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CassazionedecretoSezione UDecisione del 21 giugno 2026

Cassazione n. 21024/2026

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ricorrente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 9/2025 della Sezione Giurisdizionale della Corte deiconti per la Regione Campania, depositata il 9.01.2025;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 24 febbraio 2026;lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA],il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.RGN 15012/2025Numero registro generale 15021 2/2025Numero sezionale 65/2026Numero di raccolta generale 21024/2026Data pubblicazione 21/06/2026La Procura regionale della Corte dei conti, sul presupposto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva istituito l’imposta di sbarco -successivamente trasformatain contributo di sbarco-, disciplinata dall’art. 4, comma 3-bis, d.lgv. 14marzo 2011, n. 23, la cui riscossione, affidata alle compagnie di navigazioneoperanti sulla tratta in qualità di responsabili della riscossione, dovevaoperarsi unitamente al pagamento del prezzo del biglietto, e constatato chequeste non avevano mai presentato i conti giudiziali presso la sezionegiurisdizionale della Campania nelle annualità tra il 2014 ed il 2023, richiesealla Sezione giurisdizionale l’accertamento dell’esistenza di una gestionepubblica implicante l’obbligo di presentazione del conto.

Con decreto n.53/2024 il giudice contabile, riconosciuta la natura di agente contabile dellecompagnie di navigazione, accolse il ricorso assegnando termine di sessantagiorni per la resa del conto giudiziale ed ulteriore termine di sessanta giorniper il deposito del conto presso la segreteria.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che contestava la veste di agente contabile,impugnò il decreto dinanzi alla Sezione regionale.

Con sentenza n. 9 del2025 la Sezione giurisdizionale ha rigettato il ricorso in opposizione.Il giudice contabile ha ritenuto che l’art. 4, comma 3-bis, del d.lgs. n.23/2011, introdotto dall’art. 4, comma 2-bis del d.l. n. 16/2012, istitutivodell’imposta di sbarco, ridisciplinato dall’art. 33, comma 1, l. n. 221/2015, eridenominato “contributo di sbarco”, non aveva modificato la natura diagente contabile attribuita alle compagnie di navigazione, affidatarie dellariscossione del tributo.

Ha pertanto affermato che la Compagnia non fosseesonerata dagli obblighi riconducibili alla sua funzione e in particolaredall’obbligo di presentazione del conto.Avverso la pronuncia, la società ha proposto ricorso con tre motivi,ulteriormente illustrati da memoria, cui ha resistito la Procura generale dellaCorte dei conti.All’esito dell’adunanza camerale del 24 febbraio 2026 la causa è statariservata e decisa.[OSCURATO:PERSONA] 15012/2025Numero registro generale 15012/2025Numero sezionale3 6 5/2026Numero di raccolta generale 21024/2026Data pubblicazione 21/06/20261.- Preliminarmente devono essere esaminate le eccezionisollevate dalla Procura generale della Corte dei conti per denunciarel’inammissibilità del ricorso.1.1.- Questa ha innanzitutto eccepito il difetto di valida procura adlitem, perché con il messaggio di posta elettronica del ricorsointroduttivo risulterebbe trasmesso un mandato associato alfrontespizio di ricorso avverso la sentenza n. 2/2025, diversa pernumero dalla 9/2025 qui impugnata.L’eccezione non può essere accolta perché, a parte che nelmessaggio di posta elettronica è allegato il ricorso avverso la sentenzan. 9/2025, gli ulteriori elementi inseriti nella procura depongono insenso univoco per la conciliazione della stessa con la sentenzaimpugnata, cioè la n. 9/2025, così che l’errore nella indicazione delnumero di registro della sentenza della Corte regionale si risolve inuna svista materiale, priva di rilevanza ai fini della validità delmandato.1.2.- La controricorrente ha anche eccepito l’inammissibilità delricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., in particolare perché,nonostante l’impugnazione fosse indirizzata nei confronti di unasentenza pronunciabile in unico grado e inappellabile, ai sensi dell’art.144, primo comma, codice della giustizia contabile, la parte indicatarisulta la Procura Generale presso la Corte dei conti e non ilProcuratore presso la Corte dei conti per la Regione Campania.Anche questa eccezione risulta infondata.A parte che il ricorso è stato notificato anche alla Procuraregionale, la vocazione in giudizio della Corte dei conti nella personadel Procuratore generale presso la Sezione centrale d’appello non puòcostituire un elemento di inammissibilità del ricorso promosso dinanzialle Sezioni Unite per motivi di giurisdizione avverso una sentenza diprimo grado inappellabile del giudice contabile.RGN 15012/2025Numero registro generale 15012/2025Numero sezionale4 6 5/2026Numero di raccolta generale 21024/2026Data pubblicazione 21/06/2026Ciò innanzitutto perché nella Procura Generale deve identificarsil’ufficio deputato ordinariamente a costituirsi dinanzi alla Corte dicassazione.Peraltro, questa Corte ha chiarito che la notifica del ricorso percassazione alla Procura presso la sezione regionale, anziché allaProcura generale presso la Corte dei conti, è nulla e non inesistente,funzionale esistente tra i due uffici, ambedue esercenti le funzioni dipubblico ministero nella giurisdizione contabile; la nullità di dettanotifica è comunque sanata, in forza del principio generale delraggiungimento dello scopo, ove il P.G. depositi memoria difensiva nelgiudizio di legittimità (Sez.

U, 30 settembre 2021, n. 26655).

Dalprincipio affermato in ipotesi invertita e dunque astrattamente piùgrave, deve tanto più dedursi che, soprattutto in materie come ilgiudizio di conto, che si definisce in unico grado e non è pertantoappellabile, il ricorso per questioni di giurisdizione dinanzi alla Cortedi legittimità può essere indirizzato e notificato alla Procura generalecontabile, oltre che notificato alla Procura regionale, come avvenutonel caso di specie.In ogni caso la costituzione della Procura Generale con ilcontroricorso sana ogni eventuale vizio, non potendo negarsi chel’ufficio pubblico abbia inteso difendersi a mezzo dell’organo centralee di vertice di quella giurisdizione.2.- Esaminando ora il merito della controversia, con il primomotivo la ricorrente denuncia la «Violazione degli artt. 111 Cost.,comma 8 (ex art. 362 c.p.c.; art. 327 c.p.c.; art. 178 c.g.c. e art. 207D.Lgs. n. 174/2016), in relazione all’art. 4, comma 1-bis del D.Lgs. n.23/2011, per difetto di giurisdizione e per violazione di leggesostanziale e processuale, stante l’inconfigurabilità della qualifica diagente contabile in capo alle compagnie di navigazione.

Mancatapronunzia dell’inammissibilità del giudizio per la resa di conto perRGN 15012/2025Numero registro generale 15012/2025Numero sezionale5 6 5/2026Numero di raccolta generale 21024/2026Data pubblicazione 21/06/2026insussistenza dei presupposti giurisdizionali».La sentenza avrebbe statuito sull’erroneo presupposto dellanatura di agente contabile delle compagnie di navigazione, in virtùdell’attività di riscossione del “contributo di sbarco” ad esse affidataex lege.2.1.- Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la «Violazionedegli artt. 111 Cost., comma 8 in relazione all’art. 4, comma 1-ter delD.Lgs. n. 23/2011, per difetto di giurisdizione e per violazione di leggesostanziale e processuale - in particolare per violazione del D.L. n.34/2020, nonché dell'art. 5-quinquies del D.L. n. 146/2021 (aggiuntodalla relativa legge di conversione, n. 215/2021), recanteinterpretazione autentica dell'art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. n.23/2011 - in relazione all’analoga figura del gestore delle strutturericettive».La sentenza del giudice contabile non avrebbe tenuto conto che lemodifiche intervenute sulla disciplina dell’imposta di soggiorno, per laquale il gestore delle strutture recettizie è responsabile del pagamentodell’imposta, avrebbero consentito di equiparare questa disciplina aquella dei vettori e delle compagnie di navigazione.

La giurisprudenzaavrebbe rilevato che quella normativa esclude la natura di agentecontabile del responsabile della struttura ricettiva, avendo assunto laqualifica di responsabile d’imposta.

Queste conclusioni dovevanotrovare applicazione anche alle compagnie di navigazione deputatealla raccolta del contributo di sbarco, tributo infatti previsto perComuni minori in sostituzione dell’imposta di soggiorno.2.2.- I due motivi possono essere trattati unitariamente, perchéentrambi indirizzati a denunciare che il vettore di passeggeri o lacompagnia di navigazione hanno perso la qualifica di agente contabile,per essere stati investiti ex lege della natura giuridica e del ruolo diresponsabile d’imposta.

La Corte dei conti avrebbe pertantopronunciato in difetto assoluto di giurisdizione.RGN 15012/2025Numero registro generale 15012/2025Numero sezionale6 6 5/2026Numero di raccolta generale 21024/2026Data pubblicazione 21/06/2026I motivi sono fondati.3.- La disciplina del contributo di sbarco trova sede nel d.lgs. 14marzo 2011, n. 23, “Disposizioni in materia di federalismo fiscalemunicipale”, il cui art. 4 è dedicato alla “Imposta di soggiorno” ed al“contributo di sbarco”.3.1.- Il comma 3-bis dell’art. 4 prevede che «I comuni che hannosede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistonoisole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensidell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, esuccessive modificazioni, in alternativa all’imposta di soggiorno di cuial comma 1 del presente articolo, un contributo di sbarco, da applicarefino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sulterritorio dell’isola minore, utilizzando vettori che fornisconocollegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio ditrasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati adeffettuare collegamenti verso l’isola. […] Il contributo di sbarco èriscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagniedi navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasportodi persone a fini commerciali, che sono responsabili del pagamentodel contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, dellapresentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimentiprevisti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diversemodalità stabilite dal medesimo regolamento comunale, in relazionealle particolari modalità di accesso alle isole.

Per l’omessa o infedelepresentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applicala sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’importodovuto.

Per l’omesso, ritardato o parziale versamento del contributosi applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decretolegislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

Pertutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo siapplica l’articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre2006, n. 296.

Il contributo di sbarco non è dovuto dai soggettiRGN 15012/2025Numero registro generale 15012/2025Numero sezionale7 6 5/2026Numero di raccolta generale 21024/2026Data pubblicazione 21/06/2026residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari nonchédai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino averpagato l'imposta municipale propria nel medesimo comune e che sonoparificati ai residenti.

I comuni possono prevedere nel regolamentomodalità applicative del contributo nonché eventuali esenzioni eriduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;possono altresì prevedere un aumento del contributo fino ad unmassimo di euro 5 in relazione a determinati periodi di tempo.

Icomuni possono altresì prevedere un contributo fino ad un massimodi euro 5 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizioneper motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di originevulcanica; in tal caso il contributo può essere riscosso dalle locali guidevulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuatidall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico.

Il gettitodel contributo è destinato a finanziare interventi di raccolta e dismaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardiaambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizialocale e mobilità nelle isole minori».3.2.- Il regolamento del Comune di Procida, modificato secondoquanto esposto in ricorso con delibera del 19 aprile 2021, ha previstoche i soggetti passivi del contributo di sbarco siano i passeggeri chesbarcano sul territorio dell’isola di Procida, utilizzando vettori cheforniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgonotrasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati adeffettuare il collegamento verso l’isola (art. 2); che il contributo disbarco sia riscosso dalle compagnie di navigazione o dai soggetti chesvolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, ancheoccasionalmente, per l’isola di Procida (art. 3, comma 1), in qualità di“soggetti responsabili della riscossione del contributo di sbarco” (art.6, comma 1, e art. 7, comma 1); che, in caso di omessa o infedeledichiarazione, nonché di omesso, ritardato o parziale versamento,RGN 15012/2025Numero registro generale 15012/2025Numero sezionale8 6 5/2026Numero di raccolta generale 21024/2026Data pubblicazione 21/06/2026possano essere comminate delle sanzioni richiamandoesplicitamente l’applicazione del d.lgs. n. 471/1997 (art. 9), in basead un procedimento di accertamento e di verifica del contributodisciplinato secondo le disposizioni, esplicitamente richiamate, di cuiall’art. 1, commi da 158 a 170, della legge 27/12/2006 n. 296 (Leggeriscossione coattiva, nonché alle procedure esecutive afferenti aitributi locali (art. 8, comma 2); che, in caso di controversie in materiadi contributo di sbarco, vi sia la devoluzione di tali controversie alleCorti di Giustizia Tributarie e si applichino le norme di cui al d.lgs. n.546/1992 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 11).3.3.- Questa la normativa nazionale, oltre che regolamentare delComune di Procida, dalla stessa emerge innanzitutto che il contributodi sbarco, in considerazione delle finalità per le quali è stato introdotto-finanziamento di interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti,interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi inmateria di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nelle isole minori- assume le caratteristiche di contributo integrativo, che si aggiungea quello erariale per implementare i fondi destinati al miglioramentoambientale del territorio interessato, senza tuttavia poter ritenere cheesso rientri propriamente tra le tasse di scopo (perché dal testonormativo non è dato evincere che sia collegabile ad interventispecifici, così come previsto dalla legge Finanziaria 2007 -art. 1,commi 145/151-).

D’altronde, la natura tributaria del contributo èdesumibile anche dal richiamo, nel medesimo comma 3-bis dell’art. 4cit., alla disciplina prevista dai commi 158 e ss. della legge Finanziaria2007, regolante le modalità di accertamento, notifica degli attiimpositivi e recupero dei tributi locali affidati agli enti locali.Infine, la natura tributaria del contributo di sbarco è dedotta dallastessa funzione ad essa affidata, trattandosi di un tributo che alcuniComuni “possono” istituire in “alternativa” all’imposta di soggiorno.RGN 15012/2025Numero registro generale 15091 2/2025Numero sezionale 65/2026Numero di raccolta generale 21024/20263.4.- Ebbene, se il contributo di sbarco si pone in alternativaData pubblicazione 21/06/2026all’imposta di soggiorno, questo Collegio non può che ribadire, inriferimento ad esso, quanto già di recente affermato da queste SezioniUnite in tema di imposta di soggiorno.3.4.1.- La recente pronuncia n. 1527/2026 di questo consesso èintervenuta in un giudizio per regolamento di giurisdizione tra unacontribuente e la Procura regionale della Corte dei conti delVeneto, avente ad oggetto proprio la contestata natura di agentecontabile del gestore/titolare di struttura ricettiva turistica quanto allariscossione dell’imposta di soggiorno.All’esito dell’esame dell’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011, cui è statoaggiunto il comma 1-ter dal d.l. n. 34/2020, convertito con modifichenella l. n. 77/2020, come autenticamente interpretato dall’art. 5-quinquies del d.l. n. 146 del 2021, convertito con modificazioni dallal. n. 215/2021, le Sezioni Unite hanno ritenuto che dalla qualifica diresponsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, attribuita algestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa, discendevanoineludibili conseguenze in materia di giurisdizione.3.4.2.- In particolare, la pronuncia ha avvertito che in forza delladisciplina anteriore al riconoscimento in capo al gestore di struttureturistiche ricettizie della qualifica di responsabile d’imposta, e nelsilenzio normativo, la sua collocazione tra gli agenti contabili fosseincontestabile e così riconosciuta anche dalla Corte costituzionale (25luglio 2001, n. 292), con conseguente giurisdizione del giudicecontabile nelle ipotesi di mancato o parziale riversamento dell’impostadi soggiorno raccolta in favore dei Comuni.3.4.3.- Ha rilevato che invece, sul piano sostanziale, l’espressaqualifica di responsabile d’imposta -riconosciuta dalla normativa daultimo intervenuta- «obbligato al pagamento dell'imposta insieme conaltri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi», è personaestranea al presupposto impositivo, che concerne unicamente ilfruitore del servizio di ospitalità, ma la sua responsabilità è insita nelRGN 15012/2025Numero registro generale 15012/2025Numero seziona1le0 6 5/2026Numero di raccolta generale 21024/2026Data pubblicazione 21/06/2026ruolo di garanzia a lui assegnato ex lege nel rafforzamento dellapretesa dell'amministrazione finanziaria e della sua satisfattività (cfr.Cass., 12.3.2015, n. 5016; 21.6.2016, n. 12759; 19.8.2020, n.17357; 24.3.2022, n. 9538, a proposito del notaio nella qualità diresponsabile d’imposta ex art. 57 d.P.R. 131/86).

L’affiancamento delresponsabile d’imposta al contribuente genera una forma di solidarietàpassiva che muove da una relazione non paritetica, ma secondaria odipendente rispetto a quella del soggetto passivo dell’imposta, tale dalegittimare l’esercizio, da parte del responsabile e nei confronti diquest’ultimo, del diritto di rivalsa per l'intero ammontare di quantopagato, ai sensi dell’art. 64 cit. (cfr. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 12759 cit.; cfr.anche Sez.

U, 24.5.2023, n. 14432).

Dunque, l’obbligazione che gravasul responsabile d’imposta partecipa della stessa natura tributariadell’obbligo che fa carico al soggetto passivo dell’imposta, e non èlimitata alle somme versate dai clienti e da riversare al Comune, maè calibrata sull’imposta dovuta dai clienti, a prescindere dall’effettivopagamento da essi eseguito, e salvo il diritto di rivalsa.Sul responsabile grava d’altronde l’obbligo di presentazione di unadichiarazione a cadenza periodica, così come sono previste specifichesanzioni per il caso di dichiarazione infedele o omessa, secondomeccanismi di quantificazione propri della normativa tributaria(sanzione corrispondente ad una somma dal 100 al 200 per centodell'imposta evasa).

Per la condotta di omesso, ritardato o carenteversamento dell’imposta trovano applicazione le sanzioni di cui ald.lgs. n. 471/1997, che disciplina, appunto, le sanzioni amministrativetributarie.3.4.4.- Nella pronuncia si evidenzia che con la qualificadell’albergatore come responsabile d’imposta, il legislatore ha“sterilizzato” il dato del maneggio di denaro pubblico e del connessoobbligo di conto.

«Come osservato dalla dottrina, la veste diresponsabile solidale muta il titolo in base al quale il soggetto rispondeverso l’Ente impositore e colloca il rapporto su un piano diverso,RGN 15012/2025Numero registro generale 15012/2025Numero seziona1le1 6 5/2026Numero di raccolta generale 21024/2026Data pubblicazione 21/06/2026spostando il focus dal maneggio del denaro (pubblico) incassato perconto dell’Ente alla responsabilità solidale dell’albergatore per l’interaimposta dovuta dal cliente.

È quindi mutato l’approccio normativovolto a sancire in modo inequivoco che l’attuazione dell’imposta disoggiorno debba svolgersi secondo l’assetto proprio della normativafiscale, sia dal punto di vista procedurale di accertamento eriscossione, sia quanto alla irrogazione delle sanzioni» (Sez.

U, n.1527/2026 cit., paragrafo 11.3).3.4.5.- Nell’ordinanza viene evidenziato che la naturaesclusivamente tributaria dell’obbligazione dell’albergatore comeresponsabile d’imposta è stata già affermata dalla Sezione tributariadi questa Corte, puntualizzando che, a seguito del riconoscimento ditale qualifica, con diritto di rivalsa nei confronti del turista, i gestoridelle strutture ricettive «sono obbligati a versare il tributo anchequalora il soggetto che ha alloggiato non abbia versato lorol’ammontare corrispondente.

Per tale motivo, in caso di omessoversamento del tributo, il Comune può rivolgersi anche solo al gestore,pretendendo il pagamento dell’imposta e della sanzione del 30%, exarticolo 13, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471».

La stessa anzidettapronuncia ha aggiunto che il responsabile della struttura ricettiva,nella veste di responsabile d’imposta, «incassa e riversa l’impostapagata dal turista, in quanto risulta essere in ogni caso incluso nelnovero dei soggetti passivi dell’obbligazione tributaria (ovverosia ilsoggetto tenuto all’adempimento), destinatario di precisi obblighidichiarativi e di versamento dell’imposta, riconducibile ad un rapportotrilatero gestore-cliente-ente locale, di natura esclusivamentetributaria, con conseguenti ricadute in termini di giurisdizione, comeanche desumibile dal richiamo alla disciplina delle sanzioni tributarienon penali di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre1997, n. 471, applicabili in caso di omesso, ritardato o parzialeversamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno»(Cass., 7 marzo 2024, n. 6187).RGN 15012/2025Numero registro generale 151021 2/2025Numero sezionale 65/2026Numero di raccolta generale 21024/2026Data pubblicazione 21/06/2026Ha parimenti evidenziato i principi affermati dal giudice penale dilegittimità, secondo il quale, dopo il d.l. n. 34/2020, il mancatoriversamento dell’imposta di soggiorno da parte dell’albergatore puòintegrare il reato di peculato e ciò per la ragione che il gestore èdebitore in proprio nei confronti dell’Ente impositore, e non di sommeappartenenti a quest’ultimo (ex multis, cfr. Cass. pen., n. 30227 del2020, n. 36317 del 2020; n. 41793 del 2021).3.5.- Le argomentazioni e le conclusioni cui questa Corte èpervenuta sulla responsabilità del gestore di strutture ricettiveturistiche in riferimento all’imposta di soggiorno, e sulla conseguentegiurisdizione del giudice tributario, vanno condivise quando si esaminila disciplina contenuta nell’art. 4, comma 3-bis, del d.lgs. n. 23/2011,come modificato sin dal 2015, che in tema di contributo di sbarco giàregolava gli obblighi e la responsabilità delle compagnie dinavigazione, più in generale dei vettori autorizzati al trasporto dipasseggeri nei Comuni con sede giuridica nelle isole minori.

Ladisciplina contenuta nel comma 3-bis del d.lgs. 23/2011 (per ilcontributo di sbarco) è nella sostanza sovrapponibile a quella previstadal comma 1-ter del medesimo decreto legislativo.3.5.1.- Può peraltro aggiungersi che, come osservato in dottrina,in ipotesi come quella controversa, nella quale al privato è affidata laresponsabilità della raccolta dell’imposta, questi non gestisce denaropubblico come un agente contabile, ma denaro privato di cui assumeex lege la responsabilità verso l'erario, tanto da risponderne in proprionell’ipotesi di inadempimento del soggetto passivo d’imposta e salvodiritto di rivalsa.La finalità pubblica del denaro non è allora sufficiente a qualificarequesto soggetto preposto alla raccolta dell’imposta come agentecontabile, perché si tratta pur sempre, al momento della raccolta, didenaro privato che diventerà pubblico solo quando entrerà nelle casseRGN 15012/2025Numero registro generale 15012/2025Numero seziona1le3 6 5/2026Numero di raccolta generale 21024/2026Data pubblicazione 21/06/2026dello Stato o di altro ente pubblico.Ne discende che tra l'Amministrazione e l'intermediariodell'imposta esiste solo un rapporto di natura esclusivamentetributaria.3.5.2.- Va pertanto affermato che in tema di contributo di sbarcosussiste la giurisdizione del giudice tributario, con conseguentedifetto, nella specie, della giurisdizione del giudice contabile.In conclusione, il ricorso va accolto.

Nulla va liquidato in ordinealle spese, poiché, nei giudizi dinanzi alle Sezioni Unite in sede diricorso per motivi attinenti alla giurisdizione, il Procuratore generalepresso la Corte dei conti ha natura di parte solo in senso formale, cosìche è esclusa l’ammissibilità della regolamentazione delle spese aquesti afferenti (Sez.

U, 28 febbraio 2020, n. 5589).

P.Q.MLa Corte a Sezioni Unite accoglie il ricorso e dichiara il difetto digiurisdizione della Corte dei conti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 febbraio 2026Il PresidentePasquale D’ASCOLARGN 15012/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorrente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 9/2025 della Sezione Giurisdizionale della Corte deiconti per la Regione Campania, depositata il 9.01.2025;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio del 24 febbraio 2026;lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA],il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.RGN 15012/2025Numero registro generale 15021 2/2025Numero sezionale 65/2026Numero di raccolta generale 21024/2026Data pubblicazione 21/06/2026La Procura regionale della Corte dei conti, sul presupposto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva istituito l’imposta di sbarco -successivamente trasformatain contributo di sbarco-, disciplinata dall’art. 4, comma 3-bis, d.lgv. 14marzo 2011, n. 23, la cui riscossione, affidata alle compagnie di navigazioneoperanti sulla tratta in qualità di responsabili della riscossione, dovevaoperarsi unitamente al pagamento del prezzo del biglietto, e constatato chequeste non avevano mai presentato i conti giudiziali presso la sezionegiurisdizionale della Campania nelle annualità tra il 2014 ed il 2023, richiesealla Sezione giurisdizionale l’accertamento dell’esistenza di una gestionepubblica implicante l’obbligo di presentazione del conto. Con decreto n.53/2024 il giudice contabile, riconosciuta la natura di agente contabile dellecompagnie di navigazione, accolse il ricorso assegnando termine di sessantagiorni per la resa del conto giudiziale ed ulteriore termine di sessanta giorniper il deposito del conto presso la segreteria.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che contestava la veste di agente contabile,impugnò il decreto dinanzi alla Sezione regionale. Con sentenza n. 9 del2025 la Sezione giurisdizionale ha rigettato il ricorso in opposizione.Il giudice contabile ha ritenuto che l’art. 4, comma 3-bis, del d.lgs. n.23/2011, introdotto dall’art. 4, comma 2-bis del d.l. n. 16/2012, istitutivodell’imposta di sbarco, ridisciplinato dall’art. 33, comma 1, l. n. 221/2015, eridenominato “contributo di sbarco”, non aveva modificato la natura diagente contabile attribuita alle compagnie di navigazione, affidatarie dellariscossione del tributo. Ha pertanto affermato che la Compagnia non fosseesonerata dagli obblighi riconducibili alla sua funzione e in particolaredall’obbligo di presentazione del conto.Avverso la pronuncia, la società ha proposto ricorso con tre motivi,ulteriormente illustrati da memoria, cui ha resistito la Procura generale dellaCorte dei conti.All’esito dell’adunanza camerale del 24 febbraio 2026 la causa è statariservata e decisa.[OSCURATO:PERSONA] 15012/2025Numero registro generale 15012/2025Numero sezionale3 6 5/2026Numero di raccolta generale 21024/2026Data pubblicazione 21/06/20261.- Preliminarmente devono essere esaminate le eccezionisollevate dalla Procura generale della Corte dei conti per denunciarel’inammissibilità del ricorso.1.1.- Questa ha innanzitutto eccepito il difetto di valida procura adlitem, perché con il messaggio di posta elettronica del ricorsointroduttivo risulterebbe trasmesso un mandato associato alfrontespizio di ricorso avverso la sentenza n. 2/2025, diversa pernumero dalla 9/2025 qui impugnata.L’eccezione non può essere accolta perché, a parte che nelmessaggio di posta elettronica è allegato il ricorso avverso la sentenzan. 9/2025, gli ulteriori elementi inseriti nella procura depongono insenso univoco per la conciliazione della stessa con la sentenzaimpugnata, cioè la n. 9/2025, così che l’errore nella indicazione delnumero di registro della sentenza della Corte regionale si risolve inuna svista materiale, priva di rilevanza ai fini della validità delmandato.1.2.- La controricorrente ha anche eccepito l’inammissibilità delricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., in particolare perché,nonostante l’impugnazione fosse indirizzata nei confronti di unasentenza pronunciabile in unico grado e inappellabile, ai sensi dell’art.144, primo comma, codice della giustizia contabile, la parte indicatarisulta la Procura Generale presso la Corte dei conti e non ilProcuratore presso la Corte dei conti per la Regione Campania.Anche questa eccezione risulta infondata.A parte che il ricorso è stato notificato anche alla Procuraregionale, la vocazione in giudizio della Corte dei conti nella personadel Procuratore generale presso la Sezione centrale d’appello non puòcostituire un elemento di inammissibilità del ricorso promosso dinanzialle Sezioni Unite per motivi di giurisdizione avverso una sentenza diprimo grado inappellabile del giudice contabile.RGN 15012/2025Numero registro generale 15012/2025Numero sezionale4 6 5/2026Numero di raccolta generale 21024/2026Data pubblicazione 21/06/2026Ciò innanzitutto perché nella Procura Generale deve identificarsil’ufficio deputato ordinariamente a costituirsi dinanzi alla Corte dicassazione.Peraltro, questa Corte ha chiarito che la notifica del ricorso percassazione alla Procura presso la sezione regionale, anziché allaProcura generale presso la Corte dei conti, è nulla e non inesistente,funzionale esistente tra i due uffici, ambedue esercenti le funzioni dipubblico ministero nella giurisdizione contabile; la nullità di dettanotifica è comunque sanata, in forza del principio generale delraggiungimento dello scopo, ove il P.G. depositi memoria difensiva nelgiudizio di legittimità (Sez. U, 30 settembre 2021, n. 26655). Dalprincipio affermato in ipotesi invertita e dunque astrattamente piùgrave, deve tanto più dedursi che, soprattutto in materie come ilgiudizio di conto, che si definisce in unico grado e non è pertantoappellabile, il ricorso per questioni di giurisdizione dinanzi alla Cortedi legittimità può essere indirizzato e notificato alla Procura generalecontabile, oltre che notificato alla Procura regionale, come avvenutonel caso di specie.In ogni caso la costituzione della Procura Generale con ilcontroricorso sana ogni eventuale vizio, non potendo negarsi chel’ufficio pubblico abbia inteso difendersi a mezzo dell’organo centralee di vertice di quella giurisdizione.2.- Esaminando ora il merito della controversia, con il primomotivo la ricorrente denuncia la «Violazione degli artt. 111 Cost.,comma 8 (ex art. 362 c.p.c.; art. 327 c.p.c.; art. 178 c.g.c. e art. 207D.Lgs. n. 174/2016), in relazione all’art. 4, comma 1-bis del D.Lgs. n.23/2011, per difetto di giurisdizione e per violazione di leggesostanziale e processuale, stante l’inconfigurabilità della qualifica diagente contabile in capo alle compagnie di navigazione. Mancatapronunzia dell’inammissibilità del giudizio per la resa di conto perRGN 15012/2025Numero registro generale 15012/2025Numero sezionale5 6 5/2026Numero di raccolta generale 21024/2026Data pubblicazione 21/06/2026insussistenza dei presupposti giurisdizionali».La sentenza avrebbe statuito sull’erroneo presupposto dellanatura di agente contabile delle compagnie di navigazione, in virtùdell’attività di riscossione del “contributo di sbarco” ad esse affidataex lege.2.1.- Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la «Violazionedegli artt. 111 Cost., comma 8 in relazione all’art. 4, comma 1-ter delD.Lgs. n. 23/2011, per difetto di giurisdizione e per violazione di leggesostanziale e processuale - in particolare per violazione del D.L. n.34/2020, nonché dell'art. 5-quinquies del D.L. n. 146/2021 (aggiuntodalla relativa legge di conversione, n. 215/2021), recanteinterpretazione autentica dell'art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. n.23/2011 - in relazione all’analoga figura del gestore delle strutturericettive».La sentenza del giudice contabile non avrebbe tenuto conto che lemodifiche intervenute sulla disciplina dell’imposta di soggiorno, per laquale il gestore delle strutture recettizie è responsabile del pagamentodell’imposta, avrebbero consentito di equiparare questa disciplina aquella dei vettori e delle compagnie di navigazione. La giurisprudenzaavrebbe rilevato che quella normativa esclude la natura di agentecontabile del responsabile della struttura ricettiva, avendo assunto laqualifica di responsabile d’imposta. Queste conclusioni dovevanotrovare applicazione anche alle compagnie di navigazione deputatealla raccolta del contributo di sbarco, tributo infatti previsto perComuni minori in sostituzione dell’imposta di soggiorno.2.2.- I due motivi possono essere trattati unitariamente, perchéentrambi indirizzati a denunciare che il vettore di passeggeri o lacompagnia di navigazione hanno perso la qualifica di agente contabile,per essere stati investiti ex lege della natura giuridica e del ruolo diresponsabile d’imposta. La Corte dei conti avrebbe pertantopronunciato in difetto assoluto di giurisdizione.RGN 15012/2025Numero registro generale 15012/2025Numero sezionale6 6 5/2026Numero di raccolta generale 21024/2026Data pubblicazione 21/06/2026I motivi sono fondati.3.- La disciplina del contributo di sbarco trova sede nel d.lgs. 14marzo 2011, n. 23, “Disposizioni in materia di federalismo fiscalemunicipale”, il cui art. 4 è dedicato alla “Imposta di soggiorno” ed al“contributo di sbarco”.3.1.- Il comma 3-bis dell’art. 4 prevede che «I comuni che hannosede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistonoisole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensidell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, esuccessive modificazioni, in alternativa all’imposta di soggiorno di cuial comma 1 del presente articolo, un contributo di sbarco, da applicarefino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sulterritorio dell’isola minore, utilizzando vettori che fornisconocollegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio ditrasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati adeffettuare collegamenti verso l’isola. […] Il contributo di sbarco èriscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagniedi navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasportodi persone a fini commerciali, che sono responsabili del pagamentodel contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, dellapresentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimentiprevisti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diversemodalità stabilite dal medesimo regolamento comunale, in relazionealle particolari modalità di accesso alle isole. Per l’omessa o infedelepresentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applicala sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’importodovuto. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento del contributosi applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decretolegislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Pertutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo siapplica l’articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre2006, n. 296. Il contributo di sbarco non è dovuto dai soggettiRGN 15012/2025Numero registro generale 15012/2025Numero sezionale7 6 5/2026Numero di raccolta generale 21024/2026Data pubblicazione 21/06/2026residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari nonchédai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino averpagato l'imposta municipale propria nel medesimo comune e che sonoparificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamentomodalità applicative del contributo nonché eventuali esenzioni eriduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo;possono altresì prevedere un aumento del contributo fino ad unmassimo di euro 5 in relazione a determinati periodi di tempo. Icomuni possono altresì prevedere un contributo fino ad un massimodi euro 5 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizioneper motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di originevulcanica; in tal caso il contributo può essere riscosso dalle locali guidevulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuatidall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico. Il gettitodel contributo è destinato a finanziare interventi di raccolta e dismaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardiaambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizialocale e mobilità nelle isole minori».3.2.- Il regolamento del Comune di Procida, modificato secondoquanto esposto in ricorso con delibera del 19 aprile 2021, ha previstoche i soggetti passivi del contributo di sbarco siano i passeggeri chesbarcano sul territorio dell’isola di Procida, utilizzando vettori cheforniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgonotrasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati adeffettuare il collegamento verso l’isola (art. 2); che il contributo disbarco sia riscosso dalle compagnie di navigazione o dai soggetti chesvolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, ancheoccasionalmente, per l’isola di Procida (art. 3, comma 1), in qualità di“soggetti responsabili della riscossione del contributo di sbarco” (art.6, comma 1, e art. 7, comma 1); che, in caso di omessa o infedeledichiarazione, nonché di omesso, ritardato o parziale versamento,RGN 15012/2025Numero registro generale 15012/2025Numero sezionale8 6 5/2026Numero di raccolta generale 21024/2026Data pubblicazione 21/06/2026possano essere comminate delle sanzioni richiamandoesplicitamente l’applicazione del d.lgs. n. 471/1997 (art. 9), in basead un procedimento di accertamento e di verifica del contributodisciplinato secondo le disposizioni, esplicitamente richiamate, di cuiall’art. 1, commi da 158 a 170, della legge 27/12/2006 n. 296 (Leggeriscossione coattiva, nonché alle procedure esecutive afferenti aitributi locali (art. 8, comma 2); che, in caso di controversie in materiadi contributo di sbarco, vi sia la devoluzione di tali controversie alleCorti di Giustizia Tributarie e si applichino le norme di cui al d.lgs. n.546/1992 e successive modificazioni ed integrazioni (art. 11).3.3.- Questa la normativa nazionale, oltre che regolamentare delComune di Procida, dalla stessa emerge innanzitutto che il contributodi sbarco, in considerazione delle finalità per le quali è stato introdotto-finanziamento di interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti,interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi inmateria di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nelle isole minori- assume le caratteristiche di contributo integrativo, che si aggiungea quello erariale per implementare i fondi destinati al miglioramentoambientale del territorio interessato, senza tuttavia poter ritenere cheesso rientri propriamente tra le tasse di scopo (perché dal testonormativo non è dato evincere che sia collegabile ad interventispecifici, così come previsto dalla legge Finanziaria 2007 -art. 1,commi 145/151-). D’altronde, la natura tributaria del contributo èdesumibile anche dal richiamo, nel medesimo comma 3-bis dell’art. 4cit., alla disciplina prevista dai commi 158 e ss. della legge Finanziaria2007, regolante le modalità di accertamento, notifica degli attiimpositivi e recupero dei tributi locali affidati agli enti locali.Infine, la natura tributaria del contributo di sbarco è dedotta dallastessa funzione ad essa affidata, trattandosi di un tributo che alcuniComuni “possono” istituire in “alternativa” all’imposta di soggiorno.RGN 15012/2025Numero registro generale 15091 2/2025Numero sezionale 65/2026Numero di raccolta generale 21024/20263.4.- Ebbene, se il contributo di sbarco si pone in alternativaData pubblicazione 21/06/2026all’imposta di soggiorno, questo Collegio non può che ribadire, inriferimento ad esso, quanto già di recente affermato da queste SezioniUnite in tema di imposta di soggiorno.3.4.1.- La recente pronuncia n. 1527/2026 di questo consesso èintervenuta in un giudizio per regolamento di giurisdizione tra unacontribuente e la Procura regionale della Corte dei conti delVeneto, avente ad oggetto proprio la contestata natura di agentecontabile del gestore/titolare di struttura ricettiva turistica quanto allariscossione dell’imposta di soggiorno.All’esito dell’esame dell’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011, cui è statoaggiunto il comma 1-ter dal d.l. n. 34/2020, convertito con modifichenella l. n. 77/2020, come autenticamente interpretato dall’art. 5-quinquies del d.l. n. 146 del 2021, convertito con modificazioni dallal. n. 215/2021, le Sezioni Unite hanno ritenuto che dalla qualifica diresponsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, attribuita algestore della struttura ricettiva con diritto di rivalsa, discendevanoineludibili conseguenze in materia di giurisdizione.3.4.2.- In particolare, la pronuncia ha avvertito che in forza delladisciplina anteriore al riconoscimento in capo al gestore di struttureturistiche ricettizie della qualifica di responsabile d’imposta, e nelsilenzio normativo, la sua collocazione tra gli agenti contabili fosseincontestabile e così riconosciuta anche dalla Corte costituzionale (25luglio 2001, n. 292), con conseguente giurisdizione del giudicecontabile nelle ipotesi di mancato o parziale riversamento dell’impostadi soggiorno raccolta in favore dei Comuni.3.4.3.- Ha rilevato che invece, sul piano sostanziale, l’espressaqualifica di responsabile d’imposta -riconosciuta dalla normativa daultimo intervenuta- «obbligato al pagamento dell'imposta insieme conaltri, per fatti o situazioni esclusivamente riferibili a questi», è personaestranea al presupposto impositivo, che concerne unicamente ilfruitore del servizio di ospitalità, ma la sua responsabilità è insita nelRGN 15012/2025Numero registro generale 15012/2025Numero seziona1le0 6 5/2026Numero di raccolta generale 21024/2026Data pubblicazione 21/06/2026ruolo di garanzia a lui assegnato ex lege nel rafforzamento dellapretesa dell'amministrazione finanziaria e della sua satisfattività (cfr.Cass., 12.3.2015, n. 5016; 21.6.2016, n. 12759; 19.8.2020, n.17357; 24.3.2022, n. 9538, a proposito del notaio nella qualità diresponsabile d’imposta ex art. 57 d.P.R. 131/86). L’affiancamento delresponsabile d’imposta al contribuente genera una forma di solidarietàpassiva che muove da una relazione non paritetica, ma secondaria odipendente rispetto a quella del soggetto passivo dell’imposta, tale dalegittimare l’esercizio, da parte del responsabile e nei confronti diquest’ultimo, del diritto di rivalsa per l'intero ammontare di quantopagato, ai sensi dell’art. 64 cit. (cfr. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 12759 cit.; cfr.anche Sez. U, 24.5.2023, n. 14432). Dunque, l’obbligazione che gravasul responsabile d’imposta partecipa della stessa natura tributariadell’obbligo che fa carico al soggetto passivo dell’imposta, e non èlimitata alle somme versate dai clienti e da riversare al Comune, maè calibrata sull’imposta dovuta dai clienti, a prescindere dall’effettivopagamento da essi eseguito, e salvo il diritto di rivalsa.Sul responsabile grava d’altronde l’obbligo di presentazione di unadichiarazione a cadenza periodica, così come sono previste specifichesanzioni per il caso di dichiarazione infedele o omessa, secondomeccanismi di quantificazione propri della normativa tributaria(sanzione corrispondente ad una somma dal 100 al 200 per centodell'imposta evasa). Per la condotta di omesso, ritardato o carenteversamento dell’imposta trovano applicazione le sanzioni di cui ald.lgs. n. 471/1997, che disciplina, appunto, le sanzioni amministrativetributarie.3.4.4.- Nella pronuncia si evidenzia che con la qualificadell’albergatore come responsabile d’imposta, il legislatore ha“sterilizzato” il dato del maneggio di denaro pubblico e del connessoobbligo di conto. «Come osservato dalla dottrina, la veste diresponsabile solidale muta il titolo in base al quale il soggetto rispondeverso l’Ente impositore e colloca il rapporto su un piano diverso,RGN 15012/2025Numero registro generale 15012/2025Numero seziona1le1 6 5/2026Numero di raccolta generale 21024/2026Data pubblicazione 21/06/2026spostando il focus dal maneggio del denaro (pubblico) incassato perconto dell’Ente alla responsabilità solidale dell’albergatore per l’interaimposta dovuta dal cliente. È quindi mutato l’approccio normativovolto a sancire in modo inequivoco che l’attuazione dell’imposta disoggiorno debba svolgersi secondo l’assetto proprio della normativafiscale, sia dal punto di vista procedurale di accertamento eriscossione, sia quanto alla irrogazione delle sanzioni» (Sez. U, n.1527/2026 cit., paragrafo 11.3).3.4.5.- Nell’ordinanza viene evidenziato che la naturaesclusivamente tributaria dell’obbligazione dell’albergatore comeresponsabile d’imposta è stata già affermata dalla Sezione tributariadi questa Corte, puntualizzando che, a seguito del riconoscimento ditale qualifica, con diritto di rivalsa nei confronti del turista, i gestoridelle strutture ricettive «sono obbligati a versare il tributo anchequalora il soggetto che ha alloggiato non abbia versato lorol’ammontare corrispondente. Per tale motivo, in caso di omessoversamento del tributo, il Comune può rivolgersi anche solo al gestore,pretendendo il pagamento dell’imposta e della sanzione del 30%, exarticolo 13, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471». La stessa anzidettapronuncia ha aggiunto che il responsabile della struttura ricettiva,nella veste di responsabile d’imposta, «incassa e riversa l’impostapagata dal turista, in quanto risulta essere in ogni caso incluso nelnovero dei soggetti passivi dell’obbligazione tributaria (ovverosia ilsoggetto tenuto all’adempimento), destinatario di precisi obblighidichiarativi e di versamento dell’imposta, riconducibile ad un rapportotrilatero gestore-cliente-ente locale, di natura esclusivamentetributaria, con conseguenti ricadute in termini di giurisdizione, comeanche desumibile dal richiamo alla disciplina delle sanzioni tributarienon penali di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre1997, n. 471, applicabili in caso di omesso, ritardato o parzialeversamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno»(Cass., 7 marzo 2024, n. 6187).RGN 15012/2025Numero registro generale 151021 2/2025Numero sezionale 65/2026Numero di raccolta generale 21024/2026Data pubblicazione 21/06/2026Ha parimenti evidenziato i principi affermati dal giudice penale dilegittimità, secondo il quale, dopo il d.l. n. 34/2020, il mancatoriversamento dell’imposta di soggiorno da parte dell’albergatore puòintegrare il reato di peculato e ciò per la ragione che il gestore èdebitore in proprio nei confronti dell’Ente impositore, e non di sommeappartenenti a quest’ultimo (ex multis, cfr. Cass. pen., n. 30227 del2020, n. 36317 del 2020; n. 41793 del 2021).3.5.- Le argomentazioni e le conclusioni cui questa Corte èpervenuta sulla responsabilità del gestore di strutture ricettiveturistiche in riferimento all’imposta di soggiorno, e sulla conseguentegiurisdizione del giudice tributario, vanno condivise quando si esaminila disciplina contenuta nell’art. 4, comma 3-bis, del d.lgs. n. 23/2011,come modificato sin dal 2015, che in tema di contributo di sbarco giàregolava gli obblighi e la responsabilità delle compagnie dinavigazione, più in generale dei vettori autorizzati al trasporto dipasseggeri nei Comuni con sede giuridica nelle isole minori. Ladisciplina contenuta nel comma 3-bis del d.lgs. 23/2011 (per ilcontributo di sbarco) è nella sostanza sovrapponibile a quella previstadal comma 1-ter del medesimo decreto legislativo.3.5.1.- Può peraltro aggiungersi che, come osservato in dottrina,in ipotesi come quella controversa, nella quale al privato è affidata laresponsabilità della raccolta dell’imposta, questi non gestisce denaropubblico come un agente contabile, ma denaro privato di cui assumeex lege la responsabilità verso l'erario, tanto da risponderne in proprionell’ipotesi di inadempimento del soggetto passivo d’imposta e salvodiritto di rivalsa.La finalità pubblica del denaro non è allora sufficiente a qualificarequesto soggetto preposto alla raccolta dell’imposta come agentecontabile, perché si tratta pur sempre, al momento della raccolta, didenaro privato che diventerà pubblico solo quando entrerà nelle casseRGN 15012/2025Numero registro generale 15012/2025Numero seziona1le3 6 5/2026Numero di raccolta generale 21024/2026Data pubblicazione 21/06/2026dello Stato o di altro ente pubblico.Ne discende che tra l'Amministrazione e l'intermediariodell'imposta esiste solo un rapporto di natura esclusivamentetributaria.3.5.2.- Va pertanto affermato che in tema di contributo di sbarcosussiste la giurisdizione del giudice tributario, con conseguentedifetto, nella specie, della giurisdizione del giudice contabile.In conclusione, il ricorso va accolto. Nulla va liquidato in ordinealle spese, poiché, nei giudizi dinanzi alle Sezioni Unite in sede diricorso per motivi attinenti alla giurisdizione, il Procuratore generalepresso la Corte dei conti ha natura di parte solo in senso formale, cosìche è esclusa l’ammissibilità della regolamentazione delle spese aquesti afferenti (Sez. U, 28 febbraio 2020, n. 5589). P.Q.MLa Corte a Sezioni Unite accoglie il ricorso e dichiara il difetto digiurisdizione della Corte dei conti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24 febbraio 2026Il PresidentePasquale D’ASCOLARGN 15012/2025
Decreto Cassazione n. 21024/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris