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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 febbraio 2026

Cassazione n. 20910/2026

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ersona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa dell’imputato, che ha chiesto l’accoglimento delricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza in data 05/06/2025, la Corte di appello di Torino, riformando lasentenza del Tribunale di Aosta in data 25/01/2023, ha dichiarato colpevoleXXXXXXXXXXXX del reato di tentato omicidio in danno di XXXXXXXXXXX, prima provandoad intossicarla con il monossido di carbonio e poi strangolandola in due episodi, l’unocommesso in XXXXX il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e l’altro in XXXXXXXXXXXXXil [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Per l’effettolo ha condannato alla pena di anni tredici di reclusione, applicando le pene accessorie econdannandolo altresì al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita.La riformata sentenza, emessa a conclusione del giudizio di primo grado, aveva,invece, statuito in favore dell’imputato rilevando plurime condizioni di improcedibilità; laprima condotta (quella realizzata in XXXXX il 22/12/2007) era stata riqualificata come lesioniaggravate e conseguentemente era stato dichiarato estinto il reato per intervenutaprescrizione; la seconda condotta (in XXXXXXXXXXXX il 22/07/2021) è stata ritenutariconducibile al medesimo fatto, sia pur diversamente qualificato come lesione aggravata,oggetto di precedente procedimento per maltrattamenti in famiglia e lesioni, già definito inprimo grado dal Tribunale di Aosta e conseguentemente era stato ritenuto improcedibile perviolazione del principio ne bis in idem.2.

Avverso la sentenza di condanna ha proposto ricorso il difensore diXXXXXXXXXXXX e ne ha chiesto l’annullamento in relazione all’art. 606, comma 1 lett. e)cod. proc. pen. per mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione,risultando il vizio dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo.Ha premesso che nel giudizio di secondo grado, promosso dall’appello della Procuradella Repubblica presso il Tribunale di Aosta avverso la sentenza di proscioglimento, laCorte di appello aveva disposto la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ai sensi dell’art.603, commi 3 e 3-bis, cod. proc. pen. con riguardo ad un nuovo esame della parte civile,nonché all’esame dell’imputato, disponendo altresì l’acquisizione della sentenza emessadalla Corte di appello di Torino in altro procedimento penale.Dopo reiterate ricerche della teste parte civile, che non avevano avuto esito, per ilmutamento del collegio e la regressione del procedimento, la Corte aveva proceduto adeliberare sulle richieste di prova, aveva acquisito la sentenza del 13/03/2023 emessa acarico dell’imputato in altro procedimento e aveva rigettato la richiesta di rinnovazionedell’esame della parte civile, non ritenendo necessaria la prova e non ritenendo ricorrentel’ipotesi di cui all’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.Secondo la Corte territoriale le doglianze dell’appello non vertevano su profili inerentialla valutazione della prova dichiarativa e in ogni caso la nuova escussione della personaoffesa doveva considerarsi divenuta impossibile per la sua irreperibilità.Il ricorrente deduce la contraddittorietà di queste decisioni della Corte territoriale edevidenzia che la parte civile, poiché rappresentata dal difensore, doveva considerarsi aconoscenza della pendenza del giudizio di appello e quindi anche della assai probabile suanuova escussione, sicché doveva valutarsi la sua irreperibilità come una scelta, volta asottrarsi volontariamente all’esame.Il ricorrente segnalava altresì l’incompletezza delle ricerche, giustificata dalla Corte conil fatto che la difesa dell’imputato non aveva insistito nel richiedere il nuovo esame; tuttavia,la rilevanza dell’omessa rinnovazione prescinde dalla richiesta della difesa dell’interessato.La sentenza, pertanto, era viziata e andava annullata.3.

All’udienza di discussione il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto ilrigetto del ricorso.

Il difensore dell’imputato ha insistito per l’accoglimento del ricorso.Prima dell’udienza la parte civile in data 09/02/2026 ha depositato comparsaconclusionale e nota spese, formulando richieste di statuizioni civili.

Non è tuttavia comparsaall’udienza di discussione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Il ricorrente censura vizi di violazione di legge e di motivazione esclusivamenteconnessi con la mancata nuova assunzione delle dichiarazioni della persona offesa dal reatoa fronte di un appello avverso sentenza di proscioglimento che chiedeva alla Corte didichiarare la responsabilità penale dell’imputato.Si richiamano, in particolare, contraddizioni nella motivazione, violazioni dell’art. 603,comma 3-bis, cod. proc. pen. e carenze motivazionali nella ricostruzione delle condottedell’imputato che deriverebbero dalla mancata valutazione del comportamento della personaoffesa, parte civile costituita, a parere della difesa sottrattasi alla nuova escussionetestimoniale già in una prima fase del giudizio disposta con ordinanza dalla Corte di appelloe poi revocata all’esito negativo delle ricerche.Orbene, al fine di apprezzare l’infondatezza di tali doglianze, occorre ricordare che lasentenza di primo grado ha ricostruito compiutamente i fatti oggetto dell’imputazione sullabase anche delle dichiarazioni della persona offesa e ha disposto il proscioglimentodell’imputato solo in seguito ad una diversa qualificazione giuridica di essi; per una delle duecondotte la derubricazione della condotta di tentato omicidio a quella di lesioni aveva resoapplicabile un diverso e più favorevole termine di prescrizione, per l’altra analogariqualificazione in lesioni aggravate l’aveva resa assimilabile alla condotta, oggetto diprecedente procedimento per maltrattamenti in famiglia e lesioni, già definito dallo stessoTribunale in primo grado, inducendo così il Tribunale di Aosta a ravvisare in questoprocedimento la violazione del divieto del ne bis in idem.Sulla ricostruzione dei fatti la pronuncia di proscioglimento per l’imputato, impugnata dalProcuratore della Repubblica, non è stata pertanto contestata e può dirsi così formatogiudicato interno.E in effetti l’appello del Pubblico ministero aveva delimitato le sue censure allaqualificazione giuridica delle condotte.Nella motivazione della sentenza oggi fatta oggetto di ricorso per cassazione, la Corteterritoriale non riesamina la ricostruzione dei fatti nella loro storicità e anzi integralmente lacondivide per come effettuata dal giudice di primo grado.Non vi è, quindi, un nuovo apprezzamento delle prove ma una rivalutazione deglielementi già acquisiti e una verifica in punto di diritto sulla qualificazione delle condotte.Nell’atto di impugnazione del Pubblico ministero, d’altronde, non era stato richiesto undiverso apprezzamento delle dichiarazioni della persona offesa.Ricorre, quindi, l’ipotesi descritta dal seguente principio di diritto: «Il giudice d'appelloche procede alla "reformatio in peius" della sentenza assolutoria di primo grado, ai sensidell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., non è tenuto alla rinnovazione dell'istruttoriadibattimentale, nel caso in cui si limiti a una diversa valutazione in termini giuridici dicircostanze di fatto non controverse, senza porre in discussione le premesse fattuali delladecisione riformata» (Sez. 4, n. 31541 del 22/06/2023, Lazzari, Rv. 284860 - 01).E più ancora nello specifico: «Il giudice d'appello che, diversamente qualificando il fatto,procede alla "reformatio in peius" della sentenza di primo grado non è tenuto, ai sensidell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nelcaso in cui si limiti a una diversa valutazione, in termini giuridici, di circostanze di fatto noncontroverse, senza porre in discussione le premesse fattuali della decisione riformata.(Fattispecie in cui la Corte di appello ha riqualificato i fatti in estorsione e tentata estorsione,come da imputazioni originarie, a fronte della derubricazione in primo grado nel delitto diesercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, per il quale il giudiceaveva prosciolto gli imputati per difetto di querela, e nei delitti di lesioni e minacce gravi, per iquali li aveva condannati)». (Sez. 2, n. 3129 del 30/11/2023, dep. 2024, Casoppero, Rv.285826 - 01).Pertanto, non può essere censurata la decisione impugnata per il solo fatto di nonessere stata preceduta da una nuova escussione della persona offesa; e la valutazionedell’effettiva impossibilità di procedervi per l’irreperibilità di costei risulta priva di rilevanza.3.

La parte civile in data 09/02/2026 ha depositato comparsa conclusionale e notaspese, formulando richieste di statuizioni civili.

Non è tuttavia comparsa all’udienza didiscussione.Non consegue, quindi, dal rigetto del ricorso anche la condanna alla rifusione dellespese sostenute dalle parti civili.L’art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 fissa il termine di cinque giorni precedentiall’udienza per il deposito di conclusioni e, secondo il pacifico insegnamento nomofilattico,tale termine è perentorio, sicchè ogni memoria presentata oltre tale termine deveconsiderarsi tardiva (Sez. 1, n. 35305 del 21/05/2021, Rv. 281895-01).

E in particolare «nelgiudizio di legittimità celebrato ai sensi dell'art. 23-bis d.lgs. 29 ottobre 2020, n. 137,convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nel caso in cui il ricorsodell'imputato sia rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile cheabbia depositato tardivamente le proprie conclusioni non ha diritto di ottenere la liquidazionedelle spese processuali, in quanto la sua posizione è assimilabile a quella della parte noncomparsa personalmente all'udienza pubblica» (Sez. 5, n. 25035 del 16/03/2023, Rv.284875-01).Pertanto le conclusioni delle parti civili non possono essere valutate e la richiesta dicondanna alle spese da costoro sostenute deve essere dichiarata inammissibile (sulleconseguenze della tardività della richiesta di liquidazione, Sez. 5, n. 49289 del 15/11/2023,Rv. 285560 – 01; Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015, Rv. 263641-01).Nel presente giudizio, peraltro, nei termini di legge il ricorrente ha richiesto procedersi adiscussione orale, che si è svolta in pubblica udienza e alla quale il difensore di parte civilenon ha partecipato.In tale ipotesi vale per un verso il principio generale in base al quale «non può esservicondanna dell'imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile quando ildifensore non abbia svolto alcuna attività e si sia limitato a depositare conclusioni scritte enota spese» (Sez. 6, n. 24340 del 29/05/2025, Iannotta, Rv. 288298 – 01) e per altro versola specifica regola che la giurisprudenza ha tratto da questo principio e per la quale non èsufficiente per far maturare il diritto alla liquidazione la mera presentazione di conclusioniscritte fuori udienza (Sez. 2, n. 22937 del 13/04/2023, Cirignotta, Rv. 284725 – 01).Sicché delle richieste della parte civile contenute negli atti depositati fuori udienza etardivamente non può tenersi conto.4.

Deve quindi concludersi che il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deveessere condannato al pagamento delle spese del giudizio, nulla dovendosi statuire sullerichieste della parte civile.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ersona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;udito l’avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa dell’imputato, che ha chiesto l’accoglimento delricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 05/06/2025, la Corte di appello di Torino, riformando lasentenza del Tribunale di Aosta in data 25/01/2023, ha dichiarato colpevoleXXXXXXXXXXXX del reato di tentato omicidio in danno di XXXXXXXXXXX, prima provandoad intossicarla con il monossido di carbonio e poi strangolandola in due episodi, l’unocommesso in XXXXX il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e l’altro in XXXXXXXXXXXXXil [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Per l’effettolo ha condannato alla pena di anni tredici di reclusione, applicando le pene accessorie econdannandolo altresì al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita.La riformata sentenza, emessa a conclusione del giudizio di primo grado, aveva,invece, statuito in favore dell’imputato rilevando plurime condizioni di improcedibilità; laprima condotta (quella realizzata in XXXXX il 22/12/2007) era stata riqualificata come lesioniaggravate e conseguentemente era stato dichiarato estinto il reato per intervenutaprescrizione; la seconda condotta (in XXXXXXXXXXXX il 22/07/2021) è stata ritenutariconducibile al medesimo fatto, sia pur diversamente qualificato come lesione aggravata,oggetto di precedente procedimento per maltrattamenti in famiglia e lesioni, già definito inprimo grado dal Tribunale di Aosta e conseguentemente era stato ritenuto improcedibile perviolazione del principio ne bis in idem.2. Avverso la sentenza di condanna ha proposto ricorso il difensore diXXXXXXXXXXXX e ne ha chiesto l’annullamento in relazione all’art. 606, comma 1 lett. e)cod. proc. pen. per mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione,risultando il vizio dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo.Ha premesso che nel giudizio di secondo grado, promosso dall’appello della Procuradella Repubblica presso il Tribunale di Aosta avverso la sentenza di proscioglimento, laCorte di appello aveva disposto la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ai sensi dell’art.603, commi 3 e 3-bis, cod. proc. pen. con riguardo ad un nuovo esame della parte civile,nonché all’esame dell’imputato, disponendo altresì l’acquisizione della sentenza emessadalla Corte di appello di Torino in altro procedimento penale.Dopo reiterate ricerche della teste parte civile, che non avevano avuto esito, per ilmutamento del collegio e la regressione del procedimento, la Corte aveva proceduto adeliberare sulle richieste di prova, aveva acquisito la sentenza del 13/03/2023 emessa acarico dell’imputato in altro procedimento e aveva rigettato la richiesta di rinnovazionedell’esame della parte civile, non ritenendo necessaria la prova e non ritenendo ricorrentel’ipotesi di cui all’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.Secondo la Corte territoriale le doglianze dell’appello non vertevano su profili inerentialla valutazione della prova dichiarativa e in ogni caso la nuova escussione della personaoffesa doveva considerarsi divenuta impossibile per la sua irreperibilità.Il ricorrente deduce la contraddittorietà di queste decisioni della Corte territoriale edevidenzia che la parte civile, poiché rappresentata dal difensore, doveva considerarsi aconoscenza della pendenza del giudizio di appello e quindi anche della assai probabile suanuova escussione, sicché doveva valutarsi la sua irreperibilità come una scelta, volta asottrarsi volontariamente all’esame.Il ricorrente segnalava altresì l’incompletezza delle ricerche, giustificata dalla Corte conil fatto che la difesa dell’imputato non aveva insistito nel richiedere il nuovo esame; tuttavia,la rilevanza dell’omessa rinnovazione prescinde dalla richiesta della difesa dell’interessato.La sentenza, pertanto, era viziata e andava annullata.3. All’udienza di discussione il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto ilrigetto del ricorso. Il difensore dell’imputato ha insistito per l’accoglimento del ricorso.Prima dell’udienza la parte civile in data 09/02/2026 ha depositato comparsaconclusionale e nota spese, formulando richieste di statuizioni civili. Non è tuttavia comparsaall’udienza di discussione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Il ricorrente censura vizi di violazione di legge e di motivazione esclusivamenteconnessi con la mancata nuova assunzione delle dichiarazioni della persona offesa dal reatoa fronte di un appello avverso sentenza di proscioglimento che chiedeva alla Corte didichiarare la responsabilità penale dell’imputato.Si richiamano, in particolare, contraddizioni nella motivazione, violazioni dell’art. 603,comma 3-bis, cod. proc. pen. e carenze motivazionali nella ricostruzione delle condottedell’imputato che deriverebbero dalla mancata valutazione del comportamento della personaoffesa, parte civile costituita, a parere della difesa sottrattasi alla nuova escussionetestimoniale già in una prima fase del giudizio disposta con ordinanza dalla Corte di appelloe poi revocata all’esito negativo delle ricerche.Orbene, al fine di apprezzare l’infondatezza di tali doglianze, occorre ricordare che lasentenza di primo grado ha ricostruito compiutamente i fatti oggetto dell’imputazione sullabase anche delle dichiarazioni della persona offesa e ha disposto il proscioglimentodell’imputato solo in seguito ad una diversa qualificazione giuridica di essi; per una delle duecondotte la derubricazione della condotta di tentato omicidio a quella di lesioni aveva resoapplicabile un diverso e più favorevole termine di prescrizione, per l’altra analogariqualificazione in lesioni aggravate l’aveva resa assimilabile alla condotta, oggetto diprecedente procedimento per maltrattamenti in famiglia e lesioni, già definito dallo stessoTribunale in primo grado, inducendo così il Tribunale di Aosta a ravvisare in questoprocedimento la violazione del divieto del ne bis in idem.Sulla ricostruzione dei fatti la pronuncia di proscioglimento per l’imputato, impugnata dalProcuratore della Repubblica, non è stata pertanto contestata e può dirsi così formatogiudicato interno.E in effetti l’appello del Pubblico ministero aveva delimitato le sue censure allaqualificazione giuridica delle condotte.Nella motivazione della sentenza oggi fatta oggetto di ricorso per cassazione, la Corteterritoriale non riesamina la ricostruzione dei fatti nella loro storicità e anzi integralmente lacondivide per come effettuata dal giudice di primo grado.Non vi è, quindi, un nuovo apprezzamento delle prove ma una rivalutazione deglielementi già acquisiti e una verifica in punto di diritto sulla qualificazione delle condotte.Nell’atto di impugnazione del Pubblico ministero, d’altronde, non era stato richiesto undiverso apprezzamento delle dichiarazioni della persona offesa.Ricorre, quindi, l’ipotesi descritta dal seguente principio di diritto: «Il giudice d'appelloche procede alla "reformatio in peius" della sentenza assolutoria di primo grado, ai sensidell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., non è tenuto alla rinnovazione dell'istruttoriadibattimentale, nel caso in cui si limiti a una diversa valutazione in termini giuridici dicircostanze di fatto non controverse, senza porre in discussione le premesse fattuali delladecisione riformata» (Sez. 4, n. 31541 del 22/06/2023, Lazzari, Rv. 284860 - 01).E più ancora nello specifico: «Il giudice d'appello che, diversamente qualificando il fatto,procede alla "reformatio in peius" della sentenza di primo grado non è tenuto, ai sensidell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nelcaso in cui si limiti a una diversa valutazione, in termini giuridici, di circostanze di fatto noncontroverse, senza porre in discussione le premesse fattuali della decisione riformata.(Fattispecie in cui la Corte di appello ha riqualificato i fatti in estorsione e tentata estorsione,come da imputazioni originarie, a fronte della derubricazione in primo grado nel delitto diesercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, per il quale il giudiceaveva prosciolto gli imputati per difetto di querela, e nei delitti di lesioni e minacce gravi, per iquali li aveva condannati)». (Sez. 2, n. 3129 del 30/11/2023, dep. 2024, Casoppero, Rv.285826 - 01).Pertanto, non può essere censurata la decisione impugnata per il solo fatto di nonessere stata preceduta da una nuova escussione della persona offesa; e la valutazionedell’effettiva impossibilità di procedervi per l’irreperibilità di costei risulta priva di rilevanza.3. La parte civile in data 09/02/2026 ha depositato comparsa conclusionale e notaspese, formulando richieste di statuizioni civili. Non è tuttavia comparsa all’udienza didiscussione.Non consegue, quindi, dal rigetto del ricorso anche la condanna alla rifusione dellespese sostenute dalle parti civili.L’art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 fissa il termine di cinque giorni precedentiall’udienza per il deposito di conclusioni e, secondo il pacifico insegnamento nomofilattico,tale termine è perentorio, sicchè ogni memoria presentata oltre tale termine deveconsiderarsi tardiva (Sez. 1, n. 35305 del 21/05/2021, Rv. 281895-01). E in particolare «nelgiudizio di legittimità celebrato ai sensi dell'art. 23-bis d.lgs. 29 ottobre 2020, n. 137,convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nel caso in cui il ricorsodell'imputato sia rigettato o dichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile cheabbia depositato tardivamente le proprie conclusioni non ha diritto di ottenere la liquidazionedelle spese processuali, in quanto la sua posizione è assimilabile a quella della parte noncomparsa personalmente all'udienza pubblica» (Sez. 5, n. 25035 del 16/03/2023, Rv.284875-01).Pertanto le conclusioni delle parti civili non possono essere valutate e la richiesta dicondanna alle spese da costoro sostenute deve essere dichiarata inammissibile (sulleconseguenze della tardività della richiesta di liquidazione, Sez. 5, n. 49289 del 15/11/2023,Rv. 285560 – 01; Sez. 7, n. 23092 del 18/02/2015, Rv. 263641-01).Nel presente giudizio, peraltro, nei termini di legge il ricorrente ha richiesto procedersi adiscussione orale, che si è svolta in pubblica udienza e alla quale il difensore di parte civilenon ha partecipato.In tale ipotesi vale per un verso il principio generale in base al quale «non può esservicondanna dell'imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile quando ildifensore non abbia svolto alcuna attività e si sia limitato a depositare conclusioni scritte enota spese» (Sez. 6, n. 24340 del 29/05/2025, Iannotta, Rv. 288298 – 01) e per altro versola specifica regola che la giurisprudenza ha tratto da questo principio e per la quale non èsufficiente per far maturare il diritto alla liquidazione la mera presentazione di conclusioniscritte fuori udienza (Sez. 2, n. 22937 del 13/04/2023, Cirignotta, Rv. 284725 – 01).Sicché delle richieste della parte civile contenute negli atti depositati fuori udienza etardivamente non può tenersi conto.4. Deve quindi concludersi che il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deveessere condannato al pagamento delle spese del giudizio, nulla dovendosi statuire sullerichieste della parte civile. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 20910/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris