CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 44972/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Roma che, in sede di rinvio, a seguito dell'annullamento disposto dalla Corte di cassazione, Sezione Quarta, sentenza n.11578 del 2024, ha rigettato la richiesta di riparazione dell'ingiusta detenzione patita in stato di custodia cautelare in carcere, in relazione ai reati di lesioni personali e di incendio a lui contestati, realizzati in concorso con altri due soggetti, ai danni di tale [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorrente, con unico motivo di ricorso, lamenta vizio della motivazione sui punti oggetto di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione. In particolare, lamenta l'omessa motivazione con riferimento alla sussistenza del mendacio e alla sua efficacia sinergica in termini causali con il mantenimento della misura custodiale. La Corte di legittimità ha annullato in quanto la Corte territoriale non aveva chiarito se il mendacio fosse già stato ritenuto tale dai Giudici della cautela o della cognizione ovvero se si tratti di una valutazione propria del Giudice della riparazione. Si tratta di aspetto che avrebbe dovuto essere precisato, e che l'ordinanza impugnata non affronta, posto che la Corte di appello ha omesso di valutare i contenuti dell'interrogatorio reso dall'indagato, il quale ha fornito risposte sclusivamente in ordine alle circostanze contestate, senza fornire ulteriori spiegazioni rispetto waltri particolari, che non erano stati indagati. Il giudice a quo ha ritenuto, in modo assertivo, che tali dichiarazioni fossero mendaci e contraddittorie e che abbiano influito sul mantenimento della misura. Anche l'ulteriore elemento relativo alle "frequentazioni ambigue", che il giudice di legittimità aveva richiesto che fosse valutato in termini di concausa rispetto all'adozione del provvedimento applicativo della misura di custodia cautelare, non è stato adeguatamente valutato dalla Corte territoriale, la quale ha richiamato i contatti telefonici intercorsi tra il Tricarico e altri soggetti senza null'altro aggiungere. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso 4. L'Avvocatura dello Stato, con memoria scritta, ha chiesto dichiararsi inammissibile o in subordine rigettarsi il ricorso, con vittoria di spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato. Si precisa che la sentenza rescindente poneva due questioni: 1) se il mendacio fosse già stato ritenuto tale dai Giudici della cautela o della cognizione ovvero se si sia trattato di una valutazione propria del Giudice della riparazione; 2) quale sia stata l'efficacia causale del e mendacio e delle frequentazioni ambigue sulla applicazione mantenimento della misura cautelare. Il giudice a quo ha affermato che le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio di garanzia sono state certamente valutate dal giudice della cautela ai fini del mantenimento della misura. Si è limitato, tuttavia, a richiamare le conversazioni captate ed intercorse tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché il traffico telefonico riconducibile all'utenza del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e il Tricarico, i cui contenuti però non sono stati esplicitati, né è stata evidenziata la specifica rilevanza di tali colloqui. Il giudice a quo ha infatti affermato che il Tricarico ha giustificato tali contatti telefonici con motivazioni inerenti al controllo del figlio, ma che non è chiaro per quali ragioni tali conversazioni telefoniche si siano protratte fino a ora tarda, in orario incompatibile con le attività ludiche del figlio, che si sarebbero interrotte in orario pomeridiano. In sostanza, il giudice a quo asserisce in modo apodittico la natura menzognera di tali dichiarazioni, senza però evidenziarne l'efficacia sinergica. Anche il profilo delle "frequentazioni ambigue" che avrebbe indotto il gip all'applicazione della misura cautelare non è adeguatamente approfondito, avendo il giudice a quo evidenziato il legame fiduciario esistente tra il pregiudicato [OSCURATO:PERSONA] e il Tricarico ed avendo richiamato i contatti telefonici ripetuti avvenuti nella giornata degli eventi delittuosi senza nulla esplicitare in ordine all'efficacia sinergica di tali frequentazioni sull'applicazione della misura cautelare. Sostanzialmente, il giudice a quo si limita a riproporre i medesimi contenuti della pronuncia annullata anche con riguardo al profilo delle frequentazioni ambigue, senza adeguatamente esplorare il profilo inerente alla significazione dimostrativa di tali frequentazioni in relazione alla specifica vicenda in contestazione e alla attitudine di tali contatti ad essere interpretati come indizi di correità. In tema di riparazione per ingiusta detenzione, infatti, le "frequentazioni ambigue" con soggetti condannati nel medesimo o in diverso procedimento sono ostative al risarcimento, quale comportamento gravemente colposo del richiedente ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., soltanto a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all'adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo della custodia cautelare. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva escluso la ravvisabilità della colpa grave in una telefonata intercorsa tra il richiedente e un soggetto imputato del medesimo reato in un diverso procedimento, in quanto relativa ad attività criminale diversa da quella per cui il primo era stato assolto)» (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, PG in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282565). È quindi necessario che il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della oggettiva idoneità di tali frequentazioni ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con il [OSCURATO:PERSONA], così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato. 2.Si impone, dunque, un pronunciamento rescindente, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma. PQM Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. Così deciso all'udienza del 0