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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 3 giugno 2026

Cassazione n. 17647/2026

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1, vill. 8 in Roma;-intimato-avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1247/2021 del 25 gennaio2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOSerenella Paggi ha convenuto davanti al Tribunale di Roma il Condominio viaLivio Tempesta 41, vill. 8 in Roma, impugnando la sentenza n. 32171/18 emessain data 28.9.2018 dal Giudice di pace di Roma.Numero registro generale 20499/2021Numero sezionale 1362/2026Numero di raccolta generale 17647/2026Il giudizio di prime cure ha avuto per oggetto l’opposizione, propostaData pubblicazione 03/06/2026dall’odierna ricorrente, avverso il decreto n. 1950/17 emesso dal Giudice di pacedi Roma il 18.1.17, con cui le era stato ingiunto di pagare la somma di € 3.741,55(oltre interessi e spese) a titolo di oneri condominiali relativi al saldo dellaprecedente gestione (€ 2787.72), a sei rate, pari ad € 149 ciascuna, relative allagestione 2016 e a lavori riguardanti il lastrico solare (€ 39), nonché l’opposizioneal precetto notificato in data 21.2.17, con cui il Condominio opposto avevaintimato all’avv. [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma di € 4804,69.[OSCURATO:PERSONA] di pace ha rigettato le domande, confermando il decreto ingiuntivoopposto e condannando l’opponente alla rifusione delle spese di lite.Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1247/2021 ha respinto l’appello.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.Parte intimata non ha svolto difese.MOTIVI DELLA DECISIONE1) Con un unico motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 756 c.c., dell’art. 63, n. 4, disp. att. c.c. e dell’art. 633c.p.c., in quanto sarebbe stata solo condomina apparente, ma non avrebbeavuto il possesso dei beni di sua proprietà.

Evidenzia che, in quanto prelegataria,non avrebbe potuto rispondere dei debiti della de cuius [OSCURATO:PERSONA] (deceduta il[OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Sottolinea che il decreto ingiuntivo non avrebbe distinto, in ordinealle somme ingiunte, fra quelle maturate prima del decesso della testatrice equelle relative al periodo successivo, con la conseguenza che sarebbe mancatala prova dell’ammontare degli importi che la riguardavano.La censura va respinta.Infatti, il giudice di appello ha posto a fondamento della sua decisione“l’efficacia della decisione dell’assise condominiale”.

Ha ritenuto che, nonessendo state rimosse le delibere condominiali che avevano posto a carico dellacondomina [OSCURATO:PERSONA] le somme in esame, ella era tenuta a corrisponderle.Questa ratio decidendi – conforme, peraltro, ai principi enunciati nellasentenza delle Sezioni Unite civili n. 9839 del 14/04/2021 - non è stataspecificamente contestata, al che consegue l’inammissibilità della doglianza.Numero registro generale 20499/2021Numero sezionale 1362/2026Numero di raccolta generale 17647/2026Peraltro, si evidenzia, altresì l’infondatezza nella sostanza del motivo diData pubblicazione 03/06/2026ricorso, atteso che la ricorrente si è qualificata come prelegataria e, quindi, qualeerede che ha ricevuto un legato (non oggetto di rinuncia), con la conseguenzache è chiamata a rispondere dei debiti del testatore.In aggiunta a ciò, si sottolinea che il principio dell’obbligo solidale di chisubentra nei diritti di un condomino per i contributi maturati ha riscontro nell’art.63, comma 2, disp. att. c.c. (formulazione ratione temporis vigente); in virtù diesso, l’acquirente di una unità immobiliare condominiale (come la ricorrente è)può essere chiamato a rispondere dei debiti condominiali del suo dante causa,solidalmente con lui, e non al suo posto, ed opera, appunto, nel rapporto tra ilcondominio ed i soggetti che succedono nella proprietà di una singola unitàimmobiliare, non anche nel rapporto tra quest’ultimi.

In questo secondorapporto, salvo che non sia diversamente convenuto tra le parti, è, invece,operante il principio generale della personalità delle obbligazioni.

L’acquirentedell’unità immobiliare risponde soltanto delle obbligazioni condominiali sorte inepoca successiva al momento in cui, acquistandola, è divenuto condomino; e se,in virtù del principio della solidarietà passiva di tali obbligazioni sia statochiamato a rispondere delle obbligazioni condominiali sorte in epoca anteriore,ha diritto a rivalersi nei confronti del suo dante causa (Cass., Sez. 2, n. 1956 del22 febbraio 2000).Alla luce di quanto esposto, deve affermarsi che il legatario di un immobilerisponde dei debiti condominiali del testatore nei confronti del condominio perl’anno in corso e per l’anno precedente, ai sensi dell’art. 63, comma 2, disp. att.c.c., in via solidale con gli eredi, nei confronti dei quali ha, poi, diritto a rivalersiper quelli antecedenti al subentro nel diritto di proprietà.Se ne ricava che la ricorrente, secondo la sua prospettazione, non potrebbededurre di non rispondere dei debiti della de cuius perché, in realtà, laresponsabilità per le obbligazioni precedenti la colpisce non in proprio e, dunque,come legataria, ma in via meramente solidale, spettandole, comunque, il dirittodi agire in regresso verso gli eredi della testatrice, ove esistenti.2) Il ricorso è rigettato.Numero registro generale 20499/2021Numero sezionale 1362/2026Numero di raccolta generale 17647/2026Nessuna statuizione deve esservi in ordine alle spese, attesa la condottaData pubblicazione 03/06/2026processuale di controparte.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M- rigetta il ricorso;- ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione II della CorteSuprema di Cassazione, il giorno 20 maggio 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1, vill. 8 in Roma;-intimato-avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 1247/2021 del 25 gennaio2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOSerenella Paggi ha convenuto davanti al Tribunale di Roma il Condominio viaLivio Tempesta 41, vill. 8 in Roma, impugnando la sentenza n. 32171/18 emessain data 28.9.2018 dal Giudice di pace di Roma.Numero registro generale 20499/2021Numero sezionale 1362/2026Numero di raccolta generale 17647/2026Il giudizio di prime cure ha avuto per oggetto l’opposizione, propostaData pubblicazione 03/06/2026dall’odierna ricorrente, avverso il decreto n. 1950/17 emesso dal Giudice di pacedi Roma il 18.1.17, con cui le era stato ingiunto di pagare la somma di € 3.741,55(oltre interessi e spese) a titolo di oneri condominiali relativi al saldo dellaprecedente gestione (€ 2787.72), a sei rate, pari ad € 149 ciascuna, relative allagestione 2016 e a lavori riguardanti il lastrico solare (€ 39), nonché l’opposizioneal precetto notificato in data 21.2.17, con cui il Condominio opposto avevaintimato all’avv. [OSCURATO:PERSONA] il pagamento della somma di € 4804,69.[OSCURATO:PERSONA] di pace ha rigettato le domande, confermando il decreto ingiuntivoopposto e condannando l’opponente alla rifusione delle spese di lite.Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1247/2021 ha respinto l’appello.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.Parte intimata non ha svolto difese.MOTIVI DELLA DECISIONE1) Con un unico motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsaapplicazione dell’art. 756 c.c., dell’art. 63, n. 4, disp. att. c.c. e dell’art. 633c.p.c., in quanto sarebbe stata solo condomina apparente, ma non avrebbeavuto il possesso dei beni di sua proprietà. Evidenzia che, in quanto prelegataria,non avrebbe potuto rispondere dei debiti della de cuius [OSCURATO:PERSONA] (deceduta il[OSCURATO:DATA_NASCITA]). Sottolinea che il decreto ingiuntivo non avrebbe distinto, in ordinealle somme ingiunte, fra quelle maturate prima del decesso della testatrice equelle relative al periodo successivo, con la conseguenza che sarebbe mancatala prova dell’ammontare degli importi che la riguardavano.La censura va respinta.Infatti, il giudice di appello ha posto a fondamento della sua decisione“l’efficacia della decisione dell’assise condominiale”. Ha ritenuto che, nonessendo state rimosse le delibere condominiali che avevano posto a carico dellacondomina [OSCURATO:PERSONA] le somme in esame, ella era tenuta a corrisponderle.Questa ratio decidendi – conforme, peraltro, ai principi enunciati nellasentenza delle Sezioni Unite civili n. 9839 del 14/04/2021 - non è stataspecificamente contestata, al che consegue l’inammissibilità della doglianza.Numero registro generale 20499/2021Numero sezionale 1362/2026Numero di raccolta generale 17647/2026Peraltro, si evidenzia, altresì l’infondatezza nella sostanza del motivo diData pubblicazione 03/06/2026ricorso, atteso che la ricorrente si è qualificata come prelegataria e, quindi, qualeerede che ha ricevuto un legato (non oggetto di rinuncia), con la conseguenzache è chiamata a rispondere dei debiti del testatore.In aggiunta a ciò, si sottolinea che il principio dell’obbligo solidale di chisubentra nei diritti di un condomino per i contributi maturati ha riscontro nell’art.63, comma 2, disp. att. c.c. (formulazione ratione temporis vigente); in virtù diesso, l’acquirente di una unità immobiliare condominiale (come la ricorrente è)può essere chiamato a rispondere dei debiti condominiali del suo dante causa,solidalmente con lui, e non al suo posto, ed opera, appunto, nel rapporto tra ilcondominio ed i soggetti che succedono nella proprietà di una singola unitàimmobiliare, non anche nel rapporto tra quest’ultimi. In questo secondorapporto, salvo che non sia diversamente convenuto tra le parti, è, invece,operante il principio generale della personalità delle obbligazioni. L’acquirentedell’unità immobiliare risponde soltanto delle obbligazioni condominiali sorte inepoca successiva al momento in cui, acquistandola, è divenuto condomino; e se,in virtù del principio della solidarietà passiva di tali obbligazioni sia statochiamato a rispondere delle obbligazioni condominiali sorte in epoca anteriore,ha diritto a rivalersi nei confronti del suo dante causa (Cass., Sez. 2, n. 1956 del22 febbraio 2000).Alla luce di quanto esposto, deve affermarsi che il legatario di un immobilerisponde dei debiti condominiali del testatore nei confronti del condominio perl’anno in corso e per l’anno precedente, ai sensi dell’art. 63, comma 2, disp. att.c.c., in via solidale con gli eredi, nei confronti dei quali ha, poi, diritto a rivalersiper quelli antecedenti al subentro nel diritto di proprietà.Se ne ricava che la ricorrente, secondo la sua prospettazione, non potrebbededurre di non rispondere dei debiti della de cuius perché, in realtà, laresponsabilità per le obbligazioni precedenti la colpisce non in proprio e, dunque,come legataria, ma in via meramente solidale, spettandole, comunque, il dirittodi agire in regresso verso gli eredi della testatrice, ove esistenti.2) Il ricorso è rigettato.Numero registro generale 20499/2021Numero sezionale 1362/2026Numero di raccolta generale 17647/2026Nessuna statuizione deve esservi in ordine alle spese, attesa la condottaData pubblicazione 03/06/2026processuale di controparte.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M- rigetta il ricorso;- ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione II della CorteSuprema di Cassazione, il giorno 20 maggio 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa
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