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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 marzo 2022

Cassazione n. 22981/2022

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unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 13447-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 13, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso; -Ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro della Giustizia pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende; -Resistente - nonché contro PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la CORTE D’APPELLO di ROMA -Intimato - avverso l’ordinanza emessa dalla CORTE DI APPELLO di ROMA, depositata in data 10.09.2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. A seguito di ispezione ordinaria per il biennio 2015-2016, il Conservatore reggente dell’Archivio notarile di Cassino chiese l’avvio del procedimento disciplinare nei confronti del notaio [OSCURATO:PERSONA] per la violazione degli artt. 62 e 64 della L. 89/1913, per essere rimasto assolutamente privo di repertori validi per gli atti tra i vivi dall’ottobre 2016 al gennaio 2017 e per altre violazioni previste dalla legge notarile.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] di Disciplina del Lazio applicò nei suoi confronti la sanzione della sospensione per un mese e non riconobbe il beneficio delle circostanze attenuanti generiche, ex art. 144, comma 1, l. n. 89/1913.

1.2. Il reclamo proposto dal notaio [OSCURATO:PERSONA] innanzi alla Corte d’appello di Roma venne rigettato con ordinanza depositata il 10.9.2019.

1.3. La Corte di merito, considerata la gravità dell’illecito disciplinare, concernente la corretta gestione del più importante registro notarile, avente natura di atto pubblico con valenza fiscale e previdenziale, non ritenne il notaio Labate meritevole della concessione del beneficio delle circostanze attenuanti generiche.

Inoltre, venne osservato che la successiva annotazione su nuovo repertorio non poteva costituire ravvedimento operoso, posto che l’omessa annotazione integrava l’oggetto della violazione contestata.

4. Per la cassazione della citata ordinanza ha proposto ricorso il notaio [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo;

5. Ha resistito con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] di Cassino.

6. La Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma è rimasta intimata.

7. Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso.

8. In prossimità dell’udienza, il notaio [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria illustrativa con allegata documentazione da cui risulta l’avvenuta dispensa dello stesso dall’ufficio, per raggiunti limiti d’età. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminare alla stessa esposizione dei motivi di ricorso è l'esame dell'istanza formulata dalla difesa del ricorrente nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ., di dichiarazione della cessazione della materia del contendere a seguito del compimento del settantacinquesimo anno di età da parte del notaio e della sua conseguente cessazione dall'attività notarile.

1. La richiesta è fondata. 1.2.Per espressa disposizione dell'art. 7 l. 6 agosto 1926, n. 1365, "I notari in esercizio sono dispensati dall'ufficio al compimento del settantacinquesimo anno di età, con decreto reale"; nello stesso senso, l'art. 37 del r.d. n. 1953 del 1926 statuisce che "I notari cessano di pieno diritto dall'esercizio, per limite di età, con effetto dal giorno in cui compiono il settantacinquesimo anno". 1.3.Questa Corte, con orientamento ormai consolidato, applicando, con gli opportuni adattamenti, anche al procedimento disciplinare notarile il principio utilizzato in sede di procedimento disciplinare nei confronti di magistrati, ha affermato che la cessazione dal servizio per collocamento a riposo, dovuto al raggiungimento dellimite di età, del notaio sottoposto a procedimento disciplinare, sopravvenuta prima del passaggio in giudicato della pronunzia che applica la sanzione disciplinare, comporta la cessazione della materia del contendere e, quindi, anche l'inammissibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, del ricorso per cassazione proposto contro il provvedimento di reclamo dalla Corte di appello, con conseguente caducazione dello stesso (così Cass. Sez. 6 - 3, 13/03/2012, n. 4001;Cass.

Sez. 2, 11/05/ 2015, n. 9481; Cass. Sez. 2, 29/11/2016, n. 24244 ; Cass. Sez. 2, 05/05/2016, n. 9041).

1.4. La sanzione disciplinare stessa, infatti, sia nell' an sia nel quantum, ha rilievo soltanto con riferimento ai notai ancora in attività, mentre cessa di avere qualunque rilievo rispetto a coloro che, prima del passaggio in giudicato della pronuncia, siano stati collocati a riposo (ex multisCass.

Sez.

II, 26/02/2021, n.5427, non massimata).

1.5. Tale interpretazione trae origine dalla considerazione che la definitiva cessazione dal servizio, prima del passaggio in giudicato della pronuncia che ha applicato la sanzione disciplinare, impedisce irritrattabilmente alla decisione di incidere sulle vicende di un rapporto ormai esaurito, in quanto il potere disciplinare, coordinato alla necessità di mantenere l'ordine nell'istituzione, non ha ragione di esplicarsi se non in costanza del rapporto di servizio (cfr. essenzialmenteCass.

Sez.

U., 08/08/1991, n. 8639; Cass. Sez.

U., 26/05/1995, n. 5806;Cass.

Sez.

U., 19/12/2009, n. 26811; Cass. Sez.

U., 12/02/2010, n. 3245;Cass.

Sez.

U., 01/12/2010, n. 24304).

1.6. Nella specie, il ricorrente notaio [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], è cessato dal servizio in data 1 aprile 2021, per raggiunto limite di età.

1.7. Il collocamento a riposo del ricorrente comporta, pertanto, la cessazione della materia del contendere, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso (Cass. n. 4001 del 2012).

5. Le spese del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti in considerazione dell'esito del procedimento.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella pubblica udienza della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 23 marzo 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente SENTENZA sul ricorso 13447-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 13, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso; -Ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro della Giustizia pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende; -Resistente - nonché contro PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA presso la CORTE D’APPELLO di ROMA -Intimato - avverso l’ordinanza emessa dalla CORTE DI APPELLO di ROMA, depositata in data 10.09.2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. A seguito di ispezione ordinaria per il biennio 2015-2016, il Conservatore reggente dell’Archivio notarile di Cassino chiese l’avvio del procedimento disciplinare nei confronti del notaio [OSCURATO:PERSONA] per la violazione degli artt. 62 e 64 della L. 89/1913, per essere rimasto assolutamente privo di repertori validi per gli atti tra i vivi dall’ottobre 2016 al gennaio 2017 e per altre violazioni previste dalla legge notarile. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] di Disciplina del Lazio applicò nei suoi confronti la sanzione della sospensione per un mese e non riconobbe il beneficio delle circostanze attenuanti generiche, ex art. 144, comma 1, l. n. 89/1913. 1.2. Il reclamo proposto dal notaio [OSCURATO:PERSONA] innanzi alla Corte d’appello di Roma venne rigettato con ordinanza depositata il 10.9.2019. 1.3. La Corte di merito, considerata la gravità dell’illecito disciplinare, concernente la corretta gestione del più importante registro notarile, avente natura di atto pubblico con valenza fiscale e previdenziale, non ritenne il notaio Labate meritevole della concessione del beneficio delle circostanze attenuanti generiche. Inoltre, venne osservato che la successiva annotazione su nuovo repertorio non poteva costituire ravvedimento operoso, posto che l’omessa annotazione integrava l’oggetto della violazione contestata. 4. Per la cassazione della citata ordinanza ha proposto ricorso il notaio [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo; 5. Ha resistito con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA] di Cassino. 6. La Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma è rimasta intimata. 7. Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso. 8. In prossimità dell’udienza, il notaio [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria illustrativa con allegata documentazione da cui risulta l’avvenuta dispensa dello stesso dall’ufficio, per raggiunti limiti d’età. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminare alla stessa esposizione dei motivi di ricorso è l'esame dell'istanza formulata dalla difesa del ricorrente nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ., di dichiarazione della cessazione della materia del contendere a seguito del compimento del settantacinquesimo anno di età da parte del notaio e della sua conseguente cessazione dall'attività notarile. 1. La richiesta è fondata. 1.2.Per espressa disposizione dell'art. 7 l. 6 agosto 1926, n. 1365, "I notari in esercizio sono dispensati dall'ufficio al compimento del settantacinquesimo anno di età, con decreto reale"; nello stesso senso, l'art. 37 del r.d. n. 1953 del 1926 statuisce che "I notari cessano di pieno diritto dall'esercizio, per limite di età, con effetto dal giorno in cui compiono il settantacinquesimo anno". 1.3.Questa Corte, con orientamento ormai consolidato, applicando, con gli opportuni adattamenti, anche al procedimento disciplinare notarile il principio utilizzato in sede di procedimento disciplinare nei confronti di magistrati, ha affermato che la cessazione dal servizio per collocamento a riposo, dovuto al raggiungimento dellimite di età, del notaio sottoposto a procedimento disciplinare, sopravvenuta prima del passaggio in giudicato della pronunzia che applica la sanzione disciplinare, comporta la cessazione della materia del contendere e, quindi, anche l'inammissibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, del ricorso per cassazione proposto contro il provvedimento di reclamo dalla Corte di appello, con conseguente caducazione dello stesso (così Cass. Sez. 6 - 3, 13/03/2012, n. 4001;Cass. Sez. 2, 11/05/ 2015, n. 9481; Cass. Sez. 2, 29/11/2016, n. 24244 ; Cass. Sez. 2, 05/05/2016, n. 9041). 1.4. La sanzione disciplinare stessa, infatti, sia nell' an sia nel quantum, ha rilievo soltanto con riferimento ai notai ancora in attività, mentre cessa di avere qualunque rilievo rispetto a coloro che, prima del passaggio in giudicato della pronuncia, siano stati collocati a riposo (ex multisCass. Sez. II, 26/02/2021, n.5427, non massimata). 1.5. Tale interpretazione trae origine dalla considerazione che la definitiva cessazione dal servizio, prima del passaggio in giudicato della pronuncia che ha applicato la sanzione disciplinare, impedisce irritrattabilmente alla decisione di incidere sulle vicende di un rapporto ormai esaurito, in quanto il potere disciplinare, coordinato alla necessità di mantenere l'ordine nell'istituzione, non ha ragione di esplicarsi se non in costanza del rapporto di servizio (cfr. essenzialmenteCass. Sez. U., 08/08/1991, n. 8639; Cass. Sez. U., 26/05/1995, n. 5806;Cass. Sez. U., 19/12/2009, n. 26811; Cass. Sez. U., 12/02/2010, n. 3245;Cass. Sez. U., 01/12/2010, n. 24304). 1.6. Nella specie, il ricorrente notaio [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], è cessato dal servizio in data 1 aprile 2021, per raggiunto limite di età. 1.7. Il collocamento a riposo del ricorrente comporta, pertanto, la cessazione della materia del contendere, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso (Cass. n. 4001 del 2012). 5. Le spese del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti in considerazione dell'esito del procedimento. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso per cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza della Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 23 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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