CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 ottobre 1985
Cassazione n. 24210/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro in data 28/1/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 28/1/2021, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l'istanza di accertamento della collaborazione ex art. 58-ter Ord. pen. finalizzata alla successiva concessione di un permesso premio, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], detenuto nella Casa di reclusione di Rossano in espiazione della pena di cui al provvedimento di cumulo della Procura generale presso la Corte di appello di Napoli SIEP n. 2013/927, con fine pena fissato al 13/10/2036. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 4- bis, comma 1-bis, Ord. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla permanenza di interesse, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, all'accertamento incidentale della impossibilità/inesigibilità di un'utile collaborazione con la giustizia in sede di richiesta di permesso premio. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta infondatezza, nel merito, della richiesta di accertamento della impossibilità/inesigibilità della collaborazione. 3. In data 31/12/2021 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è complessivamente infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Con la sentenza n. 253 del 2019, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen. nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti ivi elencati possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo di un loro ripristino. Tale pronuncia non ha però riguardato l'ambito della cd. collaborazione impossibile/inesigibile, di tal che la giurisprudenza di legittimità, dopo alcune pronunce di segno contrario, ha alla fine ritenuto che la relativa disciplina continui ad applicarsi e che, pertanto, ove il detenuto abbia fatto richiesta di tale accertamento, egli mantenga un interesse processualmente rilevante al relativo scrutinio. Ciò anche in considerazione del differente regime probatorio che caratterizza i due ambiti. Mentre nel caso contemplato dalla sentenza della Consulta (in cui il condannato non ha collaborato pur potendo collaborare) è necessario verificare che non vi sia attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e che non ricorra nemmeno il pericolo del loro ripristino, viceversa nell'ipotesi di collaborazione impossibile/inesigibile (in cui il condannato non collabora perché non può farlo) è sufficiente che non ricorrano attuali collegamenti con la criminalità organizzata, senza che sia necessario verificare la possibilità di un loro ripristino (per questo orientamento, qui condiviso, cfr. Sez. 1, n. 29151 del 24/9/2020, Maccarrone, Rv. 279990-01; Sez. 1, n. 5553 del 28/1/2020, Grasso, Rv. 279783-01; nonché Sez. 1, n. 12554 del 21/2/2020, Torrisi; Sez. 1, n. 12555 del 21/2/2020, Guglielmino; Sez. 1, n. 3284 del 27/2/2020, Mariano; Sez. 5, n. 5108 del 23/1/2020, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 5, n. 4773 del 19/12/2019, Mondella, non massimate). Sotto tale profilo, dunque, coglie nel segno il ricorso nel lamentare il contrasto tra la decisione impugnata e l'orientamento giurisprudenziale di legittimità ormai affermatosi, dopo alcune oscillazioni, come del tutto dominante. 3. Osserva, nondimeno, il Collegio che il provvedimento oggetto dell'odierno ricorso, pur concludendo nei termini riportati, ha sviluppato, nella coda della motivazione, un ulteriore ragionamento, con il quale, sostanzialmente, ha negato che, nel caso in esame, si versasse in una situazione di impossibilità/inesigibilità della collaborazione. E ciò in quanto, ha osservato il Tribunale di sorveglianza, all'esito del giudizio di merito non sono mai stati identificati gli ulteriori soggetti che, secondo l'originaria imputazione, avevano concorso, con [OSCURATO:PERSONA], nell'uccisione di [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla quale il ricorrente, per quanto riguarda la propria posizione processuale, ha pur reso piena confessione. Su tale aspetto, invero, l'odierna impugnazione è rimasta sostanzialmente silente, limitandosi a lamentare la presunta genericità dell'ordinanza impugnata nell'evocare gli spazi di una possibile collaborazione da parte di [OSCURATO:PERSONA], che in realtà sono stati enucleati con sufficiente chiarezza dal Tribunale calabrese. Ciò che, in conclusione, non consente di accogliere, nel suo complesso, la proposta impugnazione. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] Rigetta il ricorso e con