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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 dicembre 2025

Cassazione n. 04323/2026

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24550/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione telematica come per legge -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione telematica come per legge -controricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione telematica come per legge -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di BOLOGNA n. 589/2022 depositata il 14/03/2022.

R.g. 24450 del 2022 Ad. 19/12/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 19/12/2025 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] decedette in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], all’età di venti anni , mentre lavorava quale elettricista in un cantiere nei pressi di Verona, nel quale i lavori in appalto erano stati affidati alla [OSCURATO:SOCIETA]. che li aveva subappaltati alla [OSCURATO:SOCIETA] elettrici s.n.c.di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

2. I genitori del deceduto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , convennero dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] quale committente, la [OSCURATO:SOCIETA]., la DJ [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e i soci di quest’ultima, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna al risarcimento del danno.

3. I convenuti si costituirono in giudizio e chiamarono in causa le rispettive compagnie assicuratrice e precisamente la [OSCURATO:SOCIETA]. per Morini, la Società cattolica di Assicurazione soc.

Coop. e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ( quest ’ultima con copertura a second o rischio) , per Sistemif otovoltaici. com s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. per DJ [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.

4. Nella causa intervennero volontariamente [OSCURATO:PERSONA], quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore [OSCURATO:PERSONA], che all’epoca del sinistro aveva cinque anni, ed [OSCURATO:PERSONA], convivente more uxoriodella vittima.

5. La causa venne transatta tra i danneggiati e [OSCURATO:SOCIETA].

6. Il Tribunale di Ravenna, istruita la causa con la produzione di documenti e l’escussione di testimoni, con la sentenza n. 1256 del 2/11/2015: - dichiarò la responsabilità di: [OSCURATO:PERSONA] nella misura del 20%; di [OSCURATO:SOCIETA]. nella misura del 30%, di DJ [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella misura del 30% e della stessa vittima [OSCURATO:PERSONA] nella misura del 20%; - quantificò i danni dei genitori della vittima in € 200.000 per R.g. 24450 del 2022 Ad. 19/12/2025; estensore: C. Valle ciascuno, quelli del figlio minore Tommaso in complessivi € 360.000 (di cui € 280.000 per danno non patrimoniale ed € 80.000 per danno patrimoniale) ed in € 200.000 quelli della Bellini;- valutato il concorso di responsabilità ascritta alla vittima, considerata la transazione intervenuta con Morini e tenuto conto delle somme medio tempore corrisposte da FATA [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e da [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazione soc.coop., condannò:[OSCURATO:SOCIETA]. e DJ [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e gli stessi soci illimitatamente responsabili, tutti in solido fra loro, al pagamento in favore dei genitori di € 67.500 per ciascuno, di [OSCURATO:PERSONA] di complessivi € 172.000 (di cui € 124.000 a titolo di danno non patrimoniale ed € 48.000 a titolo di danno patrimoniale) e di [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 70.000; oltre rivalutazione monetaria, interessi legali sulla somma via via rivalutata e spese di lite; - condannò la [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazione soc.coop. e la [OSCURATO:SOCIETA]. a manlevare e tenere indenni i rispettivi assicurati.

7. A vverso la sentenza di primo grado proposero appello: - [OSCURATO:SOCIETA]., in via principale, censurandola laddove riteneva operante la garanzia assicurativa a favore di DJ [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e, in via subordinata, laddove condannava al pagamento di € 80.000 per il danno patrimoniale subito dal figlio della vittima omettendo di detrarre l’importo di € 83.795,64 a tale titolo versato dall’INAIL; - [OSCURATO:PERSONA], quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio [OSCURATO:PERSONA], in via incidentale, censurando la sentenza nella parte in cui addebitava alla vittima il concorso di colpa pari al 20% il quale era, di fatto, un lavoratore subordinato alle dipendenze della DJ [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., come dimostravano le otto fatture emesse a favoredella stessa negli ultimi sei mesi e la relazione SPISAL, dato che non aveva autonomia operativa e doveva attenersi alle direttive della predetta società; - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in via incidentale, censurando con analoghe argomentazioni il R.g. 24450 del 2022 Ad. 19/12/2025; estensore: C. Valle riconoscimento del concorso di colpa del figlio, nonché l’entità della somma loro riconosciuta che reclamavano nella misura massima prevista dalle tabelle di liquidazione;- [OSCURATO:PERSONA], in via incidentale, censurando, per le stesse ragioni, la sentenza nella parte in cui addebitava alla vittima il concorso di colpa pari al 20%; - S istemi [OSCURATO:SOCIETA]., in via incidentale, censurando la sentenza laddove: 1) non accoglieva l’eccezione d’inammissibilità dell’atto di intervento di [OSCURATO:PERSONA], nellaqualità, in quanto successivo al termine per la formulazione delle domande riconvenzionali e perché carente della preventiva autorizzazione del giudice tutelare ad agire nell’interesse del figlio minorenne; 2) affermava la sua corresponsabilità senza alcuna motivazione, mentre essa aveva adempiuto a tutti gli obblighi di legge per garantire la sicurezza nell’esecuzione delle opere ed aveva accertato che la subappaltatrice disponesse dei presidi antinfortunistici per evitare le cadute dall’alto e, dunque, non poteva essere chiamata a rispondere di un sinistro che vide coinvolto un soggetto della cui presenza in cantiere non aveva notizia; 3) in subordine, laddove non stabiliva la responsabilità prevalente degli altri corresponsabili con riduzione della quotaad essa attribuita; 4) liquidava in misura eccessiva il danno dei genitori e della convivente della vittima –danni da ritenersi maggiormente vicini alla soglia minima delle tabelle –e il danno patrimoniale a favore del figlio dal quale il giudice ometteva di detrarre la somma al medesimo già versata dall’INAIL; 5) non accoglieva la domanda di rimborso delle spese di lite a carico di [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazione soc.coop. e di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] proposta ai sensi dell’art. 1917, terzo comma, cod. civ.; - DJ [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e i suoi soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in via principale, lamentando il riconoscimento di una quota di corresponsabilità a proprio carico sul presupposto che non avessero predisposto misure di sicurezza contro la caduta, mentre Ranieri aveva accettato l’incarico di lavorare in via R.g. 24450 del 2022 Ad. 19/12/2025; estensore: C. Valle autonoma con [OSCURATO:PERSONA], in modo che nessuno dei due fosse posto sotto la direzione ed il controllo dell’altro, e i soggetti tenuti a garantire la sicurezza erano i committenti Giorgio e [OSCURATO:PERSONA], peraltro tenuti a nominare un coordinatore dei lavori.

8. Si costituirono in appello anche [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazione soc.coop. ela [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.

9. La Corte d’appello di Bologna, previa riunione dei diversi appelli, ha con la sentenza n. 589 del 14/03/2022: -rigettato la domanda di garanzia proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e i suoi soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:SOCIETA]. e ha compensato le spese processuali di entrambi i gradi fra tali parti; -rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale proposta da [OSCURATO:PERSONA], quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio [OSCURATO:PERSONA];- condannato [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazione soc.coop. al rimborso a favore di Sistemif otovoltaici. com s.r.l. delle spese sostenute per la difesa ai sensi dell’art. 1917, terzo comma, cod. civ.; compensato integralmente fra le parti le spese processuali del secondo grado di giudizio. 10.Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, corredato da memoria,[OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a quattro motivi. 11.[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. con controricorso. [OSCURATO:PERSONA].com s.r.l. haproposto controricorso. 12.All’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il ricorso è stato trattenuto in decisione. [OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare il Collegio rileva che la polizza assicurativa con [OSCURATO:SOCIETA]. venne stipulata da [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] .

La sentenza impugnata afferma che si trattava di una società di fatto. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, pertanto che si sia formato, in assenza di impugnazione sul punto, il giudicato interno R.g. 24450 del 2022 Ad. 19/12/2025; estensore: C. Valle sull’essere [OSCURATO:PERSONA], odierno ricorrente, soggetto coperto dalla polizzain quanto socio illimitatamente responsabile, cosicché egli ha legittimazione autonoma a impugnare la sentenza d’appello.

2. I motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], e le relative motivazioni sono i seguenti.

3. Primo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 cod. civ., in riferimento all’art. 360, primo comma, n.3 cod. proc. civ., per non aver la Corte valutato adeguatamente la sussistenza degli elementi del vincolo di subordinazione tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., commettendo un errore di qualificazione del rapporto, in palese contrasto con la pronuncia della Corte di Cassazione sezione lavoro n.13555 del 23/01/2020.

Il ricorrente censura la sentenza d’appello richiamando una pronuncia della giurisprudenza di questa Corte in materia di lavoro subordinato e afferma che la Corte territoriale avrebbe illegittimamente escluso la qualifica di lavoratore subordinato in capo al Ranieri, non valutando adeguatamente le risultanze documentali (rapporto Spisal) e testimoniali di causa, dalle quali risultava la natura subordinata del rapporto di lavoro del Ranieri nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA].

Il motivo censura, inoltre, la valutazione del rapporto dello SPISAL e delle dichiarazioni testimoniali operata dalla Corte di merito, in quanto questa aveva con una breve motivazione escluso che il rapporto tra il Ranieri e la [OSCURATO:SOCIETA]. fosse di tipo subordinato.

3.1. Il motivo è inammissibile per insufficiente esposizione dell’interesse ad impugnare, ex art. 100 c.p.c.

Infatti la clausola CS70 del contratto di assicurazione stipulato tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. escludeva la copertura della responsabilità civile verso i dipendenti.

Pertanto, anche se il Ranieri fosse stato un dipendente, ossia un lavoratore subordinato, ai sensi dell’art. 2094 cod. civ., della DJ R.g. 24450 del 2022 Ad. 19/12/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., la copertura assicurativa per la responsabilità civile danni non avrebbe comunque operato.

Il motivo è comunque anche infondato, in quanto la Corte d’appello ha adeguatamente motivato sulle ragioni per le quali [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere considerato un lavoratore subordinato:ovvero per il fatto che era iscritto quale elettricista alla camera di commercio, aveva una propria organizzazione aziendale (si era recato al lavoro con il proprio furgone nel quale erano stipate le necessarie attrezzature), gli erano state impartite direttive generiche e non specifiche.

La stessa [OSCURATO:SOCIETA]. aveva, peraltro, nei propri atti difensivi, sempre affermato che il Ranieri era un lavoratore autonomo.

Il motivo è, nel resto, inammissibile in quanto censura la valutazione del materiale istruttorio operata dai giudici di merito, il che, ove, come nel caso di specie, vi sia una adeguata motivazione sul punto, non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. 19/07/2021 n. 20553; Cass.8/11/2019 n. 28887).

Infine, ma non di meno,l’ordinanza di questa Corte del 20/01/2020 n. 1555, richiamata a sostegno della propria tesi dal ricorrente, enuncia in via di principio in motivazione i noti criteri di identificazione della natura subordinata del rapporto di lavoro, di cui all’art. 2094 cod. civ., ma in concreto rigetta l’impugnazione in appello proposta dal soggetto che chiedeva l’accertamento della natura subordinata del rapporto, già negata dal Tribunale, cosicché essa non risulta conferente ai fini della critica della sentenza impugnata e, anzi, risulta controproducente, in quanto se non altro dimostra una non corretta, o quantomeno strumentale, lettura della giurisprudenza di questa Corte.

4. Col s econdo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’ art. 360, primo comma, cod. proc. civ. n. 5 , la contraddittorietà, illogicità e R.g. 24450 del 2022 Ad. 19/12/2025; estensore: C. Valle incoerenza della sentenza impugnata, per aver la Corte d’appello valutato elementi decisivi in maniera contraddittoria con quanto emerso nel corso delle istruttorie del procedimento di primo grado e del processo penale e con le motivazioni contenute nelle sentenze emesse.

Il motivo si incentra sulla contraddittorietà della sentenza d’appello laddove essa afferma che il Ranieri era un lavoratore autonomo ma non valuta adeguatamente le testimonianze, in particolare quelle del teste Reginato, non prendendo in adeguata considerazione le risultanze del rapporto Spisal e quanto scritto dal Tribunale penale di Verona, nella sentenza dibattimentale.

4.1. Il motivo è inammissibile in quanto esso non si incentra sull’omesso esame di un singolo fatto storico, sottoposto al contraddittorio delle parti, di natura decisiva, che il giudice del merito abbia omesso di considerare (v.

Cass. 21/03/2024 n. 7716)bensì su un insieme di elementi e comunque è volto a una rivalutazione egli elementi in base ai quali i giudici di appello hanno escluso che [OSCURATO:PERSONA] fosse un lavoratore subordinato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2094 e segg. cod. civ.

Il motivo è, inoltre, infondato laddove si i nc entr a all a mancata valutazione da parte della Corte territoriale, dell’essere il Ranieri assoggettato alle direttive del datore di lavoro, ossia il [OSCURATO:PERSONA] o il Fabbri, per le stesse ragioni relative al primo motivo, ossia per l’assoluta genericità delle direttive impartite dal [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti.

La Corte d’appello hacomunque ampiamente motivato sulla ragione per la quale il fatto che il Ranieri avesse in precedenza emesso fatture in favore della DJ impianti s.n.c. deponeva nel senso che egli era a tutti gli effetti un lavoratore autonomo.

R.g. 24450 del 2022 Ad. 19/12/2025; estensore: C. Valle

5. Col t erzo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione del l’art. 165 deld.lgs n. 209 del 2005 (codice ass.) e dell’art. 1341 cod. civ., in riferimento all’art. 360, primo comma, n.3 e 5 cod. proc. civ., per aver la Corte d’appello dichiarato l’inoperatività della polizza, non ritenendo operante la clausola di cui all’art. 1B2 del contratto di assicurazione, nonostante la presenza di clausole vessatorie quali quella contraddistinta dalla sigla CS70, già sopra ricordata,e l’omesso utilizzo, nella modulistica,di caratteri di particolare evidenza per le clausole che prevedono decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie, nonché oneri a carico del contraente.

Il motivo si incentra, in particolare, sulla parte di motivazione che ha accolto l’eccezione di inoperatività della polizza, formulata da [OSCURATO:SOCIETA]..

Secondo la ricorrente tale statuizione della Corte d’appello fu erronea perché: a) la clausola di delimitazione del rischio applicata dalla corte d’appello non era richiamata nel frontespizio della polizza; b) la clausola era comunque oscura ed ambigua, e perciò vessatoria.

5.1. Il motivo è inammissibile in quanto la questione relativa alla ritenuta operatività della clausola CS70 risulta essere stata sollevata per la prima volta in questa fase del giudizio, pur avendo avuto la possibilità la stessa ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di sollevarla in sede di costituzione in appello.

Questa Corte ha affermato, con orientamento condivisibile (Cass.1/07/2024 n. 18018) che qualora siano prospettate questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in virtù del principio di autosufficienza, indicare in quale specifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio R.g. 24450 del 2022 Ad. 19/12/2025; estensore: C. Valle di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabili di ufficio.

5.2. Il motivo è, altresì, inammissibile e comunque infondato per ulteriori ragioni.

Nella parte in cui sostiene che la Corte d’appello avrebbe travisato il contenuto della polizza, non avvedendosi che la contestata clausola non compariva tra quelle valida solo se richiamate nella polizza, la censura investe l’interpretazione del contrattoe dei documenti che lo incarnano, e solleva perciò una questione di puro fatto, riservata al giudice di merito e non sindacabile in questa sede.

Nella parte in cui prospetta la violazione dell’art. 165 cod. ass. (censura da intendersi evidentemente riferita, in ragione della sua illustrazione, all’art. 166 cod. ass.) e dell’art. 1341 c.c. il motivo è infondato.

Infatti la clausola CS70 del contratto, laddove esclude alcune figure professionali dalla copertura non ha una funzione di limitazionedella responsabilità dell’assicuratore, ma di delimitazione del rischio assicuratoe pertanto n on è vessatoria (Cass. 11/01/2024 n. 1261).

6. Col q uarto motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) e dell’art.1655 cod. civ., in riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., per aver la Corte dichiarato l’inoperatività della polizza, non ritenendo operante la clausola di cui all’art. 3.3. del contratto di assicurazione, escludendo che [OSCURATO:PERSONA], oltre a non potere essere considerato un lavoratore, potesse essere qualificato come coappaltatore.

R.g. 24450 del 2022 Ad. 19/12/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] motivo è inammissibile in quanto censura una valutazione di fatto operata dal giudice del merito.

La Corte d’appello, con ampia e coerente motivazione, ha sia escluso che il Ranieri potesse essere qualificato quale coappaltatore;sia escluso che egli fosse un soggetto terzo titolare di un’impresa coappaltarice, in quanto egli svolgeva lo stesso tipo di lavoro che avrebbe dovuto svolgere la DJ [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., come comprovato dal fatto che è risultato accertato che all’inizio della mattina dell’incidente mortale il Ranieri lavorava insieme al [OSCURATO:PERSONA], il quale si era allontanato poco prima della caduta mortale del Ranieri. [OSCURATO:PERSONA] poteva, al più, essere considerato un terzo, e pertanto, soltanto in detta ipotesi la copertura assicurativa sarebbe stata operante.

Tale questione non risulta, tuttavia, essere stata sollevata in questa sede, e pertanto non può esservi su essa alcun sindacato di competenza di questa Corte.

7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, pertanto, rigettato .

8. Non vi è luogo a provvede sull’atto denominato contror icorso, della [OSCURATO:SOCIETA]. che non contiene alcuna utile censura, avendo la detta società affermato, nell’atto, che solo formalmente è intestatocome controricorso, di «avere interesse ad interloquire sui contenuti del ricorso principale, senza proporre tuttavia alcuna autonoma impugnazione della sentenza della Corte d’appello».

9. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e tenuto conto dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia sono liquidate come da dispositivo.Nulla per le spese nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. poiché la stessa non ha proposto alcuna utile censura e la [OSCURATO:SOCIETA]. non ha chiesto la liquidazione delle spese nei confronti della stessa.

