CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 01625/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA nel procedimento iscritto d’ufficio al n. 11509/2023 R.G. per correzione di errore materiale relativa alla ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 12128/2023, emessa in data 8 maggio 2023 sul ricorso iscritto al n. n. 30831/2019R.G., già pendente tra [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, piazzale Jonio n. 50, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso –ricorrente – e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie n. 76, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso –controricorrente e ricorrente in via incidentale – [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 11509/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 29 novembre2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che con ordinanza n. 12128/2023 pubblicata in data 8 maggio 2023, questa Corte, a definizione del ricorso iscritto al n. 30831/2019 R.G., ha accolto l’impugnazione di legittimità proposta dal ricorrente principale [OSCURATO:SOCIETA]., cassato la sentenza impugnata (n. 996/2019 della Corte d’appello di L’Aquila, depositata il 7 giugno 2019) e, decidendo la causa nel merito, dichiaratoinammissibile l’appello illo tempore spiegato da [OSCURATO:SOCIETA]., condannando quest’ultimo alla refusione delle spese processuali, relative al giudizio di appello ed a quello di cassazione, in favore della [OSCURATO:SOCIETA].; a seguito di istanza di correzione di ufficio di errore materiale presentata dal difensore costituito della [OSCURATO:SOCIETA]., il Presidente titolare della terza sezione civile ha disposto l’iscrizione a ruolo del relativo procedimento; per la trattazione di esso è stata quindi fissata, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., l’adunanza camerale di cui in epigrafe, in relazione alla quale le parti non hanno depositato memoria ed il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni; Considerato che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore costituito della [OSCURATO:SOCIETA]., aveva formulato istanza di attribuzione delle spese processuali relative al giudizio di appello ed al giudizio di cassazione, rendendo la dichiarazione prescritta all’uopo dall’art. 93 cod. proc civ.; nella menzionata ordinanza di questa Corte, per mero error calami, risulta omessa, nella pronuncia relativa alle spese, l’attribuzione in favore del predetto difensore; in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa r.g. n. 11509/2023 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma, garantendo con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo, anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione ex art. 391-biscod. proc. civ. (ex multis, Cass. 17/05/2017, n. 12437; Cass. 24/02/2016, n.3566; Cass., Sez U, 07/07/2010, n. 16037); va pertanto disposta la correzione della ordinanza di questa Corte n. 12128/2023, con l’aggiunta della clausola di distrazione; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., Sez. U. , 27/06/2002, n. 9438; Cass. 04/05/2009, n. 10203; Cass. 17/09/2013, n. 21213); p. q. m. Dispone la correzione della ordinanza n. 12128/2023 emessa da questa Corte in data 8 maggio 2023, nel senso che in dispositivo, alla pagina 7, rigo dieci, dopo le parole «di legge» sia aggiunta la frase «con distrazione delle spese del giudizio di appello e del giudizio di legittimitàin favore del difensore costituit o , Avv. [OSCURATO:PERSONA], per dichiarazione di anticipo resa». Così deciso in Roma,