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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 22845/2024

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale, in persona del Sostituto dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]0', in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per o, l'accoglimento del ricorso, [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile di tutti i reati a lui ascritti e, riconosciute in suo favore le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata recidiva, unificate le condotte sotto il vincolo della continuazione, ritenuto più grave il delitto di cui al capo 33) (art.74, commi 1 e 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309) e applicata la diminuente per il rito speciale, lo aveva condannato alla pena di anni 14 di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui al capo 33) e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla contestata recidiva, applicata la diminuente del rito, lo aveva condannato alla pena di anni sei, mesi otto di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] responsabile di tutti i reati a lui ascritti e, previa esclusione della contestata recidiva e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, unificate le condotte sotto il vincolo della continuazione e applicato l'aumento sul più grave delitto di cui al capo 33), operata la riduzione per il rito speciale, lo aveva condannato alla pena di anni cinque mesi quattro di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] responsabile di tutti i reati a lui ascritti e, riconosciute in suo favore le circostanze attenuanti generiche, unificate le condotte sotto il vincolo della continuazione, considerato più grave il delitto di cui al capo 33), operata la riduzione per il rito speciale, lo aveva condannato alla pena di anni cinque, mesi quattro di reclusione, Con dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] interdetti in perpetuo dai pubblici uffici; applicazione ad [OSCURATO:PERSONA] della libertà vigilata per la durata di anni tre da espiare all'esito dell'esecuzione della pena; confisca dei beni sequestrati ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. I ricorrenti erano imputati dei seguenti reati: - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) del delitto di cui all'art. 74, commi 1 e 2, T.U.

Stup. per essersi stabilmente associati tra loro al fine di commettere più delitti di cui all'art. 73 T.U.

Stup. in numero superiore a tre, costituendo un'organizzazione dedita all'acquisto, alla detenzione e alla cessione di sostanza stupefacente di vario tipo tra cui marijuana, hashish e cocaina: [OSCURATO:PERSONA] con il ruolo di capo, promotore e organizzatore del sodalizio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con il ruolo di partecipi e [OSCURATO:PERSONA] con il compito di detenere e movimentare il narcotico per conto del sodalizio. [OSCURATO:PERSONA] e altri luoghi da settembre 2015 all'attualità (capo 33); - [OSCURATO:PERSONA] del delitto di cui agli artt. 81 cod. pen. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere illecitamente in più occasioni venduto e comunque ceduto un quantitativo non individuato di sostanza stupefacente del tipo hashish a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e Lucera il 4 ottobre 2015 e il 23 ottobre 2015 (capo 1); - [OSCURATO:PERSONA] (in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non ricorrenti) del delitto di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73, commi 1-bis e 6, T.U.

Stup. per avere, previo concerto e in concorso tra loro e con [OSCURATO:PERSONA] illecitamente, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, custodito e detenuto, a evidente fine di spaccio, imprecisati quantitativi di cocaina e marijuana, parte dei quali venivano rinvenuti in una pertinenza dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (kg 19,544 di sostanza stupefacente del tipo marijuana); in particolare [OSCURATO:PERSONA] in qualità di proprietario dello stupefacente con l'aggravante di aver commesso il fatto in tre o più persone. [OSCURATO:PERSONA] dal 21 ottobre 2015 al 3 novembre 2015 (capo 3); - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in concorso con [OSCURATO:PERSONA]) del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 6, T.U.

Stup. per avere, previo concerto e in concorso tra loro, illecitamente acquistato sostanza stupefacente del tipo cocaina da soggetti campani appartenenti al clan «Cesarano» per un quantitativo non individuato e un valore pari a 40.000 euro, con l'aggravante del fatto commesso in tre o più persone. [OSCURATO:PERSONA] il 5 aprile 2016 (capo 8); - [OSCURATO:PERSONA] (in concorso con [OSCURATO:PERSONA] non ricorrente) delitto di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73, comma 1, T.U.

Stup. per avere venduto o comunque ceduto imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un importo complessivo non inferiore a 6000 euro circa con riferimento alle cessioni di droga effettuate in data 10, 16 e 22 maggio 2016. [OSCURATO:PERSONA] (capo 9); - [OSCURATO:PERSONA] (in concorso con [OSCURATO:PERSONA]) delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, T.U.

Stup. per avere, previo concerto e in concorso tra loro, illecitamente acquistato e comunque ricevuto da un soggetto cerignolano nonché trasportato e detenuto al fine di spaccio kg.2 di hashish. [OSCURATO:PERSONA] il 20 maggio 2016 (capo 15); - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in concorso con [OSCURATO:PERSONA]) del delitto di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73, commi 1, 4 e 6, T.U.

Stup. per avere in più occasioni e in concorso tra loro illecitamente trasportato e venduto o comunque ceduto consistenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish, con l'aggravante di aver commesso il fatto in tre o più persone. [OSCURATO:PERSONA] il 20 e 24 maggio 2016 (capo 16); - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in concorso con [OSCURATO:PERSONA]) del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 6, T.U.

Stup. perché, in concorso tra loro, illecitamente cedevano o comunque vendevano un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un importo superiore a 1500 euro, con l'aggravante di aver commesso il fatto in tre o più persone. [OSCURATO:PERSONA], Marina di Vasto e [OSCURATO:PERSONA] il 24 maggio 2016 (capo 18); - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in concorso con [OSCURATO:PERSONA]) del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, T.U.

Stup. per avere, previo concerto e in concorso tra loro, illecitamente acquistato e comunque ricevuto da un soggetto non identificato, nonchè detenuto al fine di spaccio, un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish. [OSCURATO:PERSONA] il 26 maggio 2016 (capo 20); - [OSCURATO:PERSONA], (in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1, 4 e 6, T.U.

Stup. per avere in concorso tra loro acquistato e comunque ricevuto, nonché detenuto al fine di spaccio, sostanza stupefacente del tipo hashish nella quantità di due pacchi; con l'aggravante di aver commesso il fatto in tre o più persone. [OSCURATO:PERSONA] e Lucera il 26 maggio 2016 (capo 22); - [OSCURATO:PERSONA] (in concorso con [OSCURATO:PERSONA]) del delitto di cui agli artt.81, 110 cod. pen. e 73, comma 1, T.U.

Stup. per avere illecitamente venduto e comunque ceduto imprecisati quantitativi di cocaina a [OSCURATO:PERSONA].

In provincia di Foggia il 7 giugno 2016 (capo 24).

3. [OSCURATO:SOCIETA] di appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado rideterminando in complessivi anni cinque e mesi sei di reclusione, per quanto qui di interesse, la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], esclusa la recidiva e previo riconoscimento della continuazione tra il delitto sub 33) e quello di cui alla sentenza della Corte di appello di Bari datata 13/07/2016, irrevocabile il 3/10/2016; assolvendo [OSCURATO:PERSONA] dal delitto sub 9) limitatamente all'episodio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] perché il fatto non sussiste e rideterminando la pena nei suoi confronti in anni cinque mesi uno giorni dieci; confermando nel resto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con revoca della confisca, dissequestro e restituzione agli aventi diritto degli immobili siti in Lucera e dei rapporti finanziari intestati a [OSCURATO:PERSONA] e dell'immobile sito in Lucera e intestato a [OSCURATO:PERSONA].

All'esito del giudizio di appello, la misura della confisca ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen. risulta, dunque, confermata esclusivamente con riguardo al saldo attivo presente sul conto corrente cointestato al [OSCURATO:PERSONA] e al figlio Salvatore.

4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza, con il primo motivo, per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato contestato al capo 33) in relazione alla figura apicale attribuitagli.

La difesa si lamenta del fatto che il giudice di appello non abbia preso in esame le deduzioni difensive, sviluppando una motivazione contraddittoria rispetto alle risultanze degli atti; in particolare, si assume, il giudice di appello ha desunto la partecipazione e la consumazione del reato associativo dai reati-fine di cui ai capi 3) e 8), in contrasto con i profili associativi dettati dai canoni giurisprudenziali; assume la difesa che non vi sia traccia di contatti diretti tra il ricorrente e i soggetti ritenuti partecipi dell'associazione, coimputati nel delitto di cui al capo 3), non potendosi superare tale elemento sulla base di schede telefoniche dedicate delle quali il [OSCURATO:PERSONA] non era utilizzatore; i partecipi ai reati di cui al capo 3) e al capo 8) non sono mai coimputati tutti tra di loro nei reati-fine; la subordinazione del [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] al ricorrente non è riscontrata da alcuna attività captativa ambientale o telefonica, così mancando elementi univocamente attestanti un rapporto di soggezione-subordinazione-controllo- organizzazione riferibile a [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza offre un contenuto motivazionale manifestamente contraddittorio in relazione agli elementi strutturali dimostrativi dell'esistenza dell'associazione.

In particolare, l'asserita mutua assistenza ai detenuti è frutto di una vera e propria forzatura del dato storico in quanto il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] è prettamente congetturale, posto che l'iniziativa per la nomina del difensore al [OSCURATO:PERSONA] non è riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], tanto più che nel procedimento in atti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono difesi da avvocati diversi; inoltre, [OSCURATO:PERSONA] ha scelto un legale diverso da quello che gli sarebbe stato indicato.

Con riferimento all'esistenza di una cassa comune, il dato sarebbe offerto da una sola intercettazione dal contenuto ambiguo non riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di una conversazione intervenuta tra [OSCURATO:PERSONA] e un altro soggetto non identificabile con il ricorrente se non con un'operazione congetturale.

Si è ipotizzata la durata dal settembre del 2015 al 20 dicembre 2019, data in cui gli imputati sono stati arrestati, sebbene [OSCURATO:PERSONA], qualificato come capo indiscusso della consorteria, compaia solo in reati commessi nel 2015 e nel 2016.

Gli stessi correi, nella conversazione n. 1277 del RIT 500/16 del 5 aprile 2016 affermano come il [OSCURATO:PERSONA] fosse poco partecipe alle attività del sodalizio criminoso, «sempre preso dalla sua amante e da altre situazioni di carattere personale... non faceva nulla...», cosicchè la sentenza è contraddittoria in quanto il ruolo verticistico attribuito al [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo 8) non trova riscontro negli altri capi cii imputazione allo stesso contestati.

Il giudice di appello non ha risposto a tale censura, fondata su un'intercettazione tranciante.

Nel caso di specie, la mera commissione di plurimi reati di cui all'art. 73 T.U.

Stup. non è sufficiente a costituire prova dell'integrazione del reato associativo, non essendo stati accertati l'accordo tra i sodali, la struttura organizzativa e la cosiddetta affectio societatis, essendo le condotte indicative di un mero concorso di persone nel reato.

4.1. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione al reato contestato al capo 8).

Il costrutto, fondato su intercettazioni, avrebbe richiesto un onere motivazionale particolarmente stringente, anche con riferimento alle modalità attraverso le quali sarebbe stata accertata la diversa qualità della droga movimentata.

La prova del coinvolgimento del ricorrente nel reato contestato al capo 8) sarebbe desumibile dal progr. n. 1267 intercettato con RIT 500/16 del 5 aprile 2016; conversazione intervenuta tra soggetti con i quali il [OSCURATO:PERSONA] non ha mai avuto contatti diretti.

L'eccezione difensiva è stata stigmatizzata con motivazione laconica, • avendo la Corte ritenuto che la tendenza del [OSCURATO:PERSONA] a defilarsi e a non «sporcarsi le mani», della quale i complici più volte si lamentavano, sarebbe coerente con il suo ruolo verticistico.

Le indicazioni contenute nella motivazione risultano congetturali e, con riguardo all'asserzione che il [OSCURATO:PERSONA] fosse l'unica persona che poteva fungere da garante per l'acquisto, anche a credito, della sostanza stupefacente, è aporia priva di riscontri.

Dalla trascrizione della conversazione n. 1277 del RIT 500/16 del 5 aprile 2016 risulta come non sia provato il contributo materiale o morale del [OSCURATO:PERSONA] alla condotta di cui al capo 8); anzi, si tratta di una conversazione che può essere letta nel senso di stemperare sino ad escluderlo il ruolo apicale riconosciutogli.

Il giudice non si è attenuto ai parametri di valutazione della prova previsti all'art.192, comma 2, cod. proc. pen. e ha fornito una motivazione congetturale affermando che il [OSCURATO:PERSONA] si sia vantato «evidentemente dopo una prova» di essere stato il tramite che aveva permesso l'acquisto della droga, pur non essendo in alcun modo riscontrato che il [OSCURATO:PERSONA] avesse provato la sostanza stupefacente.

4.2. Con il terzo motivo deduce nullità della sentenza per difetto di motivazione e motivazione apparente. [OSCURATO:SOCIETA] territoriale ha omesso di esaminare i fatti decisivi compiutamente trasfusi nei motivi di appello travisando il contenuto dell'intercettazione e delle risultanze di prova.

In particolare, con riguardo al rapporto tra il ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA], la conversazione indicata come espressione dell'asservimento del secondo al primo è descritta a pag.29 della sentenza, ma il dialogo avvalora e rafforza l'esistenza di un solido legame personale piuttosto che quella di un vincolo associativo. [OSCURATO:SOCIETA] di appello ha forzato il dato lette'.-ale, che non fornive univoca lettura interpretativa.

Ulteriore conferma dell'affectio del gruppo sarebbe individuabile, secondo la Corte, nell'accadimento del 22 ottobre 2015, quando il [OSCURATO:PERSONA] sale a bordo del veicolo già occupato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] promettendo loro «per venerdì qualcosa esce a tutti quanti», ma tale espressione individua semmai un gruppo di persone di pari grado e in posizione di compartecipi in eguale misura nella condotta criminosa.

Altrettanto congetturale è la valutazione della conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del 27 ottobre 2015, trascritta a pag. 37 della sentenza, nella quale il ricorrente non viene mai nominato; analogo ragionamento può farsi a proposito della mutua assistenza affermata dalla Corte alle pagg. 40 e 41 della sentenza, neutralizzata dalla stessa Corte laddove ammette che l'iniziativa provenisse dal Bevilacqua e che non si fosse poi concretizzata.

Anche a pag. 60 della sentenza, allorquando nei capi 21) e 22) si fa frequente riferimento al [OSCURATO:PERSONA], nessuna condotta è direttamente ascrivibile al ricorrente; ulteriore contraddizione emerge a pag. 76, quando la Corte estende la durata dell'associazione a un arco «non assolutamente minimo» senza ancorare tale affermazione ad alcun riscontro individualizzante, potendosi tale affermazione ritenere sconfessata dalla formulazione dei capi 6) e 8), che limitano la sua durata a un frangente temporale di pochissimi mesi.

La motivazione non fornisce convincente giustificazione del discrimine tra l'associazione vera e propria e il concorso nel reato continuato, consistente nella permanenza dell'organizzazione.

5. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con il primo motivo, per erronea applicazione e violazione di legge con riferimento all'art. 74 T.U.

Stup. nonché travisamento degli atti e manifesta illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione sul punto.

La difesa ritiene che il giudice di appello si sia appiattito sulla motivazione della sentenza di primo grado, che peraltro aveva desunto il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] quale custode del narcotico per conto del sodalizio da un unico episodio delittuoso risalente al 3 novembre 2015, avente a oggetto l'illecita detenzione di kg. 19,5 di sostanza stupefacente del tipo marijuana, per il quale il [OSCURATO:PERSONA] è stato arrestato in flagranza di reato e condannato a pena interamente espiata in separato giudizio.

I giudici territoriali, si assume, non hanno fatto buon governo dei principi di diritto che individuano il carattere distintivo del reato associativo nell'accordo criminoso avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti, nella permanenza del vincolo associativo oltre che nell'esistenza di un'organizzazione.

In particolare, l'esistenza del sodalizio sarebbe rivelata dall'assistenza materiale attesa da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in cambio della loro disponibilità in favore del gruppo e dall'assistenza difensiva rivelata dalle conversazioni in carcere del [OSCURATO:PERSONA], dalla presenza di basi logist he per l'incontro e il deposito, dalla disponibilità di utenze telefoniche dedicate, ma negli atti non risulta provata alcuna effettiva e stabile organizzazione logistica, non esistendo un nascondiglio riferibile al sodalizio nè una sede operativa comune, tanto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva custodito presso la sua abitazione familiare la marijuana consegnatagli dal [OSCURATO:PERSONA], mentre il [OSCURATO:PERSONA] sì è avvalso della sua concessionaria per tali scopi.

Ove le abitazioni del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] fossero state realmente deputate a custodire lo stupefacente per conto dell'organizzazione, lo sarebbero rimaste anche in seguito all'arresto del [OSCURATO:PERSONA], ma sia il [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA] hanno rescisso ogni rapporto con il [OSCURATO:PERSONA] dopo l'arresto del ricorrente, non prestando la propria disponibilità a custodire lo stupefacente.

La sede del circolo GIURAF non è base logistica per gli incontri ma circolo ricreativo cittadino sito nel centro storico di Lucera, frequentato da molte persone che nulla hanno a che fare con la vicenda in esame.

L'asserita organizzazione non disponeva di autoveicoli appositamente modificati da utilizzare per il trasporto e l'occultamento, risultando al contrario lo sprovveduto e disorganizzato uso di autovetture proprie degli imputati.

Non vi erano una cassa comune, né un comune e durevole interesse a immettere nel mercato sostanza stupefacente; non era comprovata la consapevolezza della dimensione collettiva e il [OSCURATO:PERSONA] non ha comunque ricevuto alcuna assistenza materiale per la disponibilità manifestata nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA].

Non risulta che vi fosse una stabile catena di approvvigionamento in quanto i singoli protagonisti si rivolgevano a più fornitori in maniera del tutto occasionale e rivendevano la sostanza ad acquirenti del momento.

Nessuna strategia commerciale negli acquisti così come nelle cessioni, laddove l'esistenza di una stabile catena di approvvigionamento di fornitori e acquirenti ben individuati costituisce uno degli elementi indefettibili per la configurazione del sodalizio.

Nella sentenza si parla di assistenza giuridica rivelata dalle conversazioni in carcere del [OSCURATO:PERSONA], sebbene quest'ultimo non abbia mai ricevuto assistenza.

Si è enfatizzata l'asserita assistenza legale come circostanza coerente con l'affectio alla base del sodalizio, e si è affermato come la proposta fosse stata accolta dal [OSCURATO:PERSONA], per poi ammettere che nulla si era concretizzato, avendo di fatto il [OSCURATO:PERSONA] rifiutato la proposta del [OSCURATO:PERSONA] senza ricevere alcun contributo economico. [OSCURATO:SOCIETA] di appello non ha preso in considerazione tali obiezioni difensive.

Solo il [OSCURATO:PERSONA], non l'intero sodalizio, risulta aver utilizzato un'utenza dedicata, ma comunque impiegata per comunicare con il [OSCURATO:PERSONA], il quale ha sempre utilizzato il proprio telefono cellulare.

Il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] in un unico episodio delittuoso non integra una condotta attestante un ruolo specifico della persona funzionale all'associazione, anche perché la messa a disposizione deve assumere i caratteri della serietà e lelld continuità attraverso comportamenti capaci di dimostrare l'adesione libera e volontaria e lo stabile inserimento del soggetto nel gruppo.

La difesa aveva rimarcato, nei motivi di appello, la palese e oggettiva assenza dei requisiti necessari per la configurabilità della condotta di partecipazione, con particolare riferimento all'affectio societatis e alla coscienza e volontà di avere una parte attiva nelle dinamiche del sodalizio. [OSCURATO:SOCIETA] territoriale, nell'affrontare tale censura, ha travisato gli atti in quanto, già prima dell'arresto in flagranza, da molteplici conversazioni intercorse tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] all'interno dell'autovettura del primo era emersa chiaramente la totale mancanza di affectio societatis e la loro ferma volontà di allontanarsi dal [OSCURATO:PERSONA] e di disfarsi dello stupefacente.

Si è ipotizzato che il [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole degli scopi dei viaggi nei quali accompagnava il [OSCURATO:PERSONA], laddove la disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] era sorretta unicamente dall' interesse utilitaristico di ottenere un posto di lavoro per suo figlio Roberto, tanto è vero che il [OSCURATO:PERSONA] era a disposizione del solo [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un interesse personale ed era assolutamente all'oscuro delle attività illecite del sodalizio nonché della finalità dei viaggi e degli spostamenti del [OSCURATO:PERSONA], come peraltro documentato dalle conversazioni intercettate. [OSCURATO:SOCIETA] si è sottratta al confronto con tali argomentazioni difensive, nelle quali si era evidenziato come in tutte le conversazioni captate all'interno dell'autovettura del [OSCURATO:PERSONA] non si fosse mai discusso di stupefacenti o della finalità del viaggio.

In tutte le occasioni il [OSCURATO:PERSONA] ha accompagnato il [OSCURATO:PERSONA] senza che si rivelasse alcun fatto di rilevanza penale per cui dal dato, non certo, dell'acquisto di stupefacente per conto del sodalizio durante il viaggio del [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe potuto inferire il dato ignoto della consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA]; la doppia presunzione contrasta con la regola della certezza dell'indizio.

Il ruolo di autista svolto dal [OSCURATO:PERSONA] in favore del solo [OSCURATO:PERSONA] per un brevissimo arco temporale, in assenza della prova che i viaggi di quest'ultimo fossero effettivamente finalizzati all'acquisto di stupefacente per conto dell'organizzazione e comunque in assenza di qualsivoglia elemento comprovante la conoscenza del prevenuto degli scopi degli spostamenti del [OSCURATO:PERSONA], non poteva ritenersi dimostrativo di una partecipazione volontaria e consapevole al reato associativo, tanto più che il [OSCURATO:PERSONA] mai ha avuto contatto con fornitori o con acquirenti. [OSCURATO:SOCIETA] ha totalmente ignorato le inequivoche conversazioni intercorse tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], denotanti assenza di affectio societatis, il fastidio per il compito loro affidato dal [OSCURATO:PERSONA], la volontà di sottrarsi a tale incombenza e di rompere definitivamente i rapporti, dunque l'assoluto disinteresse a un coinvolgimento stabile e continuativo nelle attività illecite del [OSCURATO:PERSONA] e la mancanza di disponibilità a custodire lo stupefacente in altre occasioni.

Difetta, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, uno stabile e consapevole accordo criminoso, potendosi imputare al [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente la volontà di concorrere con il [OSCURATO:PERSONA] nel delitto di detenzione di sostanza stupefacente.

L'assenza di affectio societatis del [OSCURATO:PERSONA] emerge anche dal rifiuto dell'assistenza legale, ma tali argomenti difensivi sono stati totalmente ignorati dalla Corte territoriale.

Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine all'aumento calcolato per il reato-fine giudicato con sentenza irrevocabile del 3 ottobre 2016, ritenuto in continuazione con quello associativo.

La difesa contesta l'entità dell'aumento applicato per la continuazione esterna con il reato sub 3). [OSCURATO:SOCIETA] ha giustificato la misura dell'aumento, di poco superiore all'anno di reclusione, sulla base dell'intensità del dolo e della quantità di stupefacente, sebbene l'atteggiamento soggettivo del [OSCURATO:PERSONA] denotasse l'entità minima del dolo.

La censura deduce anche l'irragionevole disparità di trattamento riservato al [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], al quale è stato applicato un aumento di soli 10 mesi di reclusione nonostante il [OSCURATO:PERSONA], a differenza del [OSCURATO:PERSONA], custodisse anche droga pesante.

Il giudice non ha fornito una congrua motivazione in relazione all'entità dell'aumento.

6. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un primo ricorso per cassazione a firma Avv. [OSCURATO:PERSONA] censurando la sentenza, con il primo motivo, per violazione degli artt. 74 T.U.

Stup. e 192, comma 2, cod. proc. pen. in relazione al delitto associativo, nonché vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di penale responsabilità per il reato contestato (capi 5, 7,8, 9,10, 11 e 14).

Secondo la difesa, la sentenza impugnata è nulla per erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alle molteplici critiche rassegnate con l'atto di appello, alle quali i giudici della Corte territoriale non hanno dato alcuna specifica risposta operando un sunto delle tesi sostenute nella sentenza di primo grado.

Si assume come non vi sia alcuna prova della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al vincolo associativo, avendo i giudici di merito qualificato il ricorrente come partecipe all'associazione sulla base esclusiva di intercettazioni ambientali effettuate nel corso di un unico incontro avvenuto presso la sua concessionaria «[OSCURATO:PERSONA]» tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e due soggetti campani individuati in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riconducibili al gruppo campano al quale il sodalizio si era in precedenza rivolto per le forniture.

A tale attività captativa non ha fatto seguito alcuna attività finalizzata a ottenere riscontri; [OSCURATO:PERSONA] ha serbato una condotta processuale corretta giungendo a confessare una parte degli addebiti contestati ma con ferma esclusione del reato associativo, avendo perseguito unicamente il proprio interesse, tanto è vero che l'unico soggetto al quale si accompagnava era [OSCURATO:PERSONA]; il [OSCURATO:PERSONA] non ha contatti con gli altri presunti componenti dell'associazione; è anomala l'ipotesi in esame, nella quale i presunti partecipanti avrebbero celato al capo i fruttuosi canali di approvvigionamento della sostanza stupefacente.

Gli unici episodi contestati a [OSCURATO:PERSONA] sono relativi a un periodo pari a due mesi (aprile-maggio 2016) mentre prima e dopo tale intervallo temporale non vi è alcun elemento indiziario in grado di addentellare il ricorrente al sodalizio criminoso.

Difetta l'elemento organizzativo stabile, difettano la predisposizione di mezzi finalizzati alla commissione dei delitti e un contributo effettivo da parte dei singoli; non vi è alcuna prova di preventivo e concordato pactum sceleris né dell'esistenza di una cassa comune o di mezzi comuni, essendovi semmai prova del contrario.

Non vi è prova di disponibilità di veicoli e mezzi per gli spostamenti e per il trasporto dello stupefacente, del ricorso al noleggio di autovetture, della disponibilità di considerevoli somme di denaro, così difettando l'organizzazione che consente la realizzazione concreta del programma criminoso.

Non vi è il minimo riscontro rispetto ai presunti depositi di sostanza stupefacente presso la ridetta concessionaria, con violazione di quanto previsto dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. che richiede che gli indizi siano gravi, precisi e concordanti e che attengano a dati certi.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con specifico riguardo all'insussistenza dell'art. 74 T.U.

Stup. (nella rubrica si menzionano anche i capi inerenti ai singoli reati-fine).

La difesa chiede che la prova evidente dell'innocenza del ricorrente, rilevabile da prove decisive non valutate dalla Corte, dunque non rilevabili dal testo della sentenza, possa essere esaminata dal giudice di legittimità e chiede, dunque, che sia valutata la prova consistente nelle riprese video dell'incontro presso la concessionaria tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e due soggetti campani come l'evidenza dell'estraneità del ricorrente al sodalizio.

7. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], censura la sentenza, con il primo motivo, per difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del reato associativo contestato al capo 33) e alla partecipazione del ricorrente.

La difesa ha dimostrato come fosse provata esclusivamente la partecipazione agli episodi di acquisto e cessione di stupefacenti contestati ai capi 8) 15), 16), 18), 20) e 22), ammessi dal ricorrente, che aveva concorso esclusivamente con [OSCURATO:PERSONA] alla commissione dei singoli reati confessati senza avere rapporti stabili con [OSCURATO:PERSONA], del quale contestava il modo di agire e persino le capacità delinquenziali.

Solo in relazione all'episodio contestato al capo 8) il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] si erano avvalsi dell'ausilio del [OSCURATO:PERSONA] al fine di reperire un canale di approvvigionamento in Campania.

Sussiste il solo concorso del [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA]; peraltro, sulla base della stessa formulazione accusatoria emerge come il [OSCURATO:PERSONA] agisse da solo o in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; lo stesso [OSCURATO:PERSONA] agiva in più occasioni da solo o con il cognato [OSCURATO:PERSONA].

Il ruolo ascritto al ricorrente al capo 33), di supporto nelle fasi di approvvigionamento e consegna al cliente, risulta smentito dagli stessi capi di imputazione, relativi a reati effettuati autonomamente senza alcuna programmazione o strategia.

Non risultano una base logistica o sede operativa comune né un luogo deputato alla custodia dello stupefacente.

Il circolo ricreativo GIURAF non può essere considerato sede operativa del preteso sodalizio, essendo frequentato da numerosi soci estranei al presente procedimento.

La difesa aveva eccepito come non si rinvenisse l'uso di mezzi adattati al trasporto e all'occultamento della sostanza stupefacente, risultando anzi lo sprovveduto e disorganizzato utilizzo di autovetture proprio degli imputati. [OSCURATO:PERSONA] risulta aver operato esclusivamente con [OSCURATO:PERSONA] in un limitatissimo arco temporale, dal 4 aprile al 26 maggio 2016, che mal si concilia con la realizzazione di un comune programma criminoso riferibile all'associazione.

Con il secondo motivo deduce mancanza assoluta di motivazione in ordine alla confermata confisca.

I giudici hanno ritenuto che la società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., della quale il ricorrente era contitolare al 50% unitamente al figlio, fosse stata ceduta in epoca prossima a quella di commissione dei delitti, invero risalenti a 30 mesi prima.

Ma con l'atto di appello la difesa aveva documentato un'altra realtà: il ricorrente aveva ottenuto dalla Compass un prestito personale di 15.000 euro, con valuta 24 ottobre 2017, che gli aveva consentito di acquistare la [OSCURATO:SOCIETA]. nel gennaio successivo pagando 20.000 euro con assegno bancario indicato in atti, impegnandosi a versare quattro rate da 5000 euro garantite da effetti cambiari e pagate con gli utili derivanti dall'attività sociale.

Successivamente, [OSCURATO:PERSONA], subentrato al socio [OSCURATO:PERSONA] assumendo la carica di amministratore, ha poi ceduto la società ricevendo in cambio la somma di euro 55.000 confluiti sul conto personale del predetto unitamente al bonifico per il compenso maturato in qualità di amministratore.

Era stata quindi documentata la legittima provenienza degli altri 40.000 euro rinvenuti sul conto personale di [OSCURATO:PERSONA] nonché dei 2500 euro rinvenuti sul conto collegato alla carta di credito.

Per quanto riguarda la polizza vita «posta futuro certo» stipulata il 10 marzo 2016 con versamento di un premio di euro 8.800, della stessa risultava beneficiare il figlio Salvatore in quanto vittima di un sinistro stradale per il quale erano stati liquidati euro 11.500, come risultante dagli atti, non essendovi dunque alcun collegamento con l'attività dell'appellante, con prova della provenienza lecita della provvista.

I giudici di appello hanno totalmente omesso di motivare sul punto, limitandosi a pag. 84 a trattare di sperequazione tra le fonti e gli impieghi del nucleo familiare nel periodo tra il 2009 e il 2018, del tutto estranea ai beni in questione, di cui è stata documentata la legittima provvista ed essendo del tutto estranea la [OSCURATO:PERSONA], evidentemente confusa con la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ha omesso di rilevare che i beni intestati a [OSCURATO:PERSONA] non sono mai risultati nella disponibilità del padre e che in relazione agli stessi è stata giustificata la lecita provenienza.

8. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con il primo motivo, per violazione degli artt. 74 T.U.

Stup. e 192, comma 2, cod. proc. pen. in relazione al delitto associativo, nonché vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di penale responsabilità per il reato contestato all'imputato (capi 5, 6, 8, 9, 10 e 14).

Secondo la difesa, la sentenza impugnata è nulla per erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alle molteplici critiche rassegnate con l'atto di appello, alle quali i giudici della Corte territoriale non hanno dato alcuna specifica risposta operando un sunto delle tesi sostenute nella sentenza di primo grado.

Si assume come non vi sia alcuna prova della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al vincolo associativo, avendo i giudici di merito qualificato il ricorrente come partecipe all'associazione sulla base esclusiva di intercettazioni ambientali dalle quali si è desunto il suo ruolo di corriere, che offriva i suoi servigi principalmente a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA].

A tale attività captativa non ha fatto seguito alcuna attività finalizzata a ottenere riscontri tali, una volta individuata la struttura associativa, da potervi automaticamente includere il ricorrente.

Difetta totalmente la prova che l'illecito legame fra il ricorrente e altro indagato quale stabile acquirente sia collocabile in un più ampio contesto associativo.

La mera commissione di plurimi reati riguardanti l'art. 73 T.U.

Stup. non è sufficiente a costituire prova dell'integrazione del reato associativo. [OSCURATO:PERSONA] mai ha avuto contatti con gli altri presunti componenti l'associazione, essendo suoi referenti [OSCURATO:PERSONA] e, a volte, il [OSCURATO:PERSONA].

Non vi è alcuna captazione attribuibile al ricorrente da cui poter inferire che lo stesso fosse a conoscenza dell'esistenza di una stabile organizzazione.

Sebbene il capo di imputazione 33) rechi come indicazione temporale dal settembre 2015 sino all'attualità (agosto 2016), gli unici episodi contestati a [OSCURATO:PERSONA] sono relativi a periodi pari a un solo bimestre (aprile-maggio 2016 ), mentre prima e dopo tale periodo non vi è alcun elemento indiziario in grado di relazionare il ricorrente al presunto sodalizio criminoso.

L'apporto materiale del prevenuto è sparuto e limitato a poche occasioni.

Difetta l'elemento organizzativo stabile, difettano la predisposizione di mezzi finalizzati alla commissione dei delitti e un contributo effettivo da parte dei singoli; non vi è alcuna prova di preventivo e concordato pactum sceleris né dell'esistenza di una cassa comune o di mezzi comuni, essendovi semmai prova del contrario.

Non vi è prova di disponibilità di veicoli e mezzi per gli spostamenti e per il trasporto dello stupefacente, del ricorso al noleggio di autovetture, della disponibilità di considerevoli somme di denaro, così difettando l'organizzazione che consente la realizzazione concreta del programma criminoso.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con specifico riguardo all'insussistenza dell'art. 74 T.U.

Stup. (nella rubrica si menzionano anche i capi inerenti ai singoli reati-fine).

La difesa chiede che la prova evidente dell'innocenza del ricorrente, rilevabile da prove decisive non valutate dalla Corte, dunque non rilevabili dal testo della sentenza, possa essere esaminata dal giudice di legittimità e chiede, dunque, che sia valutata la prova consistente unicamente nel fatto che [OSCURATO:PERSONA] si prestava occasionalmente in attività col cognato e col [OSCURATO:PERSONA], come l'evidenza dell'estraneità del ricorrente al sodalizio.

9. All'odierna udienza, disposta la trattazione orale ai sensi degli artt.23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, 16 d.l. 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n.69, 35, comma 1, lett. a), 94, comma 2, d.

Igs. 10 ottobre 2022, n.150, 1, comma 1, legge 30 dicembre 2022, n.199 e 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n.215, le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va evidenziato che il primo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] a firma Avv. [OSCURATO:PERSONA], nonostante menzionino nella rubrica i capi d'imputazione inerenti ai reati-fine, sono esclusivamente incentrati su vizi della sentenza asseritamente inficianti la conferma della condanna per il reato associativo, onde saranno esaminati con esclusivo riferimento a tale delitto.

2. Nel merito, si osserva che l'attività investigativa sulla quale si sono basate le sentenze di merito, a seguito della scelta del rito abbreviato da parte di tutti i ricorrenti, si è sostanziata in intercettazioni telefoniche e ambientali (attività iniziata il 21/07/2015 e intercettazioni chiuse il 31/05/2017), acquisizione di immagini registrate da sistemi di videosorveglianza, riprese aeree effettuate da un drone, servizi di osservazione, pedinamento — anche mediante rilevazioni satellitari — e controllo ad opera della Guardia di Finanza - Nucleo di polizia economico-finanziaria di Bari.

3. Con riguardo al secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la censura si rivela aspecifica in quanto omette ogni confronto con la sentenza di primo grado (pag.109) che, in quanto conforme, integra la motivazione di quella impugnata.

Il quadro indiziario indicativo del concorso di [OSCURATO:PERSONA] nella detenzione con il [OSCURATO:PERSONA] di 20 chili di marijuana, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA], è stato espresso partendo dalla considerazione che il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] fossero stati individuati quali insospettabili perchè incensurati, in quanto tali idonei a curare deposito e custodia di quantitativi di stupefacente di diversa natura (pag. 35 sentenza di primo grado).

Non si tratta di mero compendio intercettativo ma di una serie di colloqui intercettati in data 5 aprile 2016, corroborati dal segnale del sistema GPS montato a bordo dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] condotta da [OSCURATO:PERSONA], che aveva rivelato il viaggio di quest'ultimo e del [OSCURATO:PERSONA], a bordo della suddetta autovettura, unitamente all'autovettura in servizio di staffetta condotta da [OSCURATO:PERSONA], in territorio campano per l'acquisto di stupefacente a Pompei in prossimità del bar denominato «Kimerakafè», dove [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano ritirato un pacco di colore celeste, che avevano messo nell'auto condotta da [OSCURATO:PERSONA].

Durante il tragitto di ritorno si erano svolte conversazioni indicative del prezzo al quale avrebbe potuto essere collocata la merce, con una serie di riferimenti a colui che ne aveva contrattato l'acquisto, nonchè (progr. n.1277 RIT 500/16 delle 20:50) al fatto che [OSCURATO:PERSONA] lo avesse incrociato alla stazione di Lucera per pianificare il viaggio.

I colloquianti si lamentavano del fatto che quest'ultimo fosse poco partecipe alle attività in quanto sempre preso dalla sua amante e da altre situazioni di carattere personale e che non partecipasse alle spese dei viaggi finalizzati alla ricerca di canali di approvvigionamento di sostanza stupefacente.

Che si trattasse del [OSCURATO:PERSONA] è stato rivelato dal fatto che, come da incontro programmato nella conversazione n.1279, attraverso la telecamera Reg.

Nol. 36/16 (pag.40 sentenza di primo grado) si era visto [OSCURATO:PERSONA] uscire dal circolo Giuraf con [OSCURATO:PERSONA], dirigersi verso l'autovettura del [OSCURATO:PERSONA] per raggiungere al bar «Takeaway» [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; notevole importanza indiziaria ha rivestito la conversazione tra presenti RIT 500/16 del 5 aprile 2016 progr.1284 tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da cui i giudici hanno tratto la prova della compartecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla condotta criminosa.

Quest'ultimo chiedeva che gli riservassero un quantitativo di cocaina da rivendere al figlio di «spagnul», mostratosi interessato all'acquisto.

La censura trascura quanto emerso anche in occasione di altre intercettazioni concernenti reati per i quali non è stato proposto appello e che avevano rivelato la cointeressenza del [OSCURATO:PERSONA] nei traffici illeciti dei [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], la continua ricerca da parte del gruppo di sempre nuovi canali di approvvigionamento (capo 15 pag.55 sentenza di primo grado), le continue lamentele tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] per l'atteggiamento tenuto da [OSCURATO:PERSONA], che impartiva disposizioni e partecipava alla ripartizione degli utili senza mai impegnarsi nella fase dinamica o nella custodia.

4. Il primo e il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il primo e il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] a firma Avv. [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] a firma Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contestano, con argomenti tratti da giurisprudenza di legittimità relativa agli elementi distintivi dell'associazione per delinquere dal concorso di persone continuato in delitti in materia di stupefacenti, la prova della stessa esistenza di un'associazione per delinquere, oltre che la loro appartenenza ad essa.

4.1. Si sostiene che i giudici di merito hanno desunto la partecipazione e la consumazione del reato associativo dai reati-fine, che l'asserita mutua assistenza ai detenuti sia frutto di una vera e propria forzatura del dato storico, che la sussistenza di una cassa comune sarebbe stata desunta da una sola intercettazione dal contenuto ambiguo, che si sarebbe ipotizzata la durata del sodalizio dal settembre del 2015 al 20 dicembre 2019, senza alcun riscontro individualizzante, ma i reati-fine sono confinati nel periodo 2015-2016, che le condotte di ciascun imputato, sporadiche, isolate, prive di evidente concerto con il gruppo, non possano ritenersi sintomatiche della loro appartenenza a un'associazione per delinquere.

4.2. Non essendo stati accertati l'accordo tra i sodali, la struttura organizzativa e la cosiddetta affectio societatis, sarebbero violati i principi di diritto che individuano il carattere distintivo del reato associativo nell'accordo criminoso avente a oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti, nella permanenza del vincolo associativo oltre che nell'esistenza di un'organizzazione; non risulterebbe provata alcuna effettiva e stabile organizzazione logistica, non esistendo un nascondiglio riferibile al sodalizio nè una sede operativa comune, tanto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva custodito presso la sua abitazione familiare la marijuana consegnatagli dal [OSCURATO:PERSONA], mentre il [OSCURATO:PERSONA] nega la prova della custodia presso la sua concessionaria; la sede del circolo GIURAF non sarebbe base logistica per gli incontri ma circolo ricreativo cittadino sito nel centro storico di Lucera.

Risulta lo sprovveduto e disorganizzato uso di autovetture proprie degli imputati.

Non vi sarebbe un comune e durevole interesse a immettere nel mercato sostanza stupefacente; non sarebbe comprovata la consapevolezza della dimensione collettiva e il [OSCURATO:PERSONA] non ha comunque ricevuto alcuna assistenza materiale; non risulta che vi fosse una stabile catena di approvvigionamento in quanto i singoli protagonisti si rivolgevano a più fornitori in maniera del tutto occasionale e rivendevano la sostanza ad acquirenti del momento.

Nessuna strategia commerciale negli acquisti così come nelle cessioni; solo il [OSCURATO:PERSONA], non l'intero sodalizio, risulta aver utilizzato un'utenza dedicata.

Da molteplici conversazioni intercorse tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] all'interno dell'autovettura del primo era emersa chiaramente la totale mancanza di affectio societatis e la loro ferma volontà di allontanarsi dal [OSCURATO:PERSONA] e di disfarsi dello stupefacente; difetterebbe, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, uno stabile e consapevole accordo criminoso.

5. E' evidente che il compendio investigativo non viene contestato nei suoi esiti ma nella valutazione che ne è stata fatta dai giudici di merito.

Doglianza comune è che i giudici della Corte territoriale non abbiano dato alcuna specifica risposta ai motivi di appello, operando un sunto delle tesi sostenute nella sentenza di primo grado.

Si adduce, tuttavia, da parte di tutti i ricorrenti una inammissibile rilettura dei risultati d'indagine che sono stati, invece, scrupolosamente scandagliati e interpretati nelle sentenze di entrambi i gradi di merito.

5.1. La chiave di lettura delle prove a disposizione dei giudici di merito nel presente processo è data dalla conoscenza approfondita e completa degli esiti dell'indagine, comprensivi di molteplici conversazioni, comportamenti, luoghi di incontro, acquisti di sostanza stupefacente riferibili a una serie di reati-fine, in gran parte oggetto di dichiarazioni confessorie da parte degli imputati e che non hanno formato oggetto di impugnazione in grado di appello, ignorando i quali non sarebbe altrettanto chiaro su quali basi i giudici di merito abbiano fondato il giudizio circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato associativo.

5.2. Risulta, dunque, chiaro che il contesto investigativo dal quale si è desunta la sussistenza dell'associazione oggi contestata è di maggiore ampiezza rispetto a quanto emerge dagli argomenti veicolati nei ricorsi, considerato che l'impianto accusatorio parte dal monitoraggio dei rapporti di affari finalizzati alla commercializzazione di sostanze stupefacenti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Foggia.

La consorteria criminale facente capo ad [OSCURATO:PERSONA], composta da [OSCURATO:PERSONA] detto anche «Francuccio», [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] detto «Lulù o compagno» e [OSCURATO:PERSONA] detto «Milmus», è stata ricostruita sulla base di intercettazioni telefoniche e ambientali incentrate sulle attività del clan operante a Lucera; il gruppo, per poter disporre di un'adeguata quantità di sostanze stupefacenti per soddisfare le continue esigenze della propria clientela, teneva contatti e canali di rifornimento con vari grossisti, in particolare con il «clan Cesarano», operante tra Castellammare di Stabia e Pompei, e con la «batteria» malavitosa montanara facente capo a [OSCURATO:PERSONA], operante stabilmente in [OSCURATO:PERSONA]Angelo.

5.3. Un primo elemento valutato è stato il rapporto di stabile compravendita di hashish tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (capo 1); un ulteriore elemento è stato desunto dall'arresto di [OSCURATO:PERSONA] il 3 novembre 2015 in possesso di kg. 19,544 di marijuana, letto unitamente a una serie di intercettazioni dalle quali è stato desunto che l'arrestato detenesse la sostanza stupefacente in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (capo 3); dalle intercettazioni è emerso come, in più occasioni, [OSCURATO:PERSONA] abbia contattato [OSCURATO:PERSONA] affinché lo accompagnasse a fare qualche «servizio» e ovunque avesse bisogno di andare.

Tale incondizionata disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] è stata interpretata, con valutazione immune da vizi, come segno di un rapporto di dipendenza funzionale e di devozione del [OSCURATO:PERSONA] verso il [OSCURATO:PERSONA].

Nelle sentenze si parla di costante dipendenza, quasi sudditanza, del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], accompagnato abitualmente presso il circolo ricreativo denominato Giuraf, chiamato convenzionalmente «saletta», nonché la frequenza quasi quotidiana del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] con tale «Urbanuccio», identificato nel coindagato non ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; la «saletta» è stata considerata vera e propria base operativa del [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi sodali (telefonata n.7328 RIT 1980/15 del 13 ottobre 2015); il [OSCURATO:PERSONA], si legge, mostrava dipendenza dagli ordini e dai bisogni di [OSCURATO:PERSONA] e, inoltre, conosceva perfettamente altre persone da lui frequentate abitualmente, come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; l'installazione di una microspia con rilevatore satellitare GPS a bordo di un'autovettura [OSCURATO:PERSONA] in uso al [OSCURATO:PERSONA] e l'intercettazione dell'utenza mobile del medesimo hanno evidenziato i costanti rapporti con il [OSCURATO:PERSONA] nonché la circostanza che in un'occasione [OSCURATO:PERSONA] si sia recato con la sua auto a prendere [OSCURATO:PERSONA], con il quale ha conversato circa la necessità di nascondere in aperta campagna dello stupefacente, peraltro di diversa tipologia; gli interlocutori erano preoccupati di non farsi scoprire dai familiari e, d'altro canto, di ottenere un adeguato compenso per la custodia della sostanza (dialoghi 36-44 del RIT 2198/15); l'intercettazione di un dialogo intercorso tra il Goccia e il [OSCURATO:PERSONA] il 22 ottobre 2015 ha consentito di addivenire al sequestro di quasi 20 chili di marijuana.

Un altro elemento ritenuto rilevante è stato il quotidiano dialogo tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], avente a oggetto l'illiceità della custodia loro demandata dal [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] e le lamentele per il mancato o parziale compenso per quest'opera (progr.527); di tali conversazioni il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] propone una inammissibile lettura alternativa.

5.4. Con riferimento ad altre condotte criminose che erano contestate all'atto del rinvio a giudizio, e per le quali è intervenuta condanna in primo grado, non è stata proposta impugnazione in appello; si tratta anche in questo caso di condotte che ampliano il sostrato fattuale sul quale si è innestato l'accertamento degli elementi costitutivi dell'associazione, non tanto nel senso di desumere il reato associativo dai reati-scopo quanto, piuttosto, per ricavarne la prova della stabilità del vincolo e della reiterazione di modalità esecutive sintomatiche dell'esistenza di un'organizzazione.

Condotte attestanti acquisti di sostanza stupefacente del tipo hashish o cessioni di sostanza stupefacente del tipo cocaina, avvenuti nell'anno 2016.

A partire dal 2 maggio 2016 si erano registrate conversazioni tra presenti a bordo della [OSCURATO:PERSONA] nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], intercorse tra quest'ultimo e [OSCURATO:PERSONA]: in tali conversazioni i due uomini facevano riferimento al viaggio d'affari che [OSCURATO:PERSONA], accompagnato da [OSCURATO:PERSONA], stava compiendo alla volta di Scafati allo scopo di allacciare nuovi accordi commerciali con fornitori locali per l'acquisto di una nuova partita di sostanza stupefacente da immettere nel mercato della Capitanata.

Nella stessa giornata i quattro si erano incontrati al bar «Delle Rose» e da una registrazione ambientale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] delle ore 18:19 era desumibile che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe compiuto uno spostamento a bordo dell'autovettura una volta accompagnato il [OSCURATO:PERSONA] presso il circolo Giuraf a Lucera (circostanza confermata dalle immagini acquisite tramite telecamera); [OSCURATO:PERSONA] si era, infatti, diretto insieme al [OSCURATO:PERSONA] in direzione Manfredonia, essendo evidentemente fallita la trattativa condotta dal [OSCURATO:PERSONA] a Scafati.

Da una conversazione tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] si era avuta la conferma che a bordo dell'autoveicolo i due stessero trasportando sostanza stupefacente (pag. 69 sentenza di primo grado); alle ore 21:26 era stata registrata una conversazione ambientale nella quale [OSCURATO:PERSONA], entrato nei locali del circolo Giuraf, aveva fatto immediato rapporto al [OSCURATO:PERSONA].

6. Valutando, dunque, tutte le emergenze istruttorie sopra sinteticamente riportate, il giudice di primo grado ha esaminato gli argomenti difensivi che, a ben vedere, sono i medesimi argomenti sottoposti al giudice di appello che, data la loro reiterazione, ha correttamente richiamato le ragioni già esposte dal tribunale.

I medesimi argomenti sono, poi, confluiti nei ricorsi per cassazione.6.1.

A pag.95 della sentenza di primo grado il giudice aveva illustrato gli argomenti spesi dalle difese dei ricorrenti, qui reiterati.

Si ritrovano a pag. 96 della sentenza di primo grado identici argomenti difensivi tendenti a evidenziare il ruolo circoscritto all'individuazione di acquirenti e rivenditori ascrivibile ad [OSCURATO:PERSONA], il brevissimo lasso di tempo in cui l'ipotetica associazione si sarebbe costituita e avrebbe operato, l'assenza di stabili acquirenti o di un vincolo di carattere permanente.

6.2. Il giudice di primo grado aveva già ritenuto recessivo l'argomento per cui non vi fossero rapporti diretti tra tutti i consociati così come l'argomento dell'unicità del reato scopo ascritto al [OSCURATO:PERSONA] (e al [OSCURATO:PERSONA]) a fronte dell'assiduità e reiterazione dei contatti, non circoscritti alla frequentazione personale del [OSCURATO:PERSONA], nella piena consapevolezza che l'attività di custodia delle sostanze ridondasse a favore non del singolo [OSCURATO:PERSONA] ma anche di [OSCURATO:PERSONA] (pag. 118).

La messa a disposizione del gruppo criminale da parte del [OSCURATO:PERSONA] (e del [OSCURATO:PERSONA]) si era manifestata sia in epoca anteriore che successiva alla commissione del reato di cui al capo 3), come reso evidente dall'intercettazione del 24 novembre 2015 relativa al colloquio in carcere del [OSCURATO:PERSONA] e del figlio Roberto.

Le lamentele registrate tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i privilegi di cui godeva il [OSCURATO:PERSONA] in forza della sua posizione gerarchica sono stati valutate unitamente al fatto che nella progr.4321 del RIT 500/16 dell'8 maggio 2016 [OSCURATO:PERSONA] riferiva di non aver ottenuto il benestare dal [OSCURATO:PERSONA] per ritirare una somma di denaro dalla cassa del clan, nella progr. 6317 del RIT 500/16 dell'8 giugno 2016 il [OSCURATO:PERSONA] aveva intimato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di non farsi vedere insieme in luoghi pubblici, nella progr. 5063 del RIT 500/16 del 20 maggio 2016 il [OSCURATO:PERSONA] aveva confidato a [OSCURATO:PERSONA] di aver chiesto al [OSCURATO:PERSONA] di custodire del narcotico senza ottenere la sua disponibilità.

L'elemento organizzativo è stato rinvenuto nel protocollo di trasportare lo stupefacente senza l'utilizzo della utenza cellulare viaggiando con un'auto staffetta; ulteriore elemento stato individuato nell'elezione di vari luoghi quale base logistica per pianificare il traffico.

Elemento al quale è stato attribuito grande rilievo è la ripetitività dei contatti tra i coindagati; la consapevolezza di ciascuno di appartenere al sodalizio è stata desunta dalla raccomandazione del [OSCURATO:PERSONA] di evitare di accompagnarsi in luoghi pubblici e dall'intrattenersi presso le basi operative dell'associazione.

6.3. Analizzando gli argomenti con i quali il giudice di primo grado è pervenuto a ritenere provata la realtà associativa (pagg.117 ss.) e la Corte territoriale ha confermato tale giudizio (pagg.75 ss.), il Collegio ritiene che i motivi di ricorso difettino di specificità e tendano a proporre, come detto, una lettura alternativa dei medesimi fatti.7.

Priva di vizi risulta la decisione che ha attribuito valore probatorio dell'affectio societatis del [OSCURATO:PERSONA] alle intercettazioni (dal progr. n.616 del RIT 2198/15 si è desunto come [OSCURATO:PERSONA] seguisse le indicazioni del [OSCURATO:PERSONA] circa la gestione della sostanza custodita e dal progr. n. 631 si è evinto come il [OSCURATO:PERSONA], salito nell'auto del [OSCURATO:PERSONA], indicasse al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA] come stessero procedendo le attività di cessione della sostanza custodita; è stata ritenuta rilevante, in particolare, la conversazione progr. n.666 del 31 ottobre 2015 quando il [OSCURATO:PERSONA] manifestava l'intenzione di provvedere lui stesso a smaltire almeno in parte la sostanza stupefacente; dal progr. n.697 emerge che a bordo dell'autovettura si trovano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla ricerca di una quarta persona alla quale fornire la marijuana, cosicché il 3 novembre 2015 gli inquirenti provvedevano a ispezionare il garage di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] rinvenendo la sostanza stupefacente).

Va ricordato, in proposito, che l'esistenza di interessi conflittuali tra i singoli componenti del sodalizio non è ostativa al riconoscimento dell'associazione, in quanto nell'ambito della struttura organizzata non assumono rilievo gli scopi soggettivi e personali, perseguiti da ciascun partecipe (Sez. 6, n.22046 del 13/12/2018, dep.2019, Morabito, Rv. 276068 - 02).

8. Ulteriore elemento dell'esistenza di un sodalizio criminale è stato desunto dalla conversazione intercorsa in carcere tra [OSCURATO:PERSONA] e il figlio Roberto il 10 novembre 2015, dalla quale si evince che il figlio del detenuto fosse stato avvicinato dal cognato del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il quale gli aveva consigliato un cambio di difensore di fiducia, che il [OSCURATO:PERSONA] considerava come un avvocato pagato da «loro».

Di tale conversazione, peraltro riportata in modo parcellizzato, si propone una inammissibile lettura alternativa, inidonea a scomporre il costrutto motivazionale delle conformi sentenze di merito, nelle quali sono state indicate le numerose prove a sostegno dell'accusa rivolta al [OSCURATO:PERSONA] di aver partecipato volontariamente e consapevolmente per fornire un effettivo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione.

8.1. In un'altra conversazione, in data 17 novembre 2015, il detenuto parlava con il figlio del nascondiglio di ulteriore sostanza stupefacente nel sistema di autoclave installato sul terrazzo della madre, che qualcuno del clan aveva reclamato; il detenuto raccomandava al figlio di aprire la porta e consentire a «loro» di vedersela, interpretando i giudici tale conversazione come indicativa dello spessore del gruppo criminale; [OSCURATO:PERSONA] si era poi riferito al [OSCURATO:PERSONA] chiamandolo «Urbanuccio» e ad [OSCURATO:PERSONA] chiamandolo «cavaliere grosso», tanto a conferma dell'esistenza di plurimi elementi dai quali è stato desunto il ruolo direttivo di [OSCURATO:PERSONA].

8.2. Manifesta è l'infondatezza dell'assunto secondo il quale le lamentele dei sodali circa la scarsa collaborazione del [OSCURATO:PERSONA] alle singole attività criminose sarebbe indice di pariordinazione di quest'ultimo, sia perché i giudici di merito hanno indicato plurimi elementi sintomatici del suo ruolo direttivo delle attività dei sodali, sia perché per la sussistenza della condotta delittuosa delineata dall'art.74, comma 1, T.U.

Stup. non è necessario un ruolo attivo nella consumazione dei c.d. reati-scopo dell'associazione.

9. La censura svolta nel secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] attiene al vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio.

Secondo la difesa, la sentenza sarebbe viziata per avere ritenuto il ricorrente soggetto dalla personalità certamente non allarmante e aver escluso la recidiva, da un lato, irrogando però, d'altro canto, l'aumento per la continuazione cd. esterna nella misura di un anno e giorni venti di reclusione, con disparità di trattamento rispetto al coimputato [OSCURATO:PERSONA].

La difesa invoca il principio secondo il quale il giudice è tenuto a spiegare le ragioni della misura della pena determinata in aumento.

La censura è manifestamente infondata. [OSCURATO:SOCIETA] territoriale ha operato l'aumento su una pena già determinata nel minimo edittale e ridotta sia ai sensi dell'art.62 bis cod. pen. sia ai sensi dell'art.442 cod. proc. pen,., coerentemente all'affermazione che descrive il [OSCURATO:PERSONA] come dotato di personalità «non allarmante»; tale giudizio, ancorato alla partecipazione all'associazione, non collide con la disamina della gravità del reato satellite.

La determinazione della pena per tale reato è sostenuta da autonomo apparato motivazionale, concentrato sull'intensità del dolo e sulla quantità di stupefacente, è pienamente rispondente ai principi enunciati in tema di motivazione della misura dell'aumento (Sez.

U, n.47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01), ed è, in quanto oggetto di giudizio discrezionale, insindacabile.

Quanto al trattamento riservato al coimputato [OSCURATO:PERSONA] per il medesimo fatto, la sentenza rimanda a quanto già espresso alle pagg.28 segg. con riguardo al ruolo svolto dal [OSCURATO:PERSONA]; per tale delitto, il [OSCURATO:PERSONA] aveva peraltro riportato in separato giudizio la condanna alla pena di tre anni di reclusione.

Non può, dunque, istituirsi alcun parallelo con la posizione di altro concorrente, non configurandosi alcun vizio di motivazione per il diverso trattamento sanzionatorio riservato, nel medesimo procedimento, ad altri imputati, anche se correi, tanto più ove la situazione del coimputato messo a confronto non si prospetti da parte del giudice come identica.

10. Con riguardo al secondo motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] a firma Avv.

Quarta, la difesa deduce la mancanza di motivazione in ordine alla confisca del saldo attivo di conto corrente intestato a [OSCURATO:PERSONA], figlio del ricorrente.

La censura è manifestamente infondata.

Il giudice di primo grado aveva ritenuto rilevante la circostanza che l'imputato fosse titolare di una quota pari al 50% del capitale sociale di [OSCURATO:SOCIETA]. mentre il restante 50% apparteneva al figlio Salvatore; tale attività era stata ceduta da [OSCURATO:PERSONA] a terzi a titolo oneroso per un corrispettivo dichiarato di euro 55.000 in data 26 ottobre 2018, dunque in epoca prossima a quella di commissione dei delitti; la difesa, si legge, non aveva saputo fornire sufficienti e contrarie evidenze della dedotta esclusiva appartenenza del denaro a [OSCURATO:PERSONA] per essergli pervenuto all'esito della vendita di tale attività commerciale in precedenza acquistata con una somma ricevuta a titolo di risarcimento danni da sinistro stradale.

Il giudice di appello ha premesso che, in materia di confisca c.d. allargata post delictum, il rapporto di convivenza determina una presunzione di intestazione fittizia al convivente di beni che, invece, sono nella disponibilità dell'imputato qualora il titolare apparente non svolga attività o non abbia fruito di risorse straordinarie in grado di procurargli il bene.

Ha, poi, rimarcato (pag.84) che la nota della Guardia di Finanza aveva messo in luce una significativa sperequazione tra le fonti di reddito e gli impieghi del nucleo familiare nel periodo riconnpreso tra il 2009 e il 2018; [OSCURATO:PERSONA], intestatario del conto corrente con saldo attivo sottoposto a confisca, non risultava percettore di redditi né beneficiario di entrate nel medesimo periodo.

Le somme ricevute a titolo di risarcimento dei danni sono state menzionate esclusivamente al fine di evidenziarne, in ogni caso, la incongruità rispetto alle somme rinvenute sul conto corrente.

Ciò che, soprattutto, rivela la manifesta infondatezza della censura è che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la Corte territoriale ha esaminato la documentazione prodotta dalla difesa e ha, conseguentemente, chiarito che le somme presenti sul conto corrente di [OSCURATO:PERSONA], provenendo dalla cessione del 50% della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., non dimostravano la provenienza delle somme versate per l'acquisizione di tale quota né dimostravano la provenienza delle somme versate al venditore dopo l'acconto.

Operava la presunzione con riguardo all'intestazione del 50% di tale società a favore del figlio convivente e privo di redditi dell'imputato.

I documenti allegati al ricorso confermano quanto indicato nella sentenza, ossia che la [OSCURATO:SOCIETA]. era stata acquistata (17 gennaio 2018) solo nove mesi prima della cessione (26 ottobre 2018); che l'acquisto si era perfezionato tra il venditore Bevilacqua e il solo [OSCURATO:PERSONA], mancando la documentazione della provenienza delle somme versate da [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto della quota del 50%; che il prezzo pattuito per l'acquisto, pari a complessivi 40.000 euro, era stato pagato parzialmente con somme la cui provenienza era documentata da un finanziamento; che non era provata l'effettiva sussistenza di utili della società, tali da consentire il pagamento delle successive rate pattuite per l'acquisto.

La sperequazione tra le fonti e gli impieghi del nucleo familiare è stata correttamente evidenziata, anche con riferimento al precedente acquisto di altra società, perché rilevante quale presupposto della misura di sicurezza.

I beni confiscati non derivano dal delitto accertato ma da condotte illecite mai provate e che solo si sospetta che la persona abbia in commesso entro un periodo di tempo correlato al delitto da criteri di «ragionevolezza temporale», sul presupposto che esse derivino «dall'accumulazione di illecita ricchezza che talune categorie di reati sono ordinariamente idonee a produrre» (Corte Cost. n.33 del 2018).

Risulta evidente, alla luce delle suesposte considerazioni, che la Corte territoriale ha correttamente ritenuto non dimostrata la legittima provenienza delle somme presenti sul conto corrente del figlio dell'imputato facendo riferimento alla mancanza di prova sia della provenienza delle somme utilizzate per l'acquisizione del 50% della [OSCURATO:SOCIETA]. sia della provenienza delle somme utilizzate per corrispondere all'originario alienante le rate di prezzo non pagate al momento di perfezionamento del contratto.

11. Conclusivamente, i ricorsi non superano il vaglio di ammissibilità.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore Generale, in persona del Sostituto dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi; udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; udito il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA]0', in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per o, l'accoglimento del ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile di tutti i reati a lui ascritti e, riconosciute in suo favore le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata recidiva, unificate le condotte sotto il vincolo della continuazione, ritenuto più grave il delitto di cui al capo 33) (art.74, commi 1 e 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309) e applicata la diminuente per il rito speciale, lo aveva condannato alla pena di anni 14 di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui al capo 33) e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla contestata recidiva, applicata la diminuente del rito, lo aveva condannato alla pena di anni sei, mesi otto di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] responsabile di tutti i reati a lui ascritti e, previa esclusione della contestata recidiva e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, unificate le condotte sotto il vincolo della continuazione e applicato l'aumento sul più grave delitto di cui al capo 33), operata la riduzione per il rito speciale, lo aveva condannato alla pena di anni cinque mesi quattro di reclusione; [OSCURATO:PERSONA] responsabile di tutti i reati a lui ascritti e, riconosciute in suo favore le circostanze attenuanti generiche, unificate le condotte sotto il vincolo della continuazione, considerato più grave il delitto di cui al capo 33), operata la riduzione per il rito speciale, lo aveva condannato alla pena di anni cinque, mesi quattro di reclusione, Con dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] interdetti in perpetuo dai pubblici uffici; applicazione ad [OSCURATO:PERSONA] della libertà vigilata per la durata di anni tre da espiare all'esito dell'esecuzione della pena; confisca dei beni sequestrati ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. I ricorrenti erano imputati dei seguenti reati: - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) del delitto di cui all'art. 74, commi 1 e 2, T.U. Stup. per essersi stabilmente associati tra loro al fine di commettere più delitti di cui all'art. 73 T.U. Stup. in numero superiore a tre, costituendo un'organizzazione dedita all'acquisto, alla detenzione e alla cessione di sostanza stupefacente di vario tipo tra cui marijuana, hashish e cocaina: [OSCURATO:PERSONA] con il ruolo di capo, promotore e organizzatore del sodalizio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con il ruolo di partecipi e [OSCURATO:PERSONA] con il compito di detenere e movimentare il narcotico per conto del sodalizio. [OSCURATO:PERSONA] e altri luoghi da settembre 2015 all'attualità (capo 33); - [OSCURATO:PERSONA] del delitto di cui agli artt. 81 cod. pen. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per avere illecitamente in più occasioni venduto e comunque ceduto un quantitativo non individuato di sostanza stupefacente del tipo hashish a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e Lucera il 4 ottobre 2015 e il 23 ottobre 2015 (capo 1); - [OSCURATO:PERSONA] (in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non ricorrenti) del delitto di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73, commi 1-bis e 6, T.U. Stup. per avere, previo concerto e in concorso tra loro e con [OSCURATO:PERSONA] illecitamente, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, custodito e detenuto, a evidente fine di spaccio, imprecisati quantitativi di cocaina e marijuana, parte dei quali venivano rinvenuti in una pertinenza dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] (kg 19,544 di sostanza stupefacente del tipo marijuana); in particolare [OSCURATO:PERSONA] in qualità di proprietario dello stupefacente con l'aggravante di aver commesso il fatto in tre o più persone. [OSCURATO:PERSONA] dal 21 ottobre 2015 al 3 novembre 2015 (capo 3); - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in concorso con [OSCURATO:PERSONA]) del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 6, T.U. Stup. per avere, previo concerto e in concorso tra loro, illecitamente acquistato sostanza stupefacente del tipo cocaina da soggetti campani appartenenti al clan «Cesarano» per un quantitativo non individuato e un valore pari a 40.000 euro, con l'aggravante del fatto commesso in tre o più persone. [OSCURATO:PERSONA] il 5 aprile 2016 (capo 8); - [OSCURATO:PERSONA] (in concorso con [OSCURATO:PERSONA] non ricorrente) delitto di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73, comma 1, T.U. Stup. per avere venduto o comunque ceduto imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un importo complessivo non inferiore a 6000 euro circa con riferimento alle cessioni di droga effettuate in data 10, 16 e 22 maggio 2016. [OSCURATO:PERSONA] (capo 9); - [OSCURATO:PERSONA] (in concorso con [OSCURATO:PERSONA]) delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, T.U. Stup. per avere, previo concerto e in concorso tra loro, illecitamente acquistato e comunque ricevuto da un soggetto cerignolano nonché trasportato e detenuto al fine di spaccio kg.2 di hashish. [OSCURATO:PERSONA] il 20 maggio 2016 (capo 15); - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in concorso con [OSCURATO:PERSONA]) del delitto di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73, commi 1, 4 e 6, T.U. Stup. per avere in più occasioni e in concorso tra loro illecitamente trasportato e venduto o comunque ceduto consistenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish, con l'aggravante di aver commesso il fatto in tre o più persone. [OSCURATO:PERSONA] il 20 e 24 maggio 2016 (capo 16); - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in concorso con [OSCURATO:PERSONA]) del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 6, T.U. Stup. perché, in concorso tra loro, illecitamente cedevano o comunque vendevano un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un importo superiore a 1500 euro, con l'aggravante di aver commesso il fatto in tre o più persone. [OSCURATO:PERSONA], Marina di Vasto e [OSCURATO:PERSONA] il 24 maggio 2016 (capo 18); - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in concorso con [OSCURATO:PERSONA]) del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, T.U. Stup. per avere, previo concerto e in concorso tra loro, illecitamente acquistato e comunque ricevuto da un soggetto non identificato, nonchè detenuto al fine di spaccio, un imprecisato quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish. [OSCURATO:PERSONA] il 26 maggio 2016 (capo 20); - [OSCURATO:PERSONA], (in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1, 4 e 6, T.U. Stup. per avere in concorso tra loro acquistato e comunque ricevuto, nonché detenuto al fine di spaccio, sostanza stupefacente del tipo hashish nella quantità di due pacchi; con l'aggravante di aver commesso il fatto in tre o più persone. [OSCURATO:PERSONA] e Lucera il 26 maggio 2016 (capo 22); - [OSCURATO:PERSONA] (in concorso con [OSCURATO:PERSONA]) del delitto di cui agli artt.81, 110 cod. pen. e 73, comma 1, T.U. Stup. per avere illecitamente venduto e comunque ceduto imprecisati quantitativi di cocaina a [OSCURATO:PERSONA]. In provincia di Foggia il 7 giugno 2016 (capo 24). 3. [OSCURATO:SOCIETA] di appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado rideterminando in complessivi anni cinque e mesi sei di reclusione, per quanto qui di interesse, la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], esclusa la recidiva e previo riconoscimento della continuazione tra il delitto sub 33) e quello di cui alla sentenza della Corte di appello di Bari datata 13/07/2016, irrevocabile il 3/10/2016; assolvendo [OSCURATO:PERSONA] dal delitto sub 9) limitatamente all'episodio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] perché il fatto non sussiste e rideterminando la pena nei suoi confronti in anni cinque mesi uno giorni dieci; confermando nel resto la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con revoca della confisca, dissequestro e restituzione agli aventi diritto degli immobili siti in Lucera e dei rapporti finanziari intestati a [OSCURATO:PERSONA] e dell'immobile sito in Lucera e intestato a [OSCURATO:PERSONA]. All'esito del giudizio di appello, la misura della confisca ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen. risulta, dunque, confermata esclusivamente con riguardo al saldo attivo presente sul conto corrente cointestato al [OSCURATO:PERSONA] e al figlio Salvatore. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza, con il primo motivo, per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al reato contestato al capo 33) in relazione alla figura apicale attribuitagli. La difesa si lamenta del fatto che il giudice di appello non abbia preso in esame le deduzioni difensive, sviluppando una motivazione contraddittoria rispetto alle risultanze degli atti; in particolare, si assume, il giudice di appello ha desunto la partecipazione e la consumazione del reato associativo dai reati-fine di cui ai capi 3) e 8), in contrasto con i profili associativi dettati dai canoni giurisprudenziali; assume la difesa che non vi sia traccia di contatti diretti tra il ricorrente e i soggetti ritenuti partecipi dell'associazione, coimputati nel delitto di cui al capo 3), non potendosi superare tale elemento sulla base di schede telefoniche dedicate delle quali il [OSCURATO:PERSONA] non era utilizzatore; i partecipi ai reati di cui al capo 3) e al capo 8) non sono mai coimputati tutti tra di loro nei reati-fine; la subordinazione del [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] al ricorrente non è riscontrata da alcuna attività captativa ambientale o telefonica, così mancando elementi univocamente attestanti un rapporto di soggezione-subordinazione-controllo- organizzazione riferibile a [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza offre un contenuto motivazionale manifestamente contraddittorio in relazione agli elementi strutturali dimostrativi dell'esistenza dell'associazione. In particolare, l'asserita mutua assistenza ai detenuti è frutto di una vera e propria forzatura del dato storico in quanto il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] è prettamente congetturale, posto che l'iniziativa per la nomina del difensore al [OSCURATO:PERSONA] non è riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], tanto più che nel procedimento in atti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono difesi da avvocati diversi; inoltre, [OSCURATO:PERSONA] ha scelto un legale diverso da quello che gli sarebbe stato indicato. Con riferimento all'esistenza di una cassa comune, il dato sarebbe offerto da una sola intercettazione dal contenuto ambiguo non riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di una conversazione intervenuta tra [OSCURATO:PERSONA] e un altro soggetto non identificabile con il ricorrente se non con un'operazione congetturale. Si è ipotizzata la durata dal settembre del 2015 al 20 dicembre 2019, data in cui gli imputati sono stati arrestati, sebbene [OSCURATO:PERSONA], qualificato come capo indiscusso della consorteria, compaia solo in reati commessi nel 2015 e nel 2016. Gli stessi correi, nella conversazione n. 1277 del RIT 500/16 del 5 aprile 2016 affermano come il [OSCURATO:PERSONA] fosse poco partecipe alle attività del sodalizio criminoso, «sempre preso dalla sua amante e da altre situazioni di carattere personale... non faceva nulla...», cosicchè la sentenza è contraddittoria in quanto il ruolo verticistico attribuito al [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo 8) non trova riscontro negli altri capi cii imputazione allo stesso contestati. Il giudice di appello non ha risposto a tale censura, fondata su un'intercettazione tranciante. Nel caso di specie, la mera commissione di plurimi reati di cui all'art. 73 T.U. Stup. non è sufficiente a costituire prova dell'integrazione del reato associativo, non essendo stati accertati l'accordo tra i sodali, la struttura organizzativa e la cosiddetta affectio societatis, essendo le condotte indicative di un mero concorso di persone nel reato. 4.1. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione al reato contestato al capo 8). Il costrutto, fondato su intercettazioni, avrebbe richiesto un onere motivazionale particolarmente stringente, anche con riferimento alle modalità attraverso le quali sarebbe stata accertata la diversa qualità della droga movimentata. La prova del coinvolgimento del ricorrente nel reato contestato al capo 8) sarebbe desumibile dal progr. n. 1267 intercettato con RIT 500/16 del 5 aprile 2016; conversazione intervenuta tra soggetti con i quali il [OSCURATO:PERSONA] non ha mai avuto contatti diretti. L'eccezione difensiva è stata stigmatizzata con motivazione laconica, • avendo la Corte ritenuto che la tendenza del [OSCURATO:PERSONA] a defilarsi e a non «sporcarsi le mani», della quale i complici più volte si lamentavano, sarebbe coerente con il suo ruolo verticistico. Le indicazioni contenute nella motivazione risultano congetturali e, con riguardo all'asserzione che il [OSCURATO:PERSONA] fosse l'unica persona che poteva fungere da garante per l'acquisto, anche a credito, della sostanza stupefacente, è aporia priva di riscontri. Dalla trascrizione della conversazione n. 1277 del RIT 500/16 del 5 aprile 2016 risulta come non sia provato il contributo materiale o morale del [OSCURATO:PERSONA] alla condotta di cui al capo 8); anzi, si tratta di una conversazione che può essere letta nel senso di stemperare sino ad escluderlo il ruolo apicale riconosciutogli. Il giudice non si è attenuto ai parametri di valutazione della prova previsti all'art.192, comma 2, cod. proc. pen. e ha fornito una motivazione congetturale affermando che il [OSCURATO:PERSONA] si sia vantato «evidentemente dopo una prova» di essere stato il tramite che aveva permesso l'acquisto della droga, pur non essendo in alcun modo riscontrato che il [OSCURATO:PERSONA] avesse provato la sostanza stupefacente. 4.2. Con il terzo motivo deduce nullità della sentenza per difetto di motivazione e motivazione apparente. [OSCURATO:SOCIETA] territoriale ha omesso di esaminare i fatti decisivi compiutamente trasfusi nei motivi di appello travisando il contenuto dell'intercettazione e delle risultanze di prova. In particolare, con riguardo al rapporto tra il ricorrente e il [OSCURATO:PERSONA], la conversazione indicata come espressione dell'asservimento del secondo al primo è descritta a pag.29 della sentenza, ma il dialogo avvalora e rafforza l'esistenza di un solido legame personale piuttosto che quella di un vincolo associativo. [OSCURATO:SOCIETA] di appello ha forzato il dato lette'.-ale, che non fornive univoca lettura interpretativa. Ulteriore conferma dell'affectio del gruppo sarebbe individuabile, secondo la Corte, nell'accadimento del 22 ottobre 2015, quando il [OSCURATO:PERSONA] sale a bordo del veicolo già occupato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] promettendo loro «per venerdì qualcosa esce a tutti quanti», ma tale espressione individua semmai un gruppo di persone di pari grado e in posizione di compartecipi in eguale misura nella condotta criminosa. Altrettanto congetturale è la valutazione della conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del 27 ottobre 2015, trascritta a pag. 37 della sentenza, nella quale il ricorrente non viene mai nominato; analogo ragionamento può farsi a proposito della mutua assistenza affermata dalla Corte alle pagg. 40 e 41 della sentenza, neutralizzata dalla stessa Corte laddove ammette che l'iniziativa provenisse dal Bevilacqua e che non si fosse poi concretizzata. Anche a pag. 60 della sentenza, allorquando nei capi 21) e 22) si fa frequente riferimento al [OSCURATO:PERSONA], nessuna condotta è direttamente ascrivibile al ricorrente; ulteriore contraddizione emerge a pag. 76, quando la Corte estende la durata dell'associazione a un arco «non assolutamente minimo» senza ancorare tale affermazione ad alcun riscontro individualizzante, potendosi tale affermazione ritenere sconfessata dalla formulazione dei capi 6) e 8), che limitano la sua durata a un frangente temporale di pochissimi mesi. La motivazione non fornisce convincente giustificazione del discrimine tra l'associazione vera e propria e il concorso nel reato continuato, consistente nella permanenza dell'organizzazione. 5. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con il primo motivo, per erronea applicazione e violazione di legge con riferimento all'art. 74 T.U. Stup. nonché travisamento degli atti e manifesta illogicità, contraddittorietà e carenza di motivazione sul punto. La difesa ritiene che il giudice di appello si sia appiattito sulla motivazione della sentenza di primo grado, che peraltro aveva desunto il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] quale custode del narcotico per conto del sodalizio da un unico episodio delittuoso risalente al 3 novembre 2015, avente a oggetto l'illecita detenzione di kg. 19,5 di sostanza stupefacente del tipo marijuana, per il quale il [OSCURATO:PERSONA] è stato arrestato in flagranza di reato e condannato a pena interamente espiata in separato giudizio. I giudici territoriali, si assume, non hanno fatto buon governo dei principi di diritto che individuano il carattere distintivo del reato associativo nell'accordo criminoso avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti, nella permanenza del vincolo associativo oltre che nell'esistenza di un'organizzazione. In particolare, l'esistenza del sodalizio sarebbe rivelata dall'assistenza materiale attesa da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in cambio della loro disponibilità in favore del gruppo e dall'assistenza difensiva rivelata dalle conversazioni in carcere del [OSCURATO:PERSONA], dalla presenza di basi logist he per l'incontro e il deposito, dalla disponibilità di utenze telefoniche dedicate, ma negli atti non risulta provata alcuna effettiva e stabile organizzazione logistica, non esistendo un nascondiglio riferibile al sodalizio nè una sede operativa comune, tanto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva custodito presso la sua abitazione familiare la marijuana consegnatagli dal [OSCURATO:PERSONA], mentre il [OSCURATO:PERSONA] sì è avvalso della sua concessionaria per tali scopi. Ove le abitazioni del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] fossero state realmente deputate a custodire lo stupefacente per conto dell'organizzazione, lo sarebbero rimaste anche in seguito all'arresto del [OSCURATO:PERSONA], ma sia il [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA] hanno rescisso ogni rapporto con il [OSCURATO:PERSONA] dopo l'arresto del ricorrente, non prestando la propria disponibilità a custodire lo stupefacente. La sede del circolo GIURAF non è base logistica per gli incontri ma circolo ricreativo cittadino sito nel centro storico di Lucera, frequentato da molte persone che nulla hanno a che fare con la vicenda in esame. L'asserita organizzazione non disponeva di autoveicoli appositamente modificati da utilizzare per il trasporto e l'occultamento, risultando al contrario lo sprovveduto e disorganizzato uso di autovetture proprie degli imputati. Non vi erano una cassa comune, né un comune e durevole interesse a immettere nel mercato sostanza stupefacente; non era comprovata la consapevolezza della dimensione collettiva e il [OSCURATO:PERSONA] non ha comunque ricevuto alcuna assistenza materiale per la disponibilità manifestata nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA]. Non risulta che vi fosse una stabile catena di approvvigionamento in quanto i singoli protagonisti si rivolgevano a più fornitori in maniera del tutto occasionale e rivendevano la sostanza ad acquirenti del momento. Nessuna strategia commerciale negli acquisti così come nelle cessioni, laddove l'esistenza di una stabile catena di approvvigionamento di fornitori e acquirenti ben individuati costituisce uno degli elementi indefettibili per la configurazione del sodalizio. Nella sentenza si parla di assistenza giuridica rivelata dalle conversazioni in carcere del [OSCURATO:PERSONA], sebbene quest'ultimo non abbia mai ricevuto assistenza. Si è enfatizzata l'asserita assistenza legale come circostanza coerente con l'affectio alla base del sodalizio, e si è affermato come la proposta fosse stata accolta dal [OSCURATO:PERSONA], per poi ammettere che nulla si era concretizzato, avendo di fatto il [OSCURATO:PERSONA] rifiutato la proposta del [OSCURATO:PERSONA] senza ricevere alcun contributo economico. [OSCURATO:SOCIETA] di appello non ha preso in considerazione tali obiezioni difensive. Solo il [OSCURATO:PERSONA], non l'intero sodalizio, risulta aver utilizzato un'utenza dedicata, ma comunque impiegata per comunicare con il [OSCURATO:PERSONA], il quale ha sempre utilizzato il proprio telefono cellulare. Il coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] in un unico episodio delittuoso non integra una condotta attestante un ruolo specifico della persona funzionale all'associazione, anche perché la messa a disposizione deve assumere i caratteri della serietà e lelld continuità attraverso comportamenti capaci di dimostrare l'adesione libera e volontaria e lo stabile inserimento del soggetto nel gruppo. La difesa aveva rimarcato, nei motivi di appello, la palese e oggettiva assenza dei requisiti necessari per la configurabilità della condotta di partecipazione, con particolare riferimento all'affectio societatis e alla coscienza e volontà di avere una parte attiva nelle dinamiche del sodalizio. [OSCURATO:SOCIETA] territoriale, nell'affrontare tale censura, ha travisato gli atti in quanto, già prima dell'arresto in flagranza, da molteplici conversazioni intercorse tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] all'interno dell'autovettura del primo era emersa chiaramente la totale mancanza di affectio societatis e la loro ferma volontà di allontanarsi dal [OSCURATO:PERSONA] e di disfarsi dello stupefacente. Si è ipotizzato che il [OSCURATO:PERSONA] fosse consapevole degli scopi dei viaggi nei quali accompagnava il [OSCURATO:PERSONA], laddove la disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] era sorretta unicamente dall' interesse utilitaristico di ottenere un posto di lavoro per suo figlio Roberto, tanto è vero che il [OSCURATO:PERSONA] era a disposizione del solo [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un interesse personale ed era assolutamente all'oscuro delle attività illecite del sodalizio nonché della finalità dei viaggi e degli spostamenti del [OSCURATO:PERSONA], come peraltro documentato dalle conversazioni intercettate. [OSCURATO:SOCIETA] si è sottratta al confronto con tali argomentazioni difensive, nelle quali si era evidenziato come in tutte le conversazioni captate all'interno dell'autovettura del [OSCURATO:PERSONA] non si fosse mai discusso di stupefacenti o della finalità del viaggio. In tutte le occasioni il [OSCURATO:PERSONA] ha accompagnato il [OSCURATO:PERSONA] senza che si rivelasse alcun fatto di rilevanza penale per cui dal dato, non certo, dell'acquisto di stupefacente per conto del sodalizio durante il viaggio del [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe potuto inferire il dato ignoto della consapevolezza del [OSCURATO:PERSONA]; la doppia presunzione contrasta con la regola della certezza dell'indizio. Il ruolo di autista svolto dal [OSCURATO:PERSONA] in favore del solo [OSCURATO:PERSONA] per un brevissimo arco temporale, in assenza della prova che i viaggi di quest'ultimo fossero effettivamente finalizzati all'acquisto di stupefacente per conto dell'organizzazione e comunque in assenza di qualsivoglia elemento comprovante la conoscenza del prevenuto degli scopi degli spostamenti del [OSCURATO:PERSONA], non poteva ritenersi dimostrativo di una partecipazione volontaria e consapevole al reato associativo, tanto più che il [OSCURATO:PERSONA] mai ha avuto contatto con fornitori o con acquirenti. [OSCURATO:SOCIETA] ha totalmente ignorato le inequivoche conversazioni intercorse tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], denotanti assenza di affectio societatis, il fastidio per il compito loro affidato dal [OSCURATO:PERSONA], la volontà di sottrarsi a tale incombenza e di rompere definitivamente i rapporti, dunque l'assoluto disinteresse a un coinvolgimento stabile e continuativo nelle attività illecite del [OSCURATO:PERSONA] e la mancanza di disponibilità a custodire lo stupefacente in altre occasioni. Difetta, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, uno stabile e consapevole accordo criminoso, potendosi imputare al [OSCURATO:PERSONA] esclusivamente la volontà di concorrere con il [OSCURATO:PERSONA] nel delitto di detenzione di sostanza stupefacente. L'assenza di affectio societatis del [OSCURATO:PERSONA] emerge anche dal rifiuto dell'assistenza legale, ma tali argomenti difensivi sono stati totalmente ignorati dalla Corte territoriale. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine all'aumento calcolato per il reato-fine giudicato con sentenza irrevocabile del 3 ottobre 2016, ritenuto in continuazione con quello associativo. La difesa contesta l'entità dell'aumento applicato per la continuazione esterna con il reato sub 3). [OSCURATO:SOCIETA] ha giustificato la misura dell'aumento, di poco superiore all'anno di reclusione, sulla base dell'intensità del dolo e della quantità di stupefacente, sebbene l'atteggiamento soggettivo del [OSCURATO:PERSONA] denotasse l'entità minima del dolo. La censura deduce anche l'irragionevole disparità di trattamento riservato al [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], al quale è stato applicato un aumento di soli 10 mesi di reclusione nonostante il [OSCURATO:PERSONA], a differenza del [OSCURATO:PERSONA], custodisse anche droga pesante. Il giudice non ha fornito una congrua motivazione in relazione all'entità dell'aumento. 6. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un primo ricorso per cassazione a firma Avv. [OSCURATO:PERSONA] censurando la sentenza, con il primo motivo, per violazione degli artt. 74 T.U. Stup. e 192, comma 2, cod. proc. pen. in relazione al delitto associativo, nonché vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di penale responsabilità per il reato contestato (capi 5, 7,8, 9,10, 11 e 14). Secondo la difesa, la sentenza impugnata è nulla per erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alle molteplici critiche rassegnate con l'atto di appello, alle quali i giudici della Corte territoriale non hanno dato alcuna specifica risposta operando un sunto delle tesi sostenute nella sentenza di primo grado. Si assume come non vi sia alcuna prova della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al vincolo associativo, avendo i giudici di merito qualificato il ricorrente come partecipe all'associazione sulla base esclusiva di intercettazioni ambientali effettuate nel corso di un unico incontro avvenuto presso la sua concessionaria «[OSCURATO:PERSONA]» tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e due soggetti campani individuati in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riconducibili al gruppo campano al quale il sodalizio si era in precedenza rivolto per le forniture. A tale attività captativa non ha fatto seguito alcuna attività finalizzata a ottenere riscontri; [OSCURATO:PERSONA] ha serbato una condotta processuale corretta giungendo a confessare una parte degli addebiti contestati ma con ferma esclusione del reato associativo, avendo perseguito unicamente il proprio interesse, tanto è vero che l'unico soggetto al quale si accompagnava era [OSCURATO:PERSONA]; il [OSCURATO:PERSONA] non ha contatti con gli altri presunti componenti dell'associazione; è anomala l'ipotesi in esame, nella quale i presunti partecipanti avrebbero celato al capo i fruttuosi canali di approvvigionamento della sostanza stupefacente. Gli unici episodi contestati a [OSCURATO:PERSONA] sono relativi a un periodo pari a due mesi (aprile-maggio 2016) mentre prima e dopo tale intervallo temporale non vi è alcun elemento indiziario in grado di addentellare il ricorrente al sodalizio criminoso. Difetta l'elemento organizzativo stabile, difettano la predisposizione di mezzi finalizzati alla commissione dei delitti e un contributo effettivo da parte dei singoli; non vi è alcuna prova di preventivo e concordato pactum sceleris né dell'esistenza di una cassa comune o di mezzi comuni, essendovi semmai prova del contrario. Non vi è prova di disponibilità di veicoli e mezzi per gli spostamenti e per il trasporto dello stupefacente, del ricorso al noleggio di autovetture, della disponibilità di considerevoli somme di denaro, così difettando l'organizzazione che consente la realizzazione concreta del programma criminoso. Non vi è il minimo riscontro rispetto ai presunti depositi di sostanza stupefacente presso la ridetta concessionaria, con violazione di quanto previsto dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. che richiede che gli indizi siano gravi, precisi e concordanti e che attengano a dati certi. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con specifico riguardo all'insussistenza dell'art. 74 T.U. Stup. (nella rubrica si menzionano anche i capi inerenti ai singoli reati-fine). La difesa chiede che la prova evidente dell'innocenza del ricorrente, rilevabile da prove decisive non valutate dalla Corte, dunque non rilevabili dal testo della sentenza, possa essere esaminata dal giudice di legittimità e chiede, dunque, che sia valutata la prova consistente nelle riprese video dell'incontro presso la concessionaria tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e due soggetti campani come l'evidenza dell'estraneità del ricorrente al sodalizio. 7. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], censura la sentenza, con il primo motivo, per difetto di motivazione in ordine alla sussistenza del reato associativo contestato al capo 33) e alla partecipazione del ricorrente. La difesa ha dimostrato come fosse provata esclusivamente la partecipazione agli episodi di acquisto e cessione di stupefacenti contestati ai capi 8) 15), 16), 18), 20) e 22), ammessi dal ricorrente, che aveva concorso esclusivamente con [OSCURATO:PERSONA] alla commissione dei singoli reati confessati senza avere rapporti stabili con [OSCURATO:PERSONA], del quale contestava il modo di agire e persino le capacità delinquenziali. Solo in relazione all'episodio contestato al capo 8) il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] si erano avvalsi dell'ausilio del [OSCURATO:PERSONA] al fine di reperire un canale di approvvigionamento in Campania. Sussiste il solo concorso del [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA]; peraltro, sulla base della stessa formulazione accusatoria emerge come il [OSCURATO:PERSONA] agisse da solo o in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; lo stesso [OSCURATO:PERSONA] agiva in più occasioni da solo o con il cognato [OSCURATO:PERSONA]. Il ruolo ascritto al ricorrente al capo 33), di supporto nelle fasi di approvvigionamento e consegna al cliente, risulta smentito dagli stessi capi di imputazione, relativi a reati effettuati autonomamente senza alcuna programmazione o strategia. Non risultano una base logistica o sede operativa comune né un luogo deputato alla custodia dello stupefacente. Il circolo ricreativo GIURAF non può essere considerato sede operativa del preteso sodalizio, essendo frequentato da numerosi soci estranei al presente procedimento. La difesa aveva eccepito come non si rinvenisse l'uso di mezzi adattati al trasporto e all'occultamento della sostanza stupefacente, risultando anzi lo sprovveduto e disorganizzato utilizzo di autovetture proprio degli imputati. [OSCURATO:PERSONA] risulta aver operato esclusivamente con [OSCURATO:PERSONA] in un limitatissimo arco temporale, dal 4 aprile al 26 maggio 2016, che mal si concilia con la realizzazione di un comune programma criminoso riferibile all'associazione. Con il secondo motivo deduce mancanza assoluta di motivazione in ordine alla confermata confisca. I giudici hanno ritenuto che la società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., della quale il ricorrente era contitolare al 50% unitamente al figlio, fosse stata ceduta in epoca prossima a quella di commissione dei delitti, invero risalenti a 30 mesi prima. Ma con l'atto di appello la difesa aveva documentato un'altra realtà: il ricorrente aveva ottenuto dalla Compass un prestito personale di 15.000 euro, con valuta 24 ottobre 2017, che gli aveva consentito di acquistare la [OSCURATO:SOCIETA]. nel gennaio successivo pagando 20.000 euro con assegno bancario indicato in atti, impegnandosi a versare quattro rate da 5000 euro garantite da effetti cambiari e pagate con gli utili derivanti dall'attività sociale. Successivamente, [OSCURATO:PERSONA], subentrato al socio [OSCURATO:PERSONA] assumendo la carica di amministratore, ha poi ceduto la società ricevendo in cambio la somma di euro 55.000 confluiti sul conto personale del predetto unitamente al bonifico per il compenso maturato in qualità di amministratore. Era stata quindi documentata la legittima provenienza degli altri 40.000 euro rinvenuti sul conto personale di [OSCURATO:PERSONA] nonché dei 2500 euro rinvenuti sul conto collegato alla carta di credito. Per quanto riguarda la polizza vita «posta futuro certo» stipulata il 10 marzo 2016 con versamento di un premio di euro 8.800, della stessa risultava beneficiare il figlio Salvatore in quanto vittima di un sinistro stradale per il quale erano stati liquidati euro 11.500, come risultante dagli atti, non essendovi dunque alcun collegamento con l'attività dell'appellante, con prova della provenienza lecita della provvista. I giudici di appello hanno totalmente omesso di motivare sul punto, limitandosi a pag. 84 a trattare di sperequazione tra le fonti e gli impieghi del nucleo familiare nel periodo tra il 2009 e il 2018, del tutto estranea ai beni in questione, di cui è stata documentata la legittima provvista ed essendo del tutto estranea la [OSCURATO:PERSONA], evidentemente confusa con la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] ha omesso di rilevare che i beni intestati a [OSCURATO:PERSONA] non sono mai risultati nella disponibilità del padre e che in relazione agli stessi è stata giustificata la lecita provenienza. 8. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza, con il primo motivo, per violazione degli artt. 74 T.U. Stup. e 192, comma 2, cod. proc. pen. in relazione al delitto associativo, nonché vizio di motivazione con riguardo all'affermazione di penale responsabilità per il reato contestato all'imputato (capi 5, 6, 8, 9, 10 e 14). Secondo la difesa, la sentenza impugnata è nulla per erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alle molteplici critiche rassegnate con l'atto di appello, alle quali i giudici della Corte territoriale non hanno dato alcuna specifica risposta operando un sunto delle tesi sostenute nella sentenza di primo grado. Si assume come non vi sia alcuna prova della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al vincolo associativo, avendo i giudici di merito qualificato il ricorrente come partecipe all'associazione sulla base esclusiva di intercettazioni ambientali dalle quali si è desunto il suo ruolo di corriere, che offriva i suoi servigi principalmente a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA]. A tale attività captativa non ha fatto seguito alcuna attività finalizzata a ottenere riscontri tali, una volta individuata la struttura associativa, da potervi automaticamente includere il ricorrente. Difetta totalmente la prova che l'illecito legame fra il ricorrente e altro indagato quale stabile acquirente sia collocabile in un più ampio contesto associativo. La mera commissione di plurimi reati riguardanti l'art. 73 T.U. Stup. non è sufficiente a costituire prova dell'integrazione del reato associativo. [OSCURATO:PERSONA] mai ha avuto contatti con gli altri presunti componenti l'associazione, essendo suoi referenti [OSCURATO:PERSONA] e, a volte, il [OSCURATO:PERSONA]. Non vi è alcuna captazione attribuibile al ricorrente da cui poter inferire che lo stesso fosse a conoscenza dell'esistenza di una stabile organizzazione. Sebbene il capo di imputazione 33) rechi come indicazione temporale dal settembre 2015 sino all'attualità (agosto 2016), gli unici episodi contestati a [OSCURATO:PERSONA] sono relativi a periodi pari a un solo bimestre (aprile-maggio 2016 ), mentre prima e dopo tale periodo non vi è alcun elemento indiziario in grado di relazionare il ricorrente al presunto sodalizio criminoso. L'apporto materiale del prevenuto è sparuto e limitato a poche occasioni. Difetta l'elemento organizzativo stabile, difettano la predisposizione di mezzi finalizzati alla commissione dei delitti e un contributo effettivo da parte dei singoli; non vi è alcuna prova di preventivo e concordato pactum sceleris né dell'esistenza di una cassa comune o di mezzi comuni, essendovi semmai prova del contrario. Non vi è prova di disponibilità di veicoli e mezzi per gli spostamenti e per il trasporto dello stupefacente, del ricorso al noleggio di autovetture, della disponibilità di considerevoli somme di denaro, così difettando l'organizzazione che consente la realizzazione concreta del programma criminoso. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione con specifico riguardo all'insussistenza dell'art. 74 T.U. Stup. (nella rubrica si menzionano anche i capi inerenti ai singoli reati-fine). La difesa chiede che la prova evidente dell'innocenza del ricorrente, rilevabile da prove decisive non valutate dalla Corte, dunque non rilevabili dal testo della sentenza, possa essere esaminata dal giudice di legittimità e chiede, dunque, che sia valutata la prova consistente unicamente nel fatto che [OSCURATO:PERSONA] si prestava occasionalmente in attività col cognato e col [OSCURATO:PERSONA], come l'evidenza dell'estraneità del ricorrente al sodalizio. 9. All'odierna udienza, disposta la trattazione orale ai sensi degli artt.23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n.137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, 16 d.l. 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n.69, 35, comma 1, lett. a), 94, comma 2, d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150, 1, comma 1, legge 30 dicembre 2022, n.199 e 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n.215, le parti hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va evidenziato che il primo motivo dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] a firma Avv. [OSCURATO:PERSONA], nonostante menzionino nella rubrica i capi d'imputazione inerenti ai reati-fine, sono esclusivamente incentrati su vizi della sentenza asseritamente inficianti la conferma della condanna per il reato associativo, onde saranno esaminati con esclusivo riferimento a tale delitto. 2. Nel merito, si osserva che l'attività investigativa sulla quale si sono basate le sentenze di merito, a seguito della scelta del rito abbreviato da parte di tutti i ricorrenti, si è sostanziata in intercettazioni telefoniche e ambientali (attività iniziata il 21/07/2015 e intercettazioni chiuse il 31/05/2017), acquisizione di immagini registrate da sistemi di videosorveglianza, riprese aeree effettuate da un drone, servizi di osservazione, pedinamento — anche mediante rilevazioni satellitari — e controllo ad opera della Guardia di Finanza - Nucleo di polizia economico-finanziaria di Bari. 3. Con riguardo al secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], la censura si rivela aspecifica in quanto omette ogni confronto con la sentenza di primo grado (pag.109) che, in quanto conforme, integra la motivazione di quella impugnata. Il quadro indiziario indicativo del concorso di [OSCURATO:PERSONA] nella detenzione con il [OSCURATO:PERSONA] di 20 chili di marijuana, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA], è stato espresso partendo dalla considerazione che il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] fossero stati individuati quali insospettabili perchè incensurati, in quanto tali idonei a curare deposito e custodia di quantitativi di stupefacente di diversa natura (pag. 35 sentenza di primo grado). Non si tratta di mero compendio intercettativo ma di una serie di colloqui intercettati in data 5 aprile 2016, corroborati dal segnale del sistema GPS montato a bordo dell'autovettura [OSCURATO:PERSONA] condotta da [OSCURATO:PERSONA], che aveva rivelato il viaggio di quest'ultimo e del [OSCURATO:PERSONA], a bordo della suddetta autovettura, unitamente all'autovettura in servizio di staffetta condotta da [OSCURATO:PERSONA], in territorio campano per l'acquisto di stupefacente a Pompei in prossimità del bar denominato «Kimerakafè», dove [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano ritirato un pacco di colore celeste, che avevano messo nell'auto condotta da [OSCURATO:PERSONA]. Durante il tragitto di ritorno si erano svolte conversazioni indicative del prezzo al quale avrebbe potuto essere collocata la merce, con una serie di riferimenti a colui che ne aveva contrattato l'acquisto, nonchè (progr. n.1277 RIT 500/16 delle 20:50) al fatto che [OSCURATO:PERSONA] lo avesse incrociato alla stazione di Lucera per pianificare il viaggio. I colloquianti si lamentavano del fatto che quest'ultimo fosse poco partecipe alle attività in quanto sempre preso dalla sua amante e da altre situazioni di carattere personale e che non partecipasse alle spese dei viaggi finalizzati alla ricerca di canali di approvvigionamento di sostanza stupefacente. Che si trattasse del [OSCURATO:PERSONA] è stato rivelato dal fatto che, come da incontro programmato nella conversazione n.1279, attraverso la telecamera Reg. Nol. 36/16 (pag.40 sentenza di primo grado) si era visto [OSCURATO:PERSONA] uscire dal circolo Giuraf con [OSCURATO:PERSONA], dirigersi verso l'autovettura del [OSCURATO:PERSONA] per raggiungere al bar «Takeaway» [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; notevole importanza indiziaria ha rivestito la conversazione tra presenti RIT 500/16 del 5 aprile 2016 progr.1284 tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da cui i giudici hanno tratto la prova della compartecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alla condotta criminosa. Quest'ultimo chiedeva che gli riservassero un quantitativo di cocaina da rivendere al figlio di «spagnul», mostratosi interessato all'acquisto. La censura trascura quanto emerso anche in occasione di altre intercettazioni concernenti reati per i quali non è stato proposto appello e che avevano rivelato la cointeressenza del [OSCURATO:PERSONA] nei traffici illeciti dei [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], la continua ricerca da parte del gruppo di sempre nuovi canali di approvvigionamento (capo 15 pag.55 sentenza di primo grado), le continue lamentele tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] per l'atteggiamento tenuto da [OSCURATO:PERSONA], che impartiva disposizioni e partecipava alla ripartizione degli utili senza mai impegnarsi nella fase dinamica o nella custodia. 4. Il primo e il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il primo e il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] a firma Avv. [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] a firma Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi i motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contestano, con argomenti tratti da giurisprudenza di legittimità relativa agli elementi distintivi dell'associazione per delinquere dal concorso di persone continuato in delitti in materia di stupefacenti, la prova della stessa esistenza di un'associazione per delinquere, oltre che la loro appartenenza ad essa. 4.1. Si sostiene che i giudici di merito hanno desunto la partecipazione e la consumazione del reato associativo dai reati-fine, che l'asserita mutua assistenza ai detenuti sia frutto di una vera e propria forzatura del dato storico, che la sussistenza di una cassa comune sarebbe stata desunta da una sola intercettazione dal contenuto ambiguo, che si sarebbe ipotizzata la durata del sodalizio dal settembre del 2015 al 20 dicembre 2019, senza alcun riscontro individualizzante, ma i reati-fine sono confinati nel periodo 2015-2016, che le condotte di ciascun imputato, sporadiche, isolate, prive di evidente concerto con il gruppo, non possano ritenersi sintomatiche della loro appartenenza a un'associazione per delinquere. 4.2. Non essendo stati accertati l'accordo tra i sodali, la struttura organizzativa e la cosiddetta affectio societatis, sarebbero violati i principi di diritto che individuano il carattere distintivo del reato associativo nell'accordo criminoso avente a oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti, nella permanenza del vincolo associativo oltre che nell'esistenza di un'organizzazione; non risulterebbe provata alcuna effettiva e stabile organizzazione logistica, non esistendo un nascondiglio riferibile al sodalizio nè una sede operativa comune, tanto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva custodito presso la sua abitazione familiare la marijuana consegnatagli dal [OSCURATO:PERSONA], mentre il [OSCURATO:PERSONA] nega la prova della custodia presso la sua concessionaria; la sede del circolo GIURAF non sarebbe base logistica per gli incontri ma circolo ricreativo cittadino sito nel centro storico di Lucera. Risulta lo sprovveduto e disorganizzato uso di autovetture proprie degli imputati. Non vi sarebbe un comune e durevole interesse a immettere nel mercato sostanza stupefacente; non sarebbe comprovata la consapevolezza della dimensione collettiva e il [OSCURATO:PERSONA] non ha comunque ricevuto alcuna assistenza materiale; non risulta che vi fosse una stabile catena di approvvigionamento in quanto i singoli protagonisti si rivolgevano a più fornitori in maniera del tutto occasionale e rivendevano la sostanza ad acquirenti del momento. Nessuna strategia commerciale negli acquisti così come nelle cessioni; solo il [OSCURATO:PERSONA], non l'intero sodalizio, risulta aver utilizzato un'utenza dedicata. Da molteplici conversazioni intercorse tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] all'interno dell'autovettura del primo era emersa chiaramente la totale mancanza di affectio societatis e la loro ferma volontà di allontanarsi dal [OSCURATO:PERSONA] e di disfarsi dello stupefacente; difetterebbe, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, uno stabile e consapevole accordo criminoso. 5. E' evidente che il compendio investigativo non viene contestato nei suoi esiti ma nella valutazione che ne è stata fatta dai giudici di merito. Doglianza comune è che i giudici della Corte territoriale non abbiano dato alcuna specifica risposta ai motivi di appello, operando un sunto delle tesi sostenute nella sentenza di primo grado. Si adduce, tuttavia, da parte di tutti i ricorrenti una inammissibile rilettura dei risultati d'indagine che sono stati, invece, scrupolosamente scandagliati e interpretati nelle sentenze di entrambi i gradi di merito. 5.1. La chiave di lettura delle prove a disposizione dei giudici di merito nel presente processo è data dalla conoscenza approfondita e completa degli esiti dell'indagine, comprensivi di molteplici conversazioni, comportamenti, luoghi di incontro, acquisti di sostanza stupefacente riferibili a una serie di reati-fine, in gran parte oggetto di dichiarazioni confessorie da parte degli imputati e che non hanno formato oggetto di impugnazione in grado di appello, ignorando i quali non sarebbe altrettanto chiaro su quali basi i giudici di merito abbiano fondato il giudizio circa la sussistenza degli elementi costitutivi del reato associativo. 5.2. Risulta, dunque, chiaro che il contesto investigativo dal quale si è desunta la sussistenza dell'associazione oggi contestata è di maggiore ampiezza rispetto a quanto emerge dagli argomenti veicolati nei ricorsi, considerato che l'impianto accusatorio parte dal monitoraggio dei rapporti di affari finalizzati alla commercializzazione di sostanze stupefacenti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Foggia. La consorteria criminale facente capo ad [OSCURATO:PERSONA], composta da [OSCURATO:PERSONA] detto anche «Francuccio», [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] detto «Lulù o compagno» e [OSCURATO:PERSONA] detto «Milmus», è stata ricostruita sulla base di intercettazioni telefoniche e ambientali incentrate sulle attività del clan operante a Lucera; il gruppo, per poter disporre di un'adeguata quantità di sostanze stupefacenti per soddisfare le continue esigenze della propria clientela, teneva contatti e canali di rifornimento con vari grossisti, in particolare con il «clan Cesarano», operante tra Castellammare di Stabia e Pompei, e con la «batteria» malavitosa montanara facente capo a [OSCURATO:PERSONA], operante stabilmente in [OSCURATO:PERSONA]Angelo. 5.3. Un primo elemento valutato è stato il rapporto di stabile compravendita di hashish tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (capo 1); un ulteriore elemento è stato desunto dall'arresto di [OSCURATO:PERSONA] il 3 novembre 2015 in possesso di kg. 19,544 di marijuana, letto unitamente a una serie di intercettazioni dalle quali è stato desunto che l'arrestato detenesse la sostanza stupefacente in concorso con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (capo 3); dalle intercettazioni è emerso come, in più occasioni, [OSCURATO:PERSONA] abbia contattato [OSCURATO:PERSONA] affinché lo accompagnasse a fare qualche «servizio» e ovunque avesse bisogno di andare. Tale incondizionata disponibilità del [OSCURATO:PERSONA] è stata interpretata, con valutazione immune da vizi, come segno di un rapporto di dipendenza funzionale e di devozione del [OSCURATO:PERSONA] verso il [OSCURATO:PERSONA]. Nelle sentenze si parla di costante dipendenza, quasi sudditanza, del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], accompagnato abitualmente presso il circolo ricreativo denominato Giuraf, chiamato convenzionalmente «saletta», nonché la frequenza quasi quotidiana del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] con tale «Urbanuccio», identificato nel coindagato non ricorrente [OSCURATO:PERSONA]; la «saletta» è stata considerata vera e propria base operativa del [OSCURATO:PERSONA] e dei suoi sodali (telefonata n.7328 RIT 1980/15 del 13 ottobre 2015); il [OSCURATO:PERSONA], si legge, mostrava dipendenza dagli ordini e dai bisogni di [OSCURATO:PERSONA] e, inoltre, conosceva perfettamente altre persone da lui frequentate abitualmente, come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; l'installazione di una microspia con rilevatore satellitare GPS a bordo di un'autovettura [OSCURATO:PERSONA] in uso al [OSCURATO:PERSONA] e l'intercettazione dell'utenza mobile del medesimo hanno evidenziato i costanti rapporti con il [OSCURATO:PERSONA] nonché la circostanza che in un'occasione [OSCURATO:PERSONA] si sia recato con la sua auto a prendere [OSCURATO:PERSONA], con il quale ha conversato circa la necessità di nascondere in aperta campagna dello stupefacente, peraltro di diversa tipologia; gli interlocutori erano preoccupati di non farsi scoprire dai familiari e, d'altro canto, di ottenere un adeguato compenso per la custodia della sostanza (dialoghi 36-44 del RIT 2198/15); l'intercettazione di un dialogo intercorso tra il Goccia e il [OSCURATO:PERSONA] il 22 ottobre 2015 ha consentito di addivenire al sequestro di quasi 20 chili di marijuana. Un altro elemento ritenuto rilevante è stato il quotidiano dialogo tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], avente a oggetto l'illiceità della custodia loro demandata dal [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] e le lamentele per il mancato o parziale compenso per quest'opera (progr.527); di tali conversazioni il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] propone una inammissibile lettura alternativa. 5.4. Con riferimento ad altre condotte criminose che erano contestate all'atto del rinvio a giudizio, e per le quali è intervenuta condanna in primo grado, non è stata proposta impugnazione in appello; si tratta anche in questo caso di condotte che ampliano il sostrato fattuale sul quale si è innestato l'accertamento degli elementi costitutivi dell'associazione, non tanto nel senso di desumere il reato associativo dai reati-scopo quanto, piuttosto, per ricavarne la prova della stabilità del vincolo e della reiterazione di modalità esecutive sintomatiche dell'esistenza di un'organizzazione. Condotte attestanti acquisti di sostanza stupefacente del tipo hashish o cessioni di sostanza stupefacente del tipo cocaina, avvenuti nell'anno 2016. A partire dal 2 maggio 2016 si erano registrate conversazioni tra presenti a bordo della [OSCURATO:PERSONA] nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], intercorse tra quest'ultimo e [OSCURATO:PERSONA]: in tali conversazioni i due uomini facevano riferimento al viaggio d'affari che [OSCURATO:PERSONA], accompagnato da [OSCURATO:PERSONA], stava compiendo alla volta di Scafati allo scopo di allacciare nuovi accordi commerciali con fornitori locali per l'acquisto di una nuova partita di sostanza stupefacente da immettere nel mercato della Capitanata. Nella stessa giornata i quattro si erano incontrati al bar «Delle Rose» e da una registrazione ambientale tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] delle ore 18:19 era desumibile che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe compiuto uno spostamento a bordo dell'autovettura una volta accompagnato il [OSCURATO:PERSONA] presso il circolo Giuraf a Lucera (circostanza confermata dalle immagini acquisite tramite telecamera); [OSCURATO:PERSONA] si era, infatti, diretto insieme al [OSCURATO:PERSONA] in direzione Manfredonia, essendo evidentemente fallita la trattativa condotta dal [OSCURATO:PERSONA] a Scafati. Da una conversazione tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] si era avuta la conferma che a bordo dell'autoveicolo i due stessero trasportando sostanza stupefacente (pag. 69 sentenza di primo grado); alle ore 21:26 era stata registrata una conversazione ambientale nella quale [OSCURATO:PERSONA], entrato nei locali del circolo Giuraf, aveva fatto immediato rapporto al [OSCURATO:PERSONA]. 6. Valutando, dunque, tutte le emergenze istruttorie sopra sinteticamente riportate, il giudice di primo grado ha esaminato gli argomenti difensivi che, a ben vedere, sono i medesimi argomenti sottoposti al giudice di appello che, data la loro reiterazione, ha correttamente richiamato le ragioni già esposte dal tribunale. I medesimi argomenti sono, poi, confluiti nei ricorsi per cassazione.6.1. A pag.95 della sentenza di primo grado il giudice aveva illustrato gli argomenti spesi dalle difese dei ricorrenti, qui reiterati. Si ritrovano a pag. 96 della sentenza di primo grado identici argomenti difensivi tendenti a evidenziare il ruolo circoscritto all'individuazione di acquirenti e rivenditori ascrivibile ad [OSCURATO:PERSONA], il brevissimo lasso di tempo in cui l'ipotetica associazione si sarebbe costituita e avrebbe operato, l'assenza di stabili acquirenti o di un vincolo di carattere permanente. 6.2. Il giudice di primo grado aveva già ritenuto recessivo l'argomento per cui non vi fossero rapporti diretti tra tutti i consociati così come l'argomento dell'unicità del reato scopo ascritto al [OSCURATO:PERSONA] (e al [OSCURATO:PERSONA]) a fronte dell'assiduità e reiterazione dei contatti, non circoscritti alla frequentazione personale del [OSCURATO:PERSONA], nella piena consapevolezza che l'attività di custodia delle sostanze ridondasse a favore non del singolo [OSCURATO:PERSONA] ma anche di [OSCURATO:PERSONA] (pag. 118). La messa a disposizione del gruppo criminale da parte del [OSCURATO:PERSONA] (e del [OSCURATO:PERSONA]) si era manifestata sia in epoca anteriore che successiva alla commissione del reato di cui al capo 3), come reso evidente dall'intercettazione del 24 novembre 2015 relativa al colloquio in carcere del [OSCURATO:PERSONA] e del figlio Roberto. Le lamentele registrate tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i privilegi di cui godeva il [OSCURATO:PERSONA] in forza della sua posizione gerarchica sono stati valutate unitamente al fatto che nella progr.4321 del RIT 500/16 dell'8 maggio 2016 [OSCURATO:PERSONA] riferiva di non aver ottenuto il benestare dal [OSCURATO:PERSONA] per ritirare una somma di denaro dalla cassa del clan, nella progr. 6317 del RIT 500/16 dell'8 giugno 2016 il [OSCURATO:PERSONA] aveva intimato a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di non farsi vedere insieme in luoghi pubblici, nella progr. 5063 del RIT 500/16 del 20 maggio 2016 il [OSCURATO:PERSONA] aveva confidato a [OSCURATO:PERSONA] di aver chiesto al [OSCURATO:PERSONA] di custodire del narcotico senza ottenere la sua disponibilità. L'elemento organizzativo è stato rinvenuto nel protocollo di trasportare lo stupefacente senza l'utilizzo della utenza cellulare viaggiando con un'auto staffetta; ulteriore elemento stato individuato nell'elezione di vari luoghi quale base logistica per pianificare il traffico. Elemento al quale è stato attribuito grande rilievo è la ripetitività dei contatti tra i coindagati; la consapevolezza di ciascuno di appartenere al sodalizio è stata desunta dalla raccomandazione del [OSCURATO:PERSONA] di evitare di accompagnarsi in luoghi pubblici e dall'intrattenersi presso le basi operative dell'associazione. 6.3. Analizzando gli argomenti con i quali il giudice di primo grado è pervenuto a ritenere provata la realtà associativa (pagg.117 ss.) e la Corte territoriale ha confermato tale giudizio (pagg.75 ss.), il Collegio ritiene che i motivi di ricorso difettino di specificità e tendano a proporre, come detto, una lettura alternativa dei medesimi fatti.7. Priva di vizi risulta la decisione che ha attribuito valore probatorio dell'affectio societatis del [OSCURATO:PERSONA] alle intercettazioni (dal progr. n.616 del RIT 2198/15 si è desunto come [OSCURATO:PERSONA] seguisse le indicazioni del [OSCURATO:PERSONA] circa la gestione della sostanza custodita e dal progr. n. 631 si è evinto come il [OSCURATO:PERSONA], salito nell'auto del [OSCURATO:PERSONA], indicasse al [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA] come stessero procedendo le attività di cessione della sostanza custodita; è stata ritenuta rilevante, in particolare, la conversazione progr. n.666 del 31 ottobre 2015 quando il [OSCURATO:PERSONA] manifestava l'intenzione di provvedere lui stesso a smaltire almeno in parte la sostanza stupefacente; dal progr. n.697 emerge che a bordo dell'autovettura si trovano [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla ricerca di una quarta persona alla quale fornire la marijuana, cosicché il 3 novembre 2015 gli inquirenti provvedevano a ispezionare il garage di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] rinvenendo la sostanza stupefacente). Va ricordato, in proposito, che l'esistenza di interessi conflittuali tra i singoli componenti del sodalizio non è ostativa al riconoscimento dell'associazione, in quanto nell'ambito della struttura organizzata non assumono rilievo gli scopi soggettivi e personali, perseguiti da ciascun partecipe (Sez. 6, n.22046 del 13/12/2018, dep.2019, Morabito, Rv. 276068 - 02). 8. Ulteriore elemento dell'esistenza di un sodalizio criminale è stato desunto dalla conversazione intercorsa in carcere tra [OSCURATO:PERSONA] e il figlio Roberto il 10 novembre 2015, dalla quale si evince che il figlio del detenuto fosse stato avvicinato dal cognato del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], il quale gli aveva consigliato un cambio di difensore di fiducia, che il [OSCURATO:PERSONA] considerava come un avvocato pagato da «loro». Di tale conversazione, peraltro riportata in modo parcellizzato, si propone una inammissibile lettura alternativa, inidonea a scomporre il costrutto motivazionale delle conformi sentenze di merito, nelle quali sono state indicate le numerose prove a sostegno dell'accusa rivolta al [OSCURATO:PERSONA] di aver partecipato volontariamente e consapevolmente per fornire un effettivo contributo all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione. 8.1. In un'altra conversazione, in data 17 novembre 2015, il detenuto parlava con il figlio del nascondiglio di ulteriore sostanza stupefacente nel sistema di autoclave installato sul terrazzo della madre, che qualcuno del clan aveva reclamato; il detenuto raccomandava al figlio di aprire la porta e consentire a «loro» di vedersela, interpretando i giudici tale conversazione come indicativa dello spessore del gruppo criminale; [OSCURATO:PERSONA] si era poi riferito al [OSCURATO:PERSONA] chiamandolo «Urbanuccio» e ad [OSCURATO:PERSONA] chiamandolo «cavaliere grosso», tanto a conferma dell'esistenza di plurimi elementi dai quali è stato desunto il ruolo direttivo di [OSCURATO:PERSONA]. 8.2. Manifesta è l'infondatezza dell'assunto secondo il quale le lamentele dei sodali circa la scarsa collaborazione del [OSCURATO:PERSONA] alle singole attività criminose sarebbe indice di pariordinazione di quest'ultimo, sia perché i giudici di merito hanno indicato plurimi elementi sintomatici del suo ruolo direttivo delle attività dei sodali, sia perché per la sussistenza della condotta delittuosa delineata dall'art.74, comma 1, T.U. Stup. non è necessario un ruolo attivo nella consumazione dei c.d. reati-scopo dell'associazione. 9. La censura svolta nel secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] attiene al vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio. Secondo la difesa, la sentenza sarebbe viziata per avere ritenuto il ricorrente soggetto dalla personalità certamente non allarmante e aver escluso la recidiva, da un lato, irrogando però, d'altro canto, l'aumento per la continuazione cd. esterna nella misura di un anno e giorni venti di reclusione, con disparità di trattamento rispetto al coimputato [OSCURATO:PERSONA]. La difesa invoca il principio secondo il quale il giudice è tenuto a spiegare le ragioni della misura della pena determinata in aumento. La censura è manifestamente infondata. [OSCURATO:SOCIETA] territoriale ha operato l'aumento su una pena già determinata nel minimo edittale e ridotta sia ai sensi dell'art.62 bis cod. pen. sia ai sensi dell'art.442 cod. proc. pen,., coerentemente all'affermazione che descrive il [OSCURATO:PERSONA] come dotato di personalità «non allarmante»; tale giudizio, ancorato alla partecipazione all'associazione, non collide con la disamina della gravità del reato satellite. La determinazione della pena per tale reato è sostenuta da autonomo apparato motivazionale, concentrato sull'intensità del dolo e sulla quantità di stupefacente, è pienamente rispondente ai principi enunciati in tema di motivazione della misura dell'aumento (Sez. U, n.47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01), ed è, in quanto oggetto di giudizio discrezionale, insindacabile. Quanto al trattamento riservato al coimputato [OSCURATO:PERSONA] per il medesimo fatto, la sentenza rimanda a quanto già espresso alle pagg.28 segg. con riguardo al ruolo svolto dal [OSCURATO:PERSONA]; per tale delitto, il [OSCURATO:PERSONA] aveva peraltro riportato in separato giudizio la condanna alla pena di tre anni di reclusione. Non può, dunque, istituirsi alcun parallelo con la posizione di altro concorrente, non configurandosi alcun vizio di motivazione per il diverso trattamento sanzionatorio riservato, nel medesimo procedimento, ad altri imputati, anche se correi, tanto più ove la situazione del coimputato messo a confronto non si prospetti da parte del giudice come identica. 10. Con riguardo al secondo motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] a firma Avv. Quarta, la difesa deduce la mancanza di motivazione in ordine alla confisca del saldo attivo di conto corrente intestato a [OSCURATO:PERSONA], figlio del ricorrente. La censura è manifestamente infondata. Il giudice di primo grado aveva ritenuto rilevante la circostanza che l'imputato fosse titolare di una quota pari al 50% del capitale sociale di [OSCURATO:SOCIETA]. mentre il restante 50% apparteneva al figlio Salvatore; tale attività era stata ceduta da [OSCURATO:PERSONA] a terzi a titolo oneroso per un corrispettivo dichiarato di euro 55.000 in data 26 ottobre 2018, dunque in epoca prossima a quella di commissione dei delitti; la difesa, si legge, non aveva saputo fornire sufficienti e contrarie evidenze della dedotta esclusiva appartenenza del denaro a [OSCURATO:PERSONA] per essergli pervenuto all'esito della vendita di tale attività commerciale in precedenza acquistata con una somma ricevuta a titolo di risarcimento danni da sinistro stradale. Il giudice di appello ha premesso che, in materia di confisca c.d. allargata post delictum, il rapporto di convivenza determina una presunzione di intestazione fittizia al convivente di beni che, invece, sono nella disponibilità dell'imputato qualora il titolare apparente non svolga attività o non abbia fruito di risorse straordinarie in grado di procurargli il bene. Ha, poi, rimarcato (pag.84) che la nota della Guardia di Finanza aveva messo in luce una significativa sperequazione tra le fonti di reddito e gli impieghi del nucleo familiare nel periodo riconnpreso tra il 2009 e il 2018; [OSCURATO:PERSONA], intestatario del conto corrente con saldo attivo sottoposto a confisca, non risultava percettore di redditi né beneficiario di entrate nel medesimo periodo. Le somme ricevute a titolo di risarcimento dei danni sono state menzionate esclusivamente al fine di evidenziarne, in ogni caso, la incongruità rispetto alle somme rinvenute sul conto corrente. Ciò che, soprattutto, rivela la manifesta infondatezza della censura è che, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la Corte territoriale ha esaminato la documentazione prodotta dalla difesa e ha, conseguentemente, chiarito che le somme presenti sul conto corrente di [OSCURATO:PERSONA], provenendo dalla cessione del 50% della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., non dimostravano la provenienza delle somme versate per l'acquisizione di tale quota né dimostravano la provenienza delle somme versate al venditore dopo l'acconto. Operava la presunzione con riguardo all'intestazione del 50% di tale società a favore del figlio convivente e privo di redditi dell'imputato. I documenti allegati al ricorso confermano quanto indicato nella sentenza, ossia che la [OSCURATO:SOCIETA]. era stata acquistata (17 gennaio 2018) solo nove mesi prima della cessione (26 ottobre 2018); che l'acquisto si era perfezionato tra il venditore Bevilacqua e il solo [OSCURATO:PERSONA], mancando la documentazione della provenienza delle somme versate da [OSCURATO:PERSONA] per l'acquisto della quota del 50%; che il prezzo pattuito per l'acquisto, pari a complessivi 40.000 euro, era stato pagato parzialmente con somme la cui provenienza era documentata da un finanziamento; che non era provata l'effettiva sussistenza di utili della società, tali da consentire il pagamento delle successive rate pattuite per l'acquisto. La sperequazione tra le fonti e gli impieghi del nucleo familiare è stata correttamente evidenziata, anche con riferimento al precedente acquisto di altra società, perché rilevante quale presupposto della misura di sicurezza. I beni confiscati non derivano dal delitto accertato ma da condotte illecite mai provate e che solo si sospetta che la persona abbia in commesso entro un periodo di tempo correlato al delitto da criteri di «ragionevolezza temporale», sul presupposto che esse derivino «dall'accumulazione di illecita ricchezza che talune categorie di reati sono ordinariamente idonee a produrre» (Corte Cost. n.33 del 2018). Risulta evidente, alla luce delle suesposte considerazioni, che la Corte territoriale ha correttamente ritenuto non dimostrata la legittima provenienza delle somme presenti sul conto corrente del figlio dell'imputato facendo riferimento alla mancanza di prova sia della provenienza delle somme utilizzate per l'acquisizione del 50% della [OSCURATO:SOCIETA]. sia della provenienza delle somme utilizzate per corrispondere all'originario alienante le rate di prezzo non pagate al momento di perfezionamento del contratto. 11. Conclusivamente, i ricorsi non superano il vaglio di ammissibilità.
Sentenza Cassazione n. 22845/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris