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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 36963/2021

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uente ORDINANZA sul ricorso 28177-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], questi quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché D'[OSCURATO:PERSONA], tutti quali condomini del Condominio in via Salomone 128, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrend - avverso la sentenza n. 1484/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 29/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ed altri propongono ricorso per la cassazione della sentenza n. 1484 del 4.

8. 2010 della Corte di appello di Bari, che aveva dichiarato inammissibile il loro atto di appello per la riforma della sentenza n. 923/2027 del tribunale di Foggia, in forza del rilievo che essi avevano proposto l'impugnazione in qualità di rappresentanti della maggioranza dei condomini dello stabile di via Salomone n. 128 di Foggia in luogo dell'amministratore e senza notificarlo a quest'ultimo; [OSCURATO:PERSONA] ed altro hanno notificato controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria; considerato che: l'unico motivo di ricorso, che denunzia violazione dell'art. 83 cod proc. civ. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5, lamenta che la Corte territoriale, nell'adottare la propria decisione, abbia omesso di considerare che l'atto di citazione in appello era stato proposto anche dall'amministratore [OSCURATO:PERSONA], che, come risulta dalla sua intestazione, si era qualificata come tale e aveva agito in tale sua qualità; il motivo è fondato, atteso che dalla lettura dell'atto di appello, consentito a questa Corte in ragione della natura processuale dell'errore denunziato, risulta che l'impugnazione era stata proposta anche dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratrice del condominio; l'atto di appello, in quanto proposto dall'amministratore del condominio, cioè dalla persona legittimato a proporlo, era ammissibile; la sentenza va pertanto cassata e la causa è rinviata alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese, alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione.

Così deciso nella camera di consiglio del 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso 28177-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], questi quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché D'[OSCURATO:PERSONA], tutti quali condomini del Condominio in via Salomone 128, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrend - avverso la sentenza n. 1484/2020 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 29/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ed altri propongono ricorso per la cassazione della sentenza n. 1484 del 4. 8. 2010 della Corte di appello di Bari, che aveva dichiarato inammissibile il loro atto di appello per la riforma della sentenza n. 923/2027 del tribunale di Foggia, in forza del rilievo che essi avevano proposto l'impugnazione in qualità di rappresentanti della maggioranza dei condomini dello stabile di via Salomone n. 128 di Foggia in luogo dell'amministratore e senza notificarlo a quest'ultimo; [OSCURATO:PERSONA] ed altro hanno notificato controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria; considerato che: l'unico motivo di ricorso, che denunzia violazione dell'art. 83 cod proc. civ. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5, lamenta che la Corte territoriale, nell'adottare la propria decisione, abbia omesso di considerare che l'atto di citazione in appello era stato proposto anche dall'amministratore [OSCURATO:PERSONA], che, come risulta dalla sua intestazione, si era qualificata come tale e aveva agito in tale sua qualità; il motivo è fondato, atteso che dalla lettura dell'atto di appello, consentito a questa Corte in ragione della natura processuale dell'errore denunziato, risulta che l'impugnazione era stata proposta anche dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA], in qualità di amministratrice del condominio; l'atto di appello, in quanto proposto dall'amministratore del condominio, cioè dalla persona legittimato a proporlo, era ammissibile; la sentenza va pertanto cassata e la causa è rinviata alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese, alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione. Così deciso nella camera di consiglio del 1