CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00984/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che ha confermato la condanna del predetto imputato per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile, poiché si raccorda a una mera richiesta prospettata in sede di gravame senza ragioni a sostegno, cui la Corte di appello ha congruamente risposto, rilevando l'assenza di concreti elementi, neppure dedotti, idonei a giustificare il beneficio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/