CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 maggio 2021
Cassazione n. 33776/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27061/2018 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via della Scrofa n. 57; - con troricorrente e ricorrente incidentale - e [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale a margine del controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via della Scrofa n. 57; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1049/6/18 della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio - Roma, depositata in data 20/2/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 31 maggio 2021 dal dott. [OSCURATO:PERSONA], svoltasi mediante collegamento da remoto; FATTO Con avviso di liquidazione n. 11/1T/007305, l'Ufficio riqualificò, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 (Tur), l'atto stipulato tra la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (d'ora in poi anche "[OSCURATO:PERSONA]") e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (d'ora in poi, anche "RTR"), nominalmente indicato come contratto di affitto, come contratto di concessione del diritto reale di superficie per la costruzione di un impianto fotovoltaico, liquidando le corrispondenti imposte di registro, ipotecaria e catastale. [OSCURATO:PERSONA] e RTR impugnarono dinanzi alla CTP il detto avviso di liquidazione, deducendo il difetto di motivazione dell'atto impositivo e contestando la riqualificazione operata dall'ufficio. La CTP accolse i ricorsi. Su appello dell'Ufficio, la CTR del Lazio confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza di appello l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un solo motivo. [OSCURATO:PERSONA] e RTR con distinti controricorsi, ciascuno di essi contenente un ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] e RTR, a ridosso dell'adunanza, hanno anche depositato memorie difensive ai sensi dell'art. 380 bis.1. c.p.c. DIRITTO 1.Con l'unico motivo, rubricato "Violazione e falsa applicazione dell'art. 20 DPR n. 131/1986 e degli artt. 952, 953 e 1615 c. c., in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.", l'Agenzia delle Entrate ha dedotto che il contratto di affitto stipulato inter partes sarebbe caratterizzato da anomalie della causa tipica del contratto di locazione/affitto. Tali anomalie sarebbero riscontrabili: nell'attribuzione dello ius aedificandi avente ad oggetto impianti fotovoltaici in favore dell'affittuario sul fondo di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]; nell'obbligo in capo all'affittuaria di provvedere alla manutenzione straordinaria del fondo e degli impianti fotovoltaici; nell'acquisto della proprietà degli impianti fotovoltaici da parte della proprietaria del fondo al termine del rapporto di affitto. Queste "deviazioni" dallo schema tipico dell'affitto giustificherebbero la riqualificazione del contratto quale contratto costitutivo di un diritto reale di superficie in capo a [OSCURATO:PERSONA], considerato anche che al contratto di locazione/affitto sarebbe estranea la facoltà attribuita al conduttore di trasformare l'immobile oggetto del contratto. Secondo l'Agenzia ricorrente, quand'anche si volesse sostenere che civilisticamente il contratto concluso dai paciscenti sarebbe riconducibile alla locazione/affitto, dal punto di vista tributario, in base ad una interpretazione volta a reprimere gli intenti elusivi delle parti, autorizzata dall'art. 20 Tur, quello stesso contratto dovrebbe essere inteso quale costitutivo di un diritto reale di superficie in capo a [OSCURATO:PERSONA], considerate le clausole che lo allontanerebbero dallo schema causale tipico della locazione/affitto. 2. Il motivo è infondato. 2.1. Nel ricondurre il rapporto voluto dalle parti al contratto di affitto la CTR non ha violato alcuna norma di legge, muovendosi piuttosto nell'ambito dei confini dei suoi compiti istituzionali di accertamento della volontà negoziale delle parti. Tale accertamento non è sindacabile in Cassazione, se non nei limiti della carenza di motivazione e dell'omesso esame di fatto decisivo e controverso, di cui all'art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c.; vizi che non si riscontrano nella sentenza qui impugnata.Né si rinviene, nella sentenza della CTR impugnata, alcuna violazione di legge sostanziale con riferimento al procedimento ermeneutico che ha portato i giudici di appello a qualificare come affitto il contratto da essi esaminato (Cass., sez. 6-3, n. 3590/2021). 2.2. Ne consegue il rigetto del ricorso. 2.3. Il rigetto del ricorso principale determina l'assorbimento dei ricorsi« incidentali, con i quali [OSCURATO:PERSONA] e RTR hanno impugnato la sentenza di appello nella parte in cui afferma, peraltro in via di mero obiter dictum, che l'avviso di liquidazione era sufficientemente motivato. 3. La novità della questione giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Rigetta il ricorso principale. Assorbiti i ricorsi incidentali. Compensa le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, .del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello