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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 gennaio 2026

Cassazione n. 01175/2026

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[OSCURATO:PERSONA] incidentale -controZ.N. rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controU.X. [OSCURATO:PERSONA] in persona dellegale rappresentante pro tempore, M.T. ,Oscuramento disposto Numero registro generale 6895/2025Numero sezionale 3767/2025Numero di raccolta generale 1175/2026Data pubblicazione 20/01/2026Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano in persona dellegale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 6/2025 depositata il13/02/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1.- Con decreto provvisorio del 23 giugno 2022 il Presidente facentefunzione del Tribunale per i Minorenni di Milano disponeva l'apertura di unprocedimento riguardante lo stato di abbandono della minore [...]K.N. , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] segnalazionepervenuta dai [OSCURATO:PERSONA] presso il Comune di Brescia; questi ultimiavevano rilevato che la madre U.X. eraaffetta da ritardo cognitivo di media entità; che ella era seguita da unamministratore di sostegno; che era sposata con un cittadino dinazionalità egiziana rimasto in Egitto dopo il parto da cui era nata l’infanteper poi giungere in Italia; che le problematiche conflittuali fra la madreU.X. e la sua famiglia di origine erano tali per cui ella stessa avevachiesto un collocamento presso una Comunità ( U.X. era stata maltrattatada suo padre).Il Tribunale per i Minorenni disponeva che la minore restasse inospedale per il tempo necessario e poi andasse in idonea comunitàinsieme alla madre; sospendeva la madre e il padre dall'esercizio dellaresponsabilità genitoriale; nominava tutore provvisorio il Sindaco presso ilComune di Lodi e curatore speciale l'Avvocatessa Z.N. davaincarico ai [OSCURATO:PERSONA] di svolgere indagine sul nucleo familiare.Nel giudizio di primo grado si costituivano la madre della piccola e [...]a prendersi cura della nipote.

Nel frattempo, M.E.Oscuramento disposto Numero registro generale 6895/2025Numero sezionale 3767/2025Numero di raccolta generale 1175/2026Data pubblicazione 20/01/2026M.E. padre della minore, giungeva dall'Egitto in Italia indata 10 agosto 2022 e si costituiva anch’egli, si metteva a disposizione deiServizi Sociali presso il Comune di Lodi, chiedeva il rilascio del permessodi soggiorno per unirsi alla moglie e costruire un rapporto affettivo con lafiglia, aderiva alla nomina del tutore.Con sentenza del 24 giugno 2024 il Tribunale per i Minorenni, ritenutolo stato di abbandono in cui versava la minorenne K.N. , ne ha dichiaratolo stato di adottabilità con immediato collocamento in una famigliaindividuata dal giudice, ha confermato la sospensione della responsabilitàgenitoriale e la nomina del tutore provvisorio, ha disposto l'interruzionedei rapporti tra la minore e i genitori e gli altri familiari.

Nella parte motivail Tribunale per i Minorenni ha ripreso le relazioni depositate dai ServiziSociali e dalla CTU svolta durante l’istruttoria nel corso del giudizio diprimo grado.M.E. padre della minore, e F.S.[...] , ossia lo zio materno, hanno impugnato la decisione dinanzi allaCorte di appello di Milano.

È intervenuta nel secondo grado la nonnamaterna M.T. rendendosi disponibileall’affidamento di nipote.

Si è costituita in appello la madre della minore,assistita dall’amministratore di sostegno ed il curatore speciale dellaminore.Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello ha rigettatol’appello.Confermando la decisione di primo grado, la Corte di appello haaffermato che «Sussiste l'inidoneità grave e non recuperabile in tempi utiliper la minore dei due genitori, mentre lo zio materno che si era propostocome figura genitoriale vicariante è stato ritenuto inaffidabile per la tuteladella bambina, a causa delle complesse confuse dinamiche familiari di unnucleo già noto ai [OSCURATO:PERSONA] di Brescia da molti anni, nucleocontraddistinto dalla presenza del padre di U.X. violento e maltrattanteOscuramento disposto Numero registro generale 6895/2025Numero sezionale 3767/2025Numero di raccolta generale 1175/2026Data pubblicazione 20/01/2026nei confronti della medesima e portatore di una cultura marcatamentepatriarcale» (fol.7).ricorso chiedendo la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con duemezzi.Anche il padre della minore, M.E.ha proposto ricorso con due mezzi.L’avv.

Z.N. curatrice speciale della minore [...]K.N. , ha replicato con controricorso.La madre della minore U.X. e lanonna materna M.T. e il Sindaco delComune di Lodi non si sono costituiti.La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta ove ha conclusochiedendo l’accoglimento dei ricorsi.Tutte le parti costituite hanno depositato memoria.Ragioni della decisione2.

Il principio dell’unicità del processo contro una stessa sentenzacomporta che, una volta avvenuta la notificazione della primaimpugnazione le successive confluiscono nello stesso processo e siqualifichino come ricorsi incidentali.Nel caso in esame, le due impugnazioni sono state notificate nelmedesimo giorno 14/03/2025; va qualificato ricorso principale quellointrodotto da F.S. depositato per primo alDesk in data 02/04/2025, mentre il ricorso proposto da [...]M.E. depositato il 03/04/2025 va qualificatocome ricorso incidentale.3.- Nel ricorso principale, proposto dallo zio della minore [...]Oscuramento disposto Numero registro generale 6895/2025Numero sezionale 3767/2025Numero di raccolta generale 1175/2026Data pubblicazione 20/01/2026I) nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, inrelazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. per avere motivato in maniera apparentecirca lo stato di abbandono della minore.II) violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto in particolaredegli artt. 1 e 8 della legge 184/1983, art. 8 della Convezione diStrasburgo, resa esecutiva con l. n. 357 del 1974; degli artt. 29 e 30 cost.in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per non avere la corte valutatoall’attualità ed in concreto lo stato di abbandono.4.- Nel ricorso incidentale, proposto dal padre M.E.[...] sono svolti due motivi:I) violazione e/o errata applicazione dell’art. 1, 8, 12 e 15 co. 1 della l.184/1983, ex art. 360 n. 3 c.p.c., per aver la Corte d’Appelloerroneamente valutato in concreto lo stato di abbandono della minore.

Ilricorrente incidentale ritiene che la sentenza impugnata sia viziata sottomolteplici profili posto che, ai sensi della Legge 184/1983 e dellagiurisprudenza di questa Corte e della Corte di Strasburgo il minore hadiritto a crescere nella propria famiglia di origine e lo Stato devepromuovere e favorire con ogni mezzo lo sviluppo e la salvaguardia dellagenitorialità, potendosi dichiarare lo stato di adottabilità solo comeextrema ratio e solo nei casi accertati in cui il minore versi in uno stato diabbandono non rimediabile.II) omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5c.p.c., per aver la Corte d’Appello di Milano omesso di motivarecorrettamente il rifiuto di disporre la rinnovazione/integrazione della CTU,richiesta dalla difesa del padre della minore nell’atto di appello a fronte diuna conclamata situazione di scarsissima conoscenza della lingua italianadel periziando.

Il ricorrente evidenzia che «il dr.

A.M. medico psichiatrache ha colloquiato con il sig.

M.E. nella veste di ausiliario delConsulente tecnico d’ufficio, nella sua valutazione, contenuta alla pag. 19Oscuramento disposto Numero registro generale 6895/2025Numero sezionale 3767/2025Numero di raccolta generale 1175/2026Data pubblicazione 20/01/2026della CTU, esordisce affermando che “la comunicazione è resa difficoltosadalle competenze linguistiche limitate.» (fol. 16, ric.).5.- I due ricorsi vanno trattati congiuntamente, perché strettamenteavvinti in quanto criticano entrambi l’avvenuta dichiarazione dello stato diabbandono della minore sotto diversi profili, e vanno accolti.6.- Per quanto qui rileva la decisione impugnata così ha motivato ilrigetto dei gravami.Quanto all’appello proposto dal padre, la Corte distrettuale:- ha respinto la richiesta di rinnovo o integrazione della CTU,ritenendola strumentale e non necessaria.

In proposito ha osservato «Sirammenta che egli è arrivato in Italia il 10 agosto 2022 e le operazioniperitali si sono svolte successivamente per circa un anno, se ne desumeche l'uomo aveva acquisito verosimilmente, durante quel lasso temporale,una certa competenza linguistica e comunque non aveva mai fattopresente sino ad allora l’avvertita necessità di un traduttore, cosa che hafatto solo in costanza dell’audizione avvenuta in data 24 novembre 2022…il CTU che pure si è correlato insieme ai suoi ausiliari al padre della minorenon ha mai ravvisato difficoltà nel corso delle operazioni peritali…»(fol.7/8);- ha disatteso la censura circa la mancanza di sostegno al nucleofamiliare, rimarcando «l’impossibilità di un intervento di sostegno diretto arimuovere le situazioni di difficoltà della famiglia originaria.» a cagionedell’«assenza di rielaborazione da parte del genitore, che pure si rendedisponibile, in quanto l'atteggiamento del padre è quello di chiusura eincapacità di ricevere gli aiuti forniti dagli operatori; non riesce acomprendere le esigenze effettive di K.N. e questo è emerso dallerelazioni degli incontri in [OSCURATO:PERSONA] (vedasi relazioni SS di Brescia erelazione Comunità del 2 gennaio 2023 dalle quali si evince che larelazione con la figlia risulta contraddistinta da aspetti di passività, che purrimanendo in ascolto e in osservazione il padre non riesce a riproporre iOscuramento disposto Numero registro generale 6895/2025Numero sezionale 3767/2025Numero di raccolta generale 1175/2026Data pubblicazione 20/01/2026comportamenti suggeriti dall'operatore rispetto ai diversi modi di tenere labambina… Dalla relazione del CTU emerge che egli versa in una situazionepsico-emotiva disfunzionale rispetto alle funzioni psichiche di base, chemostra una ridotta capacità di sperimentare ed esprimere congruamenteun'ampia gamma di sentimenti e di affetti.

Nella relazione della Comunitàdel 2 gennaio 2023 si legge che la relazione con la figlia risulta carente, ècontraddistinta da aspetti di passività.

Vi è poi un episodio in cui egli hacercato di abbracciare la bambina, che ha rifiutato l'abbraccio del padre eha cercato l'operatrice, percependo che il genitore non era sintonizzatocon lei.» (fol.8).Quanto all’appello formulato dallo zio materno, che aveva ribadito ladisponibilità sua e della moglie di prendersi cura della bambina la Cortedistrettuale ed ha rilevato la presenza di “tratti positivi certamente” maha ritenuto la disponibilità non sufficiente, osservando che F.S. parecarente di autonomia rispetto agli altri parenti materni e proviene da unnucleo familiare di origine contraddistinto anche da maltrattamenti versola madre della minore U.X. .» e, preso in considerazione il legameesistente con il padre della bambina, ne ha dedotto che «Un’eventualeadozione della minore allo zio F.S. potrebbe verosimilmentecomportare il rientro del padre (valutato inadeguato) rispetto alla piccolaK.N. .

Nonostante lo zio F.S. abbia detto che sarebbe rispettoso delleregole dell'adozione e che non farebbe vedere la piccola K.N. ai proprigenitori biologici fino a quando non avranno dimostrato adeguatezza, eglinon è parso convincente...» (fol.8).Infine, esaminando la richiesta di procedere ad un’adozione cd. mite,la Corte distrettuale la ha respinta, affermato, sulla scorta della relazionedella Comunità datata 10 ottobre 2023, che la minore aveva mostratosignificative fatiche emotive nei confronti di tutti i familiari, manifestandocomportamenti di evitamento, chiusura e rifiuto e quindi la stessabambina non sembra disposta a percorrere la strada che la condurrebbeOscuramento disposto Numero registro generale 6895/2025Numero sezionale 3767/2025Numero di raccolta generale 1175/2026Data pubblicazione 20/01/2026verso il padre o verso il nucleo familiare della madre, soluzioni ritenutecritiche per il suo benessere e il suo positivo sviluppo psico-fisico e da ciòha dedotto che non fosse praticabile nemmeno l’adozione mite o aperta(fol.9).7.- Le impugnazioni sono fondate e vanno accolte.8.- É opportuno rammentare che – come costantemente ribadito daquesta Corte di legittimità, il diritto prioritario fondamentale del figlio divivere, nei limiti del possibile, con i suoi genitori e di essere allevatonell'ambito della propria famiglia, posto dall’art.1 della legge n.184/1983,impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, finedi perseguimento del suo superiore interesse, potendo tale dirittoincontrare un limite solo nei casi in cui la sua famiglia non sia in grado diprestare, in via non transitoria, le cure necessarie, con conseguenteconfigurabilità di un endemico e radicale stato di abbandono, in quanto igenitori irreversibilmente siano incapaci di allevare ed educare i figli pertotale inadeguatezza e prendersene cura.In proposito è stato affermato che «La dichiarazione di adottabilità diun minore, costituisce una "extrema ratio" che si fonda sull'accertamentodell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, in presenzadi fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale emateriale, a norma dell'art. 8 della l. n. 183 del 1984, che devono esseredimostrati in concreto, senza dare ingresso a giudizi sommari di incapacitàgenitoriale non basati su precisi elementi di fatto.» (Cass. Sez.

U. n.35110/2021).Invero, l'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità dellacapacità genitoriale, deve compiersi «tenendo conto che il legislatore,all'art. 1 l. n. 184 del 1983, ha stabilito il prioritario diritto del minore dirimanere nel nucleo familiare anche allargato di origine, quale tessutoconnettivo della sua identità.

La natura non assoluta, ma bilanciabile, ditale diritto impone un esame approfondito, completo e attuale delleOscuramento disposto Numero registro generale 6895/2025Numero sezionale 3767/2025Numero di raccolta generale 1175/2026Data pubblicazione 20/01/2026condizioni di criticità dei genitori e dei familiari entro il quarto gradodisponibili a prendersi cura del minore e delle loro capacità di recupero ecambiamento, ove sostenute da interventi di supporto adeguati anche alcontesto socioculturale di riferimento.» (Cass. n. 24717/2021).Va ribadito che il giudice di merito, nell'accertare lo stato diadottabilità di un minore, deve: a) verificare l'effettiva ed attualepossibilità di recupero dei genitori, sia con riferimento alle condizionieconomico-abitative, senza però che l'attività lavorativa svolta e il redditopercepito assumano valenza discriminatoria, sia con riferimento allecondizioni psichiche, queste ultime da valutare, se del caso, con unaindagine peritale; b) estendere tale verifica anche al nucleo familiare, dicui occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e disviluppare rapporti con il minore, anche se, allo stato, mancanti (come nelcaso in cui il minore sia collocato in casa famiglia o presso una famigliaaffidataria); c) ove necessario, avvalersi di un mediatore culturale, non alfine di colmare deficit linguistici, ma di elidere la distanza tra modelliculturali familiari molto differenti, che, se non superata, osta adun'adeguata valutazione della capacità genitoriale (cfr. Cass. n.7559/2018; Cass. n. 6552/2017, che ha avuto riguardo al raffronto tra ilmodello culturale italiano e quello filippino; Cass. n.12330/2025).Inoltre, la situazione di abbandono è configurabile «…non solo nei casidi materiale abbandono del minore, ma ogniqualvolta si accertil'inadeguatezza dei genitori naturali a garantirgli il normale sviluppo psico-fisico, così da far considerare la rescissione del legame familiare comestrumento adatto ad evitare al minore un più grave pregiudizio edassicurargli assistenza e stabilità affettiva, dovendosi considerare“situazione di abbandono”, oltre al rifiuto intenzionale e irrevocabiledell'adempimento dei doveri genitoriali, anche una situazione di fattoobiettiva del minore, che, a prescindere dagli intendimenti dei genitori,impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psico-fisico, per il nonOscuramento disposto Numero registro generale 6895/2025Numero sezionale 3767/2025Numero di raccolta generale 1175/2026Data pubblicazione 20/01/2026transitorio difetto di quell'assistenza materiale e morale necessaria a talfine» (Cass. n. 1838/2011; v. anche Cass. n. 5580/2000).Per tali complessive ragioni, il giudice di merito deve, prioritariamente,verificare in concreto se possa essere utilmente fornito un intervento disostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e seciò incontri la collaborativa sinergia dei genitori, e, solo ove risultiimpossibile, quand'anche in base ad un criterio di grande probabilità,prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili conla necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, èlegittimo e corretto l'accertamento dello stato di abbandono (Cass. n.6137/2015).9.- La Corte di merito non ha fatto corretta applicazione dei principiesposti.Invero, non risulta adeguatamente perseguito il prioritario diritto delminore di rimanere nel nucleo familiare anche allargato di origine, qualetessuto connettivo della sua identità, atteso che la Corte di appello, puravendo evidenziato nella narrativa le specifiche peculiarità del casoconcreto (deficit cognitivo materno, nascita della minore da famigliaegiziana in Italia quando il padre era in Egitto per lavoro, rientrato in Italiaper conoscere ed assistere la figlia, manifestando la disponibilità inserirsiin un progetto di formazione e incremento del rapporto genitoriale e dellecapacità genitoriali; difficoltà relazionali tra la madre della piccola, condeficit cognitivo, e il proprio genitore, da lei denunciato per maltrattamenticon richiesta di essere collocata in Comunità; collocazione della bambinain Comunità poco dopo la nascita; disponibilità dello zio materno e dellamoglie a assumere la cura della minore e loro positivo inserimentolavorativo ed abitativo in Italia da tempo) non sembra, tuttavia, averetenuto effettivamente conto della complessiva incidenza delle stessenell’assumere la decisione in esame.Oscuramento disposto Numero registro generale 6895/2025Numero sezionale 3767/2025Numero di raccolta generale 1175/2026Data pubblicazione 20/01/2026In particolare, nonostante le peculiarità, derivanti in parte dal concretosviluppo degli eventi e in parte da una differente formazione culturale esociale delle persone coinvolte, non è possibile evincere dalla decisione inche misura di esse si sia tenuto conto nel predisporre un sostegno allagenitorialità coerente, proporzionato e idoneo a favorire il graduale eprogressivo superamento delle difficoltà - riconosciute dallo stesso padre efinanche dalla madre che aveva chiesto di essere collocata in Comunità - el’instaurazione di una relazione affettiva con la neonata, nonostante siaproprio “l’impossibilità di un intervento di sostegno diretto a rimuovere lesituazioni di difficoltà della famiglia originaria” a fondare in buonasostanza il provvedimento di rigetto.É ragionevole ritenere che, poiché la piccola ha conosciuto il padre soloalcuni mesi dopo la nascita e ha vissuto in Comunità, la relazione con igenitori e gli zii, per potersi incrementare e consolidare, necessitassedell’individuazione di modalità qualificate – sia per la frequenza che per latipologia dell’approccio - atte a consentire la reciproca conoscenza e laprogressiva manifestazione di una condizione affettuosa e digenitorialità superando le difficoltà.10.- In sintesi, in considerazione del prioritario diritto del minore dirimanere nel nucleo familiare anche allargato di origine, quale tessutoconnettivo della sua identità, il giudice di merito deve, innanzi tutto,verificare in concreto se possa essere utilmente fornito un intervento disostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiareanche avvalendosi della mediazione culturale, se del caso, e se ciò incontrila collaborativa sinergia dei genitori e/o dei parenti entro il quarto gradoche abbiano manifestato la disponibilità a prendersi cura della minore, e,solo ove risulti impossibile, quand'anche in base ad un criterio di grandeprobabilità, prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempiOscuramento disposto Numero registro generale 6895/2025Numero sezionale 3767/2025Numero di raccolta generale 1175/2026Data pubblicazione 20/01/2026compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contestofamiliare, è legittimo e corretto l'accertamento dello stato di abbandono.Ciò impone al giudice di merito di apprezzare in concretol’adeguatezza e l’idoneità del progetto di sostegno – sia pure in linea dimassima e in via anche prognostica - a conseguire gli obiettivi perseguiti,tenendo conto della coerenza del percorso con le persone coinvolte e conle specifiche circostanze del caso e della tempistica proposta, inconsiderazione dell’età del minore e delle sue esigenze di cura, diassistenza ed evolutive.11.- Nel caso in esame, la decisione impugnata va cassata perché nonrisulta conforme ai principi ricordati e non valorizza adeguatamente nelcorredo motivazionale alcuno dei profili indicati, ponendo l’accento sulla“passività” del padre ove rimarca «l’impossibilità di un intervento disostegno diretto a rimuovere le situazioni di difficoltà della famigliaoriginaria», senza tuttavia illustrare quali siano stati in concreto gli aiutiche gli sono stati forniti: non viene chiarito in che modo il ricorrente siastato sostenuto in maniera specifica e proporzionata al caso nellacreazione di una relazione affettiva più diretta e sintonica con l’infante enella comprensione delle esigenze della piccola; nulla è dettosull’adeguatezza dei tempi di incontro padre-figlia a ciò deputati;nemmeno è specificato se il padre si sia materialmente sottratto alpercorso e non emerge che, a fronte del riferito atteggiamento di chiusurae incapacità a ricevere aiuti, sia stato prevista ed attuata una forma dimediazione culturale, volta a facilitare la comunicazione e la comprensionereciproca di quanto proposto e delle condotte paterne.

Il ricorrenteassume nel ricorso che gli incontri padre-figlia (di pochi mesi)consistevano in uno al mese per la durata di un’ora: ebbene dallasentenza impugnata non è possibile evincere quale fosse il progetto disostegno predisposto dai [OSCURATO:PERSONA], e, soprattutto, se lo stesso fosseOscuramento disposto Numero registro generale 6895/2025Numero sezionale 3767/2025Numero di raccolta generale 1175/2026Data pubblicazione 20/01/2026idoneo e funzionale – sia pure a livello prognostico - a consentire larealizzazione delle finalità perseguite in ragione delle peculiarità del caso.12.- Le medesime considerazioni valgono anche in relazione allo ziomaterno la cui domanda è stata rigettata.

Ebbene, a fronte di unavalutazione personale dello zio e della moglie complessivamente positiva,la Corte di appello ha respinto la domanda considerando da un lato i suoilegami con la famiglia originaria della madre, definita maltrattante,dall’altro il rapporto con il padre della minore senza, tuttavia, spiegarequale intervento di sostegno a loro favore sia stato adottato per favorirneil recupero rispetto a queste specifiche carenze, come sia stato accolto econ quale esito.13.- Anche per quanto riguarda lo stato di abbandono materiale, vaosservato che le valutazioni compiute sulla condizione di trascuratezza emancanza di pulizia della casa familiare, non danno conto di un sostegnoanche informativo offerto ai genitori da parte delle strutture sociali, néemerge un’inosservanza a precise prescrizioni da queste fornite, di guisache l’accertamento occasionale (durante visita CTU) su una condizione dioggettiva trascuratezza, sicuramente idonea ad influire negativamentesulla valutazione delle capacità genitoriali ove perdurante, tuttavia nonconsente di ritenere assolto l’onere di verificare l'effettiva ed attualepossibilità di recupero dei genitori, anche con riferimento alle condizionieconomico-abitative, tanto più che l’attività lavorativa svolta e il redditopercepito non sono indicati e comunque non devono assumere valenzadiscriminatoria.14.- Va, infine aggiunto che la decisione di non accogliere la richiestadi rinnovo o integrazione della CTU, in ragione delle difficoltà linguistichemanifestate dal ricorrente appare motivato in maniera apparente estereotipata.Come è noto, in tema di dichiarazione dello stato di adottabilità, laconsulenza tecnica d’ufficio costituisce uno strumento indispensabile diOscuramento disposto Numero registro generale 6895/2025Numero sezionale 3767/2025Numero di raccolta generale 1175/2026Data pubblicazione 20/01/2026verifica, la cui mancata ammissione — se non sorretta da una motivazionespecifica — comporta la violazione del diritto di difesa dei genitori e il viziodi omesso esame di fatti decisivi (Cass. n. 22084/2024; Cass. n.6261/20249).Nel caso in esame, la Corte distrettuale sembra presume che nell’annodi permanenza in Italia il ricorrente abbia potuto acquisire pienapadronanza della lingua italiana, senza considerare che non vi era provache egli conoscesse la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato(Cass n. 16716/2023) alla partecipazione ad una CTU, che lapartecipazione a questo incombente era necessaria per garantire ilsuperiore interesse della minore e il diritto alla genitorialità del ricorrente,che lo stesso ausiliario del CTU aveva evidenziato le difficoltà linguisticheche le difficoltà linguistiche possono incidere, anche fortemente, sullacomunicazione e sulla comprensione dei modelli culturali diversi destinatia influire sullo stesso accertamento tecnico e debbono essere prese inconsiderazione con valutazione in concreto e non in astratto; la decisionenon si è attenuta a questi principi e va cassata anche per tale ragione.15.- In conclusione, il ricorso principale ed il ricorso incidentale vannoaccolti; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appellodi Milano in diversa composizione per il riesame alla luce dei principiespressi e per la statuizione delle spese del presente grado.Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a normadel d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.[OSCURATO:PERSONA] il ricorso principale ed il ricorso incidentale; cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Milano anche per lespese;Oscuramento disposto Numero registro generale 6895/2025Numero sezionale 3767/2025Numero di raccolta generale 1175/2026Data pubblicazione 20/01/2026- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a normadel d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima SezioneCivile, il 5 novembre 2025.Il PresidenteALBERTO GIUSTI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] incidentale -controZ.N. rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] controU.X. [OSCURATO:PERSONA] in persona dellegale rappresentante pro tempore, M.T. ,Oscuramento disposto Numero registro generale 6895/2025Numero sezionale 3767/2025Numero di raccolta generale 1175/2026Data pubblicazione 20/01/2026Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano in persona dellegale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 6/2025 depositata il13/02/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSO1.- Con decreto provvisorio del 23 giugno 2022 il Presidente facentefunzione del Tribunale per i Minorenni di Milano disponeva l'apertura di unprocedimento riguardante lo stato di abbandono della minore [...]K.N. , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] segnalazionepervenuta dai [OSCURATO:PERSONA] presso il Comune di Brescia; questi ultimiavevano rilevato che la madre U.X. eraaffetta da ritardo cognitivo di media entità; che ella era seguita da unamministratore di sostegno; che era sposata con un cittadino dinazionalità egiziana rimasto in Egitto dopo il parto da cui era nata l’infanteper poi giungere in Italia; che le problematiche conflittuali fra la madreU.X. e la sua famiglia di origine erano tali per cui ella stessa avevachiesto un collocamento presso una Comunità ( U.X. era stata maltrattatada suo padre).Il Tribunale per i Minorenni disponeva che la minore restasse inospedale per il tempo necessario e poi andasse in idonea comunitàinsieme alla madre; sospendeva la madre e il padre dall'esercizio dellaresponsabilità genitoriale; nominava tutore provvisorio il Sindaco presso ilComune di Lodi e curatore speciale l'Avvocatessa Z.N. davaincarico ai [OSCURATO:PERSONA] di svolgere indagine sul nucleo familiare.Nel giudizio di primo grado si costituivano la madre della piccola e [...]a prendersi cura della nipote. Nel frattempo, M.E.Oscuramento disposto Numero registro generale 6895/2025Numero sezionale 3767/2025Numero di raccolta generale 1175/2026Data pubblicazione 20/01/2026M.E. padre della minore, giungeva dall'Egitto in Italia indata 10 agosto 2022 e si costituiva anch’egli, si metteva a disposizione deiServizi Sociali presso il Comune di Lodi, chiedeva il rilascio del permessodi soggiorno per unirsi alla moglie e costruire un rapporto affettivo con lafiglia, aderiva alla nomina del tutore.Con sentenza del 24 giugno 2024 il Tribunale per i Minorenni, ritenutolo stato di abbandono in cui versava la minorenne K.N. , ne ha dichiaratolo stato di adottabilità con immediato collocamento in una famigliaindividuata dal giudice, ha confermato la sospensione della responsabilitàgenitoriale e la nomina del tutore provvisorio, ha disposto l'interruzionedei rapporti tra la minore e i genitori e gli altri familiari. Nella parte motivail Tribunale per i Minorenni ha ripreso le relazioni depositate dai ServiziSociali e dalla CTU svolta durante l’istruttoria nel corso del giudizio diprimo grado.M.E. padre della minore, e F.S.[...] , ossia lo zio materno, hanno impugnato la decisione dinanzi allaCorte di appello di Milano. È intervenuta nel secondo grado la nonnamaterna M.T. rendendosi disponibileall’affidamento di nipote. Si è costituita in appello la madre della minore,assistita dall’amministratore di sostegno ed il curatore speciale dellaminore.Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello ha rigettatol’appello.Confermando la decisione di primo grado, la Corte di appello haaffermato che «Sussiste l'inidoneità grave e non recuperabile in tempi utiliper la minore dei due genitori, mentre lo zio materno che si era propostocome figura genitoriale vicariante è stato ritenuto inaffidabile per la tuteladella bambina, a causa delle complesse confuse dinamiche familiari di unnucleo già noto ai [OSCURATO:PERSONA] di Brescia da molti anni, nucleocontraddistinto dalla presenza del padre di U.X. violento e maltrattanteOscuramento disposto Numero registro generale 6895/2025Numero sezionale 3767/2025Numero di raccolta generale 1175/2026Data pubblicazione 20/01/2026nei confronti della medesima e portatore di una cultura marcatamentepatriarcale» (fol.7).ricorso chiedendo la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con duemezzi.Anche il padre della minore, M.E.ha proposto ricorso con due mezzi.L’avv. Z.N. curatrice speciale della minore [...]K.N. , ha replicato con controricorso.La madre della minore U.X. e lanonna materna M.T. e il Sindaco delComune di Lodi non si sono costituiti.La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta ove ha conclusochiedendo l’accoglimento dei ricorsi.Tutte le parti costituite hanno depositato memoria.Ragioni della decisione2. Il principio dell’unicità del processo contro una stessa sentenzacomporta che, una volta avvenuta la notificazione della primaimpugnazione le successive confluiscono nello stesso processo e siqualifichino come ricorsi incidentali.Nel caso in esame, le due impugnazioni sono state notificate nelmedesimo giorno 14/03/2025; va qualificato ricorso principale quellointrodotto da F.S. depositato per primo alDesk in data 02/04/2025, mentre il ricorso proposto da [...]M.E. depositato il 03/04/2025 va qualificatocome ricorso incidentale.3.- Nel ricorso principale, proposto dallo zio della minore [...]Oscuramento disposto Numero registro generale 6895/2025Numero sezionale 3767/2025Numero di raccolta generale 1175/2026Data pubblicazione 20/01/2026I) nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, inrelazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. per avere motivato in maniera apparentecirca lo stato di abbandono della minore.II) violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto in particolaredegli artt. 1 e 8 della legge 184/1983, art. 8 della Convezione diStrasburgo, resa esecutiva con l. n. 357 del 1974; degli artt. 29 e 30 cost.in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per non avere la corte valutatoall’attualità ed in concreto lo stato di abbandono.4.- Nel ricorso incidentale, proposto dal padre M.E.[...] sono svolti due motivi:I) violazione e/o errata applicazione dell’art. 1, 8, 12 e 15 co. 1 della l.184/1983, ex art. 360 n. 3 c.p.c., per aver la Corte d’Appelloerroneamente valutato in concreto lo stato di abbandono della minore. Ilricorrente incidentale ritiene che la sentenza impugnata sia viziata sottomolteplici profili posto che, ai sensi della Legge 184/1983 e dellagiurisprudenza di questa Corte e della Corte di Strasburgo il minore hadiritto a crescere nella propria famiglia di origine e lo Stato devepromuovere e favorire con ogni mezzo lo sviluppo e la salvaguardia dellagenitorialità, potendosi dichiarare lo stato di adottabilità solo comeextrema ratio e solo nei casi accertati in cui il minore versi in uno stato diabbandono non rimediabile.II) omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5c.p.c., per aver la Corte d’Appello di Milano omesso di motivarecorrettamente il rifiuto di disporre la rinnovazione/integrazione della CTU,richiesta dalla difesa del padre della minore nell’atto di appello a fronte diuna conclamata situazione di scarsissima conoscenza della lingua italianadel periziando. Il ricorrente evidenzia che «il dr. A.M. medico psichiatrache ha colloquiato con il sig. M.E. nella veste di ausiliario delConsulente tecnico d’ufficio, nella sua valutazione, contenuta alla pag. 19Oscuramento disposto Numero registro generale 6895/2025Numero sezionale 3767/2025Numero di raccolta generale 1175/2026Data pubblicazione 20/01/2026della CTU, esordisce affermando che “la comunicazione è resa difficoltosadalle competenze linguistiche limitate.» (fol. 16, ric.).5.- I due ricorsi vanno trattati congiuntamente, perché strettamenteavvinti in quanto criticano entrambi l’avvenuta dichiarazione dello stato diabbandono della minore sotto diversi profili, e vanno accolti.6.- Per quanto qui rileva la decisione impugnata così ha motivato ilrigetto dei gravami.Quanto all’appello proposto dal padre, la Corte distrettuale:- ha respinto la richiesta di rinnovo o integrazione della CTU,ritenendola strumentale e non necessaria. In proposito ha osservato «Sirammenta che egli è arrivato in Italia il 10 agosto 2022 e le operazioniperitali si sono svolte successivamente per circa un anno, se ne desumeche l'uomo aveva acquisito verosimilmente, durante quel lasso temporale,una certa competenza linguistica e comunque non aveva mai fattopresente sino ad allora l’avvertita necessità di un traduttore, cosa che hafatto solo in costanza dell’audizione avvenuta in data 24 novembre 2022…il CTU che pure si è correlato insieme ai suoi ausiliari al padre della minorenon ha mai ravvisato difficoltà nel corso delle operazioni peritali…»(fol.7/8);- ha disatteso la censura circa la mancanza di sostegno al nucleofamiliare, rimarcando «l’impossibilità di un intervento di sostegno diretto arimuovere le situazioni di difficoltà della famiglia originaria.» a cagionedell’«assenza di rielaborazione da parte del genitore, che pure si rendedisponibile, in quanto l'atteggiamento del padre è quello di chiusura eincapacità di ricevere gli aiuti forniti dagli operatori; non riesce acomprendere le esigenze effettive di K.N. e questo è emerso dallerelazioni degli incontri in [OSCURATO:PERSONA] (vedasi relazioni SS di Brescia erelazione Comunità del 2 gennaio 2023 dalle quali si evince che larelazione con la figlia risulta contraddistinta da aspetti di passività, che purrimanendo in ascolto e in osservazione il padre non riesce a riproporre iOscuramento disposto Numero registro generale 6895/2025Numero sezionale 3767/2025Numero di raccolta generale 1175/2026Data pubblicazione 20/01/2026comportamenti suggeriti dall'operatore rispetto ai diversi modi di tenere labambina… Dalla relazione del CTU emerge che egli versa in una situazionepsico-emotiva disfunzionale rispetto alle funzioni psichiche di base, chemostra una ridotta capacità di sperimentare ed esprimere congruamenteun'ampia gamma di sentimenti e di affetti. Nella relazione della Comunitàdel 2 gennaio 2023 si legge che la relazione con la figlia risulta carente, ècontraddistinta da aspetti di passività. Vi è poi un episodio in cui egli hacercato di abbracciare la bambina, che ha rifiutato l'abbraccio del padre eha cercato l'operatrice, percependo che il genitore non era sintonizzatocon lei.» (fol.8).Quanto all’appello formulato dallo zio materno, che aveva ribadito ladisponibilità sua e della moglie di prendersi cura della bambina la Cortedistrettuale ed ha rilevato la presenza di “tratti positivi certamente” maha ritenuto la disponibilità non sufficiente, osservando che F.S. parecarente di autonomia rispetto agli altri parenti materni e proviene da unnucleo familiare di origine contraddistinto anche da maltrattamenti versola madre della minore U.X. .» e, preso in considerazione il legameesistente con il padre della bambina, ne ha dedotto che «Un’eventualeadozione della minore allo zio F.S. potrebbe verosimilmentecomportare il rientro del padre (valutato inadeguato) rispetto alla piccolaK.N. . Nonostante lo zio F.S. abbia detto che sarebbe rispettoso delleregole dell'adozione e che non farebbe vedere la piccola K.N. ai proprigenitori biologici fino a quando non avranno dimostrato adeguatezza, eglinon è parso convincente...» (fol.8).Infine, esaminando la richiesta di procedere ad un’adozione cd. mite,la Corte distrettuale la ha respinta, affermato, sulla scorta della relazionedella Comunità datata 10 ottobre 2023, che la minore aveva mostratosignificative fatiche emotive nei confronti di tutti i familiari, manifestandocomportamenti di evitamento, chiusura e rifiuto e quindi la stessabambina non sembra disposta a percorrere la strada che la condurrebbeOscuramento disposto Numero registro generale 6895/2025Numero sezionale 3767/2025Numero di raccolta generale 1175/2026Data pubblicazione 20/01/2026verso il padre o verso il nucleo familiare della madre, soluzioni ritenutecritiche per il suo benessere e il suo positivo sviluppo psico-fisico e da ciòha dedotto che non fosse praticabile nemmeno l’adozione mite o aperta(fol.9).7.- Le impugnazioni sono fondate e vanno accolte.8.- É opportuno rammentare che – come costantemente ribadito daquesta Corte di legittimità, il diritto prioritario fondamentale del figlio divivere, nei limiti del possibile, con i suoi genitori e di essere allevatonell'ambito della propria famiglia, posto dall’art.1 della legge n.184/1983,impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, finedi perseguimento del suo superiore interesse, potendo tale dirittoincontrare un limite solo nei casi in cui la sua famiglia non sia in grado diprestare, in via non transitoria, le cure necessarie, con conseguenteconfigurabilità di un endemico e radicale stato di abbandono, in quanto igenitori irreversibilmente siano incapaci di allevare ed educare i figli pertotale inadeguatezza e prendersene cura.In proposito è stato affermato che «La dichiarazione di adottabilità diun minore, costituisce una "extrema ratio" che si fonda sull'accertamentodell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, in presenzadi fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale emateriale, a norma dell'art. 8 della l. n. 183 del 1984, che devono esseredimostrati in concreto, senza dare ingresso a giudizi sommari di incapacitàgenitoriale non basati su precisi elementi di fatto.» (Cass. Sez. U. n.35110/2021).Invero, l'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità dellacapacità genitoriale, deve compiersi «tenendo conto che il legislatore,all'art. 1 l. n. 184 del 1983, ha stabilito il prioritario diritto del minore dirimanere nel nucleo familiare anche allargato di origine, quale tessutoconnettivo della sua identità. La natura non assoluta, ma bilanciabile, ditale diritto impone un esame approfondito, completo e attuale delleOscuramento disposto Numero registro generale 6895/2025Numero sezionale 3767/2025Numero di raccolta generale 1175/2026Data pubblicazione 20/01/2026condizioni di criticità dei genitori e dei familiari entro il quarto gradodisponibili a prendersi cura del minore e delle loro capacità di recupero ecambiamento, ove sostenute da interventi di supporto adeguati anche alcontesto socioculturale di riferimento.» (Cass. n. 24717/2021).Va ribadito che il giudice di merito, nell'accertare lo stato diadottabilità di un minore, deve: a) verificare l'effettiva ed attualepossibilità di recupero dei genitori, sia con riferimento alle condizionieconomico-abitative, senza però che l'attività lavorativa svolta e il redditopercepito assumano valenza discriminatoria, sia con riferimento allecondizioni psichiche, queste ultime da valutare, se del caso, con unaindagine peritale; b) estendere tale verifica anche al nucleo familiare, dicui occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e disviluppare rapporti con il minore, anche se, allo stato, mancanti (come nelcaso in cui il minore sia collocato in casa famiglia o presso una famigliaaffidataria); c) ove necessario, avvalersi di un mediatore culturale, non alfine di colmare deficit linguistici, ma di elidere la distanza tra modelliculturali familiari molto differenti, che, se non superata, osta adun'adeguata valutazione della capacità genitoriale (cfr. Cass. n.7559/2018; Cass. n. 6552/2017, che ha avuto riguardo al raffronto tra ilmodello culturale italiano e quello filippino; Cass. n.12330/2025).Inoltre, la situazione di abbandono è configurabile «…non solo nei casidi materiale abbandono del minore, ma ogniqualvolta si accertil'inadeguatezza dei genitori naturali a garantirgli il normale sviluppo psico-fisico, così da far considerare la rescissione del legame familiare comestrumento adatto ad evitare al minore un più grave pregiudizio edassicurargli assistenza e stabilità affettiva, dovendosi considerare“situazione di abbandono”, oltre al rifiuto intenzionale e irrevocabiledell'adempimento dei doveri genitoriali, anche una situazione di fattoobiettiva del minore, che, a prescindere dagli intendimenti dei genitori,impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psico-fisico, per il nonOscuramento disposto Numero registro generale 6895/2025Numero sezionale 3767/2025Numero di raccolta generale 1175/2026Data pubblicazione 20/01/2026transitorio difetto di quell'assistenza materiale e morale necessaria a talfine» (Cass. n. 1838/2011; v. anche Cass. n. 5580/2000).Per tali complessive ragioni, il giudice di merito deve, prioritariamente,verificare in concreto se possa essere utilmente fornito un intervento disostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e seciò incontri la collaborativa sinergia dei genitori, e, solo ove risultiimpossibile, quand'anche in base ad un criterio di grande probabilità,prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili conla necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, èlegittimo e corretto l'accertamento dello stato di abbandono (Cass. n.6137/2015).9.- La Corte di merito non ha fatto corretta applicazione dei principiesposti.Invero, non risulta adeguatamente perseguito il prioritario diritto delminore di rimanere nel nucleo familiare anche allargato di origine, qualetessuto connettivo della sua identità, atteso che la Corte di appello, puravendo evidenziato nella narrativa le specifiche peculiarità del casoconcreto (deficit cognitivo materno, nascita della minore da famigliaegiziana in Italia quando il padre era in Egitto per lavoro, rientrato in Italiaper conoscere ed assistere la figlia, manifestando la disponibilità inserirsiin un progetto di formazione e incremento del rapporto genitoriale e dellecapacità genitoriali; difficoltà relazionali tra la madre della piccola, condeficit cognitivo, e il proprio genitore, da lei denunciato per maltrattamenticon richiesta di essere collocata in Comunità; collocazione della bambinain Comunità poco dopo la nascita; disponibilità dello zio materno e dellamoglie a assumere la cura della minore e loro positivo inserimentolavorativo ed abitativo in Italia da tempo) non sembra, tuttavia, averetenuto effettivamente conto della complessiva incidenza delle stessenell’assumere la decisione in esame.Oscuramento disposto Numero registro generale 6895/2025Numero sezionale 3767/2025Numero di raccolta generale 1175/2026Data pubblicazione 20/01/2026In particolare, nonostante le peculiarità, derivanti in parte dal concretosviluppo degli eventi e in parte da una differente formazione culturale esociale delle persone coinvolte, non è possibile evincere dalla decisione inche misura di esse si sia tenuto conto nel predisporre un sostegno allagenitorialità coerente, proporzionato e idoneo a favorire il graduale eprogressivo superamento delle difficoltà - riconosciute dallo stesso padre efinanche dalla madre che aveva chiesto di essere collocata in Comunità - el’instaurazione di una relazione affettiva con la neonata, nonostante siaproprio “l’impossibilità di un intervento di sostegno diretto a rimuovere lesituazioni di difficoltà della famiglia originaria” a fondare in buonasostanza il provvedimento di rigetto.É ragionevole ritenere che, poiché la piccola ha conosciuto il padre soloalcuni mesi dopo la nascita e ha vissuto in Comunità, la relazione con igenitori e gli zii, per potersi incrementare e consolidare, necessitassedell’individuazione di modalità qualificate – sia per la frequenza che per latipologia dell’approccio - atte a consentire la reciproca conoscenza e laprogressiva manifestazione di una condizione affettuosa e digenitorialità superando le difficoltà.10.- In sintesi, in considerazione del prioritario diritto del minore dirimanere nel nucleo familiare anche allargato di origine, quale tessutoconnettivo della sua identità, il giudice di merito deve, innanzi tutto,verificare in concreto se possa essere utilmente fornito un intervento disostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiareanche avvalendosi della mediazione culturale, se del caso, e se ciò incontrila collaborativa sinergia dei genitori e/o dei parenti entro il quarto gradoche abbiano manifestato la disponibilità a prendersi cura della minore, e,solo ove risulti impossibile, quand'anche in base ad un criterio di grandeprobabilità, prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempiOscuramento disposto Numero registro generale 6895/2025Numero sezionale 3767/2025Numero di raccolta generale 1175/2026Data pubblicazione 20/01/2026compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contestofamiliare, è legittimo e corretto l'accertamento dello stato di abbandono.Ciò impone al giudice di merito di apprezzare in concretol’adeguatezza e l’idoneità del progetto di sostegno – sia pure in linea dimassima e in via anche prognostica - a conseguire gli obiettivi perseguiti,tenendo conto della coerenza del percorso con le persone coinvolte e conle specifiche circostanze del caso e della tempistica proposta, inconsiderazione dell’età del minore e delle sue esigenze di cura, diassistenza ed evolutive.11.- Nel caso in esame, la decisione impugnata va cassata perché nonrisulta conforme ai principi ricordati e non valorizza adeguatamente nelcorredo motivazionale alcuno dei profili indicati, ponendo l’accento sulla“passività” del padre ove rimarca «l’impossibilità di un intervento disostegno diretto a rimuovere le situazioni di difficoltà della famigliaoriginaria», senza tuttavia illustrare quali siano stati in concreto gli aiutiche gli sono stati forniti: non viene chiarito in che modo il ricorrente siastato sostenuto in maniera specifica e proporzionata al caso nellacreazione di una relazione affettiva più diretta e sintonica con l’infante enella comprensione delle esigenze della piccola; nulla è dettosull’adeguatezza dei tempi di incontro padre-figlia a ciò deputati;nemmeno è specificato se il padre si sia materialmente sottratto alpercorso e non emerge che, a fronte del riferito atteggiamento di chiusurae incapacità a ricevere aiuti, sia stato prevista ed attuata una forma dimediazione culturale, volta a facilitare la comunicazione e la comprensionereciproca di quanto proposto e delle condotte paterne. Il ricorrenteassume nel ricorso che gli incontri padre-figlia (di pochi mesi)consistevano in uno al mese per la durata di un’ora: ebbene dallasentenza impugnata non è possibile evincere quale fosse il progetto disostegno predisposto dai [OSCURATO:PERSONA], e, soprattutto, se lo stesso fosseOscuramento disposto Numero registro generale 6895/2025Numero sezionale 3767/2025Numero di raccolta generale 1175/2026Data pubblicazione 20/01/2026idoneo e funzionale – sia pure a livello prognostico - a consentire larealizzazione delle finalità perseguite in ragione delle peculiarità del caso.12.- Le medesime considerazioni valgono anche in relazione allo ziomaterno la cui domanda è stata rigettata. Ebbene, a fronte di unavalutazione personale dello zio e della moglie complessivamente positiva,la Corte di appello ha respinto la domanda considerando da un lato i suoilegami con la famiglia originaria della madre, definita maltrattante,dall’altro il rapporto con il padre della minore senza, tuttavia, spiegarequale intervento di sostegno a loro favore sia stato adottato per favorirneil recupero rispetto a queste specifiche carenze, come sia stato accolto econ quale esito.13.- Anche per quanto riguarda lo stato di abbandono materiale, vaosservato che le valutazioni compiute sulla condizione di trascuratezza emancanza di pulizia della casa familiare, non danno conto di un sostegnoanche informativo offerto ai genitori da parte delle strutture sociali, néemerge un’inosservanza a precise prescrizioni da queste fornite, di guisache l’accertamento occasionale (durante visita CTU) su una condizione dioggettiva trascuratezza, sicuramente idonea ad influire negativamentesulla valutazione delle capacità genitoriali ove perdurante, tuttavia nonconsente di ritenere assolto l’onere di verificare l'effettiva ed attualepossibilità di recupero dei genitori, anche con riferimento alle condizionieconomico-abitative, tanto più che l’attività lavorativa svolta e il redditopercepito non sono indicati e comunque non devono assumere valenzadiscriminatoria.14.- Va, infine aggiunto che la decisione di non accogliere la richiestadi rinnovo o integrazione della CTU, in ragione delle difficoltà linguistichemanifestate dal ricorrente appare motivato in maniera apparente estereotipata.Come è noto, in tema di dichiarazione dello stato di adottabilità, laconsulenza tecnica d’ufficio costituisce uno strumento indispensabile diOscuramento disposto Numero registro generale 6895/2025Numero sezionale 3767/2025Numero di raccolta generale 1175/2026Data pubblicazione 20/01/2026verifica, la cui mancata ammissione — se non sorretta da una motivazionespecifica — comporta la violazione del diritto di difesa dei genitori e il viziodi omesso esame di fatti decisivi (Cass. n. 22084/2024; Cass. n.6261/20249).Nel caso in esame, la Corte distrettuale sembra presume che nell’annodi permanenza in Italia il ricorrente abbia potuto acquisire pienapadronanza della lingua italiana, senza considerare che non vi era provache egli conoscesse la lingua italiana ad un livello sufficiente ed adeguato(Cass n. 16716/2023) alla partecipazione ad una CTU, che lapartecipazione a questo incombente era necessaria per garantire ilsuperiore interesse della minore e il diritto alla genitorialità del ricorrente,che lo stesso ausiliario del CTU aveva evidenziato le difficoltà linguisticheche le difficoltà linguistiche possono incidere, anche fortemente, sullacomunicazione e sulla comprensione dei modelli culturali diversi destinatia influire sullo stesso accertamento tecnico e debbono essere prese inconsiderazione con valutazione in concreto e non in astratto; la decisionenon si è attenuta a questi principi e va cassata anche per tale ragione.15.- In conclusione, il ricorso principale ed il ricorso incidentale vannoaccolti; la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appellodi Milano in diversa composizione per il riesame alla luce dei principiespressi e per la statuizione delle spese del presente grado.Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a normadel d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] il ricorso principale ed il ricorso incidentale; cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Milano anche per lespese;Oscuramento disposto Numero registro generale 6895/2025Numero sezionale 3767/2025Numero di raccolta generale 1175/2026Data pubblicazione 20/01/2026- Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a normadel d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima SezioneCivile, il 5 novembre 2025.Il PresidenteALBERTO GIUSTI
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