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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 14044/2023

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ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 31847 - 2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in calce al ricorso, ed el ettivamente domiciliata presso lo studio di questi, sito in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 39 ; [OSCURATO:PERSONA] a cartella esattoriale R.G.N. 31847/2018 Cron.

Rep.

Ud. 09/02/2023 PU - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] quale titolare dell'omonima ditta individuale, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 77, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorr ente - nonchè contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', che lo rappresentano e difendono; - controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] BECCARIA29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 24/2018 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 12/04/2018 R.G.N. 89/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; uditi gli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

R.G. 31847/2018 [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Trento, in riforma della pronuncia del Tribunale di Rovereto, ha accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA],che aveva chiesto accertarsi la prescrizione dei crediti contenuti in quattro delle cinque cartelle esattoriali notificatele f ra il 24.03 e il 20.11.2010 (per compiuta giacenza presso la casa comunale o direttamene nelle mani della stessa), eccependo di non aver mai ricevuto notifica degli atti interruttivi.

Il Tribunale adito aveva dichiarato inammissibile il ricorso avendo rilevato la tardivitàdell’opposizione rispetto a l termine perentorio di 40 gg. previsto dall’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999.

Avverso la sentenza di primo grado l’odierna controricorrente proponeva appello , contestando la statuizione d’inammissibilità, la quale, a suo dire, non aveva tenuto conto che la mancata opposizione al ruolo nel termine di 40 gg. non preclude la possibilità di far valere eventuali fatti estintivi del credito verificatisi successivamente allo scadere del termine di legge (come la prescrizione del credito)e che l’azio ne in parola configura un’opposizione all’esecuzione (artt. 615 e 618 bis cod. proc. civ.) per la cui proposizione la legge processuale non prevede termini di decadenza.

La Corte territoriale ha accolto il gravame, accerta ndo che - ad eccezio ne di un’intimazione relativa a una sola dell e cinque cartelle esattoriali notificate all’appellante– per le altre quattro nessun valido atto interruttivo della prescrizione era stato prodotto dall’ente riscossore, di tal che, tranne che per una, il termine quinquennale per le altre quattrocartelle era ormai spirato.

La cassazione della sentenza è domandata da Agenzia delle Entrate – Riscossione sulla base di cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] e l’INAIL hanno depositato controricorso.

L’INPS ha depositato procura speciale in calce al ricorso.

Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art.34 co.5 D.Lgs. n.46/1999”.

Deduce che erroneamente la Corte territoriale abbia considerato che il termine perentorio di 40 gg. per proporretempestiva opposizione debba intendersi riferito alla cartella e non anche all’estratto di ruolo, il quale, secondo la giurisprudenza prevalente, è autonomamente impugnabile. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto il ricorso in data 12.12.2016, ossia cinquantotto giorni dopo la notifica dell’estratto di ruolo ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) dal quale aveva appreso per la prima volta dell’esistenza delle cartelle di pagamento che affermava non esserle state mai notificate.Col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., lamenta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. 2934 ss. cc.”. la Corte d’appello, accogliendo l’eccezione di prescrizione dei crediti portati nelle cartelle notificate avrebbe violato il principio secondo cui in materia contributiva (e tributaria) non sono ammesse azioni di accertamento negativo.

Volendo nel caso in esame far valere l’estinzione del proprio debito per intervenuta prescrizione, ossia un fatto estintivo successivo alla formazione del titolo, a fronte dell’iniziativa esecutiva dell’amministrazione, la controparte avrebbe dovut o azionare l’opposizione all’esecuzione.

Col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2846 e 2953 cc., 3 L. 335/1995.

Afferma che con la formazione del ruolo e della conseguente cartella di pagamento si determinerebbe un effetto novativo delle singole obbligazioni originariamente dovute che, inglobate in un unico credito, determinerebbero a partire dalla notificazione della cartella, un nuovo termine di prescrizione per l’unico credito in essa contenuto.

Dacché la questione di diritto nel caso in esame, riguarderebbe il profilo, non considerato da Sez.

Un. n. 23397 del 2016, di quale debba essere il termine di prescrizione del rapporto obbligatorio scaturente dal titolo esecutivo che abilita il soggetto riscossore all’esercizio dell’azione di recupero coattivo.

Sostiene in proposito che, in assenza di espressa previsione per l’azione di riscossione, tale termine deve ritenersi decennale.

Col quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 335/1995”.

Sostiene che, anche a voler ritenere la prescrizione quinquennale, la Corte non avrebbe valutato che il preavviso di fermo relativo a tutte le cartelle in oggetto, notificato in data 23.09.2015, avrebbe interrotto la prescrizione.

Col quinto ed ultimo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ., lamenta “Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti”.

Sostiene che qualora la Corte d’appello avesse valutato il preavviso di fermo (fatto decisivo) notificato il 23.09.2015, l’esito della causa sarebbe stato favorevole al ricorrente, quanto meno per le quattro cartelle notificate nei cinque anni dalla notifica del preavviso (23.09.2010 –4.10.11 – 25.08.2011 – 20.11.2010). [OSCURATO:PERSONA] rileva una ragione assorbente rispetto ad ogni altra valutazione in ordine ai motivi dedotti, la quale rende il ricorso inammissibile.

Tale ragione consiste nella carenza di jus postulandiin capo alla parte ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] 22 giugno 2017 tra l’Agenzia delle Entrate Riscossione e l’Avvocatura Generale dello Stato prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di Cassazione sia convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione d’indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l’apposita motivata delibera dell’Agenzia prevista dall’art. 43 co. 4 del r.d. 1611 del 1933 (cfr., da ultimo, Cass. n. 6931 del 2023).

Ne consegue che, difettando, come nel caso in esame, alcuno dei presupposti sopra richiamati -ed investendo la sussistenza degli stessi la validità della procura ai fini della regolare costituzione del rapporto processuale -il giudice, anche d’ufficio (ed anche nel giudizio di cassazione) è tenuto a rilevare l’invalidità del conferimento della stessa da parte dell’Agenzia delle Entrate ad un avvocato del libero foro.

Sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese in ragione dell’introduzione del giudizio in epoca anteriore al formarsi dell’orientamento di legittimità sopra richiamato.

Non si provvede sulle spese in favore dell’INPS che non ha svolto attività difensiva in questa sede.

In considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 31847 - 2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta mandato in calce al ricorso, ed el ettivamente domiciliata presso lo studio di questi, sito in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 39 ; [OSCURATO:PERSONA] a cartella esattoriale R.G.N. 31847/2018 Cron. Rep. Ud. 09/02/2023 PU - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] quale titolare dell'omonima ditta individuale, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 77, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorr ente - nonchè contro I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]', che lo rappresentano e difendono; - controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] BECCARIA29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 24/2018 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 12/04/2018 R.G.N. 89/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]' che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; uditi gli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. R.G. 31847/2018 [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Trento, in riforma della pronuncia del Tribunale di Rovereto, ha accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA],che aveva chiesto accertarsi la prescrizione dei crediti contenuti in quattro delle cinque cartelle esattoriali notificatele f ra il 24.03 e il 20.11.2010 (per compiuta giacenza presso la casa comunale o direttamene nelle mani della stessa), eccependo di non aver mai ricevuto notifica degli atti interruttivi. Il Tribunale adito aveva dichiarato inammissibile il ricorso avendo rilevato la tardivitàdell’opposizione rispetto a l termine perentorio di 40 gg. previsto dall’art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999. Avverso la sentenza di primo grado l’odierna controricorrente proponeva appello , contestando la statuizione d’inammissibilità, la quale, a suo dire, non aveva tenuto conto che la mancata opposizione al ruolo nel termine di 40 gg. non preclude la possibilità di far valere eventuali fatti estintivi del credito verificatisi successivamente allo scadere del termine di legge (come la prescrizione del credito)e che l’azio ne in parola configura un’opposizione all’esecuzione (artt. 615 e 618 bis cod. proc. civ.) per la cui proposizione la legge processuale non prevede termini di decadenza. La Corte territoriale ha accolto il gravame, accerta ndo che - ad eccezio ne di un’intimazione relativa a una sola dell e cinque cartelle esattoriali notificate all’appellante– per le altre quattro nessun valido atto interruttivo della prescrizione era stato prodotto dall’ente riscossore, di tal che, tranne che per una, il termine quinquennale per le altre quattrocartelle era ormai spirato. La cassazione della sentenza è domandata da Agenzia delle Entrate – Riscossione sulla base di cinque motivi. [OSCURATO:PERSONA] e l’INAIL hanno depositato controricorso. L’INPS ha depositato procura speciale in calce al ricorso. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art.34 co.5 D.Lgs. n.46/1999”. Deduce che erroneamente la Corte territoriale abbia considerato che il termine perentorio di 40 gg. per proporretempestiva opposizione debba intendersi riferito alla cartella e non anche all’estratto di ruolo, il quale, secondo la giurisprudenza prevalente, è autonomamente impugnabile. [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto il ricorso in data 12.12.2016, ossia cinquantotto giorni dopo la notifica dell’estratto di ruolo ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) dal quale aveva appreso per la prima volta dell’esistenza delle cartelle di pagamento che affermava non esserle state mai notificate.Col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., lamenta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. 2934 ss. cc.”. la Corte d’appello, accogliendo l’eccezione di prescrizione dei crediti portati nelle cartelle notificate avrebbe violato il principio secondo cui in materia contributiva (e tributaria) non sono ammesse azioni di accertamento negativo. Volendo nel caso in esame far valere l’estinzione del proprio debito per intervenuta prescrizione, ossia un fatto estintivo successivo alla formazione del titolo, a fronte dell’iniziativa esecutiva dell’amministrazione, la controparte avrebbe dovut o azionare l’opposizione all’esecuzione. Col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2846 e 2953 cc., 3 L. 335/1995. Afferma che con la formazione del ruolo e della conseguente cartella di pagamento si determinerebbe un effetto novativo delle singole obbligazioni originariamente dovute che, inglobate in un unico credito, determinerebbero a partire dalla notificazione della cartella, un nuovo termine di prescrizione per l’unico credito in essa contenuto. Dacché la questione di diritto nel caso in esame, riguarderebbe il profilo, non considerato da Sez. Un. n. 23397 del 2016, di quale debba essere il termine di prescrizione del rapporto obbligatorio scaturente dal titolo esecutivo che abilita il soggetto riscossore all’esercizio dell’azione di recupero coattivo. Sostiene in proposito che, in assenza di espressa previsione per l’azione di riscossione, tale termine deve ritenersi decennale. Col quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 L. 335/1995”. Sostiene che, anche a voler ritenere la prescrizione quinquennale, la Corte non avrebbe valutato che il preavviso di fermo relativo a tutte le cartelle in oggetto, notificato in data 23.09.2015, avrebbe interrotto la prescrizione. Col quinto ed ultimo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ., lamenta “Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti”. Sostiene che qualora la Corte d’appello avesse valutato il preavviso di fermo (fatto decisivo) notificato il 23.09.2015, l’esito della causa sarebbe stato favorevole al ricorrente, quanto meno per le quattro cartelle notificate nei cinque anni dalla notifica del preavviso (23.09.2010 –4.10.11 – 25.08.2011 – 20.11.2010). [OSCURATO:PERSONA] rileva una ragione assorbente rispetto ad ogni altra valutazione in ordine ai motivi dedotti, la quale rende il ricorso inammissibile. Tale ragione consiste nella carenza di jus postulandiin capo alla parte ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] 22 giugno 2017 tra l’Agenzia delle Entrate Riscossione e l’Avvocatura Generale dello Stato prevede che il patrocinio della prima davanti alla Corte di Cassazione sia convenzionalmente affidato alla seconda, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione d’indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l’apposita motivata delibera dell’Agenzia prevista dall’art. 43 co. 4 del r.d. 1611 del 1933 (cfr., da ultimo, Cass. n. 6931 del 2023). Ne consegue che, difettando, come nel caso in esame, alcuno dei presupposti sopra richiamati -ed investendo la sussistenza degli stessi la validità della procura ai fini della regolare costituzione del rapporto processuale -il giudice, anche d’ufficio (ed anche nel giudizio di cassazione) è tenuto a rilevare l’invalidità del conferimento della stessa da parte dell’Agenzia delle Entrate ad un avvocato del libero foro. Sulla scorta di quanto sin qui illustrato il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese in ragione dell’introduzione del giudizio in epoca anteriore al formarsi dell’orientamento di legittimità sopra richiamato. Non si provvede sulle spese in favore dell’INPS che non ha svolto attività difensiva in questa sede. In considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13. Così deciso in Ro
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