10. Il r i getto del ricorso comporta, in fine , che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte R.g. 24450 del 2022 Ad. 19/12/2025; estensore: C. Valle del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore del la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro7.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24550/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione telematica come per legge -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione telematica come per legge -controricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione telematica come per legge -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di BOLOGNA n. 589/2022 depositata il 14/03/2022. R.g. 24450 del 2022 Ad. 19/12/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 19/12/2025 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] decedette in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], all’età di venti anni , mentre lavorava quale elettricista in un cantiere nei pressi di Verona, nel quale i lavori in appalto erano stati affidati alla [OSCURATO:SOCIETA]. che li aveva subappaltati alla [OSCURATO:SOCIETA] elettrici s.n.c.di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 2. I genitori del deceduto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , convennero dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] quale committente, la [OSCURATO:SOCIETA]., la DJ [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e i soci di quest’ultima, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendone la condanna al risarcimento del danno. 3. I convenuti si costituirono in giudizio e chiamarono in causa le rispettive compagnie assicuratrice e precisamente la [OSCURATO:SOCIETA]. per Morini, la Società cattolica di Assicurazione soc. Coop. e la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ( quest ’ultima con copertura a second o rischio) , per Sistemif otovoltaici. com s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. per DJ [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. 4. Nella causa intervennero volontariamente [OSCURATO:PERSONA], quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore [OSCURATO:PERSONA], che all’epoca del sinistro aveva cinque anni, ed [OSCURATO:PERSONA], convivente more uxoriodella vittima. 5. La causa venne transatta tra i danneggiati e [OSCURATO:SOCIETA]. 6. Il Tribunale di Ravenna, istruita la causa con la produzione di documenti e l’escussione di testimoni, con la sentenza n. 1256 del 2/11/2015: - dichiarò la responsabilità di: [OSCURATO:PERSONA] nella misura del 20%; di [OSCURATO:SOCIETA]. nella misura del 30%, di DJ [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella misura del 30% e della stessa vittima [OSCURATO:PERSONA] nella misura del 20%; - quantificò i danni dei genitori della vittima in € 200.000 per R.g. 24450 del 2022 Ad. 19/12/2025; estensore: C. Valle ciascuno, quelli del figlio minore Tommaso in complessivi € 360.000 (di cui € 280.000 per danno non patrimoniale ed € 80.000 per danno patrimoniale) ed in € 200.000 quelli della Bellini;- valutato il concorso di responsabilità ascritta alla vittima, considerata la transazione intervenuta con Morini e tenuto conto delle somme medio tempore corrisposte da FATA [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e da [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazione soc.coop., condannò:[OSCURATO:SOCIETA]. e DJ [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e gli stessi soci illimitatamente responsabili, tutti in solido fra loro, al pagamento in favore dei genitori di € 67.500 per ciascuno, di [OSCURATO:PERSONA] di complessivi € 172.000 (di cui € 124.000 a titolo di danno non patrimoniale ed € 48.000 a titolo di danno patrimoniale) e di [OSCURATO:PERSONA] della somma di € 70.000; oltre rivalutazione monetaria, interessi legali sulla somma via via rivalutata e spese di lite; - condannò la [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazione soc.coop. e la [OSCURATO:SOCIETA]. a manlevare e tenere indenni i rispettivi assicurati. 7. A vverso la sentenza di primo grado proposero appello: - [OSCURATO:SOCIETA]., in via principale, censurandola laddove riteneva operante la garanzia assicurativa a favore di DJ [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e, in via subordinata, laddove condannava al pagamento di € 80.000 per il danno patrimoniale subito dal figlio della vittima omettendo di detrarre l’importo di € 83.795,64 a tale titolo versato dall’INAIL; - [OSCURATO:PERSONA], quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio [OSCURATO:PERSONA], in via incidentale, censurando la sentenza nella parte in cui addebitava alla vittima il concorso di colpa pari al 20% il quale era, di fatto, un lavoratore subordinato alle dipendenze della DJ [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., come dimostravano le otto fatture emesse a favoredella stessa negli ultimi sei mesi e la relazione SPISAL, dato che non aveva autonomia operativa e doveva attenersi alle direttive della predetta società; - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in via incidentale, censurando con analoghe argomentazioni il R.g. 24450 del 2022 Ad. 19/12/2025; estensore: C. Valle riconoscimento del concorso di colpa del figlio, nonché l’entità della somma loro riconosciuta che reclamavano nella misura massima prevista dalle tabelle di liquidazione;- [OSCURATO:PERSONA], in via incidentale, censurando, per le stesse ragioni, la sentenza nella parte in cui addebitava alla vittima il concorso di colpa pari al 20%; - S istemi [OSCURATO:SOCIETA]., in via incidentale, censurando la sentenza laddove: 1) non accoglieva l’eccezione d’inammissibilità dell’atto di intervento di [OSCURATO:PERSONA], nellaqualità, in quanto successivo al termine per la formulazione delle domande riconvenzionali e perché carente della preventiva autorizzazione del giudice tutelare ad agire nell’interesse del figlio minorenne; 2) affermava la sua corresponsabilità senza alcuna motivazione, mentre essa aveva adempiuto a tutti gli obblighi di legge per garantire la sicurezza nell’esecuzione delle opere ed aveva accertato che la subappaltatrice disponesse dei presidi antinfortunistici per evitare le cadute dall’alto e, dunque, non poteva essere chiamata a rispondere di un sinistro che vide coinvolto un soggetto della cui presenza in cantiere non aveva notizia; 3) in subordine, laddove non stabiliva la responsabilità prevalente degli altri corresponsabili con riduzione della quotaad essa attribuita; 4) liquidava in misura eccessiva il danno dei genitori e della convivente della vittima –danni da ritenersi maggiormente vicini alla soglia minima delle tabelle –e il danno patrimoniale a favore del figlio dal quale il giudice ometteva di detrarre la somma al medesimo già versata dall’INAIL; 5) non accoglieva la domanda di rimborso delle spese di lite a carico di [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazione soc.coop. e di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA] proposta ai sensi dell’art. 1917, terzo comma, cod. civ.; - DJ [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e i suoi soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in via principale, lamentando il riconoscimento di una quota di corresponsabilità a proprio carico sul presupposto che non avessero predisposto misure di sicurezza contro la caduta, mentre Ranieri aveva accettato l’incarico di lavorare in via R.g. 24450 del 2022 Ad. 19/12/2025; estensore: C. Valle autonoma con [OSCURATO:PERSONA], in modo che nessuno dei due fosse posto sotto la direzione ed il controllo dell’altro, e i soggetti tenuti a garantire la sicurezza erano i committenti Giorgio e [OSCURATO:PERSONA], peraltro tenuti a nominare un coordinatore dei lavori. 8. Si costituirono in appello anche [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazione soc.coop. ela [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 9. La Corte d’appello di Bologna, previa riunione dei diversi appelli, ha con la sentenza n. 589 del 14/03/2022: -rigettato la domanda di garanzia proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e i suoi soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:SOCIETA]. e ha compensato le spese processuali di entrambi i gradi fra tali parti; -rigettato la domanda di risarcimento del danno patrimoniale proposta da [OSCURATO:PERSONA], quale esercente la responsabilità genitoriale sul figlio [OSCURATO:PERSONA];- condannato [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazione soc.coop. al rimborso a favore di Sistemif otovoltaici. com s.r.l. delle spese sostenute per la difesa ai sensi dell’art. 1917, terzo comma, cod. civ.; compensato integralmente fra le parti le spese processuali del secondo grado di giudizio. 10.Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, corredato da memoria,[OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a quattro motivi. 11.[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. con controricorso. [OSCURATO:PERSONA].com s.r.l. haproposto controricorso. 12.All’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il ricorso è stato trattenuto in decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare il Collegio rileva che la polizza assicurativa con [OSCURATO:SOCIETA]. venne stipulata da [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] . La sentenza impugnata afferma che si trattava di una società di fatto. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, pertanto che si sia formato, in assenza di impugnazione sul punto, il giudicato interno R.g. 24450 del 2022 Ad. 19/12/2025; estensore: C. Valle sull’essere [OSCURATO:PERSONA], odierno ricorrente, soggetto coperto dalla polizzain quanto socio illimitatamente responsabile, cosicché egli ha legittimazione autonoma a impugnare la sentenza d’appello. 2. I motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], e le relative motivazioni sono i seguenti. 3. Primo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 cod. civ., in riferimento all’art. 360, primo comma, n.3 cod. proc. civ., per non aver la Corte valutato adeguatamente la sussistenza degli elementi del vincolo di subordinazione tra [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]., commettendo un errore di qualificazione del rapporto, in palese contrasto con la pronuncia della Corte di Cassazione sezione lavoro n.13555 del 23/01/2020. Il ricorrente censura la sentenza d’appello richiamando una pronuncia della giurisprudenza di questa Corte in materia di lavoro subordinato e afferma che la Corte territoriale avrebbe illegittimamente escluso la qualifica di lavoratore subordinato in capo al Ranieri, non valutando adeguatamente le risultanze documentali (rapporto Spisal) e testimoniali di causa, dalle quali risultava la natura subordinata del rapporto di lavoro del Ranieri nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. Il motivo censura, inoltre, la valutazione del rapporto dello SPISAL e delle dichiarazioni testimoniali operata dalla Corte di merito, in quanto questa aveva con una breve motivazione escluso che il rapporto tra il Ranieri e la [OSCURATO:SOCIETA]. fosse di tipo subordinato. 3.1. Il motivo è inammissibile per insufficiente esposizione dell’interesse ad impugnare, ex art. 100 c.p.c. Infatti la clausola CS70 del contratto di assicurazione stipulato tra la [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. escludeva la copertura della responsabilità civile verso i dipendenti. Pertanto, anche se il Ranieri fosse stato un dipendente, ossia un lavoratore subordinato, ai sensi dell’art. 2094 cod. civ., della DJ R.g. 24450 del 2022 Ad. 19/12/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., la copertura assicurativa per la responsabilità civile danni non avrebbe comunque operato. Il motivo è comunque anche infondato, in quanto la Corte d’appello ha adeguatamente motivato sulle ragioni per le quali [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere considerato un lavoratore subordinato:ovvero per il fatto che era iscritto quale elettricista alla camera di commercio, aveva una propria organizzazione aziendale (si era recato al lavoro con il proprio furgone nel quale erano stipate le necessarie attrezzature), gli erano state impartite direttive generiche e non specifiche. La stessa [OSCURATO:SOCIETA]. aveva, peraltro, nei propri atti difensivi, sempre affermato che il Ranieri era un lavoratore autonomo. Il motivo è, nel resto, inammissibile in quanto censura la valutazione del materiale istruttorio operata dai giudici di merito, il che, ove, come nel caso di specie, vi sia una adeguata motivazione sul punto, non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. 19/07/2021 n. 20553; Cass.8/11/2019 n. 28887). Infine, ma non di meno,l’ordinanza di questa Corte del 20/01/2020 n. 1555, richiamata a sostegno della propria tesi dal ricorrente, enuncia in via di principio in motivazione i noti criteri di identificazione della natura subordinata del rapporto di lavoro, di cui all’art. 2094 cod. civ., ma in concreto rigetta l’impugnazione in appello proposta dal soggetto che chiedeva l’accertamento della natura subordinata del rapporto, già negata dal Tribunale, cosicché essa non risulta conferente ai fini della critica della sentenza impugnata e, anzi, risulta controproducente, in quanto se non altro dimostra una non corretta, o quantomeno strumentale, lettura della giurisprudenza di questa Corte. 4. Col s econdo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’ art. 360, primo comma, cod. proc. civ. n. 5 , la contraddittorietà, illogicità e R.g. 24450 del 2022 Ad. 19/12/2025; estensore: C. Valle incoerenza della sentenza impugnata, per aver la Corte d’appello valutato elementi decisivi in maniera contraddittoria con quanto emerso nel corso delle istruttorie del procedimento di primo grado e del processo penale e con le motivazioni contenute nelle sentenze emesse. Il motivo si incentra sulla contraddittorietà della sentenza d’appello laddove essa afferma che il Ranieri era un lavoratore autonomo ma non valuta adeguatamente le testimonianze, in particolare quelle del teste Reginato, non prendendo in adeguata considerazione le risultanze del rapporto Spisal e quanto scritto dal Tribunale penale di Verona, nella sentenza dibattimentale. 4.1. Il motivo è inammissibile in quanto esso non si incentra sull’omesso esame di un singolo fatto storico, sottoposto al contraddittorio delle parti, di natura decisiva, che il giudice del merito abbia omesso di considerare (v. Cass. 21/03/2024 n. 7716)bensì su un insieme di elementi e comunque è volto a una rivalutazione egli elementi in base ai quali i giudici di appello hanno escluso che [OSCURATO:PERSONA] fosse un lavoratore subordinato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2094 e segg. cod. civ. Il motivo è, inoltre, infondato laddove si i nc entr a all a mancata valutazione da parte della Corte territoriale, dell’essere il Ranieri assoggettato alle direttive del datore di lavoro, ossia il [OSCURATO:PERSONA] o il Fabbri, per le stesse ragioni relative al primo motivo, ossia per l’assoluta genericità delle direttive impartite dal [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti. La Corte d’appello hacomunque ampiamente motivato sulla ragione per la quale il fatto che il Ranieri avesse in precedenza emesso fatture in favore della DJ impianti s.n.c. deponeva nel senso che egli era a tutti gli effetti un lavoratore autonomo. R.g. 24450 del 2022 Ad. 19/12/2025; estensore: C. Valle 5. Col t erzo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione del l’art. 165 deld.lgs n. 209 del 2005 (codice ass.) e dell’art. 1341 cod. civ., in riferimento all’art. 360, primo comma, n.3 e 5 cod. proc. civ., per aver la Corte d’appello dichiarato l’inoperatività della polizza, non ritenendo operante la clausola di cui all’art. 1B2 del contratto di assicurazione, nonostante la presenza di clausole vessatorie quali quella contraddistinta dalla sigla CS70, già sopra ricordata,e l’omesso utilizzo, nella modulistica,di caratteri di particolare evidenza per le clausole che prevedono decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie, nonché oneri a carico del contraente. Il motivo si incentra, in particolare, sulla parte di motivazione che ha accolto l’eccezione di inoperatività della polizza, formulata da [OSCURATO:SOCIETA].. Secondo la ricorrente tale statuizione della Corte d’appello fu erronea perché: a) la clausola di delimitazione del rischio applicata dalla corte d’appello non era richiamata nel frontespizio della polizza; b) la clausola era comunque oscura ed ambigua, e perciò vessatoria. 5.1. Il motivo è inammissibile in quanto la questione relativa alla ritenuta operatività della clausola CS70 risulta essere stata sollevata per la prima volta in questa fase del giudizio, pur avendo avuto la possibilità la stessa ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di sollevarla in sede di costituzione in appello. Questa Corte ha affermato, con orientamento condivisibile (Cass.1/07/2024 n. 18018) che qualora siano prospettate questioni di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in virtù del principio di autosufficienza, indicare in quale specifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio R.g. 24450 del 2022 Ad. 19/12/2025; estensore: C. Valle di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito e non rilevabili di ufficio. 5.2. Il motivo è, altresì, inammissibile e comunque infondato per ulteriori ragioni. Nella parte in cui sostiene che la Corte d’appello avrebbe travisato il contenuto della polizza, non avvedendosi che la contestata clausola non compariva tra quelle valida solo se richiamate nella polizza, la censura investe l’interpretazione del contrattoe dei documenti che lo incarnano, e solleva perciò una questione di puro fatto, riservata al giudice di merito e non sindacabile in questa sede. Nella parte in cui prospetta la violazione dell’art. 165 cod. ass. (censura da intendersi evidentemente riferita, in ragione della sua illustrazione, all’art. 166 cod. ass.) e dell’art. 1341 c.c. il motivo è infondato. Infatti la clausola CS70 del contratto, laddove esclude alcune figure professionali dalla copertura non ha una funzione di limitazionedella responsabilità dell’assicuratore, ma di delimitazione del rischio assicuratoe pertanto n on è vessatoria (Cass. 11/01/2024 n. 1261). 6. Col q uarto motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) e dell’art.1655 cod. civ., in riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., per aver la Corte dichiarato l’inoperatività della polizza, non ritenendo operante la clausola di cui all’art. 3.3. del contratto di assicurazione, escludendo che [OSCURATO:PERSONA], oltre a non potere essere considerato un lavoratore, potesse essere qualificato come coappaltatore. R.g. 24450 del 2022 Ad. 19/12/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] motivo è inammissibile in quanto censura una valutazione di fatto operata dal giudice del merito. La Corte d’appello, con ampia e coerente motivazione, ha sia escluso che il Ranieri potesse essere qualificato quale coappaltatore;sia escluso che egli fosse un soggetto terzo titolare di un’impresa coappaltarice, in quanto egli svolgeva lo stesso tipo di lavoro che avrebbe dovuto svolgere la DJ [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., come comprovato dal fatto che è risultato accertato che all’inizio della mattina dell’incidente mortale il Ranieri lavorava insieme al [OSCURATO:PERSONA], il quale si era allontanato poco prima della caduta mortale del Ranieri. [OSCURATO:PERSONA] poteva, al più, essere considerato un terzo, e pertanto, soltanto in detta ipotesi la copertura assicurativa sarebbe stata operante. Tale questione non risulta, tuttavia, essere stata sollevata in questa sede, e pertanto non può esservi su essa alcun sindacato di competenza di questa Corte. 7. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, pertanto, rigettato . 8. Non vi è luogo a provvede sull’atto denominato contror icorso, della [OSCURATO:SOCIETA]. che non contiene alcuna utile censura, avendo la detta società affermato, nell’atto, che solo formalmente è intestatocome controricorso, di «avere interesse ad interloquire sui contenuti del ricorso principale, senza proporre tuttavia alcuna autonoma impugnazione della sentenza della Corte d’appello». 9. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e tenuto conto dell’attività processuale espletata in relazione al valore della controversia sono liquidate come da dispositivo.Nulla per le spese nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. poiché la stessa non ha proposto alcuna utile censura e la [OSCURATO:SOCIETA]. non ha chiesto la liquidazione delle spese nei confronti della stessa. 10. Il r i getto del ricorso comporta, in fine , che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte R.g. 24450 del 2022 Ad. 19/12/2025; estensore: C. Valle del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto,per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore del la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro7.700,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo
Sentenza Cassazione n. 04323/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris