CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07177/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04309VZ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 005AIP4) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0185XFI) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avv so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 gennaio 2024 la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Rovigo del 9 maggio 2023, ha rideterminato, sull'accordo delle parti, la pena inflitta: a [OSCURATO:PERSONA] nella misura di anni uno, mesi due, giorni venti di reclusione ed euro 260,00 di multa; a [OSCURATO:PERSONA] in quella di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 300,00 di multa; a [OSCURATO:PERSONA] in quella di anni uno, mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 360,00 di multa, per i reati di cui agli artt. 110, 56, 624-bis, comma 3, cod. pen. (capo 1); 110, 61 n. 2, 477, 482 cod. pen. (capo 2); 110, 497-ter cod. pen. (capo 3); 110 cod. pen., 4 I. 18 aprile 1975, n. 110 (capo 4); e la sola [OSCURATO:PERSONA] anche per quello previsto dall'art. 337 cod. pen. (capo 5). Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del loro difensore, deducendo violazione di legge in punto di illegalità della pena per erronea applicazione dei criteri previsti dagli artt. 133 e 133-bis cod. pen. 2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non consentiti. E' stato precisato, infatti, che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170-01; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01). Il concordato in appello, d'altro canto, ha una diversa fisionomia rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. - derivante dal diverso contenuto dell'accordo che, nel primo caso, si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione (con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto), mentre nel secondo abbraccia anche i termini dell'accusa (da cui deriva la possibilità di proporre ricorso per cassazione anche per ciò che concerne la qualificazione giuridica) - con la conseguenza che le ipotesi di annullamento della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono sicuramente più limitate rispetto a quelle previste dall'art. 448-bis dello stesso codice, dato che riguardano essenzialmente l'illegalità della pena che costituisce l'unica ipotesi in cui, indipendentemente dall'inammissibilità del ricorso per cassazione, sempreché non sia tardivo, la Corte di legittimità deve procedere d'ufficio all'annullamento della sentenza impugnata (così, Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01). La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00 ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 21 novembre