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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31605/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD.

SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione di pena presso la Casa di reclusione di Milano - Opera e sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis

I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen., con atto rivolto al Magistrato di sorveglianza di Milano proponeva reclamo avverso un provvedimento dell'[OSCURATO:PERSONA] che gli aveva vietato la detenzione di una borsa termica.

2. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Milano rigettava il reclamo con atto del 15 maggio 2019, affermando che non si vedeva in materia di violazione di un diritto . soggettivo.

3. Avverso quest'ultimo provvedimento, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto impugnazione rivolta al Tribunale di sorveglianza di Milano, con atto in cui deduce: erronea applicazione degli artt. 35 e 35-bis

I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. e violazione del diritto di difesa determinata dalla qualificazione del primo reclamo ai sensi dell'art. 35 citato; mancata valutazione della prassi invalsa presso la Casa circondariale di Tolmezzo; difetto di motivazione in ordine alla illegittimità del divieto di tenere una borsa termica ed erronea applicazione degli artt. 41-bis

I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. e dell'art. 14 d.P.R. n. 230 del 2000. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] osserva che, in applicazione dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l'impugnazione ultimamente proposta - - qui pervenuta perché da qualificare correttamente come ricorso per cassazione, dato che tale mezzo è quello previsto astrattamente per censurare i provvedimenti che secondo la prospettazione difensiva riguardino la violazione di diritti soggettivi - deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., perché proposta da soggetto non legittimato.

L'atto di impugnazione, infatti, non è stato sottoscritto da un difensore, che sarebbe stato legittimato (sempre se iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione) a proporre l'impugnazione ai sensi dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., nel testo risultante per effetto dell'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103.

2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], detenuto in espiazione di pena presso la Casa di reclusione di Milano - Opera e sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen., con atto rivolto al Magistrato di sorveglianza di Milano proponeva reclamo avverso un provvedimento dell'[OSCURATO:PERSONA] che gli aveva vietato la detenzione di una borsa termica. 2. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza di Milano rigettava il reclamo con atto del 15 maggio 2019, affermando che non si vedeva in materia di violazione di un diritto . soggettivo. 3. Avverso quest'ultimo provvedimento, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto impugnazione rivolta al Tribunale di sorveglianza di Milano, con atto in cui deduce: erronea applicazione degli artt. 35 e 35-bis I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. e violazione del diritto di difesa determinata dalla qualificazione del primo reclamo ai sensi dell'art. 35 citato; mancata valutazione della prassi invalsa presso la Casa circondariale di Tolmezzo; difetto di motivazione in ordine alla illegittimità del divieto di tenere una borsa termica ed erronea applicazione degli artt. 41-bis I. 26 luglio 1975, n. 354, ord. pen. e dell'art. 14 d.P.R. n. 230 del 2000. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] osserva che, in applicazione dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., l'impugnazione ultimamente proposta - - qui pervenuta perché da qualificare correttamente come ricorso per cassazione, dato che tale mezzo è quello previsto astrattamente per censurare i provvedimenti che secondo la prospettazione difensiva riguardino la violazione di diritti soggettivi - deve essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. a), cod. proc. pen., perché proposta da soggetto non legittimato. L'atto di impugnazione, infatti, non è stato sottoscritto da un difensore, che sarebbe stato legittimato (sempre se iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione) a proporre l'impugnazione ai sensi dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., nel testo risultante per effetto dell'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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