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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 marzo 2023

Cassazione n. 15221/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione il difensore avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila in data 16 giugno 2022, che ha confermato la condanna inflitta all'imputato per il delitto di cui all'art. 494 cod. pen., fatto commesso in Teramo il 29 aprile 2016.

2. Il ricorso consta di tre motivi, quivi enunciati nei limiti stabiliti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 125 e 108 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione.

E' dedotto che, in nessun modo, il difensore del ricorrente avrebbe potuto eccepire la nullità derivante dal diniego del termine a difesa - invocato per essere stato il difensore medesimo investito del relativo mandato soltanto il giorno della celebrazione dell'udienza del 13 febbraio 2018, dedicata all'escussione dei testi -, posto che la relativa richiesta non era stata esplicitamente disattesa. - Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 494 e 131-bis cod. pen. e 125 e 530 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità del ricorrente e di diniego di riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto.

A sostegno è addotto che l'assenza degli elementi costitutivi del delitto di sostituzione di persona - segnatamente, dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo - deriverebbero dalle stesse dichiarazioni della persona cui [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe sostituito, delle quali sarebbe stato conclamatamene frainteso il tenore da entrambi i giudici di merito, nonché dall'assenza di registrazione della conversazione telefonica intercorsa tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dal mancato invio del contratto sottoscritto dal primo a nome del secondo; tali modalità dell'azione avrebbero dovuto essere valorizzate almeno ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. - Il terzo motivo denuncia violazione di legge in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non reputandosi all'uopo sufficiente lo stringato riferimento ai precedenti penali dell'imputato.

2. Con requisitoria in data 2 marzo 2023, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

3. Con memoria trasmessa tramite PEC in data 20 marzo 2023 - e, quindi, tardivamente, avuto riguardo ai termini di legge - l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, ha concluso per l'accoglimento dei motivi.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Dall'esame degli atti processuali, consentito in ragione del vizio dedotto, ossia la violazione dell'art. 108 cod. proc. pen., emerge come all'udienza del 13 febbraio 2018, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] si sia opposto al rigetto della richiesta di termine a difesa - stabilito dal Tribunale con il disporre che si procedesse all'escussione del teste comparso -, limitandosi ad eccepire la mancata conoscenza del capo d'imputazione.

E' evidente come il generico contenuto della riportata eccezione esclude che la stessa possa essere intesa alla stregua di una denuncia della nullità del diniego di concessione del termine a difesa; denuncia cui il difensore dell'imputato - come da lui stesso ammesso - ha dato corso esclusivamente con l'appello proposto avverso la sentenza di condanna nei confronti di questi pronunciata.

Donde, la Corte territoriale, nello stigmatizzarne la tardività, ha fatto applicazione della pacifica giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la mancata concessione del termine a difesa previsto dall'art. 108 cod. proc. pen. determina una nullità generale a regime intermedio (in quanto attiene all'assistenza dell'imputato e non all'assenza del difensore), che deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., dal difensore presente e, quindi, al più tardi, immediatamente dopo il compimento dell'atto che nega il termine o lo concede in misura che si sostiene incongrua (Sez. 1, n. 13401 del 05/02/2020, Rv. 278823; Sez. 2, n. 5773 del 10/01/2019, Rv. 275523; Sez. 1, n. 11030 del 25/02/2010, Rv. 246777; Sez. 5, n. 19524 del 02/04/2007, Rv. 236643; Sez. 5, n. 20475 del 14/02/2002, Rv. 221905).

2. Il secondo motivo articola doglianze non consentite nel giudizio di legittimità, generiche e, comunque, manifestamente infondate.

2.1. I rilievi in punto di responsabilità del ricorrente nulla hanno effettivamente a che fare con i vizi - di violazione di legge e di mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione - dedotti.

Constano, in effetti, di deduzioni unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici, inopinabili e davvero decisivi travisamenti di emergenze processuali (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), tanto più in presenza di un apparato giustificativo dell'affermazione di responsabilità, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794).

Giova, peraltro, rammentare che per aversi travisamento della prova dichiarativa - di cui si è fatta denuncia con il motivo in disamina con riferimento alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] - è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Rv. 272406; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Rv. 255087), come preteso, invece, dal ricorrente.

2.2. I rilievi in punto di diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. sono assolutamente generici.

Invero, ci si oppone all'affermazione del giudice del gravame, secondo cui il pregiudizio economico arrecato alla persona, alla quale il [OSCURATO:PERSONA] si è sostituito stipulando il contratto telefonico di cui all'imputazione, non sarebbe minimale, esclusivamente tramite una non consentita reinterpretazione del fatto.

Inoltre, nulla è addotto per contrastare l'ulteriore ratio decidendi della statuizione impugnata, ossia l'essere gravato l'imputato da precedenti specifici, tale passaggio argomentativo evocando il profilo ostativo dell'abitualità del comportamento.

3. Il terzo motivo deduce un vizio non consentito in questa sede e, comunque, manifestamente infondato.

La sussistenza di circostanze attenuanti, rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen., è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv 242419); donde, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, discendendone che anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv 249163).4.

Per tutto quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione il difensore avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila in data 16 giugno 2022, che ha confermato la condanna inflitta all'imputato per il delitto di cui all'art. 494 cod. pen., fatto commesso in Teramo il 29 aprile 2016. 2. Il ricorso consta di tre motivi, quivi enunciati nei limiti stabiliti per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 125 e 108 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. E' dedotto che, in nessun modo, il difensore del ricorrente avrebbe potuto eccepire la nullità derivante dal diniego del termine a difesa - invocato per essere stato il difensore medesimo investito del relativo mandato soltanto il giorno della celebrazione dell'udienza del 13 febbraio 2018, dedicata all'escussione dei testi -, posto che la relativa richiesta non era stata esplicitamente disattesa. - Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 494 e 131-bis cod. pen. e 125 e 530 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità del ricorrente e di diniego di riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. A sostegno è addotto che l'assenza degli elementi costitutivi del delitto di sostituzione di persona - segnatamente, dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo - deriverebbero dalle stesse dichiarazioni della persona cui [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe sostituito, delle quali sarebbe stato conclamatamene frainteso il tenore da entrambi i giudici di merito, nonché dall'assenza di registrazione della conversazione telefonica intercorsa tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e dal mancato invio del contratto sottoscritto dal primo a nome del secondo; tali modalità dell'azione avrebbero dovuto essere valorizzate almeno ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. - Il terzo motivo denuncia violazione di legge in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non reputandosi all'uopo sufficiente lo stringato riferimento ai precedenti penali dell'imputato. 2. Con requisitoria in data 2 marzo 2023, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 3. Con memoria trasmessa tramite PEC in data 20 marzo 2023 - e, quindi, tardivamente, avuto riguardo ai termini di legge - l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, ha concluso per l'accoglimento dei motivi.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Dall'esame degli atti processuali, consentito in ragione del vizio dedotto, ossia la violazione dell'art. 108 cod. proc. pen., emerge come all'udienza del 13 febbraio 2018, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] si sia opposto al rigetto della richiesta di termine a difesa - stabilito dal Tribunale con il disporre che si procedesse all'escussione del teste comparso -, limitandosi ad eccepire la mancata conoscenza del capo d'imputazione. E' evidente come il generico contenuto della riportata eccezione esclude che la stessa possa essere intesa alla stregua di una denuncia della nullità del diniego di concessione del termine a difesa; denuncia cui il difensore dell'imputato - come da lui stesso ammesso - ha dato corso esclusivamente con l'appello proposto avverso la sentenza di condanna nei confronti di questi pronunciata. Donde, la Corte territoriale, nello stigmatizzarne la tardività, ha fatto applicazione della pacifica giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la mancata concessione del termine a difesa previsto dall'art. 108 cod. proc. pen. determina una nullità generale a regime intermedio (in quanto attiene all'assistenza dell'imputato e non all'assenza del difensore), che deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., dal difensore presente e, quindi, al più tardi, immediatamente dopo il compimento dell'atto che nega il termine o lo concede in misura che si sostiene incongrua (Sez. 1, n. 13401 del 05/02/2020, Rv. 278823; Sez. 2, n. 5773 del 10/01/2019, Rv. 275523; Sez. 1, n. 11030 del 25/02/2010, Rv. 246777; Sez. 5, n. 19524 del 02/04/2007, Rv. 236643; Sez. 5, n. 20475 del 14/02/2002, Rv. 221905). 2. Il secondo motivo articola doglianze non consentite nel giudizio di legittimità, generiche e, comunque, manifestamente infondate. 2.1. I rilievi in punto di responsabilità del ricorrente nulla hanno effettivamente a che fare con i vizi - di violazione di legge e di mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione - dedotti. Constano, in effetti, di deduzioni unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici, inopinabili e davvero decisivi travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), tanto più in presenza di un apparato giustificativo dell'affermazione di responsabilità, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794). Giova, peraltro, rammentare che per aversi travisamento della prova dichiarativa - di cui si è fatta denuncia con il motivo in disamina con riferimento alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] - è necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto definito e inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della dichiarazione e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Rv. 272406; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Rv. 255087), come preteso, invece, dal ricorrente. 2.2. I rilievi in punto di diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. sono assolutamente generici. Invero, ci si oppone all'affermazione del giudice del gravame, secondo cui il pregiudizio economico arrecato alla persona, alla quale il [OSCURATO:PERSONA] si è sostituito stipulando il contratto telefonico di cui all'imputazione, non sarebbe minimale, esclusivamente tramite una non consentita reinterpretazione del fatto. Inoltre, nulla è addotto per contrastare l'ulteriore ratio decidendi della statuizione impugnata, ossia l'essere gravato l'imputato da precedenti specifici, tale passaggio argomentativo evocando il profilo ostativo dell'abitualità del comportamento. 3. Il terzo motivo deduce un vizio non consentito in questa sede e, comunque, manifestamente infondato. La sussistenza di circostanze attenuanti, rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen., è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Rv 242419); donde, ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, discendendone che anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Rv 249163).4. Per tutto quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della som
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