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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2023

Cassazione n. 13966/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Ancona, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 336, 582, 585, 612 cpv. cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di nove mesi di reclusione.

Rilevato che tutti i motivi articolati risultano improponibili in sede di legittimità, il primo ed il secondo in quanto implicanti una revisione di merito del quadro probatorio ed il terzo perché consistente in una mera critica al potere discrezionale del giudice di determinare il trattamento sanzionatorio, senza allegare profili di illegalità della pena irrogata.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 24 febbraio 2023 Il consiglier estensore [OSCURATO:PERSONA] n e Orl4dI ilj.ni [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Ancona, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 336, 582, 585, 612 cpv. cod. pen., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di nove mesi di reclusione. Rilevato che tutti i motivi articolati risultano improponibili in sede di legittimità, il primo ed il secondo in quanto implicanti una revisione di merito del quadro probatorio ed il terzo perché consistente in una mera critica al potere discrezionale del giudice di determinare il trattamento sanzionatorio, senza allegare profili di illegalità della pena irrogata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 febbraio 2023 Il consiglier estensore [OSCURATO:PERSONA] n e Orl4dI ilj.ni [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13966/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris