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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2026

Cassazione n. 19881/2026

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o2026 [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona2634 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 633/2020 della CORTE D'APPELLO diLECCE, depositata il 09/12/2020 R.G.N. 1215/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16588/2021Numero di raccolta generale 19881/2026Data pubblicazione 15/06/20261.

Con ricorso al Tribunale di Lecce ex art. 414 e 700 c.p.c., ilsig. [OSCURATO:PERSONA] espose: di essere stato dipendente delCAPLA ([OSCURATO:PERSONA]), enteprivato di formazione professionale, dal 30.6.1977 al30.9.1982; che, ai fini del t.f.r. (indennità di anzianità), il suodatore di lavoro aveva stipulato con INA (Istituto NazionaleAssicurazioni) un “contratto per l’assicurazione collettiva sullavita del personale in sostituzione al Fondo per l’indennità degliimpiegati” di cui all’art. 4, R.D.L. n. 5/1942, secondoconvenzione n. 41.712, depositata; che il rapporto di lavoro conil CAPLA si era concluso il 30.9.1982, senza che l’INA liquidasseallo Specchia l’indennità di anzianità (t.f.r.), per la quale erastata stipulata la polizza; che, dopo la conclusione del rapportocon il CAPLA, non aveva lavorato per 2 anni, poi era statoassunto dall’ENAIP per pochi mesi (dal 2.4.1984 al 31.12.1984),senza conservazione dell’anzianità maturata al CAPLA, mentrenel 1985 era stato assunto da un altro ente (ENAPAICA) e chesolo il 18.7.2003, con assunzione in pari data, era stato assuntoa tempo indeterminato dall’ENAIP, dove era stato fino alpensionamento del 31.12.2011, avvisando l’INA e chiedendoche gli fosse liquidata l’indennità di anzianità (t.f.r.) relativa alrapporto col CAPLA, con rivalutazione e interessi; che l’INA (equindi [OSCURATO:PERSONA] che gli era succeduta) non avevapagato quanto richiesto.Pertanto, convenne in giudizio la compagnia assicurativa, incontraddittorio anche con ENAIP di Puglia, onde ottenere chefosse dichiarato il suo diritto a percepire detta indennità (t.f.r.)relativa al suo rapporto di lavoro con il CAPLA, in esecuzionedella convenzione n. 41.712 stipulata tra CAPLA e INA, conNumero registro generale 16588/2021condanna della società assicuratrice a versargli direttamenteN umero sezionale 2634/2026Numero di raccolta generale 19881/2026dette somme, con rivalutazione e interessi dalla conclusione dDealt a pubblicazione 15/06/2026rapporto di lavoro avvenuta il 30.9.1982.2.

Il Tribunale di Lecce, in accoglimento della domanda,condannò [OSCURATO:PERSONA] “a corrispondere al ricorrentequanto dovuto in forza della polizza assicurativa collettivastipulata dal CAPLA in ottemperanza al disposto dell’art. 4 delRDL n.5 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], detratto quanto già corrisposto a taletitolo in esecuzione dell’ordinanza cautelare (ndr. euro4.277,38), oltre rivalutazione monetaria dal 30.9.1982 e gliinteressi sulla somma rivalutata dal 1.12.2012 al saldo”.Argomentò, quanto agli accessori: “oltre rivalutazionemonetaria dal 30.9.1982 (data di risoluzione del rapporto dilavoro con il CAPLA) fino al soddisfo ed oltre agli interessi legalisulla somma rivalutata dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (data di esigibilità deltrattamento di fine rapporto comunque denominato) al saldo”.3.

La Corte di Appello di Lecce, con la sentenza impugnata, harespinto sia l’appello della società assicuratrice, sial’impugnazione dello Specchio concernente la decorrenza degliaccessori pretesa a partire dalla cessazione del rapporto conCAPLA.Per quanto qui ancora rilevi, ha respinto il gravame delloSpecchio sulla base della seguente motivazione: «Invero ildiritto alla corresponsione degli interessi legali decorre dalmomento in cui la somma può essere pretesa, e quindi, ai sensidell’art.

II della convenzione, dal momento in cui il lavoratoreha compiuto 60 anni di età, e non quando il ricorre/appellanteha cambiato datore di lavoro».4.

Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso loSpecchio con tre motivi; ha resistito l’intimata società concontroricorso.Numero registro generale 16588/2021Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Numero sezionale 2634/2026Numero di raccolta generale 19881/2026All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato Dialt a pubblicazione 15/06/2026deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

I motivi possono essere sintetizzati secondo le rubricheformulate dalla stessa parte ricorrente.1.1.

Il primo denuncia: «Violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. inrelazione agli artt. 1362, 1363 e segg. c.c. per avere la C.A.interpretato erroneamente l’art.

II della convenzione (contratto)INA-CAPLA n. 41.712 ritenendo che prevedesse al 60° anno dietà del lavoratore la esigibilità dell’indennità di anzianità, fissatainvece dall’art.

IV della stessa convenzione al licenziamento(conclusione del rapporto di lavoro per cui era stata stipulata laconvenzione) nonché in relazione al RDL n.5/1942, al RDLn.1825/1924, all'art. 2120 c.c. e all'art. 429 c.p.c.., normeinderogabili che prevedono l’esigibilità di detta indennità allaconclusione del rapporto di lavoro e, se non corrisposta, ilpagamento di rivalutazione e interessi».1.2.

Il secondo motivo denuncia: «Violazione dell’art. 360comma 1 n. 5 per avere omesso la C.A., senza alcunamotivazione sul punto, l’esame di un fatto, decisivo per ilgiudizio (ai fini della data di esigibilità dell’indennità di anzianità)e oggetto di discussione tra le parti, e cioè se nella vitalavorativa di Specchia dal 30.6.1977 (data di assunzione pressoil CAPLA) al 31.12.2011 (pensionamento dall’ENAIP) ci sianostati più rapporti di lavoro con enti diversi e senza alcunacontinuità tra loro anche in relazione all’anzianità oppure ununico rapporto lavorativo dal 30.6.1977 al 31.12.2011 e,comunque, se la convenzione stipulata tra INA e CAPLA per ilNumero registro generale 16588/2021rapporto di lavoro Specchia-CAPLA potesse spiegare effettNi umero sezionale 2634/2026Numero di raccolta generale 19881/2026anche per gli altri, diversi rapporti di lavoro dello SpecchiaDa.t a pubblicazione 15/06/2026Violazione dell’art. 360 n. 3 in relazione agli artt. 2112 c.c.nonché all’art. 27 L.R. n. 54/1978 e dell’art. 429 c.p.c.».1.1.

Il terzo mezzo denuncia: «Violazione dell’art. 360 comma1 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 156 comma 2 c.p.c. percontrasto tra motivazione e dispositivo».Si considera evidente il contrasto tale da determinare la nullitàdella sentenza, in quanto la Corte territoriale in motivazionedetermina la data di decorrenza degli interessi dalraggiungimento del 60° anno del lavoratore, che è il 28.3.2007,ma conferma col dispositivo una sentenza di primo grado cheaveva fissato la decorrenza di tali interessi al pensionamento dellavoratore avvenuto il 31.12.2011.2.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente perconnessione e il Collegio giudica il ricorso fondato nei sensiespressi dalla motivazione che segue, avuto riguardo alledoglianze che non risultano efficacemente attinte dallepregiudiziali eccezioni di inammissibilità sollevate dallacontroricorrente.Come noto le Sezioni unite di questa Corte (Cass., Sez.

Un., nn.8053 e 8054 del 2014) hanno sancito che l’anomaliamotivazionale, implicante una violazione di leggecostituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo checomporta la nullità della sentenza nel caso di "mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di"motivazione apparente", di "contrasto irriducibile fraaffermazioni inconciliabili", di "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile".Numero registro generale 16588/2021Si è ulteriormente precisato che di “motivazione apparente” o dNi umero sezionale 2634/2026Numero di raccolta generale 19881/2026“motivazione perplessa e incomprensibile” può parlarsi laddovDeat a pubblicazione 15/06/2026essa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perchéconsiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a farconoscere l’iter logico seguito per la formazione delconvincimento, di talché essa non consenta alcun effettivocontrollo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento delgiudice” (Cass., Sez.

Un., n. 22232/2016; v. pure Cass., Sez.Un., n. 16599/2016).È stato più volte ribadito che la motivazione deve ritenersiapparente quando, pur se graficamente esistente, non consentealcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamentodecisorio, così da non attingere la soglia del "minimocostituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. (tra lealtre, Cass. n. 13248/2020).Ciò posto, nella specie la Corte territoriale non spiega la ragioneper cui in motivazione afferma che la decorrenza degli interessiè da far risalire al raggiungimento del sessantesimo anno di etàdel lavoratore (che, in ragione dell’anno di nascita di questi, è il28 marzo 2007), mentre poi conferma una pronuncia di primogrado che aveva fissato la decorrenza degli interessi al 1°dicembre 2012.Tale irriducibile contraddizione determina un vizio radicaleidoneo a cagionare la nullità della sentenza per tale aspetto,neanche giustificata dal criptico riferimento al testoconvenzionale che, appunto, si riferisce al compimento di 60anni di età.Invero, gli accessori maturano sulle somme dovute al lavoratorealla cessazione del rapporto di lavoro a partire dal momento incui le stesse risultano esigibili e cioè alla risoluzione delmedesimo.Numero registro generale 16588/2021Poiché il dovuto erogato in garanzia dalla compagniaN umero sezionale 2634/2026Numero di raccolta generale 19881/2026assicurativa è stato calcolato con riferimento al rapporto dDait a pubblicazione 15/06/2026lavoro con CAPLA per il periodo 30.6.1977 - 30.9.1982, gliinteressi non possono che decorrere dal giorno successivo a taleultima data in cui detto rapporto è cessato, così come giàstatuito per la rivalutazione monetaria.Pertanto, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fattoe cassata la sentenza impugnata sul punto, la società vacondannata al pagamento degli interessi sulle somme via viarivalutate ex art. 429 c.p.c. dal 1° ottobre 1982 al saldo, tenutoconto della originaria sorte capitale e dei pagamenti mediotempore effettuati dal debitore.3.

In conclusione, il ricorso va accolto nei sensi espressi, concassazione della sentenza gravata in relazione alle censureritenute ammissibili e fondate; decidendo nel merito ex art. 384,comma 2, c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] deve essere condannata alpagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle sommespecificate in dispositivo.Quanto alle spese, avuto riguardo agli esiti complessivi della lite,il Collegio ravvisa le ragioni per compensare le spese del gradod’appello, mentre quelle della fase di legittimità vanno liquidatesecondo soccombenza come da dispositivo, con attribuzione agliavvocati Nicola e [OSCURATO:PERSONA] che si sono dichiaratiantistatari.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa lasentenza impugnata in relazione alle censure ritenute fondatee, decidendo nel merito, condanna [OSCURATO:PERSONA] alNumero registro generale 16588/2021pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] degli interessNi umero sezionale 2634/2026Numero di raccolta generale 19881/2026maturati dal 1° ottobre 1982 sulle somme via via rivalutate iDnat a pubblicazione 15/06/2026relazione all’importo capitale originario pari ad euro 4.277,38sino al saldo; conferma la compensazione delle spese dispostain grado d’appello; condanna la società al pagamento dellespese del giudizio di cassazione liquidate in euro 3.000,00, oltreeuro 200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spesegenerali al 15%, da distrarsi.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 27 maggio2026.La PresidenteDott.ssa Margherita LeoneNumero registro generale 16588/2021Numero sezionale 2634/2026Numero di raccolta generale 19881/2026Data pubblicazione 15/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o2026 [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona2634 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 633/2020 della CORTE D'APPELLO diLECCE, depositata il 09/12/2020 R.G.N. 1215/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16588/2021Numero di raccolta generale 19881/2026Data pubblicazione 15/06/20261. Con ricorso al Tribunale di Lecce ex art. 414 e 700 c.p.c., ilsig. [OSCURATO:PERSONA] espose: di essere stato dipendente delCAPLA ([OSCURATO:PERSONA]), enteprivato di formazione professionale, dal 30.6.1977 al30.9.1982; che, ai fini del t.f.r. (indennità di anzianità), il suodatore di lavoro aveva stipulato con INA (Istituto NazionaleAssicurazioni) un “contratto per l’assicurazione collettiva sullavita del personale in sostituzione al Fondo per l’indennità degliimpiegati” di cui all’art. 4, R.D.L. n. 5/1942, secondoconvenzione n. 41.712, depositata; che il rapporto di lavoro conil CAPLA si era concluso il 30.9.1982, senza che l’INA liquidasseallo Specchia l’indennità di anzianità (t.f.r.), per la quale erastata stipulata la polizza; che, dopo la conclusione del rapportocon il CAPLA, non aveva lavorato per 2 anni, poi era statoassunto dall’ENAIP per pochi mesi (dal 2.4.1984 al 31.12.1984),senza conservazione dell’anzianità maturata al CAPLA, mentrenel 1985 era stato assunto da un altro ente (ENAPAICA) e chesolo il 18.7.2003, con assunzione in pari data, era stato assuntoa tempo indeterminato dall’ENAIP, dove era stato fino alpensionamento del 31.12.2011, avvisando l’INA e chiedendoche gli fosse liquidata l’indennità di anzianità (t.f.r.) relativa alrapporto col CAPLA, con rivalutazione e interessi; che l’INA (equindi [OSCURATO:PERSONA] che gli era succeduta) non avevapagato quanto richiesto.Pertanto, convenne in giudizio la compagnia assicurativa, incontraddittorio anche con ENAIP di Puglia, onde ottenere chefosse dichiarato il suo diritto a percepire detta indennità (t.f.r.)relativa al suo rapporto di lavoro con il CAPLA, in esecuzionedella convenzione n. 41.712 stipulata tra CAPLA e INA, conNumero registro generale 16588/2021condanna della società assicuratrice a versargli direttamenteN umero sezionale 2634/2026Numero di raccolta generale 19881/2026dette somme, con rivalutazione e interessi dalla conclusione dDealt a pubblicazione 15/06/2026rapporto di lavoro avvenuta il 30.9.1982.2. Il Tribunale di Lecce, in accoglimento della domanda,condannò [OSCURATO:PERSONA] “a corrispondere al ricorrentequanto dovuto in forza della polizza assicurativa collettivastipulata dal CAPLA in ottemperanza al disposto dell’art. 4 delRDL n.5 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], detratto quanto già corrisposto a taletitolo in esecuzione dell’ordinanza cautelare (ndr. euro4.277,38), oltre rivalutazione monetaria dal 30.9.1982 e gliinteressi sulla somma rivalutata dal 1.12.2012 al saldo”.Argomentò, quanto agli accessori: “oltre rivalutazionemonetaria dal 30.9.1982 (data di risoluzione del rapporto dilavoro con il CAPLA) fino al soddisfo ed oltre agli interessi legalisulla somma rivalutata dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (data di esigibilità deltrattamento di fine rapporto comunque denominato) al saldo”.3. La Corte di Appello di Lecce, con la sentenza impugnata, harespinto sia l’appello della società assicuratrice, sial’impugnazione dello Specchio concernente la decorrenza degliaccessori pretesa a partire dalla cessazione del rapporto conCAPLA.Per quanto qui ancora rilevi, ha respinto il gravame delloSpecchio sulla base della seguente motivazione: «Invero ildiritto alla corresponsione degli interessi legali decorre dalmomento in cui la somma può essere pretesa, e quindi, ai sensidell’art. II della convenzione, dal momento in cui il lavoratoreha compiuto 60 anni di età, e non quando il ricorre/appellanteha cambiato datore di lavoro».4. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso loSpecchio con tre motivi; ha resistito l’intimata società concontroricorso.Numero registro generale 16588/2021Entrambe le parti hanno depositato memorie. Numero sezionale 2634/2026Numero di raccolta generale 19881/2026All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato Dialt a pubblicazione 15/06/2026deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I motivi possono essere sintetizzati secondo le rubricheformulate dalla stessa parte ricorrente.1.1. Il primo denuncia: «Violazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. inrelazione agli artt. 1362, 1363 e segg. c.c. per avere la C.A.interpretato erroneamente l’art. II della convenzione (contratto)INA-CAPLA n. 41.712 ritenendo che prevedesse al 60° anno dietà del lavoratore la esigibilità dell’indennità di anzianità, fissatainvece dall’art. IV della stessa convenzione al licenziamento(conclusione del rapporto di lavoro per cui era stata stipulata laconvenzione) nonché in relazione al RDL n.5/1942, al RDLn.1825/1924, all'art. 2120 c.c. e all'art. 429 c.p.c.., normeinderogabili che prevedono l’esigibilità di detta indennità allaconclusione del rapporto di lavoro e, se non corrisposta, ilpagamento di rivalutazione e interessi».1.2. Il secondo motivo denuncia: «Violazione dell’art. 360comma 1 n. 5 per avere omesso la C.A., senza alcunamotivazione sul punto, l’esame di un fatto, decisivo per ilgiudizio (ai fini della data di esigibilità dell’indennità di anzianità)e oggetto di discussione tra le parti, e cioè se nella vitalavorativa di Specchia dal 30.6.1977 (data di assunzione pressoil CAPLA) al 31.12.2011 (pensionamento dall’ENAIP) ci sianostati più rapporti di lavoro con enti diversi e senza alcunacontinuità tra loro anche in relazione all’anzianità oppure ununico rapporto lavorativo dal 30.6.1977 al 31.12.2011 e,comunque, se la convenzione stipulata tra INA e CAPLA per ilNumero registro generale 16588/2021rapporto di lavoro Specchia-CAPLA potesse spiegare effettNi umero sezionale 2634/2026Numero di raccolta generale 19881/2026anche per gli altri, diversi rapporti di lavoro dello SpecchiaDa.t a pubblicazione 15/06/2026Violazione dell’art. 360 n. 3 in relazione agli artt. 2112 c.c.nonché all’art. 27 L.R. n. 54/1978 e dell’art. 429 c.p.c.».1.1. Il terzo mezzo denuncia: «Violazione dell’art. 360 comma1 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 156 comma 2 c.p.c. percontrasto tra motivazione e dispositivo».Si considera evidente il contrasto tale da determinare la nullitàdella sentenza, in quanto la Corte territoriale in motivazionedetermina la data di decorrenza degli interessi dalraggiungimento del 60° anno del lavoratore, che è il 28.3.2007,ma conferma col dispositivo una sentenza di primo grado cheaveva fissato la decorrenza di tali interessi al pensionamento dellavoratore avvenuto il 31.12.2011.2. I motivi possono essere esaminati congiuntamente perconnessione e il Collegio giudica il ricorso fondato nei sensiespressi dalla motivazione che segue, avuto riguardo alledoglianze che non risultano efficacemente attinte dallepregiudiziali eccezioni di inammissibilità sollevate dallacontroricorrente.Come noto le Sezioni unite di questa Corte (Cass., Sez. Un., nn.8053 e 8054 del 2014) hanno sancito che l’anomaliamotivazionale, implicante una violazione di leggecostituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo checomporta la nullità della sentenza nel caso di "mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di"motivazione apparente", di "contrasto irriducibile fraaffermazioni inconciliabili", di "motivazione perplessa edobiettivamente incomprensibile".Numero registro generale 16588/2021Si è ulteriormente precisato che di “motivazione apparente” o dNi umero sezionale 2634/2026Numero di raccolta generale 19881/2026“motivazione perplessa e incomprensibile” può parlarsi laddovDeat a pubblicazione 15/06/2026essa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perchéconsiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a farconoscere l’iter logico seguito per la formazione delconvincimento, di talché essa non consenta alcun effettivocontrollo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento delgiudice” (Cass., Sez. Un., n. 22232/2016; v. pure Cass., Sez.Un., n. 16599/2016).È stato più volte ribadito che la motivazione deve ritenersiapparente quando, pur se graficamente esistente, non consentealcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamentodecisorio, così da non attingere la soglia del "minimocostituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost. (tra lealtre, Cass. n. 13248/2020).Ciò posto, nella specie la Corte territoriale non spiega la ragioneper cui in motivazione afferma che la decorrenza degli interessiè da far risalire al raggiungimento del sessantesimo anno di etàdel lavoratore (che, in ragione dell’anno di nascita di questi, è il28 marzo 2007), mentre poi conferma una pronuncia di primogrado che aveva fissato la decorrenza degli interessi al 1°dicembre 2012.Tale irriducibile contraddizione determina un vizio radicaleidoneo a cagionare la nullità della sentenza per tale aspetto,neanche giustificata dal criptico riferimento al testoconvenzionale che, appunto, si riferisce al compimento di 60anni di età.Invero, gli accessori maturano sulle somme dovute al lavoratorealla cessazione del rapporto di lavoro a partire dal momento incui le stesse risultano esigibili e cioè alla risoluzione delmedesimo.Numero registro generale 16588/2021Poiché il dovuto erogato in garanzia dalla compagniaN umero sezionale 2634/2026Numero di raccolta generale 19881/2026assicurativa è stato calcolato con riferimento al rapporto dDait a pubblicazione 15/06/2026lavoro con CAPLA per il periodo 30.6.1977 - 30.9.1982, gliinteressi non possono che decorrere dal giorno successivo a taleultima data in cui detto rapporto è cessato, così come giàstatuito per la rivalutazione monetaria.Pertanto, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fattoe cassata la sentenza impugnata sul punto, la società vacondannata al pagamento degli interessi sulle somme via viarivalutate ex art. 429 c.p.c. dal 1° ottobre 1982 al saldo, tenutoconto della originaria sorte capitale e dei pagamenti mediotempore effettuati dal debitore.3. In conclusione, il ricorso va accolto nei sensi espressi, concassazione della sentenza gravata in relazione alle censureritenute ammissibili e fondate; decidendo nel merito ex art. 384,comma 2, c.p.c., [OSCURATO:PERSONA] deve essere condannata alpagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle sommespecificate in dispositivo.Quanto alle spese, avuto riguardo agli esiti complessivi della lite,il Collegio ravvisa le ragioni per compensare le spese del gradod’appello, mentre quelle della fase di legittimità vanno liquidatesecondo soccombenza come da dispositivo, con attribuzione agliavvocati Nicola e [OSCURATO:PERSONA] che si sono dichiaratiantistatari. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa lasentenza impugnata in relazione alle censure ritenute fondatee, decidendo nel merito, condanna [OSCURATO:PERSONA] alNumero registro generale 16588/2021pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] degli interessNi umero sezionale 2634/2026Numero di raccolta generale 19881/2026maturati dal 1° ottobre 1982 sulle somme via via rivalutate iDnat a pubblicazione 15/06/2026relazione all’importo capitale originario pari ad euro 4.277,38sino al saldo; conferma la compensazione delle spese dispostain grado d’appello; condanna la società al pagamento dellespese del giudizio di cassazione liquidate in euro 3.000,00, oltreeuro 200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spesegenerali al 15%, da distrarsi.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 27 maggio2026.La PresidenteDott.ssa Margherita LeoneNumero registro generale 16588/2021Numero sezionale 2634/2026Numero di raccolta generale 19881/2026Data pubblicazione 15/06/2026
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