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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 37652/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; iI Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ‘S.q-ha concluso chiedendo i )//)14/YY} ru2:- -/ 2 I 113 2 udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Ricorre per [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno che il 13 quattro 2021 ha confermato la sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva condannato per concorso in rapine avvenute negli anni 2001- 2002.

Deduce il ricorrente inosservanza dei termini a comparire in appello e mancata declaratoria di prescrizione considerato che le rapine più recenti sono state commesse nell'anno 2002 con la conseguenza che essendo state riconosciute all'imputato già nel giudizio di primo grado le attenuanti generiche, prevalenti sulle aggravanti contestate, il termine di prescrizione dei reati pari a 12 anni e mesi sei era decorso in data 15 aprile 2015.

Il secondo motivo di ricorso è fondato.

Le rapine risultano commesse negli anni 2001 e 2002, deve pertanto trovare applicazione la più favorevole disciplina sulla prescrizione ante ex Cirielli che consente di considerare, al fine di determinare il tempo necessario a prescrivere, il giudizio di bilanciamento fra circostanze aggravanti ed attenuanti, avvenuto nel caso di specie in termini di prevalenza.

Ne discende che i termini di prescrizione nel caso di specie pari a 15 anni (10 anni più la metà) erano già perenti al momento della pronuncia di primo grado 16/05/2019.

L'accoglimento del motivo assorbe le ulteriori doglianze considerato che come affermato dalle Sezioni Unite ( sentenza Cremonese del 2002) qualora già risulti una causa di estinzione del reato, la sussistenza di una nullità non è rilevabile nel giudizio di legittimità, in quanto il rinvio al giudice del merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado per essere i reati estinti per prescrizione.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; iI Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ‘S.q-ha concluso chiedendo i )//)14/YY} ru2:- -/ 2 I 113 2 udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] Ricorre per [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno che il 13 quattro 2021 ha confermato la sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che lo aveva condannato per concorso in rapine avvenute negli anni 2001- 2002. Deduce il ricorrente inosservanza dei termini a comparire in appello e mancata declaratoria di prescrizione considerato che le rapine più recenti sono state commesse nell'anno 2002 con la conseguenza che essendo state riconosciute all'imputato già nel giudizio di primo grado le attenuanti generiche, prevalenti sulle aggravanti contestate, il termine di prescrizione dei reati pari a 12 anni e mesi sei era decorso in data 15 aprile 2015. Il secondo motivo di ricorso è fondato. Le rapine risultano commesse negli anni 2001 e 2002, deve pertanto trovare applicazione la più favorevole disciplina sulla prescrizione ante ex Cirielli che consente di considerare, al fine di determinare il tempo necessario a prescrivere, il giudizio di bilanciamento fra circostanze aggravanti ed attenuanti, avvenuto nel caso di specie in termini di prevalenza. Ne discende che i termini di prescrizione nel caso di specie pari a 15 anni (10 anni più la metà) erano già perenti al momento della pronuncia di primo grado 16/05/2019. L'accoglimento del motivo assorbe le ulteriori doglianze considerato che come affermato dalle Sezioni Unite ( sentenza Cremonese del 2002) qualora già risulti una causa di estinzione del reato, la sussistenza di una nullità non è rilevabile nel giudizio di legittimità, in quanto il rinvio al giudice del merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado per essere i reati estinti per prescrizione.
Sentenza Cassazione n. 37652/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris