CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11773/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19504/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; -ricorrente – contro G.T.M. – [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, sedente in Montenero di Bisaccia, rappresenta e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Campobasso, piazza [OSCURATO:PERSONA] II, 9, come da procura a margine del ricorso; -controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. del MOLISE, n. 190/3/16,depositata il 15 aprile 2016 , notificata il 9 giugno 2016. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 marzo 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. La contribuente chiedeva in primo grado, stante il silenzio rifiuto dell’amministrazione, il rimborso dell’importo di € 504.923,38 in relazione all’accoglimento della propria istanza di [OSCURATO:PERSONA]. GIUD. [OSCURATO:PERSONA] esenzione decennale IRPEG-ILOR del 24 ottobre 1992, avvenuta a seguito della sentenza della CTR del 9 dicembre 2005, in conseguenza del rigetto da parte dell’amministrazione con provvedimento 20 luglio 1999. La CTP, a seguito della dedotta impugnazione della sentenza CTR sopra indicata davanti a questa Corte, sospendeva il giudizio e, non risultando poi lo stesso riassunto a seguito della pronuncia di inammissibilità del ricorso in Cassazione, ne dichiarava l’estinzione. 2. La contribuente proponeva così gravame, e la CTR, ritenuto che la difesa della G.T.M. non avesse avuto conoscenza legale dell’esito del giudizio in Cassazione, ed inoltre tenuto conto della tempestività della domanda di rimborso, annullava la sentenza di declaratoria d’estinzione ed accoglieva il ricorso introduttivo. 3. L’Agenzia propone così ricorso in cassazione, affidato a tre motivi. La contribuente si è costituita a mezzo di controricorso per resistere all’impugnativa. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo l’Agenzia denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 43 e 45, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 297, 307 e 310, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 4, cod. proc. civ., assumendo che erroneamente i giudici d’appello avevano ritenuto che la contribuente non avesse conoscenza legale della pronuncia della sentenza di questa Corte, essendo infatti la stessa parte del giudizio e quindi, avendo avuto conoscenza legale dell’ordinanza di sospensione che indicava la pendenza del giudizio in cassazione, avrebbe potuto prendere cognizione, tramite semplice periodico accesso alla cancelleria di questa Corte, della definizione di quel giudizio e quindi della cessazione della causa di sospensione. 1.2. Il motivo è infondato, poiché se è vero che il giudizio in cassazione era stato promosso nei confronti della G.T.M., è altrettanto pacifico che, come si legge tanto nel ricorso predisposto dalla difesa erariale, quanto nella sentenza impugnata, questa Corte, nel definire lo stesso, aveva appurato che non era stato versato in atti l’avviso di ricevimento della notifica del ricorso in cassazione, per cui non risulta provata la relativa notifica. Ora seppur all’evidenza la difesa della contribuente era venuta a conoscenza legale dell’ordinanza di sospensione resa dalla CTP, non essendosi la stessa costituita nel giudizio di cassazione né risultando ad essa notificato il relativo ricorso, nessuna conoscenza legale circa la definizione di tal processo poteva discendere dal semplice fatto di essere lo stesso proposto nei suoi confronti. Al proposito deve confermarsi che il termine per la riassunzione del processo sospeso, di cui all’art. 297, cod. proc. civ., non può che decorrere dal momento in cui la parte abbia avuto conoscenza legale della cessazione della causa, la quale si identifica con l’apprendimento della causa attraverso i modi in cui la disciplina del processo realizza la relativa conoscenza (cfr. Cass. 20/05/2000, n. 6601), quindi tramite comunicazioni ex art. 136, cod. proc. civ., ovvero tramite la notifica dell’atto, escludendosi che la stessa debba in qualsiasi guisa “attivarsi” con comportamenti positivi per acquisire la conoscenza di fatto. Infatti, è stato in proposito affermato che “Il termine per la riassunzione del processo a seguito della cessazione della causa di sospensione, costituita dall'esistenza di una controversia pregiudiziale, decorre solo in forza di una conoscenza legale del provvedimento finale, conseguita per effetto di un’attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che essa stessa ponga in essere, che sia dunque normativamente idonea a determinare di per sé detta conoscenza, o tale, comunque, da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano processuale. (Cass. 10/08/2017, n. 19936. Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la corte di appello aveva ritenuto che la cessazione della causa di sospensione fosse nota alla parte interessata posto che la controversia pregiudiziale pendeva tra le stesse parti e queste erano assistite dagli stessi difensori). Orbene se talora la conoscenza legale non è stata richiesta in ipotesi di mera contumacia, nella specie –in cui non v’è prova della notifica dell’atto introduttivo alla parte – pa cifica la mancata notificazione della sentenza da parte della difesa erariale, ed esclusoper quanto s’è detto che la difesa della contribuente avesse un onere di attivarsi per acquisirne conoscenza, si deve concludere nel senso che al momento della pronuncia dell’estinzione la G.T.M. non aveva la conoscenza legale del venir meno della causa di sospensione, per cui non poteva essere pronunciata l’estinzione per decorso del termine di legge. 2. Con il secondo motivo si assume violazione dell’art. 38, d.P.R. 28 ottobre 1973, n. 602, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., non avendo i giudici d’appello – nell’accogliere il ricorso introduttivo – tenuto conto del fatto che il termine di quarantotto mesi per proporre l’istanza di rimborso era infruttuosamente decorso, dal momento che il relativo dies a quo andava individuato nel momento dell’avvenuto pagamento e non in quello in cui la sentenza della CTR era divenuta definitiva. 2.1. Il motivo è infondato, dal momento che, ove il rimborso dipenda dalla scelta cautelativa del contribuente di versare in attesa dell’esito del procedimento (o del giudizio avente ad oggetto la domanda d’esenzione), la domanda d’esenzione vale anche come istanza di rimborso e quindi non si pone una questione di tempestività dell’apposita successiva ed espressa istanza “Il contribuente che abbia presentato rituale e tempestiva domanda di esenzione dall'ILOR e dall'IRPEG, ai sensi dell'art. 14 della legge 1° marzo 1986, n. 64, (…) e, tuttavia, abbia cautelativamente versato i tributi oggetto della domanda di esenzione, non è soggetto all'onere di formulare distinta istanza di rimborso dei tributi medesimi nel termine di cui all'art. 38, primo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n.602, in quanto la domanda di esenzione vale anche come istanza di rimborso. Se, per un verso, è infatti fuor di dubbio che la fattispecie considerata integra appieno lo schema prefigurato da tale ultima disposizione, trattandosi di rimborso di versamenti diretti per dedotta inesistenza, totale o parziale, del relativo obbligo, in forza di esenzione operante "ex lege", è anche certo che la domanda di esenzione, ove ritualmente e tempestivamente formulata, costituendo esercizio del relativo diritto vantato dal contribuente, non può non implicare (anche) la inequivoca richiesta del contribuente stesso alla restituzione di quanto già versato in via meramente cautelativa; in altri termini, sul piano logico - sistematico la domanda di esenzione dal tributo - o, più in generale, di agevolazione tributaria - non può non valere anche come specifica istanza volta alla restituzione di quanto già eventualmente e cautelativamente versato” (Cass. 24/01/2001, n. 1004; Cass. 11/02/2004, n. 2598). 3. Col terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 115, cod. proc. civ., 2697, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., laddove i giudici d’appello hanno ritenuto che la domanda della contribuente dovesse trovare accoglimento, con ciò dunque reputando provato il relativocredito di rimborso. In effetti, ad avviso della difesa erariale, la contribuente si sarebbe limitata a depositare una distinta delle imposte versate, mentre l’ufficio avrebbe allegato alla pag. 4 delle proprie controdeduzioni che i versamenti effettuati con modello F24 risultavano di gran lunga inferiori alle pretese della G.T.M. 3.1. Il motivo è fondato. Invero la CTR, provatain base a quanto precede la tempestività della domanda di rimborso e della definitività dell’annullamento del provvedimento di rigetto dall’esenzione, ha evidentemente ritenuto provato il quantum del credito pur a fronte della radicale contestazione dello stesso. In proposito deve anzitutto ribadirsi che “In tema di contenzioso tributario, il contribuente che impugni il rigetto dell'istanza di rimborso di un tributo riveste la qualità di attore in senso sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l'onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato nella domanda e che le argomentazioni con cui l'Ufficio nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita dal contribuente, costituiscono mere difese, come tali non soggette ad alcuna preclusione processuale, salva la formazione del giudicato interno” (Cass.02/07/2014, n. 15026). Da tanto deriva che alcuna preclusione matura all’attività, appunto meramente difensiva, dell’amministrazione in merito a tale tipologia di controversie, proprio a cagione della propria posizione processuale. Orbene non risulta dalla sentenza che i giudici d’appello abbiano verificato la sussistenza della prova del quantum del credito (peraltro solo affermata dalla parte controricorrente). D’altronde neppure può ritenersi l’operatività in fattispecie simili a quella oggetto di giudizio del disposto di cui all’art. 115, cod. proc. civ., in tema di non contestazione, dal momento che “In tema di contenzioso tributario, il difetto di specifica contestazione dei conteggi funzionali alla quantificazione del credito oggetto della pretesa dell'attore - contribuente, che abbia articolato istanza di rimborso di un tributo, allorché il convenuto abbia negato l'esistenza di tale credito, può avere rilievo solo quando si riferisca a fatti non incompatibili con le ragioni della contestazione dell'"an debeatur", poiché il principio di non contestazione opera sul piano della prova e non contrasta, né supera, il diverso principio per cui la mancata presa di posizione sul tema introdotto dal contribuente non restringe il "thema decidendum" ai soli motivi contestati se sia stato chiesto il rigetto dell'intera domanda” (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 34707). 4. L’accoglimento del terzo motivo di ricorso determina dunque la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che provvederà altresì alla liquidazione delle spese. P. Q. M. Cassa la sentenza im