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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 31625/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con tre motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino in data 25 novembre 2022, di conferma della condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Borgosesia dal luglio 2012 fino al 4 settembre 2015); [OSCURATO:PERSONA] - che tutti i proposti motivi, con i quali il ricorrente contesta l'affermazione di sua responsabilità per il delitto ascrittogli, non sono consentiti in questa sede, in quanto affidati a censure con le quali, contrapponendosi un alternativo apprezzamento delle prove alla valutazione operatane dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni (vedasi pagg. 4 - 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha motivato specificatamente in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato contestato), si richiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture del fatto, mediante la diretta esibizione di elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errato loro apprezzamento: operazione, invece, quivi preclusa, in assenza di allegazione di specifici, inopinabili, e decisivi loro fraintendimenti; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 giugno 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con tre motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino in data 25 novembre 2022, di conferma della condanna inflittagli per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 cod. pen. (fatto commesso in Borgosesia dal luglio 2012 fino al 4 settembre 2015); [OSCURATO:PERSONA] - che tutti i proposti motivi, con i quali il ricorrente contesta l'affermazione di sua responsabilità per il delitto ascrittogli, non sono consentiti in questa sede, in quanto affidati a censure con le quali, contrapponendosi un alternativo apprezzamento delle prove alla valutazione operatane dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni (vedasi pagg. 4 - 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha motivato specificatamente in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato contestato), si richiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture del fatto, mediante la diretta esibizione di elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errato loro apprezzamento: operazione, invece, quivi preclusa, in assenza di allegazione di specifici, inopinabili, e decisivi loro fraintendimenti; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 31625/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris