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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24343/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 661/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] (C.F. 97210890584), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] C. S.a.s.(C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore - intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria r egionale della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, n. 3641/25/2019, depositata in data 26 settembre 2019 Oggetto: tributi– Iva all’importazione – rappresentante indiretto – responsabilità - esclusione N.661/20 R.G.

Est.

F. D’[OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] C. S.a.s.ha impugnato un avviso di accertamento suppletivo e di rettifica, relativo a IVA all’importazione, a termini del combinato disposto degli artt. 70, commi quinto e sesto d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e 201 Reg. (CEE) n. 2913/1992.

L’accertamento era inerente dichiarazioni doganali relative al periodo di imposta 2013 presentate dalla società contribuente per conto di Ferrometal S.r.l. in regime di rappresentanza indiretta.

La società contribuente ha dedotto, per quanto ancora rileva, il proprio difetto di legittimazione passiva.

2. La CTP di Brescia ha rigettato il ricorso.

3. La CTR della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, con sentenza in data 26 settembre 2019, ha parzialmente accolto l’appello della società contribuente.

Ha ritenuto il giudice di appello, per quanto qui ancora rileva, non responsabile la società contribuente, quale rappresentante indiretto, per l’IVA all’importazione a termini dell’art. 201, par. 3 Reg. (CEE) n. 2913/1992, in quanto tale responsabilità opera solo per i dazi doganali e non per l’Iva all’importazione, per la quale in caso di inversione contabile il responsabile è il cessionario e non il dichiarante in dogana.

4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a un unico motivo; la società contribuente intimata non si è costituita in giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 70 d.P.R. n. 633/1972, nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso la società contribuente, quale dichiarante in dogana, dal regime di solidarietà.

Osserva parte ricorrente che il rappresentante indiretto di N.661/20 R.G.

Est.

F. D’Aquino un importatore che dichiari di destinarle in un deposito doganale rivelatosi inesistente è tenuto alpagamento dell’IVA all’importazione, quale spedizioniere, al pari del cessionario, non potendosi ritenere che l’IVA all’importazione sia estranea per il rappresentante indiretto, quale dichiarante in dogana,all’obbligazione doganale.

2. Il ricorso è infondato.Sul punto, questa Corte (Cass., Sez.

V, 27 luglio 2022, n. 23526) , nel prendere atto dell’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia ([OSCURATO:PERSONA], 12 maggio 2022 , U.I.

S.r.l., C-714/20), ha ritenuto che il rappresentante indiretto non può essere responsabile del mancato pagamento dell’IVA e delle corrispondenti sanzioni, non essendo l’IVA annoverabile tra i diritti di confineed essendo la responsabilità del dichiarante in dogana limitata all’obbligazione doganale, non facendo parte l’IVA all’importazione dei dazi doganali.

3. Che si tratti, pertanto, di IVA all’importazione, ancorché oggetto di reverse charge per effetto dell’introduzione della merce in deposito fiscale, non sussiste la responsabilità del rappresentante indiretto, posto che l’articolo 201 della direttiva IVA va interpretato nel senso che non può essere riconosciuta la responsabilità del rappresentante doganale indiretto per il pagamento dell’IVAall’importazione, in solido con l’importatore, in assenza di disposizioni nazionali che lo designino o lo riconoscano, in modo esplicito e inequivocabile, come debitore di tale imposta (CGUE, C - 714/20, punto 65).

4. Queste disposizioni nel nostro ordinamento non esistono o, quanto meno, non prevedono in modo sufficientemente chiaro che il rappresentante indiretto doganale debba rispondere anche dell’IVA all’importazione (Cass., n. 23526/2022 , cit. ), laddove l’opposta opinione era fondata su una interpretazione sistematica del sistema IVA, non «coerente con i principi di certezza affermati dalla ricordata N.661/20 R.G.

Est.

F. D’Aquino decisione della Corte di giustizia, implicante la necessità che «un’eventuale responsabilità del rappresentante doganale indiretto per il pagamento dell’IVA all’importazione prevista da uno Stato membro, in solido con la persona chegli ha conferito un mandato e che esso rappresenta, deve essere stabilita, in modo esplicito e inequivocabile» (punto 63)» (Cass., n. 23516/2022, cit.). 5.Il ricorso va, pertanto, rigettato; nulla per le spese in assenza di costituzione della parte intimata.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 661/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] (C.F. 97210890584), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] C. S.a.s.(C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempore - intimato – avverso la sentenza della Commissione tributaria r egionale della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, n. 3641/25/2019, depositata in data 26 settembre 2019 Oggetto: tributi– Iva all’importazione – rappresentante indiretto – responsabilità - esclusione N.661/20 R.G. Est. F. D’[OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] C. S.a.s.ha impugnato un avviso di accertamento suppletivo e di rettifica, relativo a IVA all’importazione, a termini del combinato disposto degli artt. 70, commi quinto e sesto d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e 201 Reg. (CEE) n. 2913/1992. L’accertamento era inerente dichiarazioni doganali relative al periodo di imposta 2013 presentate dalla società contribuente per conto di Ferrometal S.r.l. in regime di rappresentanza indiretta. La società contribuente ha dedotto, per quanto ancora rileva, il proprio difetto di legittimazione passiva. 2. La CTP di Brescia ha rigettato il ricorso. 3. La CTR della Lombardia, Sezione staccata di Brescia, con sentenza in data 26 settembre 2019, ha parzialmente accolto l’appello della società contribuente. Ha ritenuto il giudice di appello, per quanto qui ancora rileva, non responsabile la società contribuente, quale rappresentante indiretto, per l’IVA all’importazione a termini dell’art. 201, par. 3 Reg. (CEE) n. 2913/1992, in quanto tale responsabilità opera solo per i dazi doganali e non per l’Iva all’importazione, per la quale in caso di inversione contabile il responsabile è il cessionario e non il dichiarante in dogana. 4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a un unico motivo; la società contribuente intimata non si è costituita in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 70 d.P.R. n. 633/1972, nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso la società contribuente, quale dichiarante in dogana, dal regime di solidarietà. Osserva parte ricorrente che il rappresentante indiretto di N.661/20 R.G. Est. F. D’Aquino un importatore che dichiari di destinarle in un deposito doganale rivelatosi inesistente è tenuto alpagamento dell’IVA all’importazione, quale spedizioniere, al pari del cessionario, non potendosi ritenere che l’IVA all’importazione sia estranea per il rappresentante indiretto, quale dichiarante in dogana,all’obbligazione doganale. 2. Il ricorso è infondato.Sul punto, questa Corte (Cass., Sez. V, 27 luglio 2022, n. 23526) , nel prendere atto dell’evoluzione della giurisprudenza della Corte di Giustizia ([OSCURATO:PERSONA], 12 maggio 2022 , U.I. S.r.l., C-714/20), ha ritenuto che il rappresentante indiretto non può essere responsabile del mancato pagamento dell’IVA e delle corrispondenti sanzioni, non essendo l’IVA annoverabile tra i diritti di confineed essendo la responsabilità del dichiarante in dogana limitata all’obbligazione doganale, non facendo parte l’IVA all’importazione dei dazi doganali. 3. Che si tratti, pertanto, di IVA all’importazione, ancorché oggetto di reverse charge per effetto dell’introduzione della merce in deposito fiscale, non sussiste la responsabilità del rappresentante indiretto, posto che l’articolo 201 della direttiva IVA va interpretato nel senso che non può essere riconosciuta la responsabilità del rappresentante doganale indiretto per il pagamento dell’IVAall’importazione, in solido con l’importatore, in assenza di disposizioni nazionali che lo designino o lo riconoscano, in modo esplicito e inequivocabile, come debitore di tale imposta (CGUE, C - 714/20, punto 65). 4. Queste disposizioni nel nostro ordinamento non esistono o, quanto meno, non prevedono in modo sufficientemente chiaro che il rappresentante indiretto doganale debba rispondere anche dell’IVA all’importazione (Cass., n. 23526/2022 , cit. ), laddove l’opposta opinione era fondata su una interpretazione sistematica del sistema IVA, non «coerente con i principi di certezza affermati dalla ricordata N.661/20 R.G. Est. F. D’Aquino decisione della Corte di giustizia, implicante la necessità che «un’eventuale responsabilità del rappresentante doganale indiretto per il pagamento dell’IVA all’importazione prevista da uno Stato membro, in solido con la persona chegli ha conferito un mandato e che esso rappresenta, deve essere stabilita, in modo esplicito e inequivocabile» (punto 63)» (Cass., n. 23516/2022, cit.). 5.Il ricorso va, pertanto, rigettato; nulla per le spese in assenza di costituzione della parte intimata.
Sentenza Cassazione n. 24343/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris