 . E' pur vero che l' art . V non attiene direttamente all' azione di garanzia, bensì si limita ad indicare la disciplina che nella Repubblica federale di Germania sostituisce l' azione medesima . Indipendentemente dalla questione della qualificazione giuridica del rinvio contenuto nell' art . V del protocollo, quest' ultimo sembra quantomeno indicare che una domanda paragonabile all' azione di garanzia può essere subordinata a condizioni procedurali che vanno al di là delle norme sulla competenza contenute nella [OSCURATO:PERSONA] . Ciò costituisce conferma che il sistema di cui all' art . 6, 2°, della [OSCURATO:PERSONA] non rappresenta una disciplina esaustiva dell' ammissibilità di un' azione di garanzia ( 6 ).
26 . Dalle considerazioni che precedono può trarsi la conclusione provvisoria che dalle disposizioni dell' art . 6, 2°, della [OSCURATO:PERSONA] relative alla competenza internazionale e territoriale non può derivare automaticamente l' ammissibilità dell' azione di garanzia, potendo questa essere subordinata anche a norme processuali nazionali estranee alla materia disciplinata dall' art . 6, 2°, tra le quali possono ad esempio annoverarsi norme relative alla forma ed ai termini dell' azione di garanzia nonché norme sostanziali relative alla prova delle circostanze di fatto addotte a fondamento del "rapporto di garanzia ".
27 . Esporrò, nell' ambito dell' esame della questione C, in qual misura tali norme nazionali in materia di ammissibilità debbano essere, a loro volta, interpretate ed applicate alla luce della [OSCURATO:PERSONA] .
3 . Questione C
28 . La questione C è così formulata :
"In caso di soluzione negativa della questione sub B : se il giudice possa applicare le norme processuali della sua legge nazionale per stabilire se si debba accogliere la domanda di autorizzazione di chiamata in garanzia, o se il disposto della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] comporti che il giudice debba esaminare la domanda in base a criteri diversi da quelli del suo diritto processuale nazionale e, in caso affermativo, quali siano detti criteri ".
29 . Se, come sopra illustrato, può farsi ricorso a norme processuali nazionali per quanto concerne le condizioni di ammissibilità dell' azione che non riguardino la competenza internazionale o territoriale, ciò non significa necessariamente che tale ricorso non sia soggetto ad alcuna limitazione . L' applicazione di norme nazionali non può, infatti, pregiudicare l' efficacia pratica delle norme della [OSCURATO:PERSONA] ( 7 ). Ne consegue che è escluso il ricorso a condizioni di ammissibilità, previste dall' ordinamento interno, qualora queste attengano a fattispecie disciplinate espressamente ( 8 ) o implicitamente dalla [OSCURATO:PERSONA] .
30 . Senza qui procedere ad un' elencazione completa di esempi, si devono sottolineare due elementi di maggior rilevanza nella causa principale . [OSCURATO:PERSONA] dell' Aja ha negato l' ammissibilità dell' azione di garanzia in base al rilievo che il terzo di cui si chiedeva la chiamata in causa non risiedeva nello Stato del tribunale adito e che ciò avrebbe ritardato il giudizio principale .
31 . Pur nell' ipotesi in cui norme processuali nazionali consentissero di prendere in considerazione tali circostanze, sussisterebbe contrasto con lo spirito e la finalità dell' art . 6, 2°, della [OSCURATO:PERSONA] . Atteso che l' art . 6 parla semplicemente di un soggetto residente nel territorio di uno Stato contraente, deve escludersi la possibilità di un differente trattamento di soggetti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] . L' ammissibilità dell' azione di garanzia non può essere, pertanto, negata perché i terzi di cui si chiede la chiamata in causa risiedono in uno Stato diverso da quello del giudice adito con la domanda principale . Ai fini dell' estensione del contraddittorio a terzi nell' ambito di un' azione di garanzia è, dunque, sufficiente che questi risiedano in uno degli Stati contraenti .
32 . Ne consegue, allo stesso modo, che nella ponderazione dei divergenti interessi delle parti della causa principale non può tenersi conto delle dilazioni causate appunto dal fatto che le parti risiedono in Stati contraenti diversi .
C - Conclusione
33 . In conclusione, propongo alla Corte di risolvere come segue le questioni sottopostele dallo [OSCURATO:PERSONA] der Nederlanden :
"1 . Qualora in forza dell' art . 5, 1°, della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente sia citato dinanzi al giudice di un altro Stato contraente, l' art . 6, 2°, della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] attribuisce a detto giudice la competenza a conoscere dell' azione di garanzia esperita dal convenuto avverso una persona domiciliata nel territorio di uno Stato contraente diverso da quello del giudice adito con la domanda principale .
2 . L' art . 6, 2°, della [OSCURATO:PERSONA] deve essere interpretato nel senso che, nella valutazione dell' ammissibilità dell' azione di garanzia, è consentita l' applicazione in via sussidiaria di norme processuali nazionali, sempreché queste non attengano alla competenza internazionale o territoriale del giudice adito con la domanda principale .
3 . Il ricorso, in via sussidiaria, a norme processuali nazionali non deve pregiudicare l' efficacia pratica del sistema della [OSCURATO:PERSONA] in materia di ammissibilità di un' azione di garanzia : in particolare, non può aver rilevanza a tal riguardo la circostanza che il garante risiede sul territorio di uno Stato contraente diverso da quello del giudice adito con la domanda principale ".
(*) Lingua originale : il tedesco .
( 1 ) GU 1972, L 299, pag . 32 .
( 2 ) V . sentenza 15 novembre 1983, Ferdinand M.J.J . Duijnstee / [OSCURATO:PERSONA] ( causa 228/82, Racc . pagg . 3663, 3674 e segg .).
( 3 ) Relazione sulla [OSCURATO:PERSONA] di adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell' [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord alla [OSCURATO:PERSONA] concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia ( GU 1979, C 59, pagg . 71, in particolare pag . 111 ).
( 4 ) La nozione di garanzia è compresa in quella di intervento ( v . relazione Jenard, relazione sulla [OSCURATO:PERSONA] : GU 1979, C 59, pagg . 1, in particolare pag . 28 ).
( 5 ) V . sentenza 7 giugno 1984, [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA] ( causa 129/83, Racc . pag . 2397, in particolare pag . 2408 ); sentenza 2 luglio 1985, [OSCURATO:PERSONA] / SA Brasseries du Pêcheur ( causa 148/89, Racc . pag . 1981, in particolare pag . 1992 ); sentenza 4 febbraio 1988, [OSCURATO:PERSONA] / [OSCURATO:PERSONA] ( causa 145/86, Racc . pag . 645, in particolare pag . 670 ).
( 6 ) Una tesi analoga è stata anche sostenuta dal governo della Repubblica federale di Germania nell' introduzione alle proprie osservazioni, laddove si afferma che il giudice, qualora sia competente a conoscere della controversia ai sensi dell' art . 6, 2°, della [OSCURATO:PERSONA], è tenuto ad ammettere l' azione di garanzia ove sussistano inoltre i presupposti previsti dall' ordinamento processuale nazionale . Detto governo trae, però, da tale affermazione la sola conclusione che la [OSCURATO:PERSONA] lascia impregiudicate le norme nazionali in materia di svolgimento del procedimento nei confronti del terzo; questione da tenersi distinta rispetto a quella dell' ammissibilità dell' azione di garanzia qualora sussista una competenza internazionale in base alla [OSCURATO:PERSONA] . Tale questione è stata poi, comunque, risolta affermativamente dal governo tedesco .
( 7 ) V . sentenza 4 febbraio 1988, causa 145/86, loc . cit .
( 8 ) V . sentenza 15 novembre 1983, causa 288/82, loc . cit .