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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 marzo 1965

Cassazione n. 40539/2022

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seguente T.E:k sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/03/1965 avverso l'ordinanza del 20/01/2022 del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/~e le conclusioni del PG L cAA-Q. 61-4 C-42M CJ2A) me R. I CC-0 AA-gt-k--ti C11-0 ((.0-7())-0 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza resa in data 20 gennaio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] (avente pena residua pari ad anni 3 e mesi 3 di reclusione) la misura alternativa della detenzione domiciliare, al contempo rigettando la domanda di affidamento in prova ai servizi sociali. 1.1 In motivazione si evidenzia che da un lato le condizioni di salute del Palumbo depongono per una esecuzione non inframuraria, dall'altro l'esistenza di procedimenti in corso per fatti analoghi a quello in esecuzione impongono l'adozione della detenzione domiciliare al fine di contenere il residuo pericolo di reiterazione.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.

Si ritiene non adeguata la motivazione in ordine al pericolo di reiterazione, atteso che anche i procedimenti in corso riguardano condotte non recenti (anno 2016).

A fronte di positiva relazione socio-familiare, il Palumbo poteva essere ammesso alla fruizione della più ampia misura dell'affidamento in prova.

3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 La discrezionalità nella selezione della misura alternativa da applicarsi al Palumbo non risulta esercitata in modo illogico, essendo state valorizzate le reiterate violazioni commesse nel corso del tempo, indicative di una residua pericolosità sociale.

Anche l'esistenza di relazione Uepe favorevole non appare decisiva, risultando pacifico l'insegnamento di questa Corte di legittimità per cui la stessa emersione di indici di ravvedimento non è di per sè determinante ai fini dell'accesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova (basata sulla obbligatoria constatazione dell'assenza del pericolo di recidiva) dovendosi tener conto della progressività e gradualità dei risultati del trattamento (Sez.

I n. 15064 del 6.3.2003, rv 224029).Al rigetto segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 21 giugno 2022 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente T.E:k sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/03/1965 avverso l'ordinanza del 20/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/~e le conclusioni del PG L cAA-Q. 61-4 C-42M CJ2A) me R. I CC-0 AA-gt-k--ti C11-0 ((.0-7())-0 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza resa in data 20 gennaio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] (avente pena residua pari ad anni 3 e mesi 3 di reclusione) la misura alternativa della detenzione domiciliare, al contempo rigettando la domanda di affidamento in prova ai servizi sociali. 1.1 In motivazione si evidenzia che da un lato le condizioni di salute del Palumbo depongono per una esecuzione non inframuraria, dall'altro l'esistenza di procedimenti in corso per fatti analoghi a quello in esecuzione impongono l'adozione della detenzione domiciliare al fine di contenere il residuo pericolo di reiterazione. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. Si ritiene non adeguata la motivazione in ordine al pericolo di reiterazione, atteso che anche i procedimenti in corso riguardano condotte non recenti (anno 2016). A fronte di positiva relazione socio-familiare, il Palumbo poteva essere ammesso alla fruizione della più ampia misura dell'affidamento in prova. 3. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono. 3.1 La discrezionalità nella selezione della misura alternativa da applicarsi al Palumbo non risulta esercitata in modo illogico, essendo state valorizzate le reiterate violazioni commesse nel corso del tempo, indicative di una residua pericolosità sociale. Anche l'esistenza di relazione Uepe favorevole non appare decisiva, risultando pacifico l'insegnamento di questa Corte di legittimità per cui la stessa emersione di indici di ravvedimento non è di per sè determinante ai fini dell'accesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova (basata sulla obbligatoria constatazione dell'assenza del pericolo di recidiva) dovendosi tener conto della progressività e gradualità dei risultati del trattamento (Sez. I n. 15064 del 6.3.2003, rv 224029).Al rigetto segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 21 giugno 2022 I
Sentenza Cassazione n. 40539/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris