CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 maggio 1981
Cassazione n. 40761/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: ANELLI Francesco, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/05/1981 avverso l'ordinanza emessa in data 21/06/2021 dal Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le richieste formulate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Fodaroni, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 21/06/2021, il Tribunale di Roma, adito con richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha parzialmente riformato (annullando il titolo cautelare quanto d una parte della contestazione di cui al capo B, e confermando nel resto) l'ordinanza applicativa della misura custodiale in carcere emessa dal G.i.p. del Tribunale di Latina in data 14/04/2021 nei confronti di ANELLI Francesco, in relazione ai reati di ricettazione di autovetture a lui ascritti ai capi B), C) e D) della rubrica. 2. Ricorre per cassazione l'ANELLI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione prognostica di cui all'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. SI osserva che, rispetto alla già laconica motivazione del G.i.p. (che aveva ritenuto non prevedibile una condanna a pena inferiore ad anni tre di reclusione "in ragione della gravità dei fatti"), il Tribunale si era espresso in termini inconferenti rispetto al giudizio prognostico da compiere, essendosi limitato a richiamare il fatto che si trattava "di tre fattispecie delittuose punite con pena ampiamente superiore nel massimo a tre anni"). Si osserva, al riguardo, che proprio la previsione di una pena edittale massima superiore a cinque anni costituiva il presupposto per poter applicare, all'ANELLI, la misura più gravosa: sicchè il dato valorizzato risultava privo di concreta rilevanza ai fini che qui rilevano. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando la correttezza della motivazione del Tribunale, pur se sintetica, anche in relazione alla negativa personalità dell'ANELLI. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Deve invero osservarsi che la motivazione del Tribunale - pur particolarmente accurata ed esaustiva per ciò che riguarda la sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze di prevenzione speciale - risulta carente con riguardo allo specifico profilo prognostico indicato dal ricorrente: quello per il quale, ai sensi dell'art. 275, comma 2-bis secondo periodo, cod. proc. pen., la misura custodiale in carcere non può essere applicata qualora il giudice ritenga che, all'esito del giudizio, sarà applicata una pena detentiva non superiore a tre anni. In particolare, il riferimento al fatto che trattasi "di tre fattispecie delittuose punite con pena ampiamente superiore nel massimo ai tre anni di reclusione" appare inconferente rispetto agli oneri motivazionali che qui rilevano, per i quali deve ovviamente aversi riguardo non già alla pena edittale minima o massima, ma a quella che si ritiene irrogabile in concreto: parametro, quest'ultimo, rispetto al quale la pena massima di otto anni prevista dall'art. 648 cod. pen. costituisce un dato privo di concreta rilevanza. Allo stesso modo, il rilievo della improbabile concessione della sospensione condizionale risulta certamente in linea con il dovere motivazionale di cui al primo periodo dello stesso comma 2-bis dell'art. 275, ma risulta, anche in questo caso, inconferente rispetto alla ben diversa valutazione prognostica indicata dal periodo successivo del comma 2-bis (non condivisibile è poi l'assunto per il quale la condizione di latitanza costituirebbe in sé un elemento idoneo a far ritenere improbabile l'opzione dell'ANELLI per un rito alternativo). A tale ultimo proposito, deve conclusivamente escludersi che la condizione di latitanza del ricorrente possa costituire, di per sé sola, un elemento idoneo a far ritenere inapplicabile la norma invocata (e ciò sulla scorta del tenore letterale dell'ultima parte del comma 2-bis dell'art. 275, ai sensi del quale la predetta norma non si applica, tra l'altro "quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possono essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'articolo 284, comma 1, del presente codice"). Deve infatti osservarsi che questa Suprema Corte, a tale specifico riguardo, ha osservato che una diversa conclusione non può essere raggiunta argomentando «dalla sostanziale equiparazione (ai sensi dell'art. 275, comma 2-bis, terzo periodo, ultima parte, cod. proc. pen.) tra stato di latitanza dell'indagato - espressivo della mancanza di volontà del primo di far rientro spontaneo in Italia - e giudizio di inidoneità del domicilio presso il quale disporre la misura custodiale meno afflittiva. Le categorie richiamate, operanti su distinti e differenti piani, l'uno soggettivo (così per la volontà del reo di sottrarsi alla pena), e l'altro obiettivo (così per l'inidoneità del domicilio legittimante, come tale, la scelta custodiale più restrittiva), non possono assimilarsi per gli effetti: la diversità del dato presupposto appare distonica rispetto alle volute identiche conseguenze» (cfr. Sez. 6, n. 47302 del 05/11/2015, Speziali, in motivazione). 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, cod. proc. pen. Così deciso il 20 ottobre 2021 ' 7') [OSCURATO:PERSONA] estens