CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 gennaio 2022
Cassazione n. 10955/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli in data 9/7/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato con sentenza della Corte di appello di Venezia in data 29/1/2008, irrevocabile in data 8/4/2008. 1.1. Secondo quanto dal medesimo dedotto, nel corso del giudizio di secondo grado egli era stato dichiarato contumace e l'estratto contumaciale della relativa sentenza era stato notificato a mezzo posta con raccomandata consegnata al portiere dello stabile ove aveva eletto domicilio, senza che fosse stata eseguita la ulteriore comunicazione dell'avvenuta consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, sicché la notifica sarebbe stata irregolare. Per tale ragione, egli avrebbe saputo di essere stato condannato soltanto al momento della notifica del provvedimento di cumulo nel quale la sentenza in questione era stata assorbita. 1.2. Galluccio ha, quindi, proposto incidente di esecuzione diretto a ottenere la dichiarazione di non esecutività della predetta sentenza. 1.3. Con ordinanza in data 9/7/2021, il Tribunale di Napoli, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha nondimeno rigettato la relativa istanza, rilevando come la notifica dell'estratto contumaciale a [OSCURATO:PERSONA], effettuata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], debba ritenersi regolare. Infatti, l'estratto contumaciale gli era stato effettivamente notificato a mezzo posta con raccomandata consegnata al portiere dello stabile; e tuttavia la ulteriore comunicazione dell'avvenuta consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, della cui irregolarità l'istante si doleva, non era richiesta ai fini della regolarità della notifica dall'art. 7, vigente ratione temporis; e pertanto la sentenza, in mancanza di tempestiva impugnazione da parte dell'interessato, era stata correttamente dichiarata esecutiva. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., che l'estratto contumaciale sia stato notificato a mezzo servizio postale con una raccomandata consegnata al portiere dello stabile sito in Napoli, via [OSCURATO:PERSONA] n. 52, ove Galluccio aveva eletto domicilio e che, tuttavia, al destinatario non sarebbe stata data successiva comunicazione dell'avvenuta consegna del plico postale nelle mani del portiere dello stabile, necessaria ai fini della regolarità della notifica, essendovi in atti unicamente un avviso di spedizione contenente il nome e cognome del destinatario ([OSCURATO:PERSONA]), senza indicazione alcuna dell'indirizzo ove esso sarebbe stato spedito e consegnato, venendo ricevuto da un soggetto, pur qualificatosi come portiere dello stabile, la cui firma sarebbe totalmente diversa da quella apposta dal portiere dello stabile che aveva ricevuto la prima notificazione. Sotto altro profilo, si deduce che l'invio della seconda raccomandata sarebbe avvenuto quando la novella legislativa era in vigore, fermo restando che, una volta che l'adempimento era stato disposto dalla Corte di appello di Venezia, esso avrebbe dovuto essere effettuato regolarmente. Si ribadisce infine che la seconda raccomandata con la quale si avvisava della consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario, affetta da irregolarità, è stata spedita in data successiva al 29/2/2008 - data di entrata in vigore della legge di aveva disposto la necessità di adempimento - conversione che tale ulteriore 3. In data 14/1/2022 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Sotto un primo profilo, va evidenziato che il Giudice dell'esecuzione ha dato atto che l'estratto contumaciale era stato effettivamente notificato a Galluccio a mezzo posta con raccomandata, consegnata in data 20/2/2008 al portiere dello stabile sito in Napoli alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 52. A tale data, come evidenziato dal provvedimento impugnato, la disciplina delle notificazioni a mezzo posta, dettata dall'art. 7, legge n. 890 del 1982, prevedeva che nel caso in cui la consegna del piego non potesse essere fatta a mani del destinatario, l'agente postale la effettuasse, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a un familiare convivente o a persona addetta alla casa o al servizio del destinatario, o infine al portiere dello stabile (o, ancora, a persona vincolata da rapporto di lavoro continuativo tenuta alla distribuzione della posta al destinatario). Viceversa, la comunicazione dell'avvenuta consegna dell'atto a persona diversa dal destinatario non era all'epoca richiesta, essendo stata introdotta, al comma 6 del citato art. 7, dall'art. 36, comma 2-quater, d.l. n. 248 del 31 dicembre 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 31 del 28/2/2008, applicantesi, in base al comma 2-quinquies, dl. n. 248 del 2007, ai procedimenti di notifica effettuati a partire dal 29/2/2008 data dell'entrata in vigore della legge di conversione. E dal momento che ai sensi del richiamato comma 2-quinquies, le notificazioni delle sentenze già effettuate ai sensi dell'art. 7, legge n. 890 del 1982 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge non producevano la decorrenza del relativo termine di impugnazione in caso di mancata consegna del piego personalmente al destinatario, nella sola ipotesi in cui fosse provato che questi non ne ha avuto conoscenza, è stata esclusa l'irregolarità della notifica non essendo stata fornita alcuna prova del fatto che Galluccio non avesse avuto conoscenza dell'atto notificato. 3. Tale valutazione non è intaccata dalle argomentazioni difensive, le quali si fondano, da un lato, sulla circostanza che la procedura di notifica non si fosse conclusa in considerazione dell'esecuzione di una seconda notifica, in data 7/3/2008, obliterando, sul punto, quanto stabilito dalla disciplina transitoria; e, • dall'altro lato, che Galluccio non potrebbe dare la prova di non avere avuto conoscenza della prima notifica, con ciò ammettendo l'insussistenza delle condizioni stabilite dalla legge per escludere il decorso del termine di impugnazione. 4. Una volta ritenuta legittima la notifica, e con essa, la legittimità del decorso del termine di impugnazione, giova osservare che, come condivisibilmente rilevato dal Procuratore generale in sede di requisitoria, Galluccio, per sua stessa ammissione, è venuto a conoscenza della sentenza di condanna al momento la notifica del provvedimento di cumulo che ne ha disposto la carcerazione, sicché egli avrebbe dovuto formulare istanza di restituzione nel termine, al fine di proporre l'impugnazione della sentenza in parola, entro il termine previsto dall'art.175 cod. proc. pen. 5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5.1. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 23/2/20