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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 marzo 2026

Cassazione n. 18202/2026

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elettivamente domiciliato pressol'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Condominio [OSCURATO:PERSONA] in persona dell’amministratore pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 1311/2019depositata il 24/06/2019.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/2026dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 4892/2020Numero sezionale 635/2026Numero di raccolta generale 18202/2026Data pubblicazione 05/06/2026Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleClaudia Pedrelli, che ha concluso per rigetto del ricorso come da memoria.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto dinanzi al Tribunale di Palermoopposizione al decreto ingiuntivo con cui, su ricorso del Condominio JollyGarden di Palermo, gli era stato ingiunto di pagare la somma di euro123.983,52 - di cui euro 8.207,40 a titolo di interessi - per spesecondominiali straordinarie in esecuzione della delibera in data 17.10.2008.L’opponente ha contestato che fossero dovute le somme ingiunte e chesussistessero la legittimazione attiva del Condominio e la proprialegittimazione passiva, il tutto sulla scorta della sentenza n. 4559/2011del medesimo Tribunale, con cui era stata disposta la separazione dalcondominio originario delle ville rimaste in proprietà esclusivadell’opponente.[OSCURATO:PERSONA] si è costituito, chiedendo il rigetto dell’opposizione.Con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Palermo ha rigettatol’opposizione.A seguito di impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], nella resistenza delCondominio opposto, la Corte d’appello di Palermo, con sentenza n.1311/2019 pubblicata il giorno 24.06.2019, ha rigettato l’appello e hacondannato l’appellante alla rifusione delle spese processuali.Nella motivazione, la Corte, per quanto di interesse in questa sede, haritenuto che: - l’esclusione delle ville di proprietà dell’appellantedall’originario Condominio non aveva impedito che quest’ultimocontinuasse ad operare, senza alcuna preclusione; - la validità e l’efficaciadella delibera del 17.10.2008 non potevano essere messe in discussionenel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; - detta delibera, inoltre,costituiva adeguata prova del credito del Condominio, in quanto nonrisultava né sospesa né annullata.Numero registro generale 4892/2020Numero sezionale 635/2026Numero di raccolta generale 18202/2026Data pubblicazione 05/06/2026Cataldo Notararigo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenzadella Corte d’appello sulla scorta di nove motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha presentatoconclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazionedegli artt. 61 e 62 disp. att. c.c., 1117 bis c.c. e 110 c.p.c. in relazioneall’art. 360, comma 1, n° 3 c.p.c. poiché con lo scioglimento delcondominio nascono condominii separati con estinzione del condominiooriginario, a prescindere dall’esistenza o meno di parti comuni residue, daciò discendendo la sussistenza dei dedotti difetti di legittimazione attivadel condominio resistente a richiedere ed ottenere il decreto ingiuntivoopposto e il difetto di legittimazione passiva dell’odierno ricorrente.Quest’ultimo, in particolare, sostiene che, avendo la sentenza discioglimento determinato il venir meno del condominio originario concontestuale nascita ipso iure et facto di un supercondominio e nonessendo stata eseguita la delibera del condominio originario, né essendola stessa più eseguibile, legittimato ad agire non avrebbe potuto cheessere un soggetto diverso dal sedicente amministratore del condominiooriginario, sicché era erronea la sentenza impugnata nella parte in cui erastata ritenuta l’ultrattività del condominio e dei suoi organirappresentativi.Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione degli artt. 83 e182 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n° 3 c.p.c. in tema di nullitàdel ricorso per decreto ingiuntivo per inesistenza della procura difensiva edel procedimento di opposizione di primo grado, e/o della sentenzaimpugnata, ex art. 125, comma 2° e 156, comma 2°, c.p.c.Numero registro generale 4892/2020Numero sezionale 635/2026Numero di raccolta generale 18202/2026Data pubblicazione 05/06/2026Secondo parte ricorrente, in conseguenza della sopravvenuta inesistenzagiuridica dell’originario condominio [OSCURATO:PERSONA], il sedicenteamministratore del [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potutoconferire mandato al suo difensore, con conseguente nullità del ricorso peringiunzione di pagamento, dell’intero giudizio di opposizione e dellasentenza impugnata.Il settimo motivo è rubricato come segue: violazione e falsaapplicazione degli artt. 61 e 62 disp. att. c.c., 110 e 115 c.p.c. in relazioneall’art. 360, comma 1 n° 3 c.p.c. per avere la Corte di meritoillegittimamente confermato la permanenza dell’efficacia della deliberaoggetto del monitorio opposto mentre in realtà la stessa doveva intendersioramai caducata per estinzione del condominio originario, per assenza dicausa e impossibilità di esecuzione da parte dell’originario condominiodopo il suo scioglimento.In particolare, premesso che nella sentenza impugnata era statoaffermato che l’opposizione avrebbe potuto essere accolta qualora ladelibera assembleare avesse perso efficacia, il giudice di merito avevaerrato nel non considerare che tale sopravvenuta inefficacia si eraverificata per effetto dello scioglimento del condominio originario, senzache nel frattempo fosse stata eseguita la delibera, con conseguentesopravvenuta impossibilità di esecuzione della stessa.L’ottavo motivo è rubricato come segue: violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n° 3c.p.c., in tema di assolvimento dell’onere probatorio al momento delladecisione del giudizio di opposizione, per l’assenza di prova della qualità diamministratore pro tempore del condominio da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA] almomento della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo.La parte lamenta che il giudice del merito abbia ritenuto provata lalegittimazione di [OSCURATO:PERSONA], sebbene lo stesso non avesse alcuntitolo per rappresentare l’intero super-condominio, avendo egli ammessoNumero registro generale 4892/2020Numero sezionale 635/2026Numero di raccolta generale 18202/2026Data pubblicazione 05/06/2026di aver agito in base ad una sorta di prorogatio, rapporto poi confermatodalla delibera del 07.05.2013, adottata soltanto dai residui componenti delvecchio condominio.I motivi in questione, da esaminarsi congiuntamente in quantostrettamente connessi, sono infondati.In punto di fatto, deve premettersi che, con sentenza n. 4559/2011,pacificamente passata in giudicato, il Tribunale di Palermo ha dichiaratoche «deve essere invece accolta la domanda di separazione dalcondominio delle ville rimaste in proprietà dell’attore (per la cuiidentificazione si rinvia alla CTU), posto che l’art. 61 dispos. att. al cc loconsente» (cfr.: ricorso, a pag. 8), «non ostandovi la rimanentecomproprietà di beni e servizi comuni» (cfr.: sentenza impugnata, a pag.Il ricorrente, sul punto, ha richiamato l’art. 61 disp. att. c.c., il cui primocomma prevede che, «qualora un edificio o un gruppo di edificiappartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possadividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, ilcondominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possonocostituirsi in condominio separato», nonché l’art. 62 disp. att. c.c., il cuiprimo comma prevede che «la disposizione del primo comma dell'articoloprecedente si applica anche se restano in comune con gli originaripartecipanti alcune delle cose indicate dall'art. 1117 del codice».Al riguardo, è stato affermato che, allorquando, ai sensi degli artt. 61 e 62disp. att. c.c., l'unico condominio comprendente un complesso immobiliaresi sciolga e si costituiscano tanti condominii separati, si verifica, ai finiprocessuali, una situazione cui va applicata, in via analogica, ladisposizione di cui all'art. 110 c.p.c., sicché il processo intrapreso control'originario condominio, venuto meno quest'ultimo, deve essere proseguitonei confronti dei nuovi condominii risultanti dallo scioglimento (cfr.: Cass.n. 4156/1995).Numero registro generale 4892/2020Numero sezionale 635/2026Numero di raccolta generale 18202/2026Data pubblicazione 05/06/2026Nella motivazione della sentenza di legittimità qui richiamata si è chiarito,tra l’altro, che lo scioglimento del condominio originario (e la susseguentecostituzione dei condominii separati) comporta il venir meno di tale centrodi interessi, che il condominio originario si scioglie e le cose, i servizi e gliimpianti, che formano oggetto del diritto in condominio non restano incomune tra tutti i partecipanti, sostituendosi nella contitolarità i singolicondomini facenti capo ai condominii separati.Si è anche affermato che, nell’ipotesi prevista dall’art. 62 disp. att. c.c.,l'istituzione di nuovi condominii non è impedita dalla permanenza, incomune, delle cose indicate dall'art. 1117 c.c., la cui disciplina d'uso potràformare oggetto di particolare regolamentazione riferita alle spese e aglioneri relativi (cfr.: Cass. n. 1964/1963).Invero, ai fini della costituzione di un supercondominio, non è necessariané la manifestazione di volontà dell'originario costruttore né quella di tuttii proprietari delle unità immobiliari di ciascun condominio, essendosufficiente che i singoli edifici, abbiano, materialmente, in comune alcuniimpianti o servizi, ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 1117 c.c.,(quali, ad esempio, il viale d'ingresso, l'impianto centrale per ilriscaldamento, i locali per la portineria, l'alloggio del portiere), in quantocollegati da un vincolo di accessorietà necessaria a ciascuno degli stabili,spettando, di conseguenza, a ciascuno dei condomini dei singoli fabbricatila titolarità "pro quota" su tali parti comuni e l'obbligo di corrispondere glioneri condominiali relativi alla loro manutenzione (cfr.: Cass. n.2305/2008; Cass. n. 17332/2011; Cass. n. 27094/2017; Cass. n.18238/2024).Inoltre, nei casi di scioglimento del condominio mediante deliberazionedella assemblea e costituzione di condominii separati con il permanere incomune fra gli originari partecipanti di alcune delle cose indicate dall'art.1117 c.c., la disciplina condominiale unitaria persiste riguardo a dettecose, con la conseguenza che resta attribuito all'assemblea unitariaNumero registro generale 4892/2020Numero sezionale 635/2026Numero di raccolta generale 18202/2026Data pubblicazione 05/06/2026originaria - ed esula dai poteri delle assemblee dei condominii separati - ilprovvedere all'approvazione delle spese ad esse relative e alla lororipartizione fra i condominii (cfr.: Cass. n. 1440/1981).Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, loscioglimento del condominio non determina l’estinzione dei crediti di cui aibilanci anteriormente approvati in relazione alle parti che restano incomune, ma dà luogo semplicemente ad un fenomeno successorio.In particolare, deve escludersi che tale evento abbia conseguenze sullacausa di siffatti crediti, visto che la separazione tra immobili, stante laperdurante comproprietà delle parti comuni, non determina il venir menodella necessità delle opere già deliberate in relazione alle predette parti.Passando al caso di specie, deve rilevarsi, in primo luogo, che la sentenzadel Tribunale di Palermo n. 4559/2011 non ha determinato il sorgere didue condominii, visto che a pag. 7 del ricorso si afferma che, all’epoca, leotto ville distaccatesi dal Condominio originario erano tutte di proprietà delricorrente, il che, quanto ad esse, impedisce di ritenere configurabile uncondominio.Risulta pertanto corretto quanto affermato, in proposito, nella sentenzaimpugnata, laddove si fa riferimento a una mera riduzione dellaconsistenza dell’originario Condominio.In secondo luogo, è pacifico che il credito oggetto di ingiunzione sia statodeliberato prima della separazione degli immobili, e dunque in epoca in cuil’odierno ricorrente partecipava al Condominio originario, sicché il soggettoin questione doveva ritenersi obbligato all’osservanza della decisionedell’assemblea.In terzo luogo, dalle deduzioni formulate in questa sede non emerge chele spese oggetto di causa riguardino parti diverse da quelle rimaste incomune fra tutte le sedici villette che componevano il Condominiooriginario; al riguardo, si rileva che quest’ultimo, per essere composto daville autonome, presentava le caratteristiche del c.d. condominioNumero registro generale 4892/2020Numero sezionale 635/2026Numero di raccolta generale 18202/2026Data pubblicazione 05/06/2026orizzontale e che il ricorrente ha fatto più volte riferimento, nelle suedifese, alla figura del supercondominio.Il distacco in questione, dunque, ha determinato unicamente unasuccessione nella titolarità del credito, rimasto pacificamenteinsoddisfatto, e, considerato che, secondo l’assunto del ricorrente, nonsarebbe stato nominato un amministratore del supercondominio, il relativodiritto deve ritenersi trasferito al Condominio residuato dal distacco.Va infine rilevato che l'amministratore del condominio è legittimato ariscuotere i contributi dai singoli condomini in base alla ripartizioneapprovata dall'assemblea o anche in difetto del piano di riparto approvato,senza necessità di autorizzazione alcuna; di conseguenza l'amministratoreè legittimato a promuovere il procedimento monitorio e a resistereall'opposizione al decreto ingiuntivo (cfr.: Cass. n. 14665/1999; Cass. n.27292/2005).Sussistevano, pertanto, sia la legittimazione attiva in capo a VincenzoCosta, amministratore del Condominio residuo, sia la legittimazionepassiva in capo all’odierno ricorrente, quale debitore delle somme per cuiè causa, essendo irrilevante che il primo non avesse eventualmente datoprova di essere stato nominato amministratore del supercondominio erisultando validi il processo e le sentenze di merito.Per quanto concerne il regime di prorogatio dell’amministratore (cfr.:ricorso, a pag. 30) all’epoca del deposito della domanda di ingiunzione dipagamento (29.03.2013, come indicato a pag. 2 del ricorso), deverilevarsi che la data innanzi indicata è anteriore a quella del 18 giugno2013, di entrata in vigore della legge n. 220 del 2012, e ciò senza contareche, anche per il periodo successivo, nonostante la sopravvenutacompressione dei poteri gestori dell’amministratore cessato dall'incarico aisensi dell'art. 1129, ottavo comma, c.c., è stato comunque affermato cheegli sia tenuto a eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agliinteressi comuni (cfr.: Cass. n. 14039/2025).Numero registro generale 4892/2020Numero sezionale 635/2026Numero di raccolta generale 18202/2026Data pubblicazione 05/06/2026Non sussiste, infine, alla luce di quanto innanzi osservato, alcunasopravvenuta inefficacia o ineseguibilità della delibera.2.

Il terzo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazionedell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c. in relazioneall’art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c. per vizio di carenza assoluta dimotivazione con conseguente nullità della sentenza impugnata.In particolare, a dire del ricorrente, la motivazione della sentenzaimpugnata sarebbe manifestamente contraddittoria e incomprensibile epresenterebbe un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili nellaparte in cui, dopo aver dato atto dell’avvenuto scioglimento delcondominio originario, aveva ridotto gli effetti della stessa pronuncia adun’esclusione degli immobili del soggetto richiedente e ad una merariduzione del condominio, adottando così un’interpretazione che svuotavadi contenuto ed effetti la domanda di scioglimento del condominio.

Alriguardo, doveva rilevarsi che il ricorrente non aveva più alcun potere dipartecipare e di interloquire ad assemblee che avessero deliberato sullamateriale esecuzione dei lavori decisi nel 2008.Il motivo è infondato.Può essere denunciata in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantotesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione(cfr., fra le altre: Cass., Sez.

Un., n. 8053/2014; Cass., Sez.

Un., n.8054/2014; Cass. n. 22598/2018; Cass. n. 7090/2022).Numero registro generale 4892/2020Numero sezionale 635/2026Numero di raccolta generale 18202/2026Data pubblicazione 05/06/2026In concreto, la motivazione della sentenza impugnata è intrinsecamentecoerente, in quanto si fonda su premesse, giuridiche e di fatto, che, sianoesse condivise o meno dal ricorrente, risultano coerenti con la decisioneadottata, non sono in contrasto tra loro e permettono di ricostruire ilragionamento su cui la decisione medesima si fonda.Pertanto, nella specie non può porsi alcun problema relativo a vizio dimotivazione.La censura di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. non risultaulteriormente sviluppata, né dal ricorso è dato comprendere quale sia ilfatto storico assertivamente non considerato dalla Corte d’appello.3.

Il quarto motivo è rubricato come segue: violazione e falsaapplicazione degli artt. 1123 c.c. in relazione alla violazione dei criteri diripartizione delle spese, in assenza di tabelle millesimali, in relazioneall’art. 360, comma 1, n° 3 c.p.c., con conseguente violazione e falsaapplicazione dell’art. 1421 c.c., in tema di nullità della delibera rilevabiled’ufficio, in relazione all’art. 360, comma 1, n° 3 c.p.c.In particolare, poiché la delibera di ripartizione delle spese richieste conl’ingiunzione era nulla, in quanto detta ripartizione era avvenuta inassenza di tabelle millesimali e in violazione dei criteri legali di cui all’art.1123 c.c., tale nullità avrebbe dovuto essere rilevata d’ufficio dal giudicedel merito, diversamente da quanto avvenuto in concreto.Il quinto motivo è rubricato come segue: violazione e falsaapplicazione degli artt. 1123 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n° 5c.p.c., per la violazione dei criteri di ripartizione delle spese, in assenza ditabelle millesimali, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti.In particolare, premesso che nel giudizio di opposizione a decretoingiuntivo deve essere valutata la fondatezza della pretesa creditoria fattavalere con il ricorso per ingiunzione di pagamento, il giudice del merito,partendo dall’erroneo presupposto di non poter mettere in discussione laNumero registro generale 4892/2020Numero sezionale 635/2026Numero di raccolta generale 18202/2026Data pubblicazione 05/06/2026validità e l’efficacia della delibera assembleare del 17.10.2008, aveva deltutto omesso di considerare il fatto decisivo che la ripartizione delle speseera avvenuta in assenza di tabelle millesimali e in violazione dei criterilegali di cui all’art. 1123 c.c.Il sesto motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazionedell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n° 3 c.p.c., in temadi assolvimento dell’onere probatorio al momento della decisione delgiudizio di opposizione, in forza della presenza della sola delibera diapprovazione del bilancio preventivo in assenza di piano di ripartolegittimo e di altri atti idonei a dimostrare l’esistenza del credito ingiunto.A dire di parte ricorrente, in conseguenza della nullità della deliberaassembleare del 17.10.2008, l’approvazione del preventivo delle spese,se, da un lato, era sufficiente a far ottenere l’emissione del decretoingiuntivo, da un altro lato, non costituiva prova idonea del creditocontestato nel giudizio di opposizione.I tre motivi in questione, da esaminarsi congiuntamente in quantostrettamente connessi, sono infondati.Premesso che essi presuppongono tutti la configurabilità di una nullitàdella deliberazione del 17.10.2008 per l’avvenuta ripartizione delle spesestraordinarie in assenza di tabelle millesimali e in violazione dei criterilegali, deve osservarsi che detto presupposto non può essere condiviso.In primo luogo, occorre osservare che le tabelle millesimali hanno naturaricognitiva: invero, quando i condomini approvano la tabella che hadeterminato il valore dei piani o delle porzioni di piano secondo i criteristabiliti dalla legge, essi non fanno altro che riconoscere l'esattezza delleoperazioni di calcolo della proporzione tra il valore della quota e quello delfabbricato; in sintesi, la misura delle quote risulta determinata in forza diuna precisa disposizione di legge (cfr.: Cass., Sez.

Un., n. 18477/2010).In secondo luogo, in tema di condominio degli edifici, l'azione diannullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, aiNumero registro generale 4892/2020Numero sezionale 635/2026Numero di raccolta generale 18202/2026Data pubblicazione 05/06/2026sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed èrinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementicostitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale ogiuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto diall'"ordine pubblico" o al "buon costume".

Pertanto, sono nulle ledeliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati igenerali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dallaconvenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dallesono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto laripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestionedelle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generaliprevisti dalla legge o dalla convenzione, trattandosi di deliberazioniassunte nell'esercizio di attribuzioni assembleari, cosicché la relativaimpugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art.1137, comma 2, c.c. (cfr.: Cass., Sez.

Un., n. 9839/2021).Le delibere dell'assemblea di condominio che ripartiscano le spese dandoesecuzione a un criterio illegittimamente adottato in una precedentedelibera nulla, sono annullabili e non nulle per propagazione, in quantonon volte a stabilire o modificare per il futuro le regole di suddivisione deicontributi previste dalla legge o dalla convenzione, ma in concretodenotanti una violazione di dette regole, di tal che la loro invalidità puòessere sindacata dal giudice nel giudizio di opposizione al decretoingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi solo se dedottamediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento nel termineprevisto dall'art. 1137 c.c. (cfr.: Cass. n. 20888/2023).Numero registro generale 4892/2020Numero sezionale 635/2026Numero di raccolta generale 18202/2026Data pubblicazione 05/06/2026Non potendosi ritenere nulla, per quanto sopra rilevato, la delibera diripartizione delle spese condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare laperdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari.Alla luce di quanto precede: - deve escludersi la nullità della delibera; - ilfatto di cui si lamenta l’omesso esame non può essere ritenuto decisivo insenso favorevole per il ricorrente; - la delibera stessa costituisce provaidonea del credito non solo nella fase monitoria ma anche in sede diopposizione.4.

Il nono motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazionedegli artt. 91, 92 e 94 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n° 3 c.p.c.,per la mancata condanna alle spese di parte resistente.In realtà, la parte, senza evidenziare alcuna violazione concreta dellenorme sopra indicate da parte della Corte distrettuale, si limita adinvocarne l’applicazione sul presupposto dell’asserita fondatezza delleragioni fatte valere in giudizio.Non si tratta, dunque, di un motivo di impugnazione.5.

Alla luce di quanto precede, il ricorso va disatteso.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a partecontroricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi euro 200,00 per spese ed euro 5.800,00 per compensi,oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge, se edin quanto dovuti.Numero registro generale 4892/2020Numero sezionale 635/2026Numero di raccolta generale 18202/2026Data pubblicazione 05/06/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art.1, comma 17, legge n. 228/12, sussistono i presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 12 marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
elettivamente domiciliato pressol'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Condominio [OSCURATO:PERSONA] in persona dell’amministratore pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 1311/2019depositata il 24/06/2019.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/2026dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 4892/2020Numero sezionale 635/2026Numero di raccolta generale 18202/2026Data pubblicazione 05/06/2026Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleClaudia Pedrelli, che ha concluso per rigetto del ricorso come da memoria.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto dinanzi al Tribunale di Palermoopposizione al decreto ingiuntivo con cui, su ricorso del Condominio JollyGarden di Palermo, gli era stato ingiunto di pagare la somma di euro123.983,52 - di cui euro 8.207,40 a titolo di interessi - per spesecondominiali straordinarie in esecuzione della delibera in data 17.10.2008.L’opponente ha contestato che fossero dovute le somme ingiunte e chesussistessero la legittimazione attiva del Condominio e la proprialegittimazione passiva, il tutto sulla scorta della sentenza n. 4559/2011del medesimo Tribunale, con cui era stata disposta la separazione dalcondominio originario delle ville rimaste in proprietà esclusivadell’opponente.[OSCURATO:PERSONA] si è costituito, chiedendo il rigetto dell’opposizione.Con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Palermo ha rigettatol’opposizione.A seguito di impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], nella resistenza delCondominio opposto, la Corte d’appello di Palermo, con sentenza n.1311/2019 pubblicata il giorno 24.06.2019, ha rigettato l’appello e hacondannato l’appellante alla rifusione delle spese processuali.Nella motivazione, la Corte, per quanto di interesse in questa sede, haritenuto che: - l’esclusione delle ville di proprietà dell’appellantedall’originario Condominio non aveva impedito che quest’ultimocontinuasse ad operare, senza alcuna preclusione; - la validità e l’efficaciadella delibera del 17.10.2008 non potevano essere messe in discussionenel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; - detta delibera, inoltre,costituiva adeguata prova del credito del Condominio, in quanto nonrisultava né sospesa né annullata.Numero registro generale 4892/2020Numero sezionale 635/2026Numero di raccolta generale 18202/2026Data pubblicazione 05/06/2026Cataldo Notararigo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenzadella Corte d’appello sulla scorta di nove motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha presentatoconclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazionedegli artt. 61 e 62 disp. att. c.c., 1117 bis c.c. e 110 c.p.c. in relazioneall’art. 360, comma 1, n° 3 c.p.c. poiché con lo scioglimento delcondominio nascono condominii separati con estinzione del condominiooriginario, a prescindere dall’esistenza o meno di parti comuni residue, daciò discendendo la sussistenza dei dedotti difetti di legittimazione attivadel condominio resistente a richiedere ed ottenere il decreto ingiuntivoopposto e il difetto di legittimazione passiva dell’odierno ricorrente.Quest’ultimo, in particolare, sostiene che, avendo la sentenza discioglimento determinato il venir meno del condominio originario concontestuale nascita ipso iure et facto di un supercondominio e nonessendo stata eseguita la delibera del condominio originario, né essendola stessa più eseguibile, legittimato ad agire non avrebbe potuto cheessere un soggetto diverso dal sedicente amministratore del condominiooriginario, sicché era erronea la sentenza impugnata nella parte in cui erastata ritenuta l’ultrattività del condominio e dei suoi organirappresentativi.Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione degli artt. 83 e182 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n° 3 c.p.c. in tema di nullitàdel ricorso per decreto ingiuntivo per inesistenza della procura difensiva edel procedimento di opposizione di primo grado, e/o della sentenzaimpugnata, ex art. 125, comma 2° e 156, comma 2°, c.p.c.Numero registro generale 4892/2020Numero sezionale 635/2026Numero di raccolta generale 18202/2026Data pubblicazione 05/06/2026Secondo parte ricorrente, in conseguenza della sopravvenuta inesistenzagiuridica dell’originario condominio [OSCURATO:PERSONA], il sedicenteamministratore del [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potutoconferire mandato al suo difensore, con conseguente nullità del ricorso peringiunzione di pagamento, dell’intero giudizio di opposizione e dellasentenza impugnata.Il settimo motivo è rubricato come segue: violazione e falsaapplicazione degli artt. 61 e 62 disp. att. c.c., 110 e 115 c.p.c. in relazioneall’art. 360, comma 1 n° 3 c.p.c. per avere la Corte di meritoillegittimamente confermato la permanenza dell’efficacia della deliberaoggetto del monitorio opposto mentre in realtà la stessa doveva intendersioramai caducata per estinzione del condominio originario, per assenza dicausa e impossibilità di esecuzione da parte dell’originario condominiodopo il suo scioglimento.In particolare, premesso che nella sentenza impugnata era statoaffermato che l’opposizione avrebbe potuto essere accolta qualora ladelibera assembleare avesse perso efficacia, il giudice di merito avevaerrato nel non considerare che tale sopravvenuta inefficacia si eraverificata per effetto dello scioglimento del condominio originario, senzache nel frattempo fosse stata eseguita la delibera, con conseguentesopravvenuta impossibilità di esecuzione della stessa.L’ottavo motivo è rubricato come segue: violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n° 3c.p.c., in tema di assolvimento dell’onere probatorio al momento delladecisione del giudizio di opposizione, per l’assenza di prova della qualità diamministratore pro tempore del condominio da parte del sig. [OSCURATO:PERSONA] almomento della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo.La parte lamenta che il giudice del merito abbia ritenuto provata lalegittimazione di [OSCURATO:PERSONA], sebbene lo stesso non avesse alcuntitolo per rappresentare l’intero super-condominio, avendo egli ammessoNumero registro generale 4892/2020Numero sezionale 635/2026Numero di raccolta generale 18202/2026Data pubblicazione 05/06/2026di aver agito in base ad una sorta di prorogatio, rapporto poi confermatodalla delibera del 07.05.2013, adottata soltanto dai residui componenti delvecchio condominio.I motivi in questione, da esaminarsi congiuntamente in quantostrettamente connessi, sono infondati.In punto di fatto, deve premettersi che, con sentenza n. 4559/2011,pacificamente passata in giudicato, il Tribunale di Palermo ha dichiaratoche «deve essere invece accolta la domanda di separazione dalcondominio delle ville rimaste in proprietà dell’attore (per la cuiidentificazione si rinvia alla CTU), posto che l’art. 61 dispos. att. al cc loconsente» (cfr.: ricorso, a pag. 8), «non ostandovi la rimanentecomproprietà di beni e servizi comuni» (cfr.: sentenza impugnata, a pag.Il ricorrente, sul punto, ha richiamato l’art. 61 disp. att. c.c., il cui primocomma prevede che, «qualora un edificio o un gruppo di edificiappartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi si possadividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, ilcondominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possonocostituirsi in condominio separato», nonché l’art. 62 disp. att. c.c., il cuiprimo comma prevede che «la disposizione del primo comma dell'articoloprecedente si applica anche se restano in comune con gli originaripartecipanti alcune delle cose indicate dall'art. 1117 del codice».Al riguardo, è stato affermato che, allorquando, ai sensi degli artt. 61 e 62disp. att. c.c., l'unico condominio comprendente un complesso immobiliaresi sciolga e si costituiscano tanti condominii separati, si verifica, ai finiprocessuali, una situazione cui va applicata, in via analogica, ladisposizione di cui all'art. 110 c.p.c., sicché il processo intrapreso control'originario condominio, venuto meno quest'ultimo, deve essere proseguitonei confronti dei nuovi condominii risultanti dallo scioglimento (cfr.: Cass.n. 4156/1995).Numero registro generale 4892/2020Numero sezionale 635/2026Numero di raccolta generale 18202/2026Data pubblicazione 05/06/2026Nella motivazione della sentenza di legittimità qui richiamata si è chiarito,tra l’altro, che lo scioglimento del condominio originario (e la susseguentecostituzione dei condominii separati) comporta il venir meno di tale centrodi interessi, che il condominio originario si scioglie e le cose, i servizi e gliimpianti, che formano oggetto del diritto in condominio non restano incomune tra tutti i partecipanti, sostituendosi nella contitolarità i singolicondomini facenti capo ai condominii separati.Si è anche affermato che, nell’ipotesi prevista dall’art. 62 disp. att. c.c.,l'istituzione di nuovi condominii non è impedita dalla permanenza, incomune, delle cose indicate dall'art. 1117 c.c., la cui disciplina d'uso potràformare oggetto di particolare regolamentazione riferita alle spese e aglioneri relativi (cfr.: Cass. n. 1964/1963).Invero, ai fini della costituzione di un supercondominio, non è necessariané la manifestazione di volontà dell'originario costruttore né quella di tuttii proprietari delle unità immobiliari di ciascun condominio, essendosufficiente che i singoli edifici, abbiano, materialmente, in comune alcuniimpianti o servizi, ricompresi nell'ambito di applicazione dell'art. 1117 c.c.,(quali, ad esempio, il viale d'ingresso, l'impianto centrale per ilriscaldamento, i locali per la portineria, l'alloggio del portiere), in quantocollegati da un vincolo di accessorietà necessaria a ciascuno degli stabili,spettando, di conseguenza, a ciascuno dei condomini dei singoli fabbricatila titolarità "pro quota" su tali parti comuni e l'obbligo di corrispondere glioneri condominiali relativi alla loro manutenzione (cfr.: Cass. n.2305/2008; Cass. n. 17332/2011; Cass. n. 27094/2017; Cass. n.18238/2024).Inoltre, nei casi di scioglimento del condominio mediante deliberazionedella assemblea e costituzione di condominii separati con il permanere incomune fra gli originari partecipanti di alcune delle cose indicate dall'art.1117 c.c., la disciplina condominiale unitaria persiste riguardo a dettecose, con la conseguenza che resta attribuito all'assemblea unitariaNumero registro generale 4892/2020Numero sezionale 635/2026Numero di raccolta generale 18202/2026Data pubblicazione 05/06/2026originaria - ed esula dai poteri delle assemblee dei condominii separati - ilprovvedere all'approvazione delle spese ad esse relative e alla lororipartizione fra i condominii (cfr.: Cass. n. 1440/1981).Pertanto, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, loscioglimento del condominio non determina l’estinzione dei crediti di cui aibilanci anteriormente approvati in relazione alle parti che restano incomune, ma dà luogo semplicemente ad un fenomeno successorio.In particolare, deve escludersi che tale evento abbia conseguenze sullacausa di siffatti crediti, visto che la separazione tra immobili, stante laperdurante comproprietà delle parti comuni, non determina il venir menodella necessità delle opere già deliberate in relazione alle predette parti.Passando al caso di specie, deve rilevarsi, in primo luogo, che la sentenzadel Tribunale di Palermo n. 4559/2011 non ha determinato il sorgere didue condominii, visto che a pag. 7 del ricorso si afferma che, all’epoca, leotto ville distaccatesi dal Condominio originario erano tutte di proprietà delricorrente, il che, quanto ad esse, impedisce di ritenere configurabile uncondominio.Risulta pertanto corretto quanto affermato, in proposito, nella sentenzaimpugnata, laddove si fa riferimento a una mera riduzione dellaconsistenza dell’originario Condominio.In secondo luogo, è pacifico che il credito oggetto di ingiunzione sia statodeliberato prima della separazione degli immobili, e dunque in epoca in cuil’odierno ricorrente partecipava al Condominio originario, sicché il soggettoin questione doveva ritenersi obbligato all’osservanza della decisionedell’assemblea.In terzo luogo, dalle deduzioni formulate in questa sede non emerge chele spese oggetto di causa riguardino parti diverse da quelle rimaste incomune fra tutte le sedici villette che componevano il Condominiooriginario; al riguardo, si rileva che quest’ultimo, per essere composto daville autonome, presentava le caratteristiche del c.d. condominioNumero registro generale 4892/2020Numero sezionale 635/2026Numero di raccolta generale 18202/2026Data pubblicazione 05/06/2026orizzontale e che il ricorrente ha fatto più volte riferimento, nelle suedifese, alla figura del supercondominio.Il distacco in questione, dunque, ha determinato unicamente unasuccessione nella titolarità del credito, rimasto pacificamenteinsoddisfatto, e, considerato che, secondo l’assunto del ricorrente, nonsarebbe stato nominato un amministratore del supercondominio, il relativodiritto deve ritenersi trasferito al Condominio residuato dal distacco.Va infine rilevato che l'amministratore del condominio è legittimato ariscuotere i contributi dai singoli condomini in base alla ripartizioneapprovata dall'assemblea o anche in difetto del piano di riparto approvato,senza necessità di autorizzazione alcuna; di conseguenza l'amministratoreè legittimato a promuovere il procedimento monitorio e a resistereall'opposizione al decreto ingiuntivo (cfr.: Cass. n. 14665/1999; Cass. n.27292/2005).Sussistevano, pertanto, sia la legittimazione attiva in capo a VincenzoCosta, amministratore del Condominio residuo, sia la legittimazionepassiva in capo all’odierno ricorrente, quale debitore delle somme per cuiè causa, essendo irrilevante che il primo non avesse eventualmente datoprova di essere stato nominato amministratore del supercondominio erisultando validi il processo e le sentenze di merito.Per quanto concerne il regime di prorogatio dell’amministratore (cfr.:ricorso, a pag. 30) all’epoca del deposito della domanda di ingiunzione dipagamento (29.03.2013, come indicato a pag. 2 del ricorso), deverilevarsi che la data innanzi indicata è anteriore a quella del 18 giugno2013, di entrata in vigore della legge n. 220 del 2012, e ciò senza contareche, anche per il periodo successivo, nonostante la sopravvenutacompressione dei poteri gestori dell’amministratore cessato dall'incarico aisensi dell'art. 1129, ottavo comma, c.c., è stato comunque affermato cheegli sia tenuto a eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agliinteressi comuni (cfr.: Cass. n. 14039/2025).Numero registro generale 4892/2020Numero sezionale 635/2026Numero di raccolta generale 18202/2026Data pubblicazione 05/06/2026Non sussiste, infine, alla luce di quanto innanzi osservato, alcunasopravvenuta inefficacia o ineseguibilità della delibera.2. Il terzo motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazionedell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c. in relazioneall’art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c. per vizio di carenza assoluta dimotivazione con conseguente nullità della sentenza impugnata.In particolare, a dire del ricorrente, la motivazione della sentenzaimpugnata sarebbe manifestamente contraddittoria e incomprensibile epresenterebbe un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili nellaparte in cui, dopo aver dato atto dell’avvenuto scioglimento delcondominio originario, aveva ridotto gli effetti della stessa pronuncia adun’esclusione degli immobili del soggetto richiedente e ad una merariduzione del condominio, adottando così un’interpretazione che svuotavadi contenuto ed effetti la domanda di scioglimento del condominio. Alriguardo, doveva rilevarsi che il ricorrente non aveva più alcun potere dipartecipare e di interloquire ad assemblee che avessero deliberato sullamateriale esecuzione dei lavori decisi nel 2008.Il motivo è infondato.Può essere denunciata in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantotesto della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con lerisultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanzaassoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazioneapparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione(cfr., fra le altre: Cass., Sez. Un., n. 8053/2014; Cass., Sez. Un., n.8054/2014; Cass. n. 22598/2018; Cass. n. 7090/2022).Numero registro generale 4892/2020Numero sezionale 635/2026Numero di raccolta generale 18202/2026Data pubblicazione 05/06/2026In concreto, la motivazione della sentenza impugnata è intrinsecamentecoerente, in quanto si fonda su premesse, giuridiche e di fatto, che, sianoesse condivise o meno dal ricorrente, risultano coerenti con la decisioneadottata, non sono in contrasto tra loro e permettono di ricostruire ilragionamento su cui la decisione medesima si fonda.Pertanto, nella specie non può porsi alcun problema relativo a vizio dimotivazione.La censura di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. non risultaulteriormente sviluppata, né dal ricorso è dato comprendere quale sia ilfatto storico assertivamente non considerato dalla Corte d’appello.3. Il quarto motivo è rubricato come segue: violazione e falsaapplicazione degli artt. 1123 c.c. in relazione alla violazione dei criteri diripartizione delle spese, in assenza di tabelle millesimali, in relazioneall’art. 360, comma 1, n° 3 c.p.c., con conseguente violazione e falsaapplicazione dell’art. 1421 c.c., in tema di nullità della delibera rilevabiled’ufficio, in relazione all’art. 360, comma 1, n° 3 c.p.c.In particolare, poiché la delibera di ripartizione delle spese richieste conl’ingiunzione era nulla, in quanto detta ripartizione era avvenuta inassenza di tabelle millesimali e in violazione dei criteri legali di cui all’art.1123 c.c., tale nullità avrebbe dovuto essere rilevata d’ufficio dal giudicedel merito, diversamente da quanto avvenuto in concreto.Il quinto motivo è rubricato come segue: violazione e falsaapplicazione degli artt. 1123 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n° 5c.p.c., per la violazione dei criteri di ripartizione delle spese, in assenza ditabelle millesimali, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioche è stato oggetto di discussione tra le parti.In particolare, premesso che nel giudizio di opposizione a decretoingiuntivo deve essere valutata la fondatezza della pretesa creditoria fattavalere con il ricorso per ingiunzione di pagamento, il giudice del merito,partendo dall’erroneo presupposto di non poter mettere in discussione laNumero registro generale 4892/2020Numero sezionale 635/2026Numero di raccolta generale 18202/2026Data pubblicazione 05/06/2026validità e l’efficacia della delibera assembleare del 17.10.2008, aveva deltutto omesso di considerare il fatto decisivo che la ripartizione delle speseera avvenuta in assenza di tabelle millesimali e in violazione dei criterilegali di cui all’art. 1123 c.c.Il sesto motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazionedell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n° 3 c.p.c., in temadi assolvimento dell’onere probatorio al momento della decisione delgiudizio di opposizione, in forza della presenza della sola delibera diapprovazione del bilancio preventivo in assenza di piano di ripartolegittimo e di altri atti idonei a dimostrare l’esistenza del credito ingiunto.A dire di parte ricorrente, in conseguenza della nullità della deliberaassembleare del 17.10.2008, l’approvazione del preventivo delle spese,se, da un lato, era sufficiente a far ottenere l’emissione del decretoingiuntivo, da un altro lato, non costituiva prova idonea del creditocontestato nel giudizio di opposizione.I tre motivi in questione, da esaminarsi congiuntamente in quantostrettamente connessi, sono infondati.Premesso che essi presuppongono tutti la configurabilità di una nullitàdella deliberazione del 17.10.2008 per l’avvenuta ripartizione delle spesestraordinarie in assenza di tabelle millesimali e in violazione dei criterilegali, deve osservarsi che detto presupposto non può essere condiviso.In primo luogo, occorre osservare che le tabelle millesimali hanno naturaricognitiva: invero, quando i condomini approvano la tabella che hadeterminato il valore dei piani o delle porzioni di piano secondo i criteristabiliti dalla legge, essi non fanno altro che riconoscere l'esattezza delleoperazioni di calcolo della proporzione tra il valore della quota e quello delfabbricato; in sintesi, la misura delle quote risulta determinata in forza diuna precisa disposizione di legge (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 18477/2010).In secondo luogo, in tema di condominio degli edifici, l'azione diannullamento delle delibere assembleari costituisce la regola generale, aiNumero registro generale 4892/2020Numero sezionale 635/2026Numero di raccolta generale 18202/2026Data pubblicazione 05/06/2026sensi dell'art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 della l. n. 220 del2012, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale ed èrinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementicostitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale ogiuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al "difetto assoluto diall'"ordine pubblico" o al "buon costume". Pertanto, sono nulle ledeliberazioni con le quali, a maggioranza, siano stabiliti o modificati igenerali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla legge o dallaconvenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che esula dallesono meramente annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto laripartizione in concreto tra i condomini delle spese relative alla gestionedelle parti e dei servizi comuni adottate in violazione dei criteri generaliprevisti dalla legge o dalla convenzione, trattandosi di deliberazioniassunte nell'esercizio di attribuzioni assembleari, cosicché la relativaimpugnazione va proposta nel termine di decadenza previsto dall'art.1137, comma 2, c.c. (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 9839/2021).Le delibere dell'assemblea di condominio che ripartiscano le spese dandoesecuzione a un criterio illegittimamente adottato in una precedentedelibera nulla, sono annullabili e non nulle per propagazione, in quantonon volte a stabilire o modificare per il futuro le regole di suddivisione deicontributi previste dalla legge o dalla convenzione, ma in concretodenotanti una violazione di dette regole, di tal che la loro invalidità puòessere sindacata dal giudice nel giudizio di opposizione al decretoingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi solo se dedottamediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento nel termineprevisto dall'art. 1137 c.c. (cfr.: Cass. n. 20888/2023).Numero registro generale 4892/2020Numero sezionale 635/2026Numero di raccolta generale 18202/2026Data pubblicazione 05/06/2026Non potendosi ritenere nulla, per quanto sopra rilevato, la delibera diripartizione delle spese condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare laperdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari.Alla luce di quanto precede: - deve escludersi la nullità della delibera; - ilfatto di cui si lamenta l’omesso esame non può essere ritenuto decisivo insenso favorevole per il ricorrente; - la delibera stessa costituisce provaidonea del credito non solo nella fase monitoria ma anche in sede diopposizione.4. Il nono motivo è rubricato come segue: violazione e falsa applicazionedegli artt. 91, 92 e 94 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n° 3 c.p.c.,per la mancata condanna alle spese di parte resistente.In realtà, la parte, senza evidenziare alcuna violazione concreta dellenorme sopra indicate da parte della Corte distrettuale, si limita adinvocarne l’applicazione sul presupposto dell’asserita fondatezza delleragioni fatte valere in giudizio.Non si tratta, dunque, di un motivo di impugnazione.5. Alla luce di quanto precede, il ricorso va disatteso.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228/12,per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a partecontroricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità, che liquidain complessivi euro 200,00 per spese ed euro 5.800,00 per compensi,oltre 15% per rimborso delle spese forfettarie ed accessori di legge, se edin quanto dovuti.Numero registro generale 4892/2020Numero sezionale 635/2026Numero di raccolta generale 18202/2026Data pubblicazione 05/06/2026Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02, inserito dall’art.1, comma 17, legge n. 228/12, sussistono i presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 12 marzo 2026.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteDavide [OSCURATO:PERSONA]