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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02657/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 20626-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] 01585570581, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ERCOLE, che la rappresenta e difende; - contraticorrente - avverso la sentenza n. 880/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d'Appello di Roma, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato "[OSCURATO:PERSONA] a restituire a [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 8.274,50, oltre interessi al tasso legale dal marzo 1997 al saldo";

2. la Corte - in sintesi - ha ritenuto raggiunta la prova che la società avesse versato detta somma al Pulvirenti a titolo di riliquidazione dell'indennità di buonuscita in esecuzione della sentenza del Pretore di Catania n. 2818/1996, poi riformata, per cui ne ha disposto la restituzione;

3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con 3 motivi; ha resistito con controricorso la società;

4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; [OSCURATO:PERSONA]

1. con il primo motivo si denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 2727 e 2729 c.c." e con il secondo "violazione e falsa applicazione dell'art. 416 e 167 c.p.c.", criticando la motivazione impugnata per avere ritenuto provato il versamento della somma richiesta in restituzione da parte della società; i motivi sono manifestamente inammissibili; infatti, essi censurano come violazione di norme di legge, sostanziale o processuale, ciò che è inevitabilmente l'accertamento di un fatto qual è il pagamento o meno di una somma di denaro, accertamento di competenza del giudice del merito ed estraneo alla sede di legittimità; Ric. 2020 n. 20626 sez.

ML - ud. 26-10-2021 -2- ancora di recente le Sezioni unite di questa Corte hanno ribadito l'inammissibilità di censure che "sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione", così travalicando "dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti" (cfr. Cass.

SS.UU. n. 34476 del 2019; conf.

Cass.

SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass.

SS.UU. n. 25950 del 2020);

2. parimenti inammissibile il terzo motivo con cui si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2953 c.c., sostenendo che la Corte romana non si sarebbe pronunciata sull'eccezione di prescrizione "formulata nel giudizio di primo grado e ribadita dall'odierno ricorrente in seno alla comparsa di costituzione in grado di appello"; in disparte l'erronea invocazione dell'error in iudicando per violazione di norma sostanziale in luogo dell'error in procedendo ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c., nella sentenza impugnata espressamente si legge che "l'appellato non ha riproposto ex art. 346 c.p.c. le eccezioni di primo grado", né il ricorrente per cassazione ha riportato i contenuti della comparsa di costituzione in appello dai quali ricavare che, invece, l'eccezione di prescrizione era stata riproposta;

3. conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17,

1. n. 228 del 2012 (Cass.

SS.UU. n. 4315 del 2020); Ric. 2020 n. 20626 sez.

ML ud. 26-10-2021 -3- P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in curo 2.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 26 ot

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 20626-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] 01585570581, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 71, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'ERCOLE, che la rappresenta e difende; - contraticorrente - avverso la sentenza n. 880/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d'Appello di Roma, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato "[OSCURATO:PERSONA] a restituire a [OSCURATO:PERSONA] la somma di euro 8.274,50, oltre interessi al tasso legale dal marzo 1997 al saldo"; 2. la Corte - in sintesi - ha ritenuto raggiunta la prova che la società avesse versato detta somma al Pulvirenti a titolo di riliquidazione dell'indennità di buonuscita in esecuzione della sentenza del Pretore di Catania n. 2818/1996, poi riformata, per cui ne ha disposto la restituzione; 3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il soccombente con 3 motivi; ha resistito con controricorso la società; 4. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo si denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 2727 e 2729 c.c." e con il secondo "violazione e falsa applicazione dell'art. 416 e 167 c.p.c.", criticando la motivazione impugnata per avere ritenuto provato il versamento della somma richiesta in restituzione da parte della società; i motivi sono manifestamente inammissibili; infatti, essi censurano come violazione di norme di legge, sostanziale o processuale, ciò che è inevitabilmente l'accertamento di un fatto qual è il pagamento o meno di una somma di denaro, accertamento di competenza del giudice del merito ed estraneo alla sede di legittimità; Ric. 2020 n. 20626 sez. ML - ud. 26-10-2021 -2- ancora di recente le Sezioni unite di questa Corte hanno ribadito l'inammissibilità di censure che "sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, degradano in realtà verso l'inammissibile richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originata l'azione", così travalicando "dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 cod. proc. civ., perché pone a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti" (cfr. Cass. SS.UU. n. 34476 del 2019; conf. Cass. SS.UU. n. 33373 del 2019; Cass. SS.UU. n. 25950 del 2020); 2. parimenti inammissibile il terzo motivo con cui si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2953 c.c., sostenendo che la Corte romana non si sarebbe pronunciata sull'eccezione di prescrizione "formulata nel giudizio di primo grado e ribadita dall'odierno ricorrente in seno alla comparsa di costituzione in grado di appello"; in disparte l'erronea invocazione dell'error in iudicando per violazione di norma sostanziale in luogo dell'error in procedendo ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c., nella sentenza impugnata espressamente si legge che "l'appellato non ha riproposto ex art. 346 c.p.c. le eccezioni di primo grado", né il ricorrente per cassazione ha riportato i contenuti della comparsa di costituzione in appello dai quali ricavare che, invece, l'eccezione di prescrizione era stata riproposta; 3. conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17, 1. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); Ric. 2020 n. 20626 sez. ML ud. 26-10-2021 -3- P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in curo 2.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 26 ot
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