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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16212/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 23 novembre 2020 dalla Corte d'Appello di Milano, che ha confermato la decisione del Tribunale di Varese che aveva condannato, all'esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di quattro anni e due mesi di reclusione ed C 2.000,00 di multa per una serie (sei) di furti in appartamento commessi, in concorso con altre persone, nel periodo compreso tra il 22 e il 26 maggio 2019, in diversi paesi delle province di Milano e Varese.

2. Contro la sentenza di cui sopra, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia.

La parte deduce il vizio di mancanza di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., sostenendo che la sentenza sia carente in ordine alla sussistenza degli indizi gravi precisi e concordanti a carico dell'imputato.

La censura riguarda un unico punto: quello relativo all'identificazione nell'odierno imputato di uno degli autori dei furti e precisamente di quello che gli altri concorrenti nel reato chiamavano "Eli", le cui conversazioni ambientali, all'interno dell'autovettura "VW Golf" tg. [OSCURATO:TARGA], sono state intercettate durante le indagini preliminari.

Il ricorrente non censura né la ricostruzione dei fatti né che la persona chiamata "Eli" abbia effettivamente partecipato ai furti, ma solo che quest'ultimo debba identificarsi in [OSCURATO:PERSONA].

Rileva che la motivazione della sentenza, sul punto, si porrebbe in contrasto con l'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., non essendo basata su una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti.

Essa, infatti, si baserebbe su quattro elementi: l'avere ammesso l'imputato, in sede di interrogatorio, di venire chiamato da alcuni suoi amici con il diminutivo "Eli"; l'avere ammesso, sempre in sede di interrogatorio, di conoscere buona parte degli altri concorrenti nei reati; nell'essere l'imputato proprietario della vettura "Citroen C4" tg. [OSCURATO:TARGA], che, pur non risultando essere stata utilizzata per eseguire i furti, era stata oggetto di indagine; nel non aver offerto il Lela alcun alibi.

Ebbene, a parere del ricorrente, gli ultimi due elementi non potrebbero proprio assurgere al rango di indizi, atteso che la mancanza di alibi sarebbe del tutto irrilevante e che la proprietà della "Citroen C4" costituisce un elemento di contrasto all'ipotesi accusatoria, atteso che, dagli esiti delle indagini, risulterebbe che, sebbene le conversazioni intervenute nel veicolo in questione siano state sottoposte a intercettazione per lungo periodo, alcun elemento di rilievo era emerso da tale attività.

Quanto al secondo degli elementi sopra elencati, la parte sostiene che la circostanza che l'Elidon conoscesse gli altri concorrenti nei reati, essendo stata da lui stesso ammessa, assumerebbe una valenza neutra e poco significativa, tale da non consentirne una valutazione in termini di gravità; diversamente da quanto, invece, si sarebbe potuto ritenere nel caso in cui l'interessato avesse negato tale circostanza.

Solo il primo elemento, dunque, assurgerebbe al rango di indizio significativo a sostegno dell'ipotesi accusatoria, ma, di per sé, sarebbe inidoneo a concretizzare la pluralità e la concordanza degli indizi richiesti dall'art. 192 cod. proc. pen. 3.

Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

La parte deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che i giudici di merito sarebbero caduti in errore fondando la loro decisione su elementi privi di un'effettiva efficacia dimostrativa dei fatti contestati.

La censura si concentra su tre dei quattro indizi che sarebbero stati posti dai giudici di merito a base del ragionamento probatorio: la mancanza di alibi; la proprietà della "Citroen C4"; la circostanza che l'Elidon conoscesse gli altri concorrenti nei reati.

Da nessuno dei tre indizi sarebbe possibile, per inferenza logica, risalire all'identificazione di "Eli" nell'odierno imputato.

Il primo sarebbe irrilevante; il secondo si porrebbe addirittura in contrasto con l'ipotesi accusatoria; il terzo avrebbe potuto assumere rilievo solo in presenza di una determinata condizione e cioè che l'imputato avesse negato di conoscere gli altri imputati.

Prima di valutare la fondatezza delle censure mosse dal ricorrente, appare opportuno premettere che «Nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza del procedimento indiziario non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, in quanto ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve tradursi nel controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali dettati dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. e se siano state coerentemente applicate le regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori» (Sez. 1, n. 42933 del 25 settembre 2008, Pipa, Rv. 241826).

Si tratta, dunque, di un sindacato di natura eminentemente logico-giuridica sulla correttezza del ragionamento probatorio del giudice di merito, che non deve risultare inficiato da manifesta illogicità o contrarietà ai criteri legali di valutazione dettati dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 4663 del 10/12/2013, dep. 2014, Larotondo, Rv. 258721).Orbene, nel caso in esame, prima il Tribunale di Varese e poi la Corte di Appello di Milano, utilizzando criteri omogenei e seguendo un apparato logico- argomentativo uniforme, hanno rigorosamente ricostruito i fatti, effettuando la necessaria duplice valutazione del quadro indiziario, analizzando prima la valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - di ciascun indizio, per poi passare all'esame globale ed unitario del medesimo.

Né, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, sembrano essere incorsi in vizi logici nell'interpretazione dei risultati probatori.

Invero, quanto alla circostanza che l'imputato ha ammesso di conoscere gli altri imputati, essa assume una certa valenza significativa, una volta posta in relazione alle particolarità dei reati in questione: ben sei furti in abitazione commessi in concorso con altre persone, che implicano necessariamente il previo concerto tra tutti i concorrenti.

Si tratta poi di valutarne la portata, ma sicuramente i giudici di merito non sono incorsi in alcuna contraddittorietà o vizio logico nel far riferimento a tale elemento.

Quanto alla circostanza che l'imputato era proprietario della vettura "Citroen C4" tg. [OSCURATO:TARGA], va rilevato che dalle sentenze di merito e, in particolare da quella di primo grado (le due sentenze di merito si integrano perfettamente tra loro, atteso che le due decisioni hanno utilizzato criteri omogenei e hanno seguito un apparato logico-argomentativo comune), emerge con evidenza la rilevanza che aveva avuto tale circostanza nello sviluppo delle indagini.

Dalle sentenze, emerge, infatti, che, proprio seguendo l'auto in questione, la polizia giudiziaria era riuscita, mediante controllo su strada, a identificare con certezza l'odierno imputato; seguendo l'imputato era riuscita poi a osservarlo mentre, insieme a un altro concorrente nei reati, raggiungeva un parcheggio ed entrava all'interno dell'auto (una "VW Golf") utilizzata dai rei per commettere i furti.

Quanto, infine, alla terza circostanza, va evidenziato che, in realtà, la Corte d'appello ha inserito il discorso della mancanza d'alibi in un contesto di valutazione di scarsa attendibilità delle dichiarazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio, nel corso del quale egli aveva affermato che l'El dell'intercettazione dovesse essere identificato con un'altra persona, tale Elitjon, senza fornire alcuna informazione utile per identificarlo o rintracciarlo.

L'argomento, dunque, è speso, più che altro, nella valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni rese dall'imputato.

Alcun vizio logico, dunque, è riscontrabile nella sentenza impugnata e la svalutazione sistematica del significato indiziario delle circostanze evidenziate dai giudici di merito, operata dal ricorrente, finisce per il tradursi nella sollecitazione di un riesame del merito, non consentita in sede di legittimità.

Essa è frutto di una valutazione esclusivamente parcellizzata ed atomistica del materiale probatorio che evita di affrontare il profilo della convergenza degli elementi considerati, speso dai giudici di merito.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 22/3/2022. [OSCURATO:PERSONA] e estensore Di Presidente I o Graz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 23 novembre 2020 dalla Corte d'Appello di Milano, che ha confermato la decisione del Tribunale di Varese che aveva condannato, all'esito di giudizio abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] alla pena di quattro anni e due mesi di reclusione ed C 2.000,00 di multa per una serie (sei) di furti in appartamento commessi, in concorso con altre persone, nel periodo compreso tra il 22 e il 26 maggio 2019, in diversi paesi delle province di Milano e Varese. 2. Contro la sentenza di cui sopra, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del proprio difensore di fiducia. La parte deduce il vizio di mancanza di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., sostenendo che la sentenza sia carente in ordine alla sussistenza degli indizi gravi precisi e concordanti a carico dell'imputato. La censura riguarda un unico punto: quello relativo all'identificazione nell'odierno imputato di uno degli autori dei furti e precisamente di quello che gli altri concorrenti nel reato chiamavano "Eli", le cui conversazioni ambientali, all'interno dell'autovettura "VW Golf" tg. [OSCURATO:TARGA], sono state intercettate durante le indagini preliminari. Il ricorrente non censura né la ricostruzione dei fatti né che la persona chiamata "Eli" abbia effettivamente partecipato ai furti, ma solo che quest'ultimo debba identificarsi in [OSCURATO:PERSONA]. Rileva che la motivazione della sentenza, sul punto, si porrebbe in contrasto con l'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., non essendo basata su una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti. Essa, infatti, si baserebbe su quattro elementi: l'avere ammesso l'imputato, in sede di interrogatorio, di venire chiamato da alcuni suoi amici con il diminutivo "Eli"; l'avere ammesso, sempre in sede di interrogatorio, di conoscere buona parte degli altri concorrenti nei reati; nell'essere l'imputato proprietario della vettura "Citroen C4" tg. [OSCURATO:TARGA], che, pur non risultando essere stata utilizzata per eseguire i furti, era stata oggetto di indagine; nel non aver offerto il Lela alcun alibi. Ebbene, a parere del ricorrente, gli ultimi due elementi non potrebbero proprio assurgere al rango di indizi, atteso che la mancanza di alibi sarebbe del tutto irrilevante e che la proprietà della "Citroen C4" costituisce un elemento di contrasto all'ipotesi accusatoria, atteso che, dagli esiti delle indagini, risulterebbe che, sebbene le conversazioni intervenute nel veicolo in questione siano state sottoposte a intercettazione per lungo periodo, alcun elemento di rilievo era emerso da tale attività. Quanto al secondo degli elementi sopra elencati, la parte sostiene che la circostanza che l'Elidon conoscesse gli altri concorrenti nei reati, essendo stata da lui stesso ammessa, assumerebbe una valenza neutra e poco significativa, tale da non consentirne una valutazione in termini di gravità; diversamente da quanto, invece, si sarebbe potuto ritenere nel caso in cui l'interessato avesse negato tale circostanza. Solo il primo elemento, dunque, assurgerebbe al rango di indizio significativo a sostegno dell'ipotesi accusatoria, ma, di per sé, sarebbe inidoneo a concretizzare la pluralità e la concordanza degli indizi richiesti dall'art. 192 cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. La parte deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che i giudici di merito sarebbero caduti in errore fondando la loro decisione su elementi privi di un'effettiva efficacia dimostrativa dei fatti contestati. La censura si concentra su tre dei quattro indizi che sarebbero stati posti dai giudici di merito a base del ragionamento probatorio: la mancanza di alibi; la proprietà della "Citroen C4"; la circostanza che l'Elidon conoscesse gli altri concorrenti nei reati. Da nessuno dei tre indizi sarebbe possibile, per inferenza logica, risalire all'identificazione di "Eli" nell'odierno imputato. Il primo sarebbe irrilevante; il secondo si porrebbe addirittura in contrasto con l'ipotesi accusatoria; il terzo avrebbe potuto assumere rilievo solo in presenza di una determinata condizione e cioè che l'imputato avesse negato di conoscere gli altri imputati. Prima di valutare la fondatezza delle censure mosse dal ricorrente, appare opportuno premettere che «Nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza del procedimento indiziario non può consistere nella rivalutazione della gravità, della precisione e della concordanza degli indizi, in quanto ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve tradursi nel controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data esatta applicazione ai criteri legali dettati dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. e se siano state coerentemente applicate le regole della logica nell'interpretazione dei risultati probatori» (Sez. 1, n. 42933 del 25 settembre 2008, Pipa, Rv. 241826). Si tratta, dunque, di un sindacato di natura eminentemente logico-giuridica sulla correttezza del ragionamento probatorio del giudice di merito, che non deve risultare inficiato da manifesta illogicità o contrarietà ai criteri legali di valutazione dettati dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 4663 del 10/12/2013, dep. 2014, Larotondo, Rv. 258721).Orbene, nel caso in esame, prima il Tribunale di Varese e poi la Corte di Appello di Milano, utilizzando criteri omogenei e seguendo un apparato logico- argomentativo uniforme, hanno rigorosamente ricostruito i fatti, effettuando la necessaria duplice valutazione del quadro indiziario, analizzando prima la valenza indicativa - sia pure di portata possibilistica e non univoca - di ciascun indizio, per poi passare all'esame globale ed unitario del medesimo. Né, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, sembrano essere incorsi in vizi logici nell'interpretazione dei risultati probatori. Invero, quanto alla circostanza che l'imputato ha ammesso di conoscere gli altri imputati, essa assume una certa valenza significativa, una volta posta in relazione alle particolarità dei reati in questione: ben sei furti in abitazione commessi in concorso con altre persone, che implicano necessariamente il previo concerto tra tutti i concorrenti. Si tratta poi di valutarne la portata, ma sicuramente i giudici di merito non sono incorsi in alcuna contraddittorietà o vizio logico nel far riferimento a tale elemento. Quanto alla circostanza che l'imputato era proprietario della vettura "Citroen C4" tg. [OSCURATO:TARGA], va rilevato che dalle sentenze di merito e, in particolare da quella di primo grado (le due sentenze di merito si integrano perfettamente tra loro, atteso che le due decisioni hanno utilizzato criteri omogenei e hanno seguito un apparato logico-argomentativo comune), emerge con evidenza la rilevanza che aveva avuto tale circostanza nello sviluppo delle indagini. Dalle sentenze, emerge, infatti, che, proprio seguendo l'auto in questione, la polizia giudiziaria era riuscita, mediante controllo su strada, a identificare con certezza l'odierno imputato; seguendo l'imputato era riuscita poi a osservarlo mentre, insieme a un altro concorrente nei reati, raggiungeva un parcheggio ed entrava all'interno dell'auto (una "VW Golf") utilizzata dai rei per commettere i furti. Quanto, infine, alla terza circostanza, va evidenziato che, in realtà, la Corte d'appello ha inserito il discorso della mancanza d'alibi in un contesto di valutazione di scarsa attendibilità delle dichiarazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio, nel corso del quale egli aveva affermato che l'El dell'intercettazione dovesse essere identificato con un'altra persona, tale Elitjon, senza fornire alcuna informazione utile per identificarlo o rintracciarlo. L'argomento, dunque, è speso, più che altro, nella valutazione di inattendibilità delle dichiarazioni rese dall'imputato. Alcun vizio logico, dunque, è riscontrabile nella sentenza impugnata e la svalutazione sistematica del significato indiziario delle circostanze evidenziate dai giudici di merito, operata dal ricorrente, finisce per il tradursi nella sollecitazione di un riesame del merito, non consentita in sede di legittimità. Essa è frutto di una valutazione esclusivamente parcellizzata ed atomistica del materiale probatorio che evita di affrontare il profilo della convergenza degli elementi considerati, speso dai giudici di merito. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22/3/2022. [OSCURATO:PERSONA] e estensore Di Presidente I o Graz
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