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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 novembre 2021

Cassazione n. 00548/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del S. Procuratore Generale Valentina MANUALI che ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Perugia, giudice dell'esecuzione, ha revocato, su richiesta del Procuratore generale, il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA], con sentenza, deliberata in data 11 luglio 2002 e divenuta irrevocabile il 19 settembre 2002.

Osserva a ragione della decisione che il Ragni, nel quinquennio dall'irrevocabilità aveva commesso, come previsto dall'art. 168, primo comma n. 1), cod. pen., un ulteriore reato, precisamente quello di bancarotta fraudolenta per distrazione, dal gennaio al giugno 2007, giudicato con sentenza del 26 settembre 2018, divenuta irrevocabile il 6 ottobre 2020.

2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, sviluppando un unico motivo per violazione di legge in relazione agli artt. 168, primo comma n. 1), cod. pen. e 216 R.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare).

La Corte distrettuale, discostandosi dai principi ripetutamente affermati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, ampiamente richiamata, ha considerato la sentenza dichiarativa del fallimento elemento costituivo della fattispecie incriminatrice individuando, di conseguenza, il tempo della commissione del reato nel periodo compreso dal gennaio al giugno 2007 in cui state compiute le condotte distrattive.

Se, invece, alla dichiarazione di fallimento è attribuita la natura giuridica, più corretta, di condizione obiettiva di punibilità, l'epoca di consumazione del reato viene a coincidere con la data della sentenza di fallimento, il 12 giugno 2008, rendendo inapplicabile la revoca di cui all'art. 168, primo comma n. 1), cod. pen. che postula la consumazione del nuovo reato nel quinquennio successivo all'irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio.

In ogni caso, al di là delle diverse opzioni ermeneutiche sulla natura giuridica della sentenza di fallimento, per applicare l'istituto della revoca di cui all'art. 168, primo comma n. 1), cod. pen. non può prescindersi dalla sentenza dichiarativa del fallimento che nel caso specifico è intervenuta ben oltre il quinquennio, precisamente il 12 giugno 2008. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. La natura giuridica della sentenza dichiarativa del fallimento nell'ambito della fattispecie che incrimina la bancarotta distrattiva prefallimentare non ha alcuna rilevanza ai fini dell'applicazione della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen.

Sia secondo l'orientamento più risalente che considerava la sentenza dichiarativa del fallimento come elemento costitutivo o condizione di esistenza del delitto di bancarotta (per tutte cfr. Cass. Sez.

U, n. 2, del 25/1/1958, Mezzo, Rv. 098004), sia secondo l'orientamento oggi prevalente (iniziato con Cass. Sez. 5, n. 13910 del 8/2/2017, Santoro, Rv. 269389) che la considera condizione obiettiva di punibilità estrinseca, il momento consumativo del reato coincide con la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento.

2. Il legislatore, per la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, richiede la commissione di un «delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole» nei termini di cui all'art. 163 cod. pen.; ne consegue che, in materia di applicazione o di revoca della sospensione condizionale della pena, è alla data della sentenza dichiarativa di fallimento che occorre far riferimento, essendo del tutto ininfluente che la condotta sia cessata in epoca anteriore (Sez. 1, n. 2392 del 11/4/1996, P.G. in proc.

Magnini, Rv. 205164; Sez. 1, n. 4859 del 27/10/1994, Ferrari, Rv. 200019).

Nel caso di specie, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine (quinquennale o biennale) previsto dall'art. 163, primo comma, cod. pen., anche nell'ipotesi prevista dall'art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen., va computato a partire dal 19 settembre 2002, data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio (Sez. 4, n. 23192 del 10/5/2016, Seraglia, Rv. 267095): Pertanto, una volta acclarato che la sentenza di fallimento è intervenuta oltre quinquennio (il 12 giugno 2008), deve darsi atto che non sussistevano le condizioni, stabilite dall'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., legittimanti la revoca della sospensione condizionale della pena disposta con il provvedimento impugnato che, pertanto, va annullato per violazione di legge.

L'annullamento è da pronunciarsi senza rinvio, in quanto la revoca di diritto deve essere qui direttamente disposta, ex art. 620, comma 1, lett. i), cod. proc. pen., trattandosi di statuizione che discende dalla norma correttamente interpretata.

4. Segue la comunicazione della presente sentenza alla Procura generale della Repubblica di Perugia, che cura l'esecuzione.

P.Q.M. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Dispone darsi comunicazione al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Perugia.

Così deciso, in Roma 1'11 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del S. Procuratore Generale Valentina MANUALI che ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Perugia, giudice dell'esecuzione, ha revocato, su richiesta del Procuratore generale, il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA], con sentenza, deliberata in data 11 luglio 2002 e divenuta irrevocabile il 19 settembre 2002. Osserva a ragione della decisione che il Ragni, nel quinquennio dall'irrevocabilità aveva commesso, come previsto dall'art. 168, primo comma n. 1), cod. pen., un ulteriore reato, precisamente quello di bancarotta fraudolenta per distrazione, dal gennaio al giugno 2007, giudicato con sentenza del 26 settembre 2018, divenuta irrevocabile il 6 ottobre 2020. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, sviluppando un unico motivo per violazione di legge in relazione agli artt. 168, primo comma n. 1), cod. pen. e 216 R.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare). La Corte distrettuale, discostandosi dai principi ripetutamente affermati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, ampiamente richiamata, ha considerato la sentenza dichiarativa del fallimento elemento costituivo della fattispecie incriminatrice individuando, di conseguenza, il tempo della commissione del reato nel periodo compreso dal gennaio al giugno 2007 in cui state compiute le condotte distrattive. Se, invece, alla dichiarazione di fallimento è attribuita la natura giuridica, più corretta, di condizione obiettiva di punibilità, l'epoca di consumazione del reato viene a coincidere con la data della sentenza di fallimento, il 12 giugno 2008, rendendo inapplicabile la revoca di cui all'art. 168, primo comma n. 1), cod. pen. che postula la consumazione del nuovo reato nel quinquennio successivo all'irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio. In ogni caso, al di là delle diverse opzioni ermeneutiche sulla natura giuridica della sentenza di fallimento, per applicare l'istituto della revoca di cui all'art. 168, primo comma n. 1), cod. pen. non può prescindersi dalla sentenza dichiarativa del fallimento che nel caso specifico è intervenuta ben oltre il quinquennio, precisamente il 12 giugno 2008. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. La natura giuridica della sentenza dichiarativa del fallimento nell'ambito della fattispecie che incrimina la bancarotta distrattiva prefallimentare non ha alcuna rilevanza ai fini dell'applicazione della revoca della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen. Sia secondo l'orientamento più risalente che considerava la sentenza dichiarativa del fallimento come elemento costitutivo o condizione di esistenza del delitto di bancarotta (per tutte cfr. Cass. Sez. U, n. 2, del 25/1/1958, Mezzo, Rv. 098004), sia secondo l'orientamento oggi prevalente (iniziato con Cass. Sez. 5, n. 13910 del 8/2/2017, Santoro, Rv. 269389) che la considera condizione obiettiva di punibilità estrinseca, il momento consumativo del reato coincide con la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento. 2. Il legislatore, per la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, richiede la commissione di un «delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole» nei termini di cui all'art. 163 cod. pen.; ne consegue che, in materia di applicazione o di revoca della sospensione condizionale della pena, è alla data della sentenza dichiarativa di fallimento che occorre far riferimento, essendo del tutto ininfluente che la condotta sia cessata in epoca anteriore (Sez. 1, n. 2392 del 11/4/1996, P.G. in proc. Magnini, Rv. 205164; Sez. 1, n. 4859 del 27/10/1994, Ferrari, Rv. 200019). Nel caso di specie, ai fini della revoca della sospensione condizionale della pena, il termine (quinquennale o biennale) previsto dall'art. 163, primo comma, cod. pen., anche nell'ipotesi prevista dall'art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen., va computato a partire dal 19 settembre 2002, data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza con la quale è stato concesso il beneficio (Sez. 4, n. 23192 del 10/5/2016, Seraglia, Rv. 267095): Pertanto, una volta acclarato che la sentenza di fallimento è intervenuta oltre quinquennio (il 12 giugno 2008), deve darsi atto che non sussistevano le condizioni, stabilite dall'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., legittimanti la revoca della sospensione condizionale della pena disposta con il provvedimento impugnato che, pertanto, va annullato per violazione di legge. L'annullamento è da pronunciarsi senza rinvio, in quanto la revoca di diritto deve essere qui direttamente disposta, ex art. 620, comma 1, lett. i), cod. proc. pen., trattandosi di statuizione che discende dalla norma correttamente interpretata. 4. Segue la comunicazione della presente sentenza alla Procura generale della Repubblica di Perugia, che cura l'esecuzione. P.Q.M. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Dispone darsi comunicazione al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Perugia. Così deciso, in Roma 1'11 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA]
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