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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 settembre 2022

Cassazione n. 45483/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza dell'8 marzo 2022, il Tribunale di sorveglianza di Brescia revocava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arresti domiciliari c.d. esecutivi di cui al provvedimento della Procura della Repubblica di Brescia del 16.12.2021 in relazione alla pena inflittale con sentenza del Tribunale di Brescia del 12.11.2021, irrevocabile dal 4.12.2021; dichiarava, altresì, inammissibili le domande formulate dalla condannata di concessione di misure alternative alla detenzione.

2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia della Galli, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione per "violazione degli artt.71 Ord. Pen. e 678 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen.".

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Con atto del 2.5.2022, successivamente pervenuto presso la Cancelleria della Corte, sia la condannata sia il suo difensore hanno dichiarato di rinunciare alla suddetta impugnazione.

5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per rituale rinuncia all'impugnazione.

6. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro cinquecento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 9 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'8 marzo 2022, il Tribunale di sorveglianza di Brescia revocava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura degli arresti domiciliari c.d. esecutivi di cui al provvedimento della Procura della Repubblica di Brescia del 16.12.2021 in relazione alla pena inflittale con sentenza del Tribunale di Brescia del 12.11.2021, irrevocabile dal 4.12.2021; dichiarava, altresì, inammissibili le domande formulate dalla condannata di concessione di misure alternative alla detenzione. 2. Avverso detta ordinanza, il difensore di fiducia della Galli, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione per "violazione degli artt.71 Ord. Pen. e 678 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178, comma 1, lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen.". 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Con atto del 2.5.2022, successivamente pervenuto presso la Cancelleria della Corte, sia la condannata sia il suo difensore hanno dichiarato di rinunciare alla suddetta impugnazione. 5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per rituale rinuncia all'impugnazione. 6. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro cinquecento. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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