CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 12821/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 09/08/2022 del tribunale di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; udite le conclusioni del difensore dell'indagato, avv.to [OSCURATO:PERSONA] che si è riportata ai motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tribunale di Lecce, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Gip di Lecce del 28 giugno 2022, applicativa nei confronti del predetto indagato della misura cautelare personale della custodia in carcere in relazione ai delitti di estorsione (capi 2 3 e 5), partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico (capo 8), e cessione di stupefacenti (capo 9), rigettava l'istanza di riesame. 2. Avverso la pronuncia sopra indicata del tribunale, propone ricorso mediante il proprio difensore [OSCURATO:PERSONA] deducendo cinque motivi di impugnazione. 3. Deduce con il primo vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen. contestando la soluzione del tribunale del riesame che, a fronte della sollevata eccezione inerente una discrasia tra il dispositivo della ordinanza cautelare genetica e la relativa motivazione, avrebbe dato esclusivo rilievo a quest'ultima, in considerazione del principio per cui in tema di provvedimenti cautelari non sarebbe prospettabile un contrasto tra dispositivo e motivazione, con rilevanza quindi solo di quest'ultima. In particolare, richiamandosi pronunzie di legittimità ritenute di segno opposto, si evidenzia la sussistenza di un contrasto giurisprudenziale, giustificativo della invocata rimessione della questione alle Sezioni Unite. 4.Con il secondo motivo rappresenta vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 273 cod. proc. pen. con riguardo al capo 5), deducendo la violazione di legge per mancato controllo, da parte del tribunale, del provvedimento impugnato. Si contesta, in particolare, che con riferimento all'episodio estorsivo del bar Eden sarebbe stata considerata di per sé sufficiente una sola conversazione, siccome interpretata in senso spiccatamente colpevolistico, condizionato dalla considerazione della caratura criminale del ricorrente. Laddove l'esclusione di tale prospettiva di partenza dovrebbe far ritenere che il colloquio captato sarebbe stato illustrativo solo di una dazione volontaria di denaro e di bottiglie da parte del gestore del bar, presumibilmente per festeggiare il compleanno del ricorrente, del giorno precedente. Inoltre, mancherebbe a monte una richiesta - non si sa se minacciosa o violenta - di denaro. 4. Con il terzo motivo, deduce vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 273 cod. proc. pen., con riguardo ai reati ex art. 74 DPR 309/90 e 416 bis 1 cod. pen. (capo 8), deducendo che il compendio indiziario valorizzato dai giudici e costituito da intercettazioni, non illustrerebbe dati riconducenti alla fattispecie ex art. 74 citato e, quindi, in particolare non porterebbe a delineare l'esistenza di un sodalizio criminale dedito al traffico di stupefacenti né la partecipazione al medesimo da parte del Volpe quale promotore. In particolare, nel caso concreto non emergerebbe in ordinanza che il ricorrente abbia agito nell'ambito di un intervenuto accordo associativo destinato a durare nel tempo ma solo nel quadro di rapporti familiari con la madre e con la compagna, e si aggiunge che il tribunale non avrebbe verificato l'esistenza di una solida associazione criminale né il contributo offerto alla stessa dall'indagato. Non vi sarebbe infatti prova in atti, di un contributo alla gestione e sopravvivenza del gruppo né di diponibilità ad operare per lo stesso. Ad escludere l'ipotesi partecipativa, anzi, rileverebbe una captazione, del 13 marzo 2020 n. progressivo 7245. Né vi sarebbero poi atti dimostrativi del fatto che già prima di tale conversazione il ricorrente sostenesse il sodalizio o ne facesse comunque parte. Si aggiunge che anche altre conversazioni non sarebbero funzionali a sostenere il coinvolgimento associativo del ricorrente. Con conseguente forzatura, in termini di logicità, del percorso ricostruttivo seguito dai giudici, appiattitosi sugli assunti formulati dal Gip. 5. Con il quarto motivo deduce vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 73 comma 1 del DPR 309/90 (capo 9), rappresentando che le conversazioni captate e valorizzate dai giudici potrebbero suffragare una diversa ricostruzione dei fatti, in termini di mero scambio di regali o in termini di rifornimento di droga da parte del Guarnaccia in favore del ricorrente piuttosto che all'incontrarlo. Si osserva, poi, che le dichiarazioni della collaborante [OSCURATO:PERSONA] sarebbero prive di ogni necessario riscontro. 6. Con il quinto motivo deduce vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 274 cod. proc. pen., rappresentando come il tribunale non abbia considerato l'avvenuto decorso di ampio lasso temporale tra i fatti ascritti e l'applicazione della misura cautelare, con conseguente assenza di esigenze cautelari e della loro attualità in un quadro complessivo in cui sarebbe poi venuta meno la permanenza del reato associativo di cui al capo 8), non essendosi svolta alcuna altra attività investigativa dopo il deposito dell'informativa finale del 29 maggio 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è infondato. Il Tribunale, nel respingere l'istanza di riesame ha precisato che la misura cautelare applicata in ordine al capo 5 di incolpazione faceva riferimento agli episodi inerenti il bar Eden e la pizzeria Paradise - illustrandone le ragioni poste a fondamento - ed ha al riguardo escluso la rilevanza della apparente discrasia tra il dispositivo, riferito al bar Ravone oltre che alla predetta pizzeria, e la motivazione, inerente i primi due esercizi commerciali già citati. Il tribunale ha formulato quest'ultima precisazione richiamando correttamente, sul punto, il principio secondo cui, in tema di provvedimenti camerali, non è prospettabile un contrasto tra dispositivo e motivazione poiché in essi manca il dispositivo inteso come atto dotato di autonoma rilevanza, e, quindi, il contenuto della decisione del giudice è racchiuso nell'intero contesto del provvedimento (ex multis, Sez. 1, n. 11873 del 19/12/2014, dep. 20/03/2015, Rv. 262885; Sez. 1, n. 8071 del 11/02/2010, Rv. 246570). Più in generale, questa Suprema Corte ha affermato, con statuizione che si condivide, che il contrasto fra motivazione e dispositivo nel provvedimento camerale - sia esso ordinanza o sentenza - si risolve dando prevalenza alla motivazione in quanto il contenuto della decisione è racchiuso nell'intero contesto del provvedimento (Sez. 3 -, n. 16354 del 11/01/2021 Rv. 281069 - 01). Non sussiste al riguardo alcun contrasto giurisprudenziale, atteso che il principio in esame ha un delineato perimetro, afferente l'adozione di provvedimenti camerali siccome connotati da un unitario e contestuale provvedimento, che ha giustificato un ormai consolidato orientamento come attestato dalle diverse, anche recen5pronunzie prima citate. 2.11 secondo motivo è manifestamente infondato. A fronte della formulazione di una puntuale motivazione, la censura proposta, con cui di esprime dissenso dalle conclusioni del collegio della cautela, non porta ad individuare alcun vizio di violazione di legge (tantomeno in relazione, oltre che alla lettera b) dell'art. 606 cod. proc. pen., alla lettera c), che fa riferimento a norme - non specificate in ricorso - espressamente sanzionate a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza). E' sufficiente aggiungere che nonostante il pur riconosciuto (in ricorso) principio, per cui i contenuti di intercettazioni possono essere sindacati in questa sede solo per evidenti vizi di illogicità e irragionevolezza, il ricorrente indugia in una personale valutazione dei dati, trascurando (e così incorrendo in un vizio di specificità estrinseca, cfr. Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Rv. 259425) le più che ragionevoli considerazioni del tribunale, le quali, lungi dall'essere connotate da pregiudizi decisori (invero neppure spiegati nella loro fonte dimostrativa e dunque Solo asseriti), trovano fondamento in circostanze che fondano adeguatamente le conclusioni assunte dal giudice e nel contempo confutano in maniera granitica la diversa lettura proposta dall'indagato (attraverso l'evidenziazione anche dell'assenza di rapporti interpersonali tra i soggetti coinvolti, giustificativi di liberalità da parte del gestore del bar come prospettate dalla difesa).3. Il terzo motivo, riguardante vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 273 cod. proc. pen., con riguardo ai reati ex art. 74 DPR 309/90 e 416 bis 1 cod. pen. (capo 8), è inammissibile. Non è deducibile il vizio ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., atteso che l'art. 273 citato non rientra tre le diposizioni stabilite a pena di inammissibilità, nullità, decadenza o inutilizzabilità, come previsto dalla predetta lettera dell'art. 606. Né può validamente dedursi il vizio di violazione di legge di cui alla lettera b), a fronte delle sole censure con le quali il ricorrente ha in sostanza manifestato dissenso rispetto alle conclusioni cui è pervenuto il tribunale. Ed invero, una tale critica alle decisioni assunte in tema di gravi indizi in sede cautelare può, piuttosto, proporsi sub specie di vizio motivazionale ex art. 606 comma 1 lett. e). E' solo su tale piano che può quindi esaminarsi la censura proposta, posto che al termine della stessa si fa riferimento al solo ritenuto vizio di logicità, sub specie della "forzatura logica" del percorso motivazionale. Ebbene, anche tale critica è manifestamente infondata, siccome, da una parte, articolata nella mera personale valutazione di conversazioni, aliena dalla illustrazione di vizi, manifesti, di illogicità - in contrasto con il principio per cui in materia di intercettazioni telefoniche costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016 Ud. (dep. 29/11/2016 ) Rv. 268389 — 01) —, dall'altra, risulta sviluppata in un mero, assertivo, quanto generico diniego sia della sussistenza del sodalizio criminale che del consapevole e rilevante contributo partecipativo del ricorrente; lontano dalla necessaria critica, che sia puntuale e specifica, dell'atto impugnato (e non del merito come ricostruito e valutato dai giudici), da sviluppare attraverso sia la indicazione dei precisi passaggi motivazionali ritenuti viziati che delle ragioni a supporto di tali contestazioni. E ciò nonostante questa Suprema Corte abbia più volte ribadito che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altrei quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568) e le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che il ricorrente non può trascurare le ragioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).4.11 quarto motivo è inammissibile per le medesime ragioni già illustrate nell'esaminare il terzo motivo, quanto alla erronea prospettazione del vizio ex art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen., e quanto alla inadeguata prospettazione di critiche motivazionali, operata anche essa attraverso una mera rivalutazione personale delle conversazioni (e non della logica dell'atto impugnato, sottesa alla valutazione delle stesse). Meramente assertiva, siccome indimostrata, è la tesi della assenza di riscontro rispetto alle dichiarazioni della collaborante, a fronte della motivata valorizzazione delle stesse da parte dei giudici. 5.Inammissibile è anche l'ultimo motivo. Alla luce del principio per cui la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art.274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo. (In motivazione la Corte ha aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità). (Sez. 1 - , n. 21900 del 07/05/2021 Rv. 282004 - 01). 6.Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga