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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 marzo 2023

Cassazione n. 09191/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14122/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 100, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliato in ROMA

V. [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende Oggetto: Pubblico impiego – TFS – Criteri di determinazione R.G.N. 14122/2017 Ud. 16/03/2023CC R.G. 14122/2017 - Pagina nr. 2 di 10 –controricorrente – nonché contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO –intimato – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO ROMA n. 1232/2017 depositata il 02/05/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 2 maggio 2017, la Corte d’appello di Romaha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 253/2013 del 10 gennaio 2013, la quale, a propria volta - secondo quanto riferito nella decisione impugnata - aveva rigettato in parte la domanda – proposta dall o stesso [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’INPS e del MIUR – diretta alla dichiarazione di computabilità della retribuzione di posizione nella base di calcolo del TFS, con conseguente rideterminazione delle somme dovute a tale titolo, negando altresì l’autorizzazione alla modifica ex art. 420 c.p.c. della domanda attorea con richiesta di inclusione nella base di calcolo del TFS della quota parte dell’assegno di sede percepito all’estero.

2. Nel disattendere il primo profilo di gravame, la Corte territoriale ha ribadito il principio per cui l’art. 38, d.P.R. 1032/1973 non viene a comprendere emolumenti diversi da quelli dalla norma R.G. 14122/2017 - Pagina nr. 3 di 10 stessa specificamente individuati, dovendosi escludere che le espressioni impiegate nella previsione possano essere interpretate nel senso generico di retribuzione onnicomprensiva di tutto quanto ricevuto dal lavoratore in modo fisso e continuativo.

La Corte territoriale, quindi, ha ritenuto assorbito anche l’esame del distinto profilo di doglianza riferito al mancato riconoscimento dell’elemento retributivo nella misura maggiore rispetto a quella riconosciuta dall’INPS.

Quanto al secondo motivo di gravame, la Corte d’appello ha osservato che, a seguito della mancata autorizzazione, da parte del giudice di primo grado, dell’autorizzazione alla emendatio libelli ex art. 420 c.p.c., risultava ormai preclusa la possibilità di dedurre in sede di appello fatti diversi da quelli allegati in primo grado, non essendo possibili in sede di gravame modifiche che comportino anche solo una emendatio libelli.

3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma ricorre ora [OSCURATO:PERSONA].

Resiste con controricorso INPS.

È rimasto intimato il MIUR.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1, c.p.c.

5. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato a duemotivi.

1.1. Con il primo motivo il ricorsodeduce: a) in relazione all’art. 360, n n . 3 e 4 , c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.

“per mancata R.G. 14122/2017 - Pagina nr. 4 di 10 corrispondenza tra chiesto e pronunciato, con extra o ultra petizione e error in procedendo”. b) in relazione all’art. 360, n . 5, c.p.c. la “insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo per il giudizio”.

Deduce il ricorrente di avere azionato nel giudizio di primo grado due distinte pretese: la prima, nei confronti del MIUR, volta a conseguire il “ricalcolo della retribuzione di posizione nelle misure integrali spettanti nel relativo periodo contrattuale 2004-2005”; la seconda – che il ricorrente assume fosse subordinata come condicio sine qua non all’accoglimento della prima - nei confronti dell’INPS, finalizzata ad ottenere il computo nel TFS degli importi contrattuali delle retribuzioni di posizione, maturati con il contratto biennale 2004-2005.

Si duole il ricorrente del fatto che la decisione impugnata avrebbe invece affrontato deciso un profilo diverso non oggetto diretto della seconda domanda, senza invece procedere in alcun modo all’esame della prima domanda che, secondo la tesi del ricorrente, costituiva invece condicio sine qua non per l’esame della seconda.

Conclude, quindi, il ricorrente che la decisione impugnata si è posta “fuori o oltre i limiti della domanda; ha interrotto il nesso causale dal quale era condizionata; ha invertito la pronuncia, anteponendo l’esame dei riflessi di cui alla causa petendi; ha ampliato i suoi poteri decisori oltre la domanda: mentre ha omesso quelli cognitori di cui al petitum di accertamento della retribuzione di posizione sull’ultimo periodo del rapporto di lavoro”.

Lamenta ulteriormente il ricorrente che la Corte territoriale abbia adottato una motivazione “formalmente incompleta” nonché “incomprensibile e contraddittoria”.

R.G. 14122/2017 - Pagina nr. 5 di 10

1.2. Con il secondo motivo il ricorsodeduce: a) in relazione all’art. 360, n n . 3 e 4 , c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 420 c.p.c.

“per mancata autorizzazione della possibilità di integrare la domanda”. b) in relazione all’art. 360, n . 5, c.p.c.

“e rror in procedendo. insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo per il giudizio”.

Il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale abbia disatteso il motivo di gravame concernente il diniego di autorizzazione del giudice di prime cure a procedere alla emendatio della domanda ex art. 420 c.p.c.

Deduce in particolare il ricorso che la Corte avrebbe omesso di scendere nel merito dell’impugnazione, omettendo di valutare nello specifico se sussistessero o meno i presupposti per l’accoglimento del motivo di appello, ed omettendo di motivare sul punto.

2. Con memoria ex art. 380 - bis.1, c.p.c. , il ricorrente, pur reiterando le proprie deduzioni, ha prodotto copia della sentenza n. 3135/2019 del Tribunale di Roma, pas sata in giudicato, la quale ha accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere nei confronti del MIUR il ricalcolo della retribuzione di posizione nelle misure integrali spettanti nel relativo periodo contrattuale 2004-2005.

Il ricorrente ha quindi dedotto il sopravvenire di un giudicato sul petitum retributivo, preordinato al trattamento di fine servizio, ed argomentando che, per effetto dell’accertamento definitivo della retribuzione di posizione, il presente giudizio di legittimità deve definirsi con la cassazione della sentenza impugnata.

3. Il primo motivo di ricorso è infondato.

R.G. 14122/2017 - Pagina nr. 6 di 10 Si deve, preliminarmente, escludere che la decisione del Tribunale di Roma n. 3135/2019 prodotta dal ricorrente sia idonea ad incidere sul contenzioso ora in esame.

Un conto, infatti, è l’accertamento che risulta esserestato operato nella decisione del Tribunale capitolino in ordine al diritto del ricorrente al computo della retribuzione di posizione, altro – ben distinto - conto è il profilo dell’accertamento del diritto del medesimo ricorrente a vedere computate anche tali voci nella base di calcolo del TFS.

La necessità di non obliterare tale distinzione - di c ui il ricorrente si mostra del resto ben consapevole nelle originarie argomentazioni del motivo di ricorso, basando anzi queste ultime proprio sulla diversità dei profili in rilievo –si palesa in modo pieno ove si consideri che nel secondo giudizio innanzi il Tribunale di Roma, conclusosi con la sentenza n. 3135/2019, [OSCURATO:PERSONA] SOCIALEnon è stato parte , risultando quindi il giudicato ad esso non opponibile.

Esclusa, quindi una incidenza sul presente giudizio della sentenza n. 3135/2019, il ricorso deve essere esaminato nel merito, evidenziando, in primo luogo , che l’intricata ricostruzione fattuale offerta dal ricorrente non risulta prestare adeguato ossequio al principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., in quanto il ricorrente avrebbe dovuto comunque procedere alla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza R.G. 14122/2017 - Pagina nr. 7 di 10 (Cass. Sez.

L -Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022 - Rv. 663837 – 01; ma cfr. anche Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 240 48 del 06/09/2021 - Rv. 662388 -01).

Il ricorso in esame, invece, si limita ad invocare il potere di esame diretto degli atti da parte della Corte, omettendo di considerare che è necessariamente dall’ammissibilità del motivo di ricorso che discende l’esercizio del potere-dovere del giudice di legittimità di accertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l'esame diretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienza e logicità dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul punto (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012 - Rv. 622361 – 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15071 del 10/09/2012 - Rv. 623617 – 01: Cass. Sez. 5 -Sentenza n. 27368 del 01/12/2020 - Rv. 659696 - 01).

Fermo quanto appena osservato, si deve ulteriorme nte osservare che il motivo di ricorso non conduce alcuna critica concreta a quella che è l’affermazione fondamentale contenuta nella decisione impugnata, e cioè l’affermazione del principio per cui, al di là delle singole voci retributive, il principio di tassatività di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973 comporta la possibilità di computare nella base di calcolo del TFS unicamente gli emolumenti espressamente previsti nelmedesimo art. 38, oppure espressamente qualificati come computabili da successive, speciali disposizioni di legge.

Nel procedere a tale affermazione la Corte territoriale si è pienamente e consapevolmente conformata al costante orientamento espresso da questa Corte in materia (Cass. Sez.

L, Sentenza n. 18790 del 23/09/2015; Cass. Sez.

U, Sentenza n. 10413 del 14/05/2014; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 2259 del 16/02/2012; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 19427 del 11/09/2006), la cui rivisitazione non è in alcun modo sollecitata dal ricorrente, il quale si limita sul punto a R.G. 14122/2017 - Pagina nr. 8 di 10 svolgere una serie di argomentazioni inidonee ad obliterare la correttezza delle conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale.

Argomentazioni che, del resto, risultano in parte addirittura inammissibili nel momento in cui deducono un vizio di “insufficiente e contraddittoria motivazione”, omettendo di considerare che , in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 ( conv., con modif., dalla Legge n. 134 del 2012 ) , non sono più ammissibili ne l ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", mentre al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).

4. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.

Fermo il mancato rispetto, anche in questo caso, del canone di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., avendo il ricorrente omesso di riprodurre le parti essenziali degli atti processuali da cui scaturisce la doglianza, si deve richiamare il principio affermato da questa Corte R.G. 14122/2017 - Pagina nr. 9 di 10 per cui, ai fini della concessione dell’autorizzazione ex art. 420, primo comma, c.p.c., la valutazione circa la sussistenza dei gravi motivi comporta un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito, il cui esito può risultare dall'istruttoria ed essere manifestato per implicito(Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 6728 del 08/03/2019 ).

Ne consegue che ne l caso in esame non può ritenersi viziata la decisione della Corte territoriale nel momento in cui quest’ultima, con motivazione sintetica ma adeguata, ha ritenuto che la sollecitazione dell’odierno ricorrente venisse ad investire una domanda radicalmente nuova, e come tale non ammissibile.

5. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna del ricorrent e alla rifusione in favore d el controricorrent e delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.

Si rileva, al riguardo che, sebbene il ricorrente abbia dichiarato un valore della controversia inferiore ad € 1.000,00, la tipologia di domande originariamente azionate viene ad evidenziare in modo chiaro che la controversia deve ritenersi di valore indeterminato, con i conseguenti riflessi in ordine alla liquidazione delle spese.

6. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05).

P. Q. M. R.G. 14122/2017- Pagina nr. 10 di 10 La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente a rifondere al controricorrent e INPS le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 3.200,00, di cui € 200,00per esborsi, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14122/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 100, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliato in ROMA V. [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende Oggetto: Pubblico impiego – TFS – Criteri di determinazione R.G.N. 14122/2017 Ud. 16/03/2023CC R.G. 14122/2017 - Pagina nr. 2 di 10 –controricorrente – nonché contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO –intimato – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO ROMA n. 1232/2017 depositata il 02/05/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 2 maggio 2017, la Corte d’appello di Romaha respinto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 253/2013 del 10 gennaio 2013, la quale, a propria volta - secondo quanto riferito nella decisione impugnata - aveva rigettato in parte la domanda – proposta dall o stesso [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’INPS e del MIUR – diretta alla dichiarazione di computabilità della retribuzione di posizione nella base di calcolo del TFS, con conseguente rideterminazione delle somme dovute a tale titolo, negando altresì l’autorizzazione alla modifica ex art. 420 c.p.c. della domanda attorea con richiesta di inclusione nella base di calcolo del TFS della quota parte dell’assegno di sede percepito all’estero. 2. Nel disattendere il primo profilo di gravame, la Corte territoriale ha ribadito il principio per cui l’art. 38, d.P.R. 1032/1973 non viene a comprendere emolumenti diversi da quelli dalla norma R.G. 14122/2017 - Pagina nr. 3 di 10 stessa specificamente individuati, dovendosi escludere che le espressioni impiegate nella previsione possano essere interpretate nel senso generico di retribuzione onnicomprensiva di tutto quanto ricevuto dal lavoratore in modo fisso e continuativo. La Corte territoriale, quindi, ha ritenuto assorbito anche l’esame del distinto profilo di doglianza riferito al mancato riconoscimento dell’elemento retributivo nella misura maggiore rispetto a quella riconosciuta dall’INPS. Quanto al secondo motivo di gravame, la Corte d’appello ha osservato che, a seguito della mancata autorizzazione, da parte del giudice di primo grado, dell’autorizzazione alla emendatio libelli ex art. 420 c.p.c., risultava ormai preclusa la possibilità di dedurre in sede di appello fatti diversi da quelli allegati in primo grado, non essendo possibili in sede di gravame modifiche che comportino anche solo una emendatio libelli. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma ricorre ora [OSCURATO:PERSONA]. Resiste con controricorso INPS. È rimasto intimato il MIUR. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1, c.p.c. 5. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a duemotivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorsodeduce: a) in relazione all’art. 360, n n . 3 e 4 , c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. “per mancata R.G. 14122/2017 - Pagina nr. 4 di 10 corrispondenza tra chiesto e pronunciato, con extra o ultra petizione e error in procedendo”. b) in relazione all’art. 360, n . 5, c.p.c. la “insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo per il giudizio”. Deduce il ricorrente di avere azionato nel giudizio di primo grado due distinte pretese: la prima, nei confronti del MIUR, volta a conseguire il “ricalcolo della retribuzione di posizione nelle misure integrali spettanti nel relativo periodo contrattuale 2004-2005”; la seconda – che il ricorrente assume fosse subordinata come condicio sine qua non all’accoglimento della prima - nei confronti dell’INPS, finalizzata ad ottenere il computo nel TFS degli importi contrattuali delle retribuzioni di posizione, maturati con il contratto biennale 2004-2005. Si duole il ricorrente del fatto che la decisione impugnata avrebbe invece affrontato deciso un profilo diverso non oggetto diretto della seconda domanda, senza invece procedere in alcun modo all’esame della prima domanda che, secondo la tesi del ricorrente, costituiva invece condicio sine qua non per l’esame della seconda. Conclude, quindi, il ricorrente che la decisione impugnata si è posta “fuori o oltre i limiti della domanda; ha interrotto il nesso causale dal quale era condizionata; ha invertito la pronuncia, anteponendo l’esame dei riflessi di cui alla causa petendi; ha ampliato i suoi poteri decisori oltre la domanda: mentre ha omesso quelli cognitori di cui al petitum di accertamento della retribuzione di posizione sull’ultimo periodo del rapporto di lavoro”. Lamenta ulteriormente il ricorrente che la Corte territoriale abbia adottato una motivazione “formalmente incompleta” nonché “incomprensibile e contraddittoria”. R.G. 14122/2017 - Pagina nr. 5 di 10 1.2. Con il secondo motivo il ricorsodeduce: a) in relazione all’art. 360, n n . 3 e 4 , c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 420 c.p.c. “per mancata autorizzazione della possibilità di integrare la domanda”. b) in relazione all’art. 360, n . 5, c.p.c. “e rror in procedendo. insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo per il giudizio”. Il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale abbia disatteso il motivo di gravame concernente il diniego di autorizzazione del giudice di prime cure a procedere alla emendatio della domanda ex art. 420 c.p.c. Deduce in particolare il ricorso che la Corte avrebbe omesso di scendere nel merito dell’impugnazione, omettendo di valutare nello specifico se sussistessero o meno i presupposti per l’accoglimento del motivo di appello, ed omettendo di motivare sul punto. 2. Con memoria ex art. 380 - bis.1, c.p.c. , il ricorrente, pur reiterando le proprie deduzioni, ha prodotto copia della sentenza n. 3135/2019 del Tribunale di Roma, pas sata in giudicato, la quale ha accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere nei confronti del MIUR il ricalcolo della retribuzione di posizione nelle misure integrali spettanti nel relativo periodo contrattuale 2004-2005. Il ricorrente ha quindi dedotto il sopravvenire di un giudicato sul petitum retributivo, preordinato al trattamento di fine servizio, ed argomentando che, per effetto dell’accertamento definitivo della retribuzione di posizione, il presente giudizio di legittimità deve definirsi con la cassazione della sentenza impugnata. 3. Il primo motivo di ricorso è infondato. R.G. 14122/2017 - Pagina nr. 6 di 10 Si deve, preliminarmente, escludere che la decisione del Tribunale di Roma n. 3135/2019 prodotta dal ricorrente sia idonea ad incidere sul contenzioso ora in esame. Un conto, infatti, è l’accertamento che risulta esserestato operato nella decisione del Tribunale capitolino in ordine al diritto del ricorrente al computo della retribuzione di posizione, altro – ben distinto - conto è il profilo dell’accertamento del diritto del medesimo ricorrente a vedere computate anche tali voci nella base di calcolo del TFS. La necessità di non obliterare tale distinzione - di c ui il ricorrente si mostra del resto ben consapevole nelle originarie argomentazioni del motivo di ricorso, basando anzi queste ultime proprio sulla diversità dei profili in rilievo –si palesa in modo pieno ove si consideri che nel secondo giudizio innanzi il Tribunale di Roma, conclusosi con la sentenza n. 3135/2019, [OSCURATO:PERSONA] SOCIALEnon è stato parte , risultando quindi il giudicato ad esso non opponibile. Esclusa, quindi una incidenza sul presente giudizio della sentenza n. 3135/2019, il ricorso deve essere esaminato nel merito, evidenziando, in primo luogo , che l’intricata ricostruzione fattuale offerta dal ricorrente non risulta prestare adeguato ossequio al principio di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., in quanto il ricorrente avrebbe dovuto comunque procedere alla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza R.G. 14122/2017 - Pagina nr. 7 di 10 (Cass. Sez. L -Ordinanza n. 3612 del 04/02/2022 - Rv. 663837 – 01; ma cfr. anche Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 240 48 del 06/09/2021 - Rv. 662388 -01). Il ricorso in esame, invece, si limita ad invocare il potere di esame diretto degli atti da parte della Corte, omettendo di considerare che è necessariamente dall’ammissibilità del motivo di ricorso che discende l’esercizio del potere-dovere del giudice di legittimità di accertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso l'esame diretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienza e logicità dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul punto (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012 - Rv. 622361 – 01; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15071 del 10/09/2012 - Rv. 623617 – 01: Cass. Sez. 5 -Sentenza n. 27368 del 01/12/2020 - Rv. 659696 - 01). Fermo quanto appena osservato, si deve ulteriorme nte osservare che il motivo di ricorso non conduce alcuna critica concreta a quella che è l’affermazione fondamentale contenuta nella decisione impugnata, e cioè l’affermazione del principio per cui, al di là delle singole voci retributive, il principio di tassatività di cui all'art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973 comporta la possibilità di computare nella base di calcolo del TFS unicamente gli emolumenti espressamente previsti nelmedesimo art. 38, oppure espressamente qualificati come computabili da successive, speciali disposizioni di legge. Nel procedere a tale affermazione la Corte territoriale si è pienamente e consapevolmente conformata al costante orientamento espresso da questa Corte in materia (Cass. Sez. L, Sentenza n. 18790 del 23/09/2015; Cass. Sez. U, Sentenza n. 10413 del 14/05/2014; Cass. Sez. L, Sentenza n. 2259 del 16/02/2012; Cass. Sez. L, Sentenza n. 19427 del 11/09/2006), la cui rivisitazione non è in alcun modo sollecitata dal ricorrente, il quale si limita sul punto a R.G. 14122/2017 - Pagina nr. 8 di 10 svolgere una serie di argomentazioni inidonee ad obliterare la correttezza delle conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale. Argomentazioni che, del resto, risultano in parte addirittura inammissibili nel momento in cui deducono un vizio di “insufficiente e contraddittoria motivazione”, omettendo di considerare che , in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012 ( conv., con modif., dalla Legge n. 134 del 2012 ) , non sono più ammissibili ne l ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", mentre al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 3 -Sentenza n. 23940 del 12/10/2017). 4. Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso. Fermo il mancato rispetto, anche in questo caso, del canone di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., avendo il ricorrente omesso di riprodurre le parti essenziali degli atti processuali da cui scaturisce la doglianza, si deve richiamare il principio affermato da questa Corte R.G. 14122/2017 - Pagina nr. 9 di 10 per cui, ai fini della concessione dell’autorizzazione ex art. 420, primo comma, c.p.c., la valutazione circa la sussistenza dei gravi motivi comporta un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito, il cui esito può risultare dall'istruttoria ed essere manifestato per implicito(Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 6728 del 08/03/2019 ). Ne consegue che ne l caso in esame non può ritenersi viziata la decisione della Corte territoriale nel momento in cui quest’ultima, con motivazione sintetica ma adeguata, ha ritenuto che la sollecitazione dell’odierno ricorrente venisse ad investire una domanda radicalmente nuova, e come tale non ammissibile. 5. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna del ricorrent e alla rifusione in favore d el controricorrent e delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo. Si rileva, al riguardo che, sebbene il ricorrente abbia dichiarato un valore della controversia inferiore ad € 1.000,00, la tipologia di domande originariamente azionate viene ad evidenziare in modo chiaro che la controversia deve ritenersi di valore indeterminato, con i conseguenti riflessi in ordine alla liquidazione delle spese. 6. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05). P. Q. M. R.G. 14122/2017- Pagina nr. 10 di 10 La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere al controricorrent e INPS le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 3.200,00, di cui € 200,00per esborsi, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
Sentenza Cassazione n. 09191/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris