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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 settembre 2023

Cassazione n. 26939/2023

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ha pronunciato la seguente: Ordinanza sul ricorso iscritto al n.8613/2018 proposto da : [OSCURATO:PERSONA]di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. , rappresentata e difesa dall’avvo- cato [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata a Roma , v.

A. Friggeri n. 82,presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari - sezione distac- cata di Sassarin. 3 45 /20 17 , depositata i l 20 /0 9 /20 17 . uditala relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 13/09/2023; letta la memoria depositata dalla ricorrente.

Fatti di causa [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Sassari- sezione distaccata di Alghero, il committente [OSCURATO:PERSONA]- licchio per l’ottenimento del saldo del corrispettivo dell’appaltorelativo 2di 8 – 8 6 13 /20 18 – 13/09/2023 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. all’esecuzione dellacostruzione di una palazzina.

L’appaltatrice attrice allegava che l’importo (€ 76.000 più Iva) corrispondeva al prezzo di una compravendita di un appartamento stipulata tra il convenuto e un terzo.

Allegava inoltre di essere creditrice di due ulteriori somme (€ 7.200 e € 1.200 circa) per Iva, basate su due fatture.

Il committente convenuto contestavala pretesa attrice ed allegava che l’a ppaltatrice aveva abbandonato i lavori prima della fine del concordato termine e proponeva domanda riconvenzionale di restituzione delle somme pa- gate in eccedenza rispetto al valore delle opere eseguite.

In primo grado veniva rigettata la domanda dell’appaltatrice per mancata prova del credito al corrispettivo.

All’esito del giudizio di se- condo grado, la Corte di appello di Cagliari –sezione distaccata di Sas- sari, con sentenza 291/2015, riformava parzialmente la pronuncia di prime cure in questo senso: (a) accertava che il committente non aveva contestato il saldo di € 76.000, oltre all’importo a titolo di Iva, entrambi da versare; (b) tuttavia,la domanda veniva rigettata per l’ac- coglimento dell’eccezione di vizi e difformità dell’opera oggetto dell’ap- palto, giacché l’appaltatrice non era riuscita a dimostrare che l’opera era esente da viziné che co munque il committente era decaduto dal potere di denunciarli; (c) il committente veniva condannato a pagare circa € 7.200 a titolo di Iva.

La sentenza di appello è stata impugnata -dinanzi alla stessa Corte di appello -dall’appaltatrice per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. per supposto errore di fatto, articolata nei termini seguenti.

La Corte di appello avevaaccertato che il committente aveva denun- ciato i vizi il 12/09/2005.

Tuttavia, dagli atti di causa emergeva che alcune compravendite di appartamenti (della palazzina oggetto dell’ap- palto) erano state stipulate (tra il committente e terzi) due anni prima (in un caso un anno prima).

La Corte di appello aveva mancato di 3di 8 – 8 6 13 /20 18 – 13/09/2023 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. rilevare che le date indicate nei testi dei contratti di compravendita allegati agli atti erano anteriori di due anni rispetto alla data di denun- cia dei vizi, cosicché la Corte avevamancato di rilevare la prova docu- mentale che l’opera era stata consegnata almeno due anni prima della data di tale denuncia.

Secondo l’assunto della società R.S.V. si trattavadi un errore di fatto decisivo, poiché la percezione corretta avrebbe comportato di imputare al committente l’onere di provare i vizi e, soprattutto , la tempestività della denuncia di questi ultimi.

La medesima società ha,poi, allegato un altro (assunto) errore re- vocatorio, poiché l’importo dell’Iva sarebbe stato liquidato solo relati- vamente ad una e non a tutte e due le fatture, come invece affermato in sentenza.

Su questa base, l’appaltatrice ha chiesto la condanna al pagamento delle corrispondenti sommedi denaro, per corrispettivo e per titolo di residuo di Iva.

La Corte di appello di Cagliari, con sentenza n. 345/2017,ha riget- tato la domanda di revocazione.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorsoper cassazione la citata società R.S.V. con due motivi, illustrati da memoria.

L’intimato non ha svolto attività difensive in questa sede.

La difesa della ricorrente ha anche depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. – Va osservato, in via preliminare, che l a sentenza di appello n. 291/2015, oggetto della domanda di revocazione dinanzi alla stessa Corte di appello, era già stata impugnata dall’a ppaltatrice anche con ricorso ordinario per cassazione, con esito di rigetto, mediante l’ado- zione dell’ordinanza n.20566/2018.

Pertanto, l’istanza di riunione ex art. 274 c.p.c.,formulata con l ’at- tuale ricorso, non può aver alcun seguito. 4di 8 – 8 6 13 /20 18 – 13/09/2023 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA].

2. -Il primo motivo di ricorso censura la motivazione della sentenza impugnata, denunciando la violazione degli artt. 111 Cost., 118 disp. att. c.p.c. e 132, co.2, n. 4 c.p.c., prospettando una sua asserita ina- deguatezza.

Da un lato, si sostiene che la Corte di appello riconosce che la sen- tenza impugnata dinanzi alla stessa per revocazione è incorsa in un errore difatto, poiché ha omesso di rilevare dagli atti di causa che vi erano stati atti di compravendita stipulati prima del 12/9/2005, data di denuncia dei vizi.

Inoltre, la Corte di appello riconosce che tale errore ha contribuito al convincimento espresso nella sentenza n. 291/2015.

A tal proposito laricorrente afferma: «Il rigetto della domanda propo- sta [dall’appaltatrice] ha trovato fondamento non soltanto nella valu- tazione della data di stipula[il corsivo è della ricorrente].

Dall’altro lato, si fa notare che la Corte di appello non ri conosce che tale erroreabbia avuto un ruolo decisivo nel condurre alla soluzione cui è giunta la sentenza n. 291/2015 nel rigettare la contro eccezione di decadenzadalla denuncia dei vizi, contro eccezione fondata dall’appal- tatrice sul rilievo che tali vendite avrebbero dovuto i ndurre a conclu- dere che l’opera era stata ultimata, consegnata e accettata dal com- mittente prima del 2005, cioè anteriormente alla denuncia dei vizi, con conseguente imputazione al committente dell’onere di provare la tem- pestività della denunciadei vizi.

Ad avviso del ricorrente, si tratterrebbedi una contraddizione insa- nabile, tale, cioè, da non farcogliere la ragione giustifica tiva del rigetto della domanda di revocazione.

2.1. -Il secondo motivo si arti cola in tre profili.

Il primo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo, cioè che l'opera era stata accettata nella sua interezza già nel 2003.

Si adduce che il carattere potenzialmente decisivo di tale fatto, non contestato 5di 8 – 8 6 13 /20 18 – 13/09/2023 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. dallo stesso committente, era stato riconosciuto nella stessa sentenza n. 291/2015, ma in concreto non aveva potuto incidere a cagione dell’errore di fattosulle date degli atti di compravendita, che si assu- mevano come successive alla denuncia del 2005 dei vizi.

Dall’omesso rilievo che l’opera era stata già accettata integralmente nel 2003 sarebbero derivate diverseviolazioni di norme di diritto, la cui denuncia è tratta ad oggetto del secondo profilo del motivo: l’erronea ripartizione dell’onere di provare i vizi e di provare la tempestività della loro denuncia; la mancata sussunzione della fattispecie entro l’alveo dell’art. 1665,co. 4, c.c.

Sotto il secondo profilo del motivo s i deduce , quindi , la violazione degli artt. 115 c.p.c., 2699, 2700, 1665,1667, 2697 c.c.

Infine, sotto un terzo profilo, si prospetta la violazione degliartt. 91 e 92 c.p.c. per essere stata disposta la compensazione delle spese di lite, malgrado la rilevatasoccombenza parziale in capo all’appaltatrice fosse da ricondursi agli errori denunciati con i precedenti profili del se- condo motivo di ricorso.

3. – I due comples si motivi possono essere esamina ti congiunta- mente in quanto connessi.

Essi non sono fondati.

In particolare, il primo motivo è da rigettare poiché la motivazione rispetta in modo manifesto il minimo costituzionale, risultando essa pienamente rispondente ai requisiti prescritti dall’art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e dall’art. 118 disp.att. c.p.c.

Quanto al secondo motivo, l’infondatezza dei primi due profili ( che condividono la loro sostanza) determina in via consequenziale l’infon- datezza del terzo profilo sulla compensazione delle spese di lite.

Conviene riportare un ampio brano della parte censurata della sen- tenza impugnata in cassazione: « I l rigetto della domanda proposta 6di 8 – 8 6 13 /20 18 – 13/09/2023 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. [dalla appaltatrice] ha trovato fondamento non soltanto nella valutazione della data di stipula dei contratti di vendita[rispetto alla quale si riconosce l’errore di fatto di collocarla dopo la denuncia dei vizi], ma più in generale nella valutazione di tutte le risultanze di causa, conducendo ad un giudizio di assenza di prova sia in merito all'avvenuta consegna e accettazione da parte del committente dell'opera in epoca antecedente alla denuncia dei vizi, nonché in merito alla esecuzione dell'opera a regola d'arte, in ragione del fatto che la stessa non risultava neppure ultimata.

Invero da un esame degli atti prodotti dalle parti […] emerge agevolmente che l'immobile oggetto di appalto non era stato ultimato, essendo stata segnalata all'ufficio tecnico del Comune […] la presenza dei vizi dell'opera, evidenziando la incompletezza del muro perimetrale, del cortile, l'assenza del tappeto pedonale, della pavimentazione dell'ingresso ai piani seminterrati e la difformità delle scale esterne di collegamento, nonché la presenza di lacerazioni nelle murature interne.

Sicché a fronte di tali emergenze documentali - chiaramente indicative della mancata ultimazione dei lavori appaltati nel 2005 -la Corte ha tratto elementi di convincimento per ritenere non dimostrata in causa l'avvenuta consegna e l’accetta- zione dell'intera opera da parte del [committente] .

D’altra parte, la parziale disponibilità in capo al committente di alcuni immobili facenti parte dell'opera prima della denuncia dei vizi, non condurrebbe ad un giudizio diverso, stante la prova della non ultimazione dell'opera al maggio 2005.

In altri termini la valutazione corretta della data dei contratti di vendita non avrebbe condotto a diversa decisione della Corte, non comprovando detta circostanza che l'opera era stata conclusa, consegnata e accettata dal committente primadella denuncia dei vizi nel settembre 2005; pertanto alcuna inversione della regola dell'onere probatorio sarebbe derivata dalla corretta collocazione 7di 8 – 8 6 13 /20 18 – 13/09/2023 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. temporale dei contratti di vendita, con la conseguenza che l'errore percettivo della Corte calato nel complesso degli elementi valutati ai fini decisori virgola non viene ad assumere né efficacia essenziale, né decisiva».

In sintesi, ad avviso della Corte di appello,la sentenza n. 291/2015, impugnata dinanzi a sé per revocazione, aveva in effetti mancato di rilevarel’anteriorità della data delle compravendite degli appartamenti rispetto alla data della denuncia dei vizi, ma l’errore di fatto non rive- stivacarattere decisivo.

Infatti, la valutazione di tutte le risultanze di causa, compiuta analiticamente dalla Corte di appello, era sfocia ta nell’apprezzamento che non vi eraprova che la consegna e l’accetta- zione dell'opera da parte del committente fossero avvenute in epoca anteriore alla denuncia dei vizi; né vi eraprova che l’opera fosse stata eseguita e ultimata a regola d'arte.

Al contrario vi erano documenti che avevano convintola stessa Corte della mancata ultimazione dei lavori appaltati nel 2005, convincimento non intaccato dalle alienazioni di ta- lune unità immobiliari prima di tale data.

Taleè l’accertamento del giudice di merito dei fatti rilevanti in causa, sul quale non è in grado di incidereil secondo motivo, nemmeno nella combinazione dei suoi profili.

Essi tentano di confutare la dimostrazione che l’errore di fatto non riveste carattere decisivo.

Tuttavia, sebbene abbia rilevato l’errore di fatto (sul cui carattere di errore di percezioneci sarebbe anche da du- bitare)di reputare che gli atti traslativi della proprietà degli immobili a terzi stipulati dalcommittente siano stati conclusi dopo il 12 /0 9 / 2005 , datadi denuncia dei vizi, la Corte di appello ha argomentato che l’er- rore non rivesteil carattere di decisività, poiché la soluzione nel merito adottatadalla sentenza revocanda (confermata da Cass. 20566/2018, 8di 8 – 86 13 /20 18 – 13/09/2023 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. cit.) si èbasata sulla valutazione di tutte le altre risultanze della causa, come tali idonee a sorreggere di per sé la decisione.

Taleragione addotta a fondamento della decisione non viene espres- samente censurata e, comunque, a cagione della sua sensatezza, non potrebbe essere nuovamente attaccata con prospettive di successo in sede di giudizio di legittimità.

Se ne trae conferma anche dalla circo- stanza che il motivodi ricorso proposto sollecita questa Corte ad aprire la via ad una nuova complessiva valutazione di merito della vicenda processuale, ormai coperta dal giudicato sopravvenuto per effetto della citata Cass. 20566/2018di rigetto del ricorso dell’appaltatrice avverso la sentenza di appello oggetto dell’istanza di revocazione.

Pertanto, il secondo motivo è rigettato in tutti e tre i suoi profili.

4. -Il ricorso è rigettato.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, non avendo l’intimato svolto attività difensive.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella previ- sta per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente: Ordinanza sul ricorso iscritto al n.8613/2018 proposto da : [OSCURATO:PERSONA]di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. , rappresentata e difesa dall’avvo- cato [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata a Roma , v. A. Friggeri n. 82,presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari - sezione distac- cata di Sassarin. 3 45 /20 17 , depositata i l 20 /0 9 /20 17 . uditala relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 13/09/2023; letta la memoria depositata dalla ricorrente. Fatti di causa [OSCURATO:SOCIETA]. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Sassari- sezione distaccata di Alghero, il committente [OSCURATO:PERSONA]- licchio per l’ottenimento del saldo del corrispettivo dell’appaltorelativo 2di 8 – 8 6 13 /20 18 – 13/09/2023 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. all’esecuzione dellacostruzione di una palazzina. L’appaltatrice attrice allegava che l’importo (€ 76.000 più Iva) corrispondeva al prezzo di una compravendita di un appartamento stipulata tra il convenuto e un terzo. Allegava inoltre di essere creditrice di due ulteriori somme (€ 7.200 e € 1.200 circa) per Iva, basate su due fatture. Il committente convenuto contestavala pretesa attrice ed allegava che l’a ppaltatrice aveva abbandonato i lavori prima della fine del concordato termine e proponeva domanda riconvenzionale di restituzione delle somme pa- gate in eccedenza rispetto al valore delle opere eseguite. In primo grado veniva rigettata la domanda dell’appaltatrice per mancata prova del credito al corrispettivo. All’esito del giudizio di se- condo grado, la Corte di appello di Cagliari –sezione distaccata di Sas- sari, con sentenza 291/2015, riformava parzialmente la pronuncia di prime cure in questo senso: (a) accertava che il committente non aveva contestato il saldo di € 76.000, oltre all’importo a titolo di Iva, entrambi da versare; (b) tuttavia,la domanda veniva rigettata per l’ac- coglimento dell’eccezione di vizi e difformità dell’opera oggetto dell’ap- palto, giacché l’appaltatrice non era riuscita a dimostrare che l’opera era esente da viziné che co munque il committente era decaduto dal potere di denunciarli; (c) il committente veniva condannato a pagare circa € 7.200 a titolo di Iva. La sentenza di appello è stata impugnata -dinanzi alla stessa Corte di appello -dall’appaltatrice per revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. per supposto errore di fatto, articolata nei termini seguenti. La Corte di appello avevaaccertato che il committente aveva denun- ciato i vizi il 12/09/2005. Tuttavia, dagli atti di causa emergeva che alcune compravendite di appartamenti (della palazzina oggetto dell’ap- palto) erano state stipulate (tra il committente e terzi) due anni prima (in un caso un anno prima). La Corte di appello aveva mancato di 3di 8 – 8 6 13 /20 18 – 13/09/2023 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. rilevare che le date indicate nei testi dei contratti di compravendita allegati agli atti erano anteriori di due anni rispetto alla data di denun- cia dei vizi, cosicché la Corte avevamancato di rilevare la prova docu- mentale che l’opera era stata consegnata almeno due anni prima della data di tale denuncia. Secondo l’assunto della società R.S.V. si trattavadi un errore di fatto decisivo, poiché la percezione corretta avrebbe comportato di imputare al committente l’onere di provare i vizi e, soprattutto , la tempestività della denuncia di questi ultimi. La medesima società ha,poi, allegato un altro (assunto) errore re- vocatorio, poiché l’importo dell’Iva sarebbe stato liquidato solo relati- vamente ad una e non a tutte e due le fatture, come invece affermato in sentenza. Su questa base, l’appaltatrice ha chiesto la condanna al pagamento delle corrispondenti sommedi denaro, per corrispettivo e per titolo di residuo di Iva. La Corte di appello di Cagliari, con sentenza n. 345/2017,ha riget- tato la domanda di revocazione. Avverso detta sentenza ha proposto ricorsoper cassazione la citata società R.S.V. con due motivi, illustrati da memoria. L’intimato non ha svolto attività difensive in questa sede. La difesa della ricorrente ha anche depositato memoria. Ragioni della decisione 1. – Va osservato, in via preliminare, che l a sentenza di appello n. 291/2015, oggetto della domanda di revocazione dinanzi alla stessa Corte di appello, era già stata impugnata dall’a ppaltatrice anche con ricorso ordinario per cassazione, con esito di rigetto, mediante l’ado- zione dell’ordinanza n.20566/2018. Pertanto, l’istanza di riunione ex art. 274 c.p.c.,formulata con l ’at- tuale ricorso, non può aver alcun seguito. 4di 8 – 8 6 13 /20 18 – 13/09/2023 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. 2. -Il primo motivo di ricorso censura la motivazione della sentenza impugnata, denunciando la violazione degli artt. 111 Cost., 118 disp. att. c.p.c. e 132, co.2, n. 4 c.p.c., prospettando una sua asserita ina- deguatezza. Da un lato, si sostiene che la Corte di appello riconosce che la sen- tenza impugnata dinanzi alla stessa per revocazione è incorsa in un errore difatto, poiché ha omesso di rilevare dagli atti di causa che vi erano stati atti di compravendita stipulati prima del 12/9/2005, data di denuncia dei vizi. Inoltre, la Corte di appello riconosce che tale errore ha contribuito al convincimento espresso nella sentenza n. 291/2015. A tal proposito laricorrente afferma: «Il rigetto della domanda propo- sta [dall’appaltatrice] ha trovato fondamento non soltanto nella valu- tazione della data di stipula[il corsivo è della ricorrente]. Dall’altro lato, si fa notare che la Corte di appello non ri conosce che tale erroreabbia avuto un ruolo decisivo nel condurre alla soluzione cui è giunta la sentenza n. 291/2015 nel rigettare la contro eccezione di decadenzadalla denuncia dei vizi, contro eccezione fondata dall’appal- tatrice sul rilievo che tali vendite avrebbero dovuto i ndurre a conclu- dere che l’opera era stata ultimata, consegnata e accettata dal com- mittente prima del 2005, cioè anteriormente alla denuncia dei vizi, con conseguente imputazione al committente dell’onere di provare la tem- pestività della denunciadei vizi. Ad avviso del ricorrente, si tratterrebbedi una contraddizione insa- nabile, tale, cioè, da non farcogliere la ragione giustifica tiva del rigetto della domanda di revocazione. 2.1. -Il secondo motivo si arti cola in tre profili. Il primo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo, cioè che l'opera era stata accettata nella sua interezza già nel 2003. Si adduce che il carattere potenzialmente decisivo di tale fatto, non contestato 5di 8 – 8 6 13 /20 18 – 13/09/2023 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. dallo stesso committente, era stato riconosciuto nella stessa sentenza n. 291/2015, ma in concreto non aveva potuto incidere a cagione dell’errore di fattosulle date degli atti di compravendita, che si assu- mevano come successive alla denuncia del 2005 dei vizi. Dall’omesso rilievo che l’opera era stata già accettata integralmente nel 2003 sarebbero derivate diverseviolazioni di norme di diritto, la cui denuncia è tratta ad oggetto del secondo profilo del motivo: l’erronea ripartizione dell’onere di provare i vizi e di provare la tempestività della loro denuncia; la mancata sussunzione della fattispecie entro l’alveo dell’art. 1665,co. 4, c.c. Sotto il secondo profilo del motivo s i deduce , quindi , la violazione degli artt. 115 c.p.c., 2699, 2700, 1665,1667, 2697 c.c. Infine, sotto un terzo profilo, si prospetta la violazione degliartt. 91 e 92 c.p.c. per essere stata disposta la compensazione delle spese di lite, malgrado la rilevatasoccombenza parziale in capo all’appaltatrice fosse da ricondursi agli errori denunciati con i precedenti profili del se- condo motivo di ricorso. 3. – I due comples si motivi possono essere esamina ti congiunta- mente in quanto connessi. Essi non sono fondati. In particolare, il primo motivo è da rigettare poiché la motivazione rispetta in modo manifesto il minimo costituzionale, risultando essa pienamente rispondente ai requisiti prescritti dall’art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e dall’art. 118 disp.att. c.p.c. Quanto al secondo motivo, l’infondatezza dei primi due profili ( che condividono la loro sostanza) determina in via consequenziale l’infon- datezza del terzo profilo sulla compensazione delle spese di lite. Conviene riportare un ampio brano della parte censurata della sen- tenza impugnata in cassazione: « I l rigetto della domanda proposta 6di 8 – 8 6 13 /20 18 – 13/09/2023 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. [dalla appaltatrice] ha trovato fondamento non soltanto nella valutazione della data di stipula dei contratti di vendita[rispetto alla quale si riconosce l’errore di fatto di collocarla dopo la denuncia dei vizi], ma più in generale nella valutazione di tutte le risultanze di causa, conducendo ad un giudizio di assenza di prova sia in merito all'avvenuta consegna e accettazione da parte del committente dell'opera in epoca antecedente alla denuncia dei vizi, nonché in merito alla esecuzione dell'opera a regola d'arte, in ragione del fatto che la stessa non risultava neppure ultimata. Invero da un esame degli atti prodotti dalle parti […] emerge agevolmente che l'immobile oggetto di appalto non era stato ultimato, essendo stata segnalata all'ufficio tecnico del Comune […] la presenza dei vizi dell'opera, evidenziando la incompletezza del muro perimetrale, del cortile, l'assenza del tappeto pedonale, della pavimentazione dell'ingresso ai piani seminterrati e la difformità delle scale esterne di collegamento, nonché la presenza di lacerazioni nelle murature interne. Sicché a fronte di tali emergenze documentali - chiaramente indicative della mancata ultimazione dei lavori appaltati nel 2005 -la Corte ha tratto elementi di convincimento per ritenere non dimostrata in causa l'avvenuta consegna e l’accetta- zione dell'intera opera da parte del [committente] . D’altra parte, la parziale disponibilità in capo al committente di alcuni immobili facenti parte dell'opera prima della denuncia dei vizi, non condurrebbe ad un giudizio diverso, stante la prova della non ultimazione dell'opera al maggio 2005. In altri termini la valutazione corretta della data dei contratti di vendita non avrebbe condotto a diversa decisione della Corte, non comprovando detta circostanza che l'opera era stata conclusa, consegnata e accettata dal committente primadella denuncia dei vizi nel settembre 2005; pertanto alcuna inversione della regola dell'onere probatorio sarebbe derivata dalla corretta collocazione 7di 8 – 8 6 13 /20 18 – 13/09/2023 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. temporale dei contratti di vendita, con la conseguenza che l'errore percettivo della Corte calato nel complesso degli elementi valutati ai fini decisori virgola non viene ad assumere né efficacia essenziale, né decisiva». In sintesi, ad avviso della Corte di appello,la sentenza n. 291/2015, impugnata dinanzi a sé per revocazione, aveva in effetti mancato di rilevarel’anteriorità della data delle compravendite degli appartamenti rispetto alla data della denuncia dei vizi, ma l’errore di fatto non rive- stivacarattere decisivo. Infatti, la valutazione di tutte le risultanze di causa, compiuta analiticamente dalla Corte di appello, era sfocia ta nell’apprezzamento che non vi eraprova che la consegna e l’accetta- zione dell'opera da parte del committente fossero avvenute in epoca anteriore alla denuncia dei vizi; né vi eraprova che l’opera fosse stata eseguita e ultimata a regola d'arte. Al contrario vi erano documenti che avevano convintola stessa Corte della mancata ultimazione dei lavori appaltati nel 2005, convincimento non intaccato dalle alienazioni di ta- lune unità immobiliari prima di tale data. Taleè l’accertamento del giudice di merito dei fatti rilevanti in causa, sul quale non è in grado di incidereil secondo motivo, nemmeno nella combinazione dei suoi profili. Essi tentano di confutare la dimostrazione che l’errore di fatto non riveste carattere decisivo. Tuttavia, sebbene abbia rilevato l’errore di fatto (sul cui carattere di errore di percezioneci sarebbe anche da du- bitare)di reputare che gli atti traslativi della proprietà degli immobili a terzi stipulati dalcommittente siano stati conclusi dopo il 12 /0 9 / 2005 , datadi denuncia dei vizi, la Corte di appello ha argomentato che l’er- rore non rivesteil carattere di decisività, poiché la soluzione nel merito adottatadalla sentenza revocanda (confermata da Cass. 20566/2018, 8di 8 – 86 13 /20 18 – 13/09/2023 ( 20 ) – [OSCURATO:PERSONA]. cit.) si èbasata sulla valutazione di tutte le altre risultanze della causa, come tali idonee a sorreggere di per sé la decisione. Taleragione addotta a fondamento della decisione non viene espres- samente censurata e, comunque, a cagione della sua sensatezza, non potrebbe essere nuovamente attaccata con prospettive di successo in sede di giudizio di legittimità. Se ne trae conferma anche dalla circo- stanza che il motivodi ricorso proposto sollecita questa Corte ad aprire la via ad una nuova complessiva valutazione di merito della vicenda processuale, ormai coperta dal giudicato sopravvenuto per effetto della citata Cass. 20566/2018di rigetto del ricorso dell’appaltatrice avverso la sentenza di appello oggetto dell’istanza di revocazione. Pertanto, il secondo motivo è rigettato in tutti e tre i suoi profili. 4. -Il ricorso è rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, non avendo l’intimato svolto attività difensive. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella previ- sta per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto
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