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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 44968/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2020 del TRIBUNALE di MATERAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona' del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 5 ottobre 2020 il Tribunale di Matera, in composizione monocratica, ha confermato la pronuncia del locale Giudice di pace del 9 dicembre 2019 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di euro 300,00 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, in ordine al reato di cui all'art. 590, comma 1, cod. pen., per avere, per negligenza, imprudenza e violazione dell'art. 672, comma 1, cod. pen., non custodendo con le debite cautele un cane di sua proprietà, cagionato lesioni giudicate guaribili in cinque giorni a [OSCURATO:PERSONA], morso dall'animale sul lato destro del torace.

Per come giudizialmente accertato dai giudici di merito, lo Iacovone, mentre stava camminando il giorno 15 giugno 2015 per una via di Matera, subito dopo aver incrociato un uomo - successivamente individuato nell'odierno imputato -, in compagnia di altra persona e con al guinzaglio un pastore tedesco privo di museruola, era stato aggredito improvvisamente dall'animale, che lo mordeva al torace strappandogli la maglietta.

La riportata ferita veniva refertata dal [OSCURATO:PERSONA] dell'Ospedale di Matera, ove lo Iacovone si era recato su suggerimento della Guardia medica cui nell'immediato si era rivolto, giudicandola guaribile con prognosi di giorni cinque.

3. Avverso la sentenza del Tribunale di Matera ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo due motivi di ricorso.

Con il primo vengono eccepiti violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.

Lamenta il ricorrente che i criteri ermeneutici dettati dall'indicata norma, ai fini della valutazione della prova, sarebbero stati nella specie disattesi, sfuggendo al giudizio di credibilità e di attendibilità soggettiva le dichiarazioni della persona offesa e dei testimoni indicati a supporto (in particolare i genitori della vittima, che avrebbero solo accredito de relato la versione accusatoria resa dal figlio).

Risulterebbero, soprattutto, confliggenti con la ricostruzione operata in sentenza: la mancata individuazione, da parte dello Iacovone, delle persone indicate come presenti al fatto; la negativa testimonianza resa da un teste indicato dalla parte civile, che aveva negato di aver presenziato all'evento; l'insussistenza di prova documentale comprovante il ricorso all'assistenza sanitaria, con indicazione del nominativo dei sanitari intervenuti; la diversità della natura delle lesioni patite, certificate come abrasioni e non come conseguenza del morso di un cane; l'improbabile modalità di riconoscimento dell'imputato, avvenuta solo dopo molti giorni ed in maniera del tutto casuale.

Con la seconda doglianza il ricorrente ha dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 131-bis cod. pen. e 34 d.lgs. n. 274 del 2000.

Con riferimento a tale ultima disposizione, il ricorrente contesta la legittimità della decisione con cui il giudice di appello ha negato la possibilità di applicazione dell'indicata norma sul presupposto che nella fattispecie latiterebbe il necessario presupposto della mancata opposizione della persona offesa - imprescindibile a seguito dell'esercizio dell'azione penale, in ossequio a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 —, per come desumibile dal fatto che lo Iacovone si era costituto parte civile nel giudizio di primo grado.

Ciò per il Pozzuoli sarebbe errato, considerato che, nel rispetto dei dettami interpretativi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la mancata costituzione della parte civile in appello, e la conseguente assenza di formulazione di conclusioni scritte, deporrebbero, ex art. 82, comma 2, cod. proc. pen., per la revoca implicita della costituzione di parte civile effettuata in primo grado, e dunque per un'implicita non opposizione alla definizione del giudizio nei termini di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000.

Eccepisce, ancora, il ricorrente l'illegittimità con cui il Tribunale avrebbe negato l'applicabilità della causa di esclusione della particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., conformandosi all'interpretazione resa dalla Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 53683/2017, per cui tale istituto non può trovare applicazione nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace.

In contrasto con l'esegesi espressa dal [OSCURATO:PERSONA], infatti, il ricorrente evidenzia l'intrinseca diversità di ratio tra la norma dell'art. 131-bis cod. pen. e quella dell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, oltre alla mancanza di previsione di una disciplina che stabilisca la differente operatività dell'art. 131-bis cod. pen. con riferimento alla ripartizione della competenza processuale del giudice adito.

4. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo di ricorso, con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata, e il rigetto nel resto.

5. La difesa di parte civile ha depositato un proprio atto di costituzione/conferma di parte civile, nel quale ha precisato: di non avere mai revocato la propria costituzione di parte civile effettuata in primo grado; di volersi opporre ad ogni eventuale definizione del giudizio ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000; di chiedere nel merito la conferma della pronuncia di condanna emessa nei confronti del Pozzuoli, con condanna del medesimo al risarcimento dei danni patiti ed alla rifusione delle spese di giudizio sostenute, come da nota prodotta.

Con successiva memoria di replica, quindi, lo Iacovone ha contestato le conclusioni espresse dal Procuratore generale, ribadendo di non aver mai formalmente revocato la propria costituzione di parte civile, altresì osservando come non fosse neanche possibile inferire l'avvenuta revoca implicita della suddetta costituzione, vigendo il principio di immanenza, di cui all'art. 76, comma 2, cod. proc. pen., per cui la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

2. Con riferimento alla prima doglianza, il Collegio osserva come essa attenga alla valutazione delle prove assunte e, cioè, a questione non passibile di valutazione da parte di questa Corte.

In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01).

Esula dai poteri di questa Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944-01).

Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507-01).

E', conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento.

Con specifico riferimento al caso di specie, poi, deve essere anche osservato che i giudici di merito si sono, comunque, correttamente attenuti ai principi espressi in tema di valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, rispetto alla quale è necessario effettuare un rigoroso riscontro della sua credibilità soggettiva ed oggettiva, specie se costituitasi parte civile, accertando l'assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, senza la necessità, tuttavia, del reperimento di riscontri esterni, come previsto dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per il dichiarante coinvolto nel fatto (così, tra le altre: Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312-01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104-01; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730-01; Sez.

U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214-01).Questa Corte ha anche precisato che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575-01) o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull'id quod plerumque accidit, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01).

Tutto ciò non è dato ravvisare nella sentenza impugnata che, con motivazione puntuale ed immune da vizio alcuno, ha illustrato in modo lineare e coerente le ragioni per le quali ha ritenuto credibile la vittima del reato, peraltro riscontrata da elementi estrinseci e dalle convergenti dichiarazioni rese dai suoi genitori, a fronte delle meno attendibili propalazioni effettuate da parte del Pozzuoli.

3. Manifestamente infondato, poi, è anche il secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la lamentata violazione delle norme degli artt. 131-bis cod. pen. e 34 d.lgs. n. 274 del 2000, illegittimamente non applicate alla fattispecie in esame.

Con riferimento, in primo luogo, alla pretesa applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., questa Corte non condivide l'approccio interpretativo suggerito dal Pozzuoli in ricorso, ritenendo, invece, corretto l'orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa Corte, per le quali la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art.131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace, precisando in motivazione che il rapporto tra l'indicata norma e l'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 non va risolto sulla base del principio di specialità tra le singole norme, dovendo prevalere la peculiarità del complessivo sistema sostanziale e processuale introdotto in relazione ai reati di competenza del giudice di pace, nel cui ambito la tenuità del fatto svolge un ruolo anche in funzione conciliativa (così, espressamente, Sez.

U, n. 53683 del 22/06/2017, Pnnp ed altri, Rv. 271587- 01).

4. Parimenti inapplicabile, poi, è l'istituto previsto dall'art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000, che subordina, giusta previsione del comma 3, la dichiarazione della particolare tenuità del fatto alla non opposizione della persona offesa (oltre che dell'imputato), cui nella sostanza viene assegnato un vero e proprio potere di veto rispetto alla sua applicazione.

Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità della decisione con cui il giudice di secondo grado ha negato la possibile applicazione dell'indicata norma - sul presupposto dell'avvenuta costituzione della parte civile nel giudizio di primo grado, da ritenersi implicita espressione della volontà della persona offesa di opporsi alla declaratoria della particolare tenuità del fatto - deducendo che la mancata costituzione della parte civile in appello, con conseguente carenza di formulazione di conclusioni scritte, configurerebbe, ex art. 82, comma 2, cod. proc. pen., l'avvenuta revoca implicita della costituzione di parte civile effettuata in primo grado, con conseguente implicita non opposizione alla definizione del giudizio ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000.

L'argomentazione del ricorrente è, tuttavia, non corretta osservato che, alla stregua del chiaro contenuto precettivo delle norme degli artt. 76, comma 2, e 82, comma 2, cod. proc. pen., per come interpretate dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'assenza della parte civile nel giudizio di appello, ovvero la mancata presentazione delle conclusioni in tale grado del processo, non possono interpretarsi come comportamenti equivalenti ad implicita rinuncia all'azione in concreto da essa esercitata nel processo penale, dal momento che la regola di presunzione legale di revoca della costituzione contenuta nel citato art. 82, comma 2, trova applicazione nel solo processo di primo grado.

La parte civile costituita, cioè, che non partecipi al giudizio di appello personalmente e non presenti conclusioni scritte ai sensi dell'art.523 cod. proc. pen., deve ritenersi comunque presente nel processo e le sue conclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado in virtù del principio di immanenza previsto dall'art. 76 cod. proc. pen. (così, espressamente, Sez. 5, n. 24637 del 06/04/2018, Capasso, Rv. 273338-01; ma cfr. anche, tra le tante pronunciatesi in conformità: Sez. 5, n. 39471 del 04/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257199-01; Sez. 6, n. 25012 del 23/05/2013, Leonzio, Rv. 257032-01; Sez. 2, n. 24063 del 20/05/2008, Quintile, Rv. 240616-01).

La parte civile, dunque, era regolarmente costituita nel giudizio di appello, e tale aspetto rende consequenzialmente corretta la valutazione espressa dal giudice di merito, che ha ritenuto la presenza della parte civile ostativa alla possibilità di affermare che non vi fosse opposizione da parte della persona offesa alla definizione del giudizio mediante l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000.

5. Il ricorso deve, conclusivamente, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000), oltre alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile, da liquidarsi in euro 3.000,00, oltre accessori come per legge.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] che liquida in euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2020 del TRIBUNALE di MATERAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona' del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 ottobre 2020 il Tribunale di Matera, in composizione monocratica, ha confermato la pronuncia del locale Giudice di pace del 9 dicembre 2019 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di euro 300,00 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, in ordine al reato di cui all'art. 590, comma 1, cod. pen., per avere, per negligenza, imprudenza e violazione dell'art. 672, comma 1, cod. pen., non custodendo con le debite cautele un cane di sua proprietà, cagionato lesioni giudicate guaribili in cinque giorni a [OSCURATO:PERSONA], morso dall'animale sul lato destro del torace. Per come giudizialmente accertato dai giudici di merito, lo Iacovone, mentre stava camminando il giorno 15 giugno 2015 per una via di Matera, subito dopo aver incrociato un uomo - successivamente individuato nell'odierno imputato -, in compagnia di altra persona e con al guinzaglio un pastore tedesco privo di museruola, era stato aggredito improvvisamente dall'animale, che lo mordeva al torace strappandogli la maglietta. La riportata ferita veniva refertata dal [OSCURATO:PERSONA] dell'Ospedale di Matera, ove lo Iacovone si era recato su suggerimento della Guardia medica cui nell'immediato si era rivolto, giudicandola guaribile con prognosi di giorni cinque. 3. Avverso la sentenza del Tribunale di Matera ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo due motivi di ricorso. Con il primo vengono eccepiti violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. Lamenta il ricorrente che i criteri ermeneutici dettati dall'indicata norma, ai fini della valutazione della prova, sarebbero stati nella specie disattesi, sfuggendo al giudizio di credibilità e di attendibilità soggettiva le dichiarazioni della persona offesa e dei testimoni indicati a supporto (in particolare i genitori della vittima, che avrebbero solo accredito de relato la versione accusatoria resa dal figlio). Risulterebbero, soprattutto, confliggenti con la ricostruzione operata in sentenza: la mancata individuazione, da parte dello Iacovone, delle persone indicate come presenti al fatto; la negativa testimonianza resa da un teste indicato dalla parte civile, che aveva negato di aver presenziato all'evento; l'insussistenza di prova documentale comprovante il ricorso all'assistenza sanitaria, con indicazione del nominativo dei sanitari intervenuti; la diversità della natura delle lesioni patite, certificate come abrasioni e non come conseguenza del morso di un cane; l'improbabile modalità di riconoscimento dell'imputato, avvenuta solo dopo molti giorni ed in maniera del tutto casuale. Con la seconda doglianza il ricorrente ha dedotto violazione di legge in relazione agli artt. 131-bis cod. pen. e 34 d.lgs. n. 274 del 2000. Con riferimento a tale ultima disposizione, il ricorrente contesta la legittimità della decisione con cui il giudice di appello ha negato la possibilità di applicazione dell'indicata norma sul presupposto che nella fattispecie latiterebbe il necessario presupposto della mancata opposizione della persona offesa - imprescindibile a seguito dell'esercizio dell'azione penale, in ossequio a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 —, per come desumibile dal fatto che lo Iacovone si era costituto parte civile nel giudizio di primo grado. Ciò per il Pozzuoli sarebbe errato, considerato che, nel rispetto dei dettami interpretativi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la mancata costituzione della parte civile in appello, e la conseguente assenza di formulazione di conclusioni scritte, deporrebbero, ex art. 82, comma 2, cod. proc. pen., per la revoca implicita della costituzione di parte civile effettuata in primo grado, e dunque per un'implicita non opposizione alla definizione del giudizio nei termini di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000. Eccepisce, ancora, il ricorrente l'illegittimità con cui il Tribunale avrebbe negato l'applicabilità della causa di esclusione della particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., conformandosi all'interpretazione resa dalla Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 53683/2017, per cui tale istituto non può trovare applicazione nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace. In contrasto con l'esegesi espressa dal [OSCURATO:PERSONA], infatti, il ricorrente evidenzia l'intrinseca diversità di ratio tra la norma dell'art. 131-bis cod. pen. e quella dell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, oltre alla mancanza di previsione di una disciplina che stabilisca la differente operatività dell'art. 131-bis cod. pen. con riferimento alla ripartizione della competenza processuale del giudice adito. 4. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo di ricorso, con conseguente annullamento con rinvio della sentenza impugnata, e il rigetto nel resto. 5. La difesa di parte civile ha depositato un proprio atto di costituzione/conferma di parte civile, nel quale ha precisato: di non avere mai revocato la propria costituzione di parte civile effettuata in primo grado; di volersi opporre ad ogni eventuale definizione del giudizio ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000; di chiedere nel merito la conferma della pronuncia di condanna emessa nei confronti del Pozzuoli, con condanna del medesimo al risarcimento dei danni patiti ed alla rifusione delle spese di giudizio sostenute, come da nota prodotta. Con successiva memoria di replica, quindi, lo Iacovone ha contestato le conclusioni espresse dal Procuratore generale, ribadendo di non aver mai formalmente revocato la propria costituzione di parte civile, altresì osservando come non fosse neanche possibile inferire l'avvenuta revoca implicita della suddetta costituzione, vigendo il principio di immanenza, di cui all'art. 76, comma 2, cod. proc. pen., per cui la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. Con riferimento alla prima doglianza, il Collegio osserva come essa attenga alla valutazione delle prove assunte e, cioè, a questione non passibile di valutazione da parte di questa Corte. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01). Esula dai poteri di questa Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944-01). Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507-01). E', conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento. Con specifico riferimento al caso di specie, poi, deve essere anche osservato che i giudici di merito si sono, comunque, correttamente attenuti ai principi espressi in tema di valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, rispetto alla quale è necessario effettuare un rigoroso riscontro della sua credibilità soggettiva ed oggettiva, specie se costituitasi parte civile, accertando l'assenza di elementi che facciano dubitare della sua obiettività, senza la necessità, tuttavia, del reperimento di riscontri esterni, come previsto dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. per il dichiarante coinvolto nel fatto (così, tra le altre: Sez. 5, n. 21135 del 26/03/2019, S., Rv. 275312-01; Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Manzini, Rv. 265104-01; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730-01; Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214-01).Questa Corte ha anche precisato che la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575-01) o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull'id quod plerumque accidit, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609-01). Tutto ciò non è dato ravvisare nella sentenza impugnata che, con motivazione puntuale ed immune da vizio alcuno, ha illustrato in modo lineare e coerente le ragioni per le quali ha ritenuto credibile la vittima del reato, peraltro riscontrata da elementi estrinseci e dalle convergenti dichiarazioni rese dai suoi genitori, a fronte delle meno attendibili propalazioni effettuate da parte del Pozzuoli. 3. Manifestamente infondato, poi, è anche il secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la lamentata violazione delle norme degli artt. 131-bis cod. pen. e 34 d.lgs. n. 274 del 2000, illegittimamente non applicate alla fattispecie in esame. Con riferimento, in primo luogo, alla pretesa applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., questa Corte non condivide l'approccio interpretativo suggerito dal Pozzuoli in ricorso, ritenendo, invece, corretto l'orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa Corte, per le quali la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art.131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace, precisando in motivazione che il rapporto tra l'indicata norma e l'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 non va risolto sulla base del principio di specialità tra le singole norme, dovendo prevalere la peculiarità del complessivo sistema sostanziale e processuale introdotto in relazione ai reati di competenza del giudice di pace, nel cui ambito la tenuità del fatto svolge un ruolo anche in funzione conciliativa (così, espressamente, Sez. U, n. 53683 del 22/06/2017, Pnnp ed altri, Rv. 271587- 01). 4. Parimenti inapplicabile, poi, è l'istituto previsto dall'art. 34 del d.lgs. n. 274 del 2000, che subordina, giusta previsione del comma 3, la dichiarazione della particolare tenuità del fatto alla non opposizione della persona offesa (oltre che dell'imputato), cui nella sostanza viene assegnato un vero e proprio potere di veto rispetto alla sua applicazione. Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità della decisione con cui il giudice di secondo grado ha negato la possibile applicazione dell'indicata norma - sul presupposto dell'avvenuta costituzione della parte civile nel giudizio di primo grado, da ritenersi implicita espressione della volontà della persona offesa di opporsi alla declaratoria della particolare tenuità del fatto - deducendo che la mancata costituzione della parte civile in appello, con conseguente carenza di formulazione di conclusioni scritte, configurerebbe, ex art. 82, comma 2, cod. proc. pen., l'avvenuta revoca implicita della costituzione di parte civile effettuata in primo grado, con conseguente implicita non opposizione alla definizione del giudizio ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000. L'argomentazione del ricorrente è, tuttavia, non corretta osservato che, alla stregua del chiaro contenuto precettivo delle norme degli artt. 76, comma 2, e 82, comma 2, cod. proc. pen., per come interpretate dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, l'assenza della parte civile nel giudizio di appello, ovvero la mancata presentazione delle conclusioni in tale grado del processo, non possono interpretarsi come comportamenti equivalenti ad implicita rinuncia all'azione in concreto da essa esercitata nel processo penale, dal momento che la regola di presunzione legale di revoca della costituzione contenuta nel citato art. 82, comma 2, trova applicazione nel solo processo di primo grado. La parte civile costituita, cioè, che non partecipi al giudizio di appello personalmente e non presenti conclusioni scritte ai sensi dell'art.523 cod. proc. pen., deve ritenersi comunque presente nel processo e le sue conclusioni, pur rassegnate in primo grado, restano valide in ogni stato e grado in virtù del principio di immanenza previsto dall'art. 76 cod. proc. pen. (così, espressamente, Sez. 5, n. 24637 del 06/04/2018, Capasso, Rv. 273338-01; ma cfr. anche, tra le tante pronunciatesi in conformità: Sez. 5, n. 39471 del 04/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257199-01; Sez. 6, n. 25012 del 23/05/2013, Leonzio, Rv. 257032-01; Sez. 2, n. 24063 del 20/05/2008, Quintile, Rv. 240616-01). La parte civile, dunque, era regolarmente costituita nel giudizio di appello, e tale aspetto rende consequenzialmente corretta la valutazione espressa dal giudice di merito, che ha ritenuto la presenza della parte civile ostativa alla possibilità di affermare che non vi fosse opposizione da parte della persona offesa alla definizione del giudizio mediante l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000. 5. Il ricorso deve, conclusivamente, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000), oltre alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile, da liquidarsi in euro 3.000,00, oltre accessori come per legge. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] che liquida in euro