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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 18550/2026

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so dall'avvocatoSalvatore [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Sicilian.4583/2023 depositata il 29/05/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 493/2024Numero sezionale 1522/2026Numero di raccolta generale 18550/2026Data pubblicazione 08/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 04/06/2026.[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
so dall'avvocatoSalvatore [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Sicilian.4583/2023 depositata il 29/05/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 493/2024Numero sezionale 1522/2026Numero di raccolta generale 18550/2026Data pubblicazione 08/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.200,00 oltre spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 04/06/2026.[OSCURATO:PERSONA]