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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2026

Cassazione n. 05560/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 95, d.P.R. 115/2002, è inammissibile perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di. legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine alla configurabilità del dolo nel reato oggetto di condanna, avendo riscontrato la notevole discrepanza fra. il reddito dichiarato e quello effettivo, nonché avendo logicamente spiegato la rilevanza, nella fattispecie in esame, anche dell'ipotesi di dolo eventuale, non essendo necessaria, per la figura di delitto in esame, la specifica volontà di indurre in errore l'autorità giudiziaria né la consapevolezza dell'effettiva insussistenza dei requisiti di reddito.

Anche con riferimento al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. la Corte territoriale ha congruamente evidenziato l'insussistenza dei presupposti del fatto di particolare tenuità, avuto riguardo alla reiterazione dell'illecito in questione, secondo una ponderata valutazione di merito che non è sindacabile in cassazione.

In definitiva, non vi è spazio in questa sede per una alternativa ricostruzione e valutazione dei fatti, dovendosi rammentare che, in tema di giudizio di legittimità, la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile (cfr. Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 - 01).

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 gennaio 2026 [OSCURATO:PERSONA] " iere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 95, d.P.R. 115/2002, è inammissibile perché reiterativo dei motivi di appello e contenente censure non consentite nel giudizio di. legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici di merito hanno adeguatamente motivato in ordine alla configurabilità del dolo nel reato oggetto di condanna, avendo riscontrato la notevole discrepanza fra. il reddito dichiarato e quello effettivo, nonché avendo logicamente spiegato la rilevanza, nella fattispecie in esame, anche dell'ipotesi di dolo eventuale, non essendo necessaria, per la figura di delitto in esame, la specifica volontà di indurre in errore l'autorità giudiziaria né la consapevolezza dell'effettiva insussistenza dei requisiti di reddito. Anche con riferimento al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. la Corte territoriale ha congruamente evidenziato l'insussistenza dei presupposti del fatto di particolare tenuità, avuto riguardo alla reiterazione dell'illecito in questione, secondo una ponderata valutazione di merito che non è sindacabile in cassazione. In definitiva, non vi è spazio in questa sede per una alternativa ricostruzione e valutazione dei fatti, dovendosi rammentare che, in tema di giudizio di legittimità, la cognizione della Corte di cassazione è funzionale a verificare la compatibilità della motivazione della decisione con il senso comune e con i limiti di un apprezzamento plausibile (cfr. Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 - 01). Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2026 [OSCURATO:PERSONA] " iere estensore Il
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