CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 novembre 2023
Cassazione n. 05211/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.4096/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] N 7, in persona dell’amministratore p.t., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 65, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 6259/2019depositata il 18 ottobre 2019 ; udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23/11/2023 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] ; udito l'[OSCURATO:PERSONA] per delega; udito l’[OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA],che si riporta alle conclusioni scritte; rilevato che [OSCURATO:PERSONA], Flavia e [OSCURATO:PERSONA], proprietaria la prima di un appartamento ubicato al seminterrato, interessato da allagamenti determinati dall’impianto fognario condominiale, convenivano in giudizio il Condominio di via Mirandola n. 7 Roma, per sentirlo condannare all’esecuzione degli interventi necessari ad eliminare il pericolo di altri allagamenti e al risarcimento del danno; il Condominio, costituitosi, chiedeva di chiamare in causa il confinante Condominio di via Mirandola 9, sostenendo che la tubatura fognaria del Condominio di via Mirandola 7, ubicato a monte, non aveva l’imbocco diretto nel sistema fognario, ma confluiva nella tubatura del Condominio di via Mirandola 9, che si allacciava alla condotta comunale; conseguentemente sosteneva che eventuali lavori necessari per prevenire rigurgiti dalla condotta comunale non potevano che realizzarsi nella proprietà del [OSCURATO:PERSONA] 9, perché collegata al collettore comunale; inoltre, detto condominio aveva, anche, effettuato lavori dell’impianto fognario nel tratto finale di sua competenza ma di uso comune, alterando le originarie quote dei pozzetti e le pendenze della canalizzazione compromettendo, così, la funzionalità del sistema delle acque reflue in danno del condominio di via Mirandola 7; pertanto, di eventuali danni imputabili all’impianto fognario doveva rispondere il Condominio di via Mirandola 9 in modo esclusivo e/o concorrente; il Tribunale di Roma, con sentenza n. 9387/2018, rigettata l’istanza di chiamata del terzo, condannava il Condominio di via Mirandola n. 7 all’esecuzione dei lavori di inserimento di una valvola di ritegno a valle dell’impianto fognario e realizzazione di un serbatoio per l’accumulo delle acque in eccesso, nonché al risarcimento dei danni subiti liquidati in euro 12.963,80; la decisione è stata riformata dalla Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 6259/2019, depositata il 18 ottobre 2019; innanzitutto, la corte territoriale rigettava l’eccezione preliminare del difetto di quorum della delibera condominiale autorizzativa a proporre appello, perché sprovvista del quorum minimo dei 500 millesimi, dal momento che la mancanza di quorum avrebbe potuto al più determinare l’annullabilità della delibera se impugnata nei 30 giorni dalla comunicazione per i condomini assenti e dalla approvazione per quelli dissenzienti: sicché, in difetto di tale impugnazione, la delibera era valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio. Infine, accoglieva la domanda del Condominio e rimetteva la causa al Tribunale ai sensi dell’art. 354 c.p.c. per l’integrazione al contraddittorio nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] 9; avverso tale sentenza propongono ricorso in Cassazione, sulla base di tre motivi, [OSCURATO:PERSONA], Flavia e [OSCURATO:PERSONA]; re siste con controricorso il Condominio di via Mirandola 7; il Procuratore generale ha concluso per il rigetto dei primi due motivi di ricorso e per l’accoglimento del terzo motivo; il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; considerato che il presente ricorso concerne, in via preliminare e potenzialmente dirimente, la questione degli effetti della nullità o dell’annullabilità degli atti di gestione del condominio; orbene, a seguito della sentenza di questa Corte n. 37739/2022, unico precedente sul tema, nella dottrina specialistica è sorto un dibattito in tema di ufficioso controllo incidentale della ritualità della delibera condominiale di autorizzazione a stare in giudizio nelle cause in cui è parte un condominio; al riguardo, la peculiare importanza della questione di diritto sopra indicata e delle ricadute della sua definitiva soluzione, mediante la definitiva stabilizzazione dell’unico precedente o la sua piena rimeditazione, rende di immediata evidenza l’opportunità che sulla medesima sia chiamata a decidere la Sezione cui la materia è, come detto, tabellarmente devoluta: che, a termini delle vigenti tabelle pluriennali (§ 43), è la Seconda civile; si rende necessario, pertanto, procedere come in dispositivo per la riconsiderazione dell’assegnazione del presente affare a questa Sezione e l’eventuale sua riassegnazione come su indicato: di tanto investendo il Dirigente dell’Ufficio e, cioè, la signora Prima Presidente della Corte, cui compete il potere di assegnare gli affari e, di conseguenza, di rivedere – se del caso , ovvero ricorrendone i presupposti – i precedenti provvedimenti al riguardo adottati, anche su sua delega; p. q. m. dispone la trasmissione degli atti alla Prima Presidente per l’eventuale riassegnazione del procedimento alla Seconda Sezione civile. Così dec