CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28053/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con due atti distinti a firma del medesimo difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625 comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen. ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Ritenuto che il comune motivo di doglianza (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo al giudizio di bilanciamento delle circostanze, in relazione al denegato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle già ritenute circostanze attenuanti generiche; elusione dell'obbligo motivazionale con riguardo all'applicazione di una pena distante dai minimi edittali) non è consentito in sede di legittimità, avendo la sentenza impugnata offerto adeguata e non illogica motivazione sulle dedotte censure (quanto all'invocato giudizio di prevalenza si veda la pag. 7; quanto alla motivazione sulla pena si veda la pag. 8). Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle am