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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25079/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA Ato avviso alre p:1r i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con dichiarazione in data 22 novembre 2021, il procuratore speciale del ricorrente, Agosta A. Pietro - che ha sottoscritto anch'egli l'atto per accettazione e conferma - [OSCURATO:PERSONA], ha rinunciato al ricorso.

Il ricorso è pertanto inammissibile e alla relativa declaratoria occorre dar corso senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., dovendosi disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA Ato avviso alre p:1r i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con dichiarazione in data 22 novembre 2021, il procuratore speciale del ricorrente, Agosta A. Pietro - che ha sottoscritto anch'egli l'atto per accettazione e conferma - [OSCURATO:PERSONA], ha rinunciato al ricorso. Il ricorso è pertanto inammissibile e alla relativa declaratoria occorre dar corso senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., dovendosi disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 500,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/
Sentenza Cassazione n. 25079/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